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Pagina:Trattato istitutivo della comunità europea del carbone e dell'acciaio - 1951.pdf/59

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CAPITOLO V

PREZZI


Articolo 60

1. In materia di prezzi sono vietati i sistemi contrari agli articoli 2, 3 e 4 ed in particolare:

— i sistemi di concorrenza sleale, specie i ribassi di prezzi puramente temporanei o puramente locali, tendenti, all’interno del mercato comune, al conseguimento di una posizione di monopolio;

— i sistemi discriminatori che comportano, nel mercato comune, l’applicazione da parte di un venditore di disuguali condizioni a parità di operazioni, specie in base alla nazionalità degli acquirenti.

L’Alta Autorità, con decisioni prese previa consultazione del Comitato Consultivo e del Consiglio, può stabilire quali siano i sistemi che incorrono in tale divieto.

2. A tal fine:

a) i listini dei prezzi e le condizioni di vendita applicati dalle imprese sul mercato comune devono essere resi pubblici, nella misura e nelle forme prescritte dall’Alta Autorità, previa consultazione del Comitato Consultivo; l’Alta Autorità, se ritiene che la scelta, la parte di un’im-


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