Pagina:Tiraboschi - Storia della letteratura italiana, Tomo III, Classici italiani, 1823, III.djvu/662

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QOARTÙ 60I origino del risorger che tra noi fece la giurisprudenza in questi tempi, senza che faccia (f uopo di ricorrere ad altre cagioni che da altri si allegano, le quali e sono di gran lunga posteriori all’effetto che loro si attribuisce, e non hanno pure fondamento bastevole nella storia, come fra poco dovrem mostrare. V. Fissata per tal maniera l’epoca del risorgimento della giurisprudenza, convien ora vedere ciò che in secondo luogo abbiamo proposto , quali fosser le leggi intorno a cui si occupavano gl’Italiani, e che servivano di argomento ai loro studj , e di norma a’ loro giudizj. Ne’ libri precedenti già abbiam dimostrato che i re longobardi prima, e poscia ancora l’imperadori avean permesso agl’Italiani il seguire qual legge loro piacesse; che perciò vedeasi in Italia una moltiplice diversità così di nazioni come di leggi; che ognuno nelle carte legali dovea spiegare a qual nazione appartenesse , e qual legge seguisse; e che finalmente essendo troppo malagevole che uno potesse saper tante e sì diverse leggi, ed essendo anche assai rare le copie intere singolarmente delle leggi romane, eransi formati certi compendj in cui vedeansi raccolte le più utili e le più importanti tra esse, che più frequentemente doveano servir di regola nel giudicare. In tutte adunque queste leggi conveniva necessariamente che fosse a sufficienza versato un giureconsulto; ma più specialmente nelle longobardiche e nelle romane, che erano le più usate. In tale stato durarono, per comune consentimento, le cose fino all’anno 1135. Ma a questo tempo, v. Quai fossero in vigore: questione intorno al celebra codice delle Paudellc.