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capo quinto | 297 |
riscuotere essi sussidii, prima che scadessero i rispettivi termini; pronunciando la nullità radicale d’ogni lettura compulsoria che si spedisse, e d’ogni atto cui si procedesse;
Che nel tempo intermedio tra la concessione e il pagamento d’un sussidio, non potesse il duca mutar il valore della moneta d’oro o d’argento, ma lo lasciasse qual era al tempo della concessione;
Che finalmente i deputati de’ nobili e dei comuni non potessero, durante la loro missione, per qualsivoglia titolo, essere arrestati od impediti, o pregiudicati nella persona e nelle cose, a pena di 100 lire forti; e che nondimeno non fossero essi deputati tenuti d’obbedire a quelli ordini e impedimenti illegali, eccettuando solo il caso di delitto commesso, o di contratto fatto nel tempo della loro legazione. Dalla qualità de’ rimedii conceduta dal principe s’argomenti la natura del male.
I Torinesi ottennero da questo principe, con pagamento di dugento ducati d’oro, varii privilegi, che non erano in sostanza per la maggior parte che conferme e ricognizioni di tutti i preesistenti: gabella del vino; privilegio di non esser chiamato in giudizio fuori della giurisdizione torinese; facoltà di stabilire un collegio di notai. L’obbligo del sindacato pel vicario, pel giudice, e per gli altri ufficiali; I’obbligo a tutti i possidenti di far allibrare le loro proprietà, stabili e mobili, eccettuali solamente gli