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Pagina:Strade ferrate nello Stato Pontificio.djvu/11

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568 giornale dell'ingegnere

Eguaglianza di percezione.


43. Il percepimento delle tasse dovrà effettuarsi indistintamente e senza alcun favore.

La riduzione o condono accordato agli indigenti non deve considerarsi come un favore


'Trasporto gratuito dei bagagli.


44. Ciascun viaggiatore potrà portar seco un bagaglio il cui peso non oltrepasserà i 15 chilogrammi, senza perciò essere obbligato di pagare alcun supplemento al prezzo del posto.


Assimilazione delle classi.


45. Le derrate, merci, animali ed altri oggetti non indicati nella precedente tariffa saranno tassati in base alla classe degli oggetti coi quali hanno maggior analogia. In questo caso le classificazioni proposte dalla Società non potranno aver effetto se non allorquando esse avranno ottenuto l’approvazione del Ministero.


Tariffe eccezionali.


46. I diritti di pedaggio ed i prezzi di trasporto determinati dalla precedente tariffa non saranno applicabili a tutte le vetture che pesano unitamente al carico più di 4500 chilogrammi, nè a tutta la massa indivisibile il cui peso oltrepassa i 3000 chil

Tuttavia la Società non potrà rifiutarsi nè di trasportare le masse indivisibili che pesano da 3000 a 5000 chilogr., nè a lasciar circolare tutte le vetture che col loro carico pesano da 4500 a 8000 chilogrammi; ma in questo caso il diritto di pedaggio ed il prezzo di trasporto sarà aumentato della metà.

La Società non potrà essere costretta di trasportare le masse indivisibili che pesano di più di 5000 chilogr., nè a lasciar circolare le vetture cariche pesanti più 8000 chil., nè a trasportare delle masse il cui volume
abbia la lunghezza maggiore di 7m 50 od una larghezza che oltrepassi i 2m 40.

Se non ostante le precedenti disposizioni la Società acconsente di eseguire i trasporti, e di permettere delle circolazioni oltre i limiti suindicati, essa sarà nell’obbligo almeno durante tre mesi di accordare le medesime facilitazioni a tutti quelli che ne faranno domanda


Merci leggeri — Oggetti di valore.


47. Il prezzo di trasporto determinato dalla tariffa annessa al presente capitolato d’appalto non sarà punto applicabile:

a) Alle derrate e merci che sotto il volume di un metr. cub. non pesano 200 chil.;

b) All’oro ed all’argento in lega od in moneta o in valore, al mercurio, al platino, come pure alle bigiotterie, pietre preziose, ed altri oggetti di molto valore;

c) In generale a tutti i gruppi o colli che isolatamente pesano meno di 100 chilogr.; tranne il caso che formino parte di una spedizione il cui peso totale sorpassi i 200 chilogr. di merci, od altri oggetti spediti da una stessa persona ad un’altra persona e della medesima qualità quantunque imballati a parte.

Nei tre casi superiormente specificati i prezzi del trasporto saranno fissati dall’Amministrazione pubblica dietro le proposte della Società.

Nullameno al di sopra di 100 chilogr., a qualunque sia distanza da percorrersi, il prezzo di trasporto del collo non potrà essere tassato meno di fr. 1.08.

Le derrate e le merci che sotto il volume di un metro cubico peseranno meno di 100 chilogr. non saranno tassati se non allorquando la loro specie sarà stata indicata.


Trasporto dei militari.


48. I militari viaggiando in corpo o isolatamente pel servizio, e muniti di un foglio di via non saranno sottoposti, essi ed i loro bagagli, che alla metà della tassa stabilita nella tariffa. Inoltre se al Governo abbi-