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Pagina:Storia di torino v1 cibrario 1846.djvu/305

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capo quinto 297

riscuotere essi sussidii, prima che scadessero i rispet­tivi termini; pronunciando la nullità radicale d’ogni lettura compulsoria che si spedisse, e d’ogni atto cui si procedesse;

Che nel tempo intermedio tra la concessione e il pagamento d’un sussidio, non potesse il duca mutar il valore della moneta d’oro o d’argento, ma lo la­sciasse qual era al tempo della concessione;

Che finalmente i deputati de’ nobili e dei comuni non potessero, durante la loro missione, per qualsi­voglia titolo, essere arrestati od impediti, o pregiu­dicati nella persona e nelle cose, a pena di 100 lire forti; e che nondimeno non fossero essi deputati te­nuti d’obbedire a quelli ordini e impedimenti illegali, eccettuando solo il caso di delitto commesso, o di contratto fatto nel tempo della loro legazione. Dalla qualità de’ rimedii conceduta dal principe s’argo­menti la natura del male.

I Torinesi ottennero da questo principe, con paga­mento di dugento ducati d’oro, varii privilegi, che non erano in sostanza per la maggior parte che con­ferme e ricognizioni di tutti i preesistenti: gabella del vino; privilegio di non esser chiamato in giu­dizio fuori della giurisdizione torinese; facoltà di stabilire un collegio di notai. L’obbligo del sinda­cato pel vicario, pel giudice, e per gli altri ufficiali; I’obbligo a tutti i possidenti di far allibrare le loro proprietà, stabili e mobili, eccettuali solamente gli