Pagina:Tra le sollecitudini (Roma 1903).djvu/21

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17. Non è permesso di premettere al canto lunghi preludî o d’interromperlo con pezzi d’intermezzo.

18. Il suono dell’organo negli accompagnamenti del canto, nei preludî, interludî e simili, non solo deve essere condotto secondo la propria natura di tale strumento, ma deve partecipare di tutte le qualità che ha la vera musica sacra e che si sono precedentemente annoverate.

19. È proibito in chiesa l’uso del pianoforte, come pure quello degli strumenti fragorosi o leggeri, quali sono il tamburo, la grancassa, i piatti, i campanelli e simili.

20. È rigorosamente proibito alle cosiddette bande musicali di suonare in chiesa; e solo in qualche caso speciale, posto il consenso dell’Ordinario, sarà permesso di ammettere una scelta limitata, giudiziosa e proporzionata all’ambiente, di strumenti a fiato, purchè la composizione e l’accompagnamento da eseguirsi sia scritto in istile grave, conveniente e simile in tutto a quello proprio dell’organo.

21. Nelle processioni fuori di chiesa può essere permessa dall’Ordinario la banda musicale, purchè non si eseguiscano in nessun modo pezzi profani. Sarebbe desiderabile in tali occasioni che il concerto musicale si restringesse ad accompagnare qualche cantico spirituale in latino o volgare, proposto dai cantori o dalle pie congregazioni che prendono parte alla processione.

VII.

AMPIEZZA DELLA MUSICA LITURGICA.

22. Non è lecito per ragione del canto o del suono fare attendere il sacerdote all’altare più di quello che comporti la ceremonia liturgica. Giusta le prescrizioni ecclesiastiche, il Sanctus della messa deve essere compiuto prima dell’elevazione, e però