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amministrazione dello stato 133



Verificatore (Uffizio, Via di santa Maria, 9). — I pesi, le misure e gli stromenti per pesare sono sottoposti a due specie di verificazione: la verificazione prima, e la verificazione periodica.

I pesi, misure e stromenti da pesare, tanto nuovi, che aggiustati, devono perciò essere, per cura dei fabbricanti, presentati all’ufficio di verificazione per essere verificati e punzonati prima di venir messi in commercio.

Inoltre, nessun peso, misura o stromento da pesare non può essere presentato all’ufficio di verificazione, messo in vendita od impiegato in commercio, se, oltre il marchio del fabbricante, non porta scolpito e chiaramente leggibile il nome che gli è attribuito dal sistema metrico. Sono tuttavia eccettuati i pesi minori del centigramma, purchè portino l’indicazione del numero di milligrammi ch’essi rappresentano.

Le misure pei liquidi in vetro o terra cotta, devono essere munite della lastretta di stagno, sulla quale deve apporsi il marchio dal verificatore.

Oltre la prima verificazione, ha poi luogo quella indicata come periodica, alla quale sono soggetti tutti i particolari o stabilimenti che fanno uso di pesi e misure, e di stromenti per pesare, sia per la vendita o compra delle merci, o derrate, sia per la ricognizione delle materie destinate ad essere lavorate o ridotte sotto un’altra forma, sia, infine, per determinare la quantità di lavoro o la mercede degli operai.

La legge impone, per questa verificazione, un diritto annuo a carico degli utenti. È questo diritto fissato:

1. Per gli uffizi pubblici, lire 6.

2. Pei negozianti all’ingrosso, lire 5.

3. Pei negozianti al minuto nei capiluoghi di provincia e nei luoghi di popolazione riunita eccedente 3000 abitanti, lire 2 50.

4. Pei negozianti al minuto negli altri luoghi, lire 1 25.

5. Pei negozianti che fanno uso solo delle misure di lunghezza nei capi-luogo di provincia e nei luoghi di popolazione riunita eccedente 3000 abitanti, lire 0 80.

6. Pei negozianti che fanno uso delle sole misure di lunghezza negli altri luoghi, lire 0 40.

7. Pei merciaiuoli ambulanti e quegli altri che esercitano il loro commercio in luoghi non chiusi, lire 0 40.

8. Pei luoghi che sono distanti un chilometro ed oltre dal capo-