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ma vendita, ma piuttosto è mettere i rivenditori se non in concorrenza di prezzo, almeno in concorrenza di bontà. Se sia libero a chiunque il presentarsi a fare il Fornajo, il Macellajo, purchè non oltrepassi la tassa da stabilirsi sul prezzo comune, questi rivenditori non limitati da alcuna privativa se non diminuiranno il prezzo, cercheranno di migliorare la condizione delle merci tassate. Que’ disordini, che si accennano in questo §. come provenienti dalla tassa, se ben si considerano, sono piuttosto effetti della privativa, con cui combinano in un corpo, che ha un solo interesse, queste professioni, che debbono restar bensì sotto la disciplina, ma isolate, e libere all’esercizio di chicchesia, e sollevate da quelle imposizioni, le quali impediscono la reciproca concorrenza del più leale esercizio di un così geloso impiego.


§. XIII.

Del valore del danaro e influenza che ha sulla industria.


A

Bbiamo osservato, come il prezzo delle merci è in ragione diretta de’ compratori, e inversa de’ venditori. Osserviamo presentemente, come debba misurarsi il prezzo del denaro. Se il Commercio altro non è che la permutazione d’una co-


sa