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Tali emendamenti entreranno in vigore dopo la ratifica da parte di tutti gli Stati membri in conformità alle loro rispettive norme costituzionali.
Articolo 97
Il presente Trattato è concluso per la durata di cinquanta anni a datare dalla sua entrata in vigore.
Articolo 98
Qualsiasi Stato europeo può chiedere di aderire al presente Trattato. Esso rivolge la propria domanda al Consiglio, il quale, dopo aver sentito il parere dell’Alta Autorità, delibera all’unanimità e stabilisce, pure all’unanimità, le condizioni di adesione. Quest’ultima ha effetto dal giorno in cui lo strumento di adesione è ricevuto dal Governo depositario del Trattato.
Articolo 99
Il presente Trattato sarà ratificato da tutti gli Stati membri in conformità alle rispettive norme costituzionali; gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo della Repubblica Francese.
Esso entrerà in vigore il giorno del deposito dello strumento di ratifica dello Stato firmatario che procederà per ultimo a tale formalità.
Qualora entro sei mesi dalla firma del presente Trattato non siano stati depositati tutti gli strumenti di ratifica, i Governi degli Stati che abbiano effettuato il deposito si concerteranno sulle misure da prendere.
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