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È proibito di fumare nelle vcllure a qualsiasi persona, eccettuato nel compartimento di seconda classo a ciò destinato.

1 viaggiatori possono esigere che si mantengano chiuse le lineare dal lato da cui spira il vento.

XVIII.— PASSAPORTI.

Lo straniero che vuole recarsi nei R. Stati, se parte o passa per un paese in cui risieda un regio agente diplomatico o consolare all’estero, deve sottoporro il suo passaporto al visto del medesimo; in difetto si es- pODe a vodersi respingere alla frontiera.

Giunto alla frontiera deve presentare il passaporto agli agenti inca- ricati di tale servizio. Deve poi nuovamente presentarlo all’autorità provinciale (intendente o questore) del luogo per cui gli viene dagli agenti suddetti rilasciato il visto.

Gli stranieri debbono, nel primo capo-luogo di divisiono in cui arri- vino, pagare pel visto un diritto di L. 4, se proprietari commercianti, osimili, e di L. 2, se commessi, giornalieri o persone di servizio. Quelli però che vengono in Torino devono pagare tale diritto alla Se- greteria di Stato per gli affari esteri.

Lo straniero, che si ferma per più di a’i ore in un paese, deve pre- sentare il passaporto all’ autorità locale di pubblica sicurezza, e par- tendo dove riportarne il visto pel luogo in cui si reca.

Gli stranieri sono pur tenuti a far vidimare il loro passaporto da «a agente diplomatico o consolare della loro nazione , che risieda «Ho Stato, se pure passano per città nelle quali siavi nno di tali agenti.

XIX. — LEGAZIONI ESTERI.

Residenze e Cancellerie dei Rappresentanti esteri in Torino,

e orario per le firme.

Acsthia — Borgo Nuovo , portici La-

Marmora, n. 6 p. 1 BAVIERA — (èssente) tosalo — Via della Rocca, n. 22 p. 2 basile - ViaS. Filippo, l,p. 1 . .

Nei giorni

non festivi festivi li a 2 11 a 2 9 a 11 1 a 2 11 a 2 11 a 1