Pagina:Storia della rivoluzione piemontese del 1821 (Santarosa).djvu/297

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torità ed impiegati della provincia, per ciò che riguarda l’amministrativo ed il politico. Esso capo politico dovrà corrispondere col primo segretario di Stato per gli affari interni, e proporgli le misure che saranno convenienti.

2. L’indennità da accordarsi al capo politico, e le spese d’ufficio saranno regolate con un ulteriore decreto.

3. Il primo segretario di Stato per gli affari interni è incaricato dell’esecuzione del presente decreto.

Dato in Torino il 23 marzo 1821.

MARENTINI Presidente.
Dal Pozzo.




Documento X, pag. 107.



LA GIUNTA PROVVISORIA

Visto il suo decreto del 23 del corrente mese, portante la creazione di capi politici in ciascuna provincia,

Decreta:

I. Il capo politico e l’intendente o chi ne fa le veci nella provincia, potranno, essendo d’accordo, provvisoriamente fare nelle amministrazioni civiche o comunali quelle variazioni e di persone e di forme che riputeranno indispensabili per porre in azione il pubblico servizio coll’attività adattata alle circostanze.

II. Queste variazioni saranno poi sottomesse alla Giunta pel canale del primo segretario di Stato per gli affari interni.

III. Discordando nel loro parere l’intendente e il capo politico, sottometterà ciascuno il suo avviso pel canale anzidetto.