Pagina:Strade ferrate nello Stato Pontificio.djvu/8

Da Wikisource.

architetto e agronomo 565

l’impiego sono destinati esclusivamente pei lavori della strada ferrata, la Società sarà tenuta ad esibire le prove autentiche di queste qualità e quantità, come pure una dichiarazione del Ministro dei lavori pubblici che comprovi che tali oggetti appartengono alla categoria di quelli necessarj alla strada ferrata. Prodotte che siano queste giustificazioni, non potrà essere ritardata in alcun modo l’introduzione degli oggetti stessi; salvo all’amministrazione delle finanze di considerare come contrabbando, e di colpire delle penalità stabilite dai regolamenti di finanza gli oggetti pei quali non verranno soddisfatte le predette formalità, o che dopo l’introduzione non si troveranno nei magazzini della Società.


Scelta degli impiegati e del materiale.


36. La Società dovrà prendere i suoi impiegati fra gli individui dello Stato Pontificio dietro l’approvazione del Governo; essa ciò non pertanto avrà la facoltà di scegliere all’estero, d’accordo col Governo pontificio, e sotto la sua propria responsabilità, l’ingegnere direttore dei lavori e degli studj, gli intraprenditori, i sotto appaltatori, i meccanici, ed in generale tutte le persone destinate a degli impieghi che esigono una pratica speciale, come pure le persone che secondo lo statuto della Società devono essere elette nel seno stesso della Società. Essa sarà egualmente obbligata di prendere nello Stato Pontificio i materiali e gli oggetti necessarj alla costruzione ed all’esercizio della strada ferrata, allorchè la qualità ed il prezzo di questi materiali od oggetti saranno i medesimi, o più vantaggiosi di quelli che provengono dall’estero.


Costruzione delle linee telegrafiche.


37. Si riserva il Governo la facoltà di collocare longitudinalmente alla strada tutti gli apparati necessari alla costruzione della linea del telegrafo elettrico, senza che la Società possa pretendere alcun indennizzo; si riserva eziandio il diritto di fare tutte le
riparazioni, e di prendere tutte le misure necessarie per assicurare il servizio della linea telegrafica senza nuocere al servizio della strada di ferro.

Dietro domanda dell’Amministrazione delle linee telegrafiche verrà destinato nelle stazioni delle città, e nei luoghi che saranno ulteriormente determinati, il terreno necessario per le costruzioni dei casotti destinati all’Ufficio telegrafico ed al corrispondente materiale. La Società sarà obbligata di far sorvegliare dai proprj agenti i fili e gli apparati delle linee elettriche, e di dar avviso agli impiegati telegrafici di tutti gli avvenimenti che possono accadere, facendo conoscere loro le cause. Nel caso di rottura del filo telegrafico gli impiegati della Società dovranno congiungere provvisoriamente gli estremi staccati seguendo a tal effetto le istruzioni che verranno date.

Gli agenti del telegrafo viaggiando pel servizio della linea elettrica avranno diritto di correre gratuitamente colle vetture delle strade ferrate.

Nel caso di rottura del filo telegrafico, o di un grave avvenimento, sarà messa immediatamente a disposizione dell’Ispettore del telegrafo una locomotiva per trasportarlo sul luogo dell’avvenimento cogli uomini e col materiale necessario alla riparazione. Questo trasporto sarà gratuito, e dovrà essere eseguito in modo tale da non remorare menomamente il pubblico passaggio.

Nel caso che lo spostamento dei fili, apparati o pali fosse stato causato dai lavori eseguiti sulla strada, il collocamento al posto dovrà aver luogo a spese della Società, ma a cura dell’Amministrazione delle linee telegrafiche.

La Società avrà il diritto di servirsi dei pali collocati dal Governo per porre i fili necessarj al servizio del proprio telegrafo, destinato ad uso esclusivo dell’Amministrazione e dei tecnici della strada ferrata.

La Società concessionaria e quella degli imprenditori avranno il diritto di servirsi della linea telegrafica esistente attualmente da Roma a Bologna per tutti i dispacci re-