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Pagina:Storia della rivoluzione piemontese del 1821 (Santarosa).djvu/258

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300. Entro le ventiquattr’ore si manifesterà, al trattato come reo, la causa del suo imprigionamento e il nome del suo accusatore se vi fosse.

301. Nel prendere le deposizioni del trattato come reo, gli si leggeranno interamente tutti documenti e le dichiarazioni dei testimonii con i nomi di questi, e se non li conoscesse, se gli daranno tutte le notizie che domanderà, perchè possa venire in conoscimento, onde saper chi sono.

302. Il processo da ora innanzi sarà pubblico nel modo e forma che determinerà la legge.

303. Non si userà nessun tormento nè violenza.

304. Non s’imporrà nemmeno la pena di confisca dei beni.

305. Nessuna pena che s’imponga per qualunque delitto che sia, ha da trascendere per nessun termine alla famiglia di quello che la soffre, e terrà tutto il suo effetto precisamente solo sopra quello che la meritò.

306. Non potrà essere spianata la casa di nessun Spagnuolo se non nelli casi determinati dalla legge per il buon ordine e sicurezza dello Stato.

307. Se col tempo credessero le Cortes che convenisse qualche distinzione tra i giudici del fatto e quelli del diritto, lo stabiliranno nella forma che giudicheranno conveniente.

308. Se in straordinarie circostanze la sicurezza dello Stato esigesse in tutta la Monarchia o in parte di essa la sospensione di alcune formalità prescritte in questo capitolo per l’arresto dei delinquenti, potranno le Cortes decretarla per un tempo determinato.