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Pagina:Strade ferrate nello Stato Pontificio.djvu/13

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570 giornale dell'ingegnere

ottimo stato di manutenzione la ferrovia, le opere che la costituiscono e sue dipendenze, quali sono le stazioni, i luoghi di carico e scarico, gli edificj ai punti di partenza e di arrivo, le case dei guardiani e dei sorveglianti, gli ufficj di ricevimento, le macchine fisse ed in generale tutti gli altri oggetti immobili che non fossero anche destinati al servizio speciale dei trasporti.

Negli ultimi cinque anni che precederanno il termine della concessione il Governo avrà il diritto di sequestrare le rendite della strada ferrata per essere impiegate nella riduzione in buono stato della ferrovia e di tutte le sue dipendenze, quando la Società non si prestasse a soddisfare pienamente ed interamente ad un tale obbligo.

Per ciò che riguarda gli oggetti mobiliari, come sono le locomotive, i vagoni, i carri, le vetture, gli utensili di costruzione e di riparazione, ecc., combustibili, provvigioni d’ogni genere ed inoltre gli oggetti immobili non compresi nell’enumerazione precedente, il Governo sarà obbligato di acquistarli dietro stima dei periti se la Società lo richiede, e reciprocamente, se il Governo lo richiede, la Società non potrà rifiutarsi a cederli egualmente dietro stima dei periti.


Costruzioni di nuove strade.


54. Nel caso in cui il Governo ordinasse la costruzione di nuove strade nazionali, provinciali, o comunali, dei canali od altre strade ferrate che attraversassero quella che forma l’oggetto della presente concessione, la Società non potrà frapporre alcun ostacolo; ma saranno prese tutte le disposizioni necessarie dal Governo affinchè non ne derivi alcun ostacolo alle opere od al servizio della strada ferrata, nè possa derivarne alcuna spesa alla Società.


Costruzioni di nuove strade ferrate,

strade e canali, ecc.


55. Qualunque costruzione od autorizzazione ulteriore di strade, ferrovie, canali o qualsiasi altro lavoro di navigazione nel
territorio attraversato dalla strada ferrata non potrà dare alcun diritto alla Società di pretendere qualsiasi indennizzo.


Riserve.


56. Il Governo non potrà accordare concessioni per altre strade ferrate che si congiungono in due o più punti con quella di cui ora si tratta, o che saranno collocate paralellamente in tutto od in parte al suo andamento.

Tuttavia esso si riserva espressamente il diritto di accordare nuove concessioni di strade ferrate in diramazione da quella concessa ovvero in prolungamento senza che la Società possa opporsi a queste diramazioni, nè pretendere alcun indennizzo, a meno che non risultassero degli ostacoli all’esercizio, e che tali diramazioni causassero delle spese alla Società.

Le Società concessionarie delle diramazioni e prolungamenti a quella della linea principale dovranno accordarsi affinchè la circolazione non sia interrotta ai punti di diramazione, ma sia al contrario continuativa dall’una all’altra linea e reciprocamente.

Se le Società non si mettessero d’accordo sui mezzi da adottarsi per assicurare la libera circolazione dall’una all’altra linea, il Governo avrà la facoltà di provvedere d’ufficio, e di prescrivere tutte le misure necessarie a tal effetto.


Copie dei piani catastrali e documenti statistici.


57. La Società avrà il diritto di ricavare le copie dalle mappe censuarie, pagando soltanto la rjmunerazione determinata dalle relative tariffe, nel caso che sia incaricato un perito per eseguire tali copie.

Rappresentanza della Società a Roma.


58. Per tutto ciò che può aver riguardo alla presente concessione la Società sarà