Pagina:Storia della rivoluzione piemontese del 1821 (Santarosa).djvu/270

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373. Qualunque Spagnuolo ha diritto di fare rimostranze alle Cortes o al Re, onde reclamare l’osservanza della Costituzione.

374. Qualunque persona esercente pubblico incarico, civile, militare o ecclesiastico, presterà giuramento al suo prendere possesso, di mantenere la Costituzione, di essere fedele al Re, ed adempiere debitamente alle proprie funzioni.

375. Finchè non sieno passati otto anni dall’essersi posta in pratica la Costituzione in tutte le sue parti, non si potrà proporre alterazione, aggiunta o riforma ad alcuno degli articoli della stessa.

376. Per fare qualche alterazione, aggiunta o riforma nella Costituzione sarà necessario che la deputazione la quale dovrà ciò decretare definitivamente, venga autorizzata con poteri speciali a questo effetto.

377. Qualunque proposizione di riforma, per qualche articolo della Costituzione, dovrà farsi per iscritto ed essere appoggiata e firmata almeno da venti deputati.

378. La proposizione di riforma si leggerà per tre volte coll’intervallo di sei giorni dall’una all’altra lettura; e dopo la terza, si delibererà se siavi luogo a discutere.

379. Ammessa che sia alla discussione, si procederà in ciò fare colle stesse formalità e trafile prescritte per la formazione delle leggi, dopo di che si proporrà alla votazione se siavi luogo a trattarne di nuovo nella seguente deputazione generale, ed affinchè ciò possa aversi per dichiarato, dovranno concorrere le due terze parti di voti.

380. La deputazione generale successiva, previe le stesse formalità in tutte le loro parti, potrà dichiarare in qualunque de’ due anni delle sue sessioni, purchè concorrano in ciò le due terze parti de’ voti, farsi luogo all’autorizzamento de’ poteri speciali per la riforma.