Pagina:Tiraboschi - Storia della letteratura italiana, Tomo III, Classici italiani, 1823, III.djvu/660

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QUARTO 599 di leggi e causidico (l. 8, ep. 7), di Bonuomo perito nella legge e prudentissimo giudice (ib. ep. 8), di Bonifacio causidico (ib. ep. 9). di Morico dottor delle leggi e prudentissimo giudice (ib. ep. 10). Anzi esse veggiamo che S. Pier Damiano ancora era in esse versato; perciocchè in più opere, e singolarmente in quella de’ Gradi di Parentela, più volte le cita, e scrivendo al suddetto Atone, così gli dice: Ut igitur legis perito viro in primis de forensi jure respondeam, romanis legibus cautum est, ut quod semel a dante conceditur, nullo modo revocetur. Così pure in una carta bolognese dell’anno 1067 pubblicata dal P. Sarti (De cl. Archig. Bonon. Prof. t. 1, pars 1, p. 7), si nomina Albertus legis doctor. E finalmente, per tacere di alcuni giudici de’ quali si vede fatta menzione in alcune carte pisane del secolo Xi, - in una di esse dell’anno 1067 citata dal cavalier Flaminio del Borgo (Diss. sull’Orig. dell’Univ. di Pisa, p. 84) troviamo un Sismondo causidico. Da tutti i quai documenti ricavasi ad evidenza che nell’ xi secolo era assai frequente in Italia lo studio della giurisprudenza. IV. Assai maggiore e assai più universale fu il fervore con cui gl’Italiani presero a coltivarla nel secolo seguente. Ma a questo luogo io mi sono unicamente prefisso di ricercare a qual tempo cominciasse essa a risorgere, e panni di aver chiaramente mostrato che ciò avvenne fin dal principio dell’ xi secolo. E di vero esaminando la storia di questi tempi, possiamo ravvisar facilmente donde movesse questo nuovo fervore nel coltivar tale studio. Fin dagli ultimi