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prescrizioni del motu-proprio su i lavori pubblici, dei 23 Ottobre 1817. 1

  1. Art. 365.


       (1) In tutte le Delegazioni, e specialmente nella Comarca di Roma ed Agro romano, si farà eseguire nel termine di un anno dalla Congregazione delle acque per mezzo di appositi Ingegneri, una visita a tutti i luoghi infestati da acque stagnanti, o soggetti ai danni de’ corsi d’acque.

    Art. 366.

       Gl’Ingegneri visitatori riferiranno non solo gl’inconvenienti osservati, ma ancora proporranno in genere le operazioni da farsi per rimediarvi, e designeranno i comprensorj interessati.

    Art. 367.

       La Congregazione delle acque formerà per ogni associazione la respettiva Congregazione consorziale a norma delle massime stabilite, e quindi farà procedere alla esecuzione dei lavori, i quali, previo l’esame ed approvazione, saranno creduti i più opportuni e conducenti alla buonificazione dei terreni e al libero scolo delle acque stagnanti.

    Art. 368.

       I campioni de’ Contribuenti si formeranno con il metodo stabilito per tutti gli altri lavori idraulici consorziali, ed insorgendo difficoltà improviste per ottenere la sanificazione di tutti i luoghi infestati dalle acque, la Congregazione delle acque proporrà le convenienti particolari disposizioni all’approvazione Sovrana.

    Art. 369.

       In ogni triennio la Congregazione delle acque farà rinnovare le perlustrazioni dirette ad assicurarsi del progressivo miglioramento delle terre inondate, e ad ordinare le buonificazioni trascurate. Il risultato di queste ispezioni sarà sottoposto al Sovrano, senza accrescere i mali derivanti dalle putride esalazioni, senza ritardare i vantaggi agrari, ed esporsi a taccie di trascuraggine.