Pagina:Troya, Carlo – Del veltro allegorico di Dante e altri saggi storici, 1932 – BEIC 1955469.djvu/206

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atti di quella lite prima e dopo della legge 37 furono dagli scribi distesi secundum legem Romanorum. Lo stesso avveniva in mille e mille simili casi non preveduti e non prevedibili dall’editto. In conferma di ciò piacemi di ricordarle due documenti citati da Savigny nella nota (105) del suo capitolo IX: due documenti cioè di San Gallo stampati dal Neugart, dottissimo benedettino di San Biagio nella selva nera. Sono del 745 l’uno, e l’altro del 744 o 745: nell’uno e nell’altro parlasi della stipulazione aquiliana ed arcadiana da una certa Dalichinda e da un certo Cozzoino. Or come in Svizzera, come tra gli alemanni, dove, com’ella osservò benissimo, non erano romani o erano pochissimi, si potè conservare l’uso di alcune particolari leggi romane? Non ita, risponde sensatamente il Neugart, non ita Alemanni, quamvis propriis uterentur, a Romanis legibus abkorrebant ut eas numquam in subsidium vocarent. La lex Romana o la lex Romanorum (che è pur lo stesso) non era considerata solamente dai barbari come una legge o statuto particolare, di cui e non si curavano, ed anzi avevano alto dispregio: ma a loro malgrado era considerata, or piú or meno, come disciplina o libro di scienza protetto dalla religione cattolica. E però non lasciavano di trarne alcune cose in vari tempi e secondo i tempi pel loro vivere, di trarnele in subsidium delle proprie leggi loro, cioè in tutto ciò che non offendeva il principio regolatore di queste leggi loro, e non opponevasi alla natura germanica di esse. Quindi veggiamo che l’invasione del diritto romano fra i longobardi ed i barbari di altre contrade notata da me, fu fatalmente in subsidium, come dice il Neugart; che lunghi secoli passarono prima che il diritto romano trionfasse sopra il barbarico; e per lunghi secoli anzi prevalse il longobardo ed il barbarico sul romano. Addio mio caro conte: nella mia prima lettera io riprenderò la discussione. In prima io parlerò dei codici dei popoli goti cosi ostrogoti che visigoti e dei franchi si salici e si ripuari non meno che dei borgognoni, per paragonarli tutti all’editto di Rotari: donde risulterá che questi popoli non possono affatto paragonarsi col lombardo, e che si trovavano in situazione