Pagina:Storia della rivoluzione piemontese del 1821 (Santarosa).djvu/254

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270. Le udienze rimetteranno tutti gli anni al supremo tribunale di giustizia delle liste esatte delle cause civili, e di sei in sei mesi delle criminali, tanto esaurite quanto pendenti, con espressione dello stato in cui esse si troveranno, comprese quelle che avessero già subiti dei giudicati inferiori.

271. Si determinerà con leggi e regolamenti speciali il numero dei magistrati delle udienze, che non potranno essere meno di sette, la forma di questi tribunali ed il luogo della residenza.

272. Quando venga il tempo di farsi la conveniente divisione del territorio spagnuolo indicato nell’art. 11, si determinerà per rispetto ad essa il numero di udienze da stabilirsi, e si assegnerà loro il circondario.

273. Si stabiliranno dei distretti proporzionalmente eguali, ed in ogni capo distretto vi sarà una giudicatura corrispondente.

274. Le facoltà di questi giudici si limiteranno unicamente al contenzioso, e le leggi determineranno quelle che avranno da appartenere a quelli della capitale e suo distretto, come pure, fino a qual somma potranno conoscere negli affari civili senza appello.

275. In tutti i paesi vi saranno degli alcaldi, e le leggi determineranno l’estensione delle loro facoltà, tanto nel contenzioso che nell’economico.

276. Tutti i giudici de’ tribunali inferiori dovranno dar conto, al più tardi entro il terzo giorno, alla loro rispettiva udienza delle cause che si formeranno per delitti commessi nel loro territorio, e continueranno in seguito, dando conto dello stato di esse nelle epoche in cui l’udienza lo prescrive.

277. Dovranno parimenti rimettere all’udienza rispettiva delle liste generali, tutti i sei mesi, delle cause civili, ed ogni tre, delle criminali che pendessero dinanzi a loro, coll’indicazione del loro stato.