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sono obbligati di vendere alla concorrenza degli altri venditori sì esteri, che nazionali; per un tributo, che s’imponga sopra la loro merce, non perciò possono essi sempre alzarne il valore per risarcirsene dal compratore, ma sono costretti, se non vogliono perdere lo spaccio, di fissarsi al livello, al quale la reciproca concorrenza li abbassa. Dunque un tributo su le merci non caderà sempre a spese del consumatore, o compratore, ma sarà sofferto dal Mercante medesimo, o dai primi venditori esteri, dalli quali il Mercante le riceve all’ingrosso per rivenderle al minuto. Se il Mercante oltre il valore della materia prima, oltre il valore della mano d’opera, il quale non è altro, che la consumazione degli Operaj, la quale però può essere più o meno ristretta, fa un guadagno in grazia del numero delle ricerche, che concorrono all’alzare il prezzo della sua merce, può egli portare una parte di quello tributo; di più farla portare al suo venditor forestiero, pagandogli meno la merce, che da lui compra, e rivendendola al solito prezzo, posto che non è sempre in arbitrio del venditor forestiero di rifiutare una minore esibizione. Ogni venditore così come cerca di vendere a più caro prezzo la sua mercanzia; teme altresì di vedersela in venduta, e di perdere la rapidità del giro de’ suoi capitali, nella quale più che nei grossi guadagni di un sol contratto sta il secreto, e l’utile delle mercantili speculazioni.




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