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Pagina:Trattato istitutivo della comunità europea del carbone e dell'acciaio - 1951.pdf/36

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Le sanzioni pecuniarie e le penalità inflitte in virtù delle disposizioni del presente Trattato possono formare oggetto di ricorso di piena giurisdizione.

I ricorrenti possono opporre, a sostegno di tale ricorso, nei modi previsti dal primo comma dell’articolo 33 del presente Trattato, l’irregolarità delle decisioni e delle raccomandazioni di cui viene loro addebitata l’inosservanza.

Articolo 37

Uno Stato membro quando ritiene che, in un determinato caso, un’azione o il difetto di azione da parte dell’Alta Autorità sia di natura tale da provocare nella propria economia turbamenti fondamentali e continuativi, può investirne l’Alta Autorità.

Quest’ultima, previa consultazione del Consiglio, riconosce, se del caso, l’ositenza di una tale situazione e decide sui provvedimenti da prendere nei modi previsti dal presente Trattato, per porre fine a questa situazione pur salvaguardando gli interessi essenziali della Comunità.

Spetta alla Corte, quando è investita di un ricorso, fondato sulle disposizioni del presente articolo, contro una decisione del genere o contro la decisione implicita od esplicita di rifiuto di riconoscere l’esistenza della situazione di cui sopra, di apprezzarne la fondatezza.

In caso annullamento, l’Alta Autorità è tenuta a deliberare, nel quadro della decisione della Corte, le misure da prendersi ai fini previsti dal secondo comma del presente articolo.

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