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§. XXXIII.
Se convenga addossare tutti i carichi ai fondi di terra.
Estano dunque censibili i fondi d’agricoltura, le case, e le merci. Non mancano in questi ultimi tempi delle opere scritte profondamente sulla materia del tributo, nelle quali con assai precisione si sostiene dover questo cadere intieramente sopra le terre, e doversi i fondi d’agricoltura considerare come i soli beni censibili dello Stato. Questa forma di ripartire il tributo è perfettamente corrispondente ai cinque canoni stabiliti di sopra; poichè non caderebbe mai di slancio su i poveri; sarebbe di pochissima spesa la percezione; avrebbe leggi inviolabili che escluderebbero ogni arbitrio; non s’interporrebbe mai a interrompere la circolazione, nè punirebbe l’accrescimento dell’industria, soltanto che le terre rese novamente a coltura si lasciassero per legge esenti dal tributo per un determinato numero di anni. Non si può dare maniera più semplice di questa. Una stima generale di tutti i fondi
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