Pagina:Storia della rivoluzione piemontese del 1821 (Santarosa).djvu/248

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230. Le Cortes fisseranno il trattamento dei segretari del dispaccio durante la loro carica.


Del Consiglio di Stato.


231. Vi sarà un consiglio di Stato composto di quaranta individui che siano cittadini nell’esercizio de’ propri diritti, esclusi gli stranieri ancorchè muniti di carta di cittadinanza.

232. Questi saranno precisamente della qualità seguente, cioè: quattro ecclesiastici e non più, di probità e merito certo e conosciuto, due dei quali saranno vescovi; quattro grandi di Spagna e non più, forniti delle virtù, talenti e cognizioni necessarie; ed il rimanente sarà eletto fra gl’individui che più si sieno distinti per le loro gesta o cognizioni, o per segnalati servigi in taluno dei principali rami di amministrazione governativa dello Stato. Le Cortes non potranno proporre a tal posto nessun individuo che sia deputato delle Cortes al tempo in cui se ne fa l’elezione. Degli individui del consiglio di Stato dodici almeno saranno nativi delle Provincie d’Oltremare.

233. Tutti i consiglieri di Stato saranno nominati dal Re sopra proposta delle Cortes.

234. Per la formazione di questo consiglio si disporrà nelle Cortes una lista in triplo di tutte le classi riferite, colla proporzione indicata, da cui il Re sceglierà i quaranta individui che dovranno comporre il consiglio di Stato, prendendo gli ecclesiastici dalla lista della loro classe, i grandi dalla loro, e così degli altri.

235. Quando occorrerà vacanza nel consiglio di Stato, le prime Cortes che si terranno, presenteranno al Re tre persone della classe in cui la vacanza sarà avvenuta, onde possa eleggere quello che crederà.