Pagina:Troya, Carlo – Del veltro allegorico di Dante e altri saggi storici, 1932 – BEIC 1955469.djvu/192

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restata in vigore in ciò che riguardava le successioni di coloro che morendo senza figli legittimi, non potevano disporre delle cose loro senza permesso del re: ciò che in altri tempi si chiamò dritto di «albinaggio». Sarebbe un altro errore gravissimo il credere che la legge 37 conceduto avesse ai vargangi suddetti romani l’esercizio illimitato di tutto quanto egli era largo il dritto romano... No: i soli contratti, pactiones et conventiones, cioè le sole obbligazioni personali poterono farsi alla romana per dritto dopo la legge 37, e le carte dettarsi alla romana su tali patti e convenzioni: le successioni restarono espressamente soggette alle regole dell’editto, come io credo... Navi qnoci ad haereditandum pertinet per legem scribant. Che vuol dire per legem? Vuol dire (secondo me) l’editto di Rotari, chiamato lex per antonomasia: e, se in questo io m’inganno, certamente non m’inganno affermando che queste parole speciali della legge 37 vogliono dire, che alle leggi successorie romana o longobarda che fossero non poteva rinunziarsi o recare alterazione per pactiones et conventiones e testando in favor di un romano. Ed un vargango romano suddito longobardo non poteva senza figli legittimi disporre in favore di un longobardo ed in pregiudizio del re, che secondo l’editto raccoglieva sempre alcuna parte delle successioni quando mancavano i figli legittimi. Questo dritto del re mi è prova evidentissima, che lex significa l’editto per eccellenza nella legge 37, secondo la mia prima interpetrazione delle parole: Nam quod ad haereditandum pertinet per legem scribant. Lo stesso dritto del re nell’editto di Rotari o la mancanza di testamento fra i longobardi è poi una delle mie prove fortissime per dimostrare in pratica ed empiricamente, che l’editto istesso è ripugnante in generale coll’esercizio e con la durata non interrotta del dritto romano nel regno longobardo.

La legge 74 di Liutprando sembra supporre che il dritto romano fosse piú largamente applicato ai romani che non fu nella legge 37: e questa è la differenza fra le due leggi, della quale ho promesso di favellare. Ma questa differenza è solamente in apparenza, poiché la lex Romana di cui si parla nella legge