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Pagina:Vasco - Della moneta, 1788.djvu/89

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CAP. XVII.

Valore legale della Moneta.


S

I è detto che il valore delle monete sono i generi, con cui esse si cambiano; che non può il Principe determinare ad arbitrio il valore delle monete; che può solo cambiare le denominazioni dei valori, e non i valori stessi; che le denominazioni onde formansi i valori numerarj sono la principal sorgente dei disordini delle monete; che l’unica via di togliere questi disordini è il buon regolamento delle monete nazionali: Si è avvertito che in tutte le Nazioni Europée si possono senza discapito, o con pochissima spesa dell’Erario fabbricare almeno monete di rame; si sono premesse le nozioni necessarie, e i creduti più utili consiglj intorno alle spese di Zecca, al titolo, al conio delle monete. Ora è il tempo di sciogliere il gran problema, e di mostrare come si possa assegnare alle monete nazionali un valore legale perpetuamente concordante col fisico, e così togliere tutti gl’inconvenienti de’ valori numerarj. Cominciando dalla supposizione, che non convenga fabbricare altre monete che di rame, si potrà assumere per elemento della moneta quel più pic-


F 3 colo