Pagina:Tra le sollecitudini (Mondovì 1904).djvu/11

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molto più poi di cantare in volgare le parti variabili o comuni della messa e dell’officio.

8. Essendo per ogni funzione liturgica determinati i testi che possono proporsi in musica e l’ordine con cui devono proporsi, non è lecito nè di confondere quest’ordine, nè di cambiare i testi prescritti in altri di propria scelta, nè di ometterli per intero od anche solo in parte, se pure le rubriche liturgiche non consentano di supplire con l’organo alcuni versetti del testo, mentre questi vengono semplicemente recitati in coro. Soltanto è permesso, giusta la consuetudine della Chiesa Romana, di cantare un mottetto al SS. Sacramento dopo il Benedictus della messa solenne. Si permette pure che dopo cantato il prescritto offertorio della messa si possa eseguire nel tempo che rimane un breve mottetto sopra parole approvate dalla Chiesa.

9. Il testo liturgico deve essere cantato come sta nei libri, senza alterazione o posposizione di parole, senza indebite ripetizioni, senza spezzarne le sillabe, e sempre in modo intelligibile ai fedeli che ascoltano.

IV.

Forma esterna delle sacre composizioni.

10. Le singole parti della messa e dell’officiatura devono conservare anche musicalmente quel concetto e quella forma, che la tradizione ecclesiastica ha loro dato e che trovasi assai bene espressa nel canto gregoriano. Diverso dunque è il modo di comporre un introito, un graduale, un’antifona, un salmo, un inno, un Gloria in excelsis ecc.

11. In particolare si osservino le norme seguenti:

a) Il Kyrie, Gloria, Credo ecc. della messa devono mantenere l’unità di composizione, propria del loro testo. Non è dunque lecito di comporli a pezzi separati, così che ciascuno di tali pezzi formi una composizione musicale compiuta e tale che possa staccarsi dal rimanente e sostituirsi con altra.

b) Nell’officiatura dei Vesperi si deve ordinariamente seguire la norma del Caeremoniale Episcoporum, che prescrive il canto gregoriano per la salmodia e permette la musica figurata pe’ versetti del Gloria Patri e per l’inno.

Sarà nondimeno lecito nelle maggiori solennità di alternare il canto gregoriano del coro coi cosiddetti falsibordoni o con versi in simile modo convenientemente composti.

Si potrà eziandio concedere qualche volta che i singoli salmi si propongano per intero in musica, purchè in tali composizioni sia conservata la forma propria della salmodia; cioè purchè i cantori sembrino salmeggiare tra loro, o con nuovi motivi, o con quelli presi dal canto gregoriano, o secondo questo imitati.

Restano dunque per sempre esclusi e proibiti i salmi cosiddetti di concerto.

c) Negli inni della Chiesa si conservi la forma tradizionale dell’inno. Non è quindi lecito di comporre p. e. il Tantum ergo per modo che la prima strofa presenti una romanza, una cavatina, un adagio, e il Genitori un allegro.

d) Le antifone dei Vesperi devono essere proposte d’ordinario con la melodia gregoriana loro propria. Se però in qualche caso particolare si cantassero in musica, non dovranno mai avere nè la forma di una melodia di concerto nè l’ampiezza di un mottetto o di una cantata.