Pagina:Storia della rivoluzione piemontese del 1821 (Santarosa).djvu/250

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245. I tribunali non potranno esercitare altre funzioni che quella di giudicare e far eseguire il giudicato.

246. Nè potranno tampoco sospendere l’esecuzione delle leggi, nè fare regolamento alcuno per l’amministrazione della giustizia.

247. Nessuno Spagnuolo potrà essere giudicato in cause civili o criminali da nessuna commissione, ma dal solo tribunale competente determinato con autorità della legge.

248. Negli affari comuni, civili e criminali non vi sarà che un solo foro per ogni classe di persone.

249. Gli ecclesiastici continueranno a godere del foro del loro Stato, nei termini prescritti o da prescriversi d’ora innanzi dalle leggi.

250. I militari pure godranno di un foro particolare ne’ termini che l’ordinanza prescrive o prescriverà in avanti.

251. Ond’essere nominato magistrato o giudice si richiede essere nato nel territorio delle Spagne, ed avere venticinque anni almeno. Le ulteriori qualità che rispettivamente dovranno avere saranno determinate dalle leggi.

252. I magistrati e giudici non potranno essere levati dai loro impieghi, sieno temporali o perpetui, se non per causa legalmente provata e sentenziata, nè sospesi se non per accusa legalmente intentata.

253. Se al Re giungessero reclami contro qualche magistrato o contro qualche decreto, e fattone esame sembrassero fondati, potrà, inteso il consiglio di Stato, sospenderlo, facendo passare immediatamente il decreto al supremo tribunale di giustizia, affinchè giudichi conforme alle leggi.

254. Qualunque inosservanza delle leggi che regolano la procedura civile o criminale rende responsabili personalmente i giudici che la commettono.