Pagina:Troya, Carlo – Del veltro allegorico di Dante e altri saggi storici, 1932 – BEIC 1955469.djvu/199

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storia d’Italia. Forse alcuno potrebbe dire che gli hotnines Romani, quantunque non nominati nella legge 37, pur vi sono sottintesi e perché gli scribi potevano essere d’origine si romana e si longobarda, e perché vi si leggono queste parole: «si unusquisque de lege sua descendere voluerint et ambae partes consenserint». Io rispondo brevemente: 1. È vero che gli scribi potevano essere d’origine piú romana che longobarda, ma (oltre che molti erano vargangi o missionari mandati da Roma) la legge 37 non dice che erano romani ingenui, cd anzi solevano essere aldi e servi ministeriali e liberti; 2. Se la legge 37 dicesse si unusquisque Romanus aut Longobardus, ovvero ambae partes Romanorurn seu Longobardorum, non avrei certamente che replicare: ma, poiché la legge non dice cosi, rimane verissimo che ella tocca della legge romana solo e non della cittadinanza romana; e che per conseguenza non si tratta quivi se non della legge romana seguitata da longobardi. Or qual fu questa legge? fu il dritto romano venuto insieme col cattolicesimo, e per opera del cattolicesimo stesso fra i longobardi; dritto non solamente canonico pontificio per gli ecclesiastici d’origine longobarda, ma eziandio civile e criminale ed economico pei laici longobardi. Qui non ho bisogno di dire ad un conte Balbo quanto la nuova civiltá cattolica mutato avesse l’intero essere d’un popolo rozzo e guerriero come il longobardo. E però la legge 37 serve di testimonio della invasione recente del dritto romano fatta sull’animo dei longobardi, e non della durata di quel dritto romano presso i discendenti dei vinti. Porzione del dritto romano-cattolico, fosse civile o criminale, fu trasportata da Liutprando nelle sue giunte all’editto di Rotari: tali, per esempio, le giunte che introdussero la fazione del testamento in favor delle chiese, la capacitá di disporre in etá d’otto anni a beneficio dei santi luoghi, la manomissione dei servi nella Chiesa giusta le notissime leggi di Costantino, la monacazione delle longobarde soggette al mundualdo, i nuovi gradi civili delle parentele secondo la legge pontificio-canonica, il permesso d’affrancare i servi pel elencato, la validitá delle donazioni fatte alle chiese ma senza il Launechild, gli adultèri delle religiose;