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dal Ministro Segretario di Stato, Segretario del Partito Nazionale Fascista, scelti fra persone esperte in materia giuridica, amministrativa o tecnica.

«La designazione dei membri da parte del Ministro Segretario di Stato, Segretario del Partito Nazionale Fascista, è fatta mediante tema per ogni singolo membro e alla no mina si provvede con decreto del Ministro per l’interno. Detti membri durano in ufficio quattro anni e possono essere riconfermati.

«Essi prestano giuramento nelle forme di cui all’art. 45.

«II prefetto e l’intendente di finanza designano rispettivamente un consigliere ed un funzionario di ragioneria della Prefettura ed un funzionario dell’Intendenza come supplenti

«I supplenti non intervengono alla seduta della Giunta, se non quando mancano i membri effettivi della rispettiva categoria.

«Per la validità delle deliberazioni della Giunta in sede amministrativa è sufficiente l’intervento di cinque membri.

«A parità di voti prevale il voto del presidente»

Art. 2.

Il presente decreto salii presentato al Parlamento per la •conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1938 Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

Mussolini — Di Revel


Visto, il Guardasigilli. Solmi.

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1938 Anno XVI
Atti del Governo, registro 399 foglio 101
. — Mancini.

(2100766) Roma. 1938-XVI - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.