Pagina:Verri - Osservazioni sulla tortura, Milano 1843.djvu/56

Da Wikisource.
48 osservazioni

nel sacro Testo nessuna menzione vi si fa della tortura; che anzi nel prescrivere le pratiche da usarsi co’ rei si vuole la strada della convinzione coi testimonj, nè si esige la confessione del reo. Veggasi il Deuteronomio al Cap. XIX num. 101: Non si sparga il sangue innocente su quella terra che Dio ti darà da abitare, acciocchè tu non sia reo di sangue. Ed al num. 16 viene ordinato il modo onde provare i delitti, cioè co’ testimonj, e si prescrive che un solo testimonio non valga, qualunque sia il delitto di cui si tratti, ma che due o tre testimonj facciano la prova completa2. E un calunniatore dovrà comparire coll’accusato in faccia a Dio e de’ sacerdoti e giudici, i quali diligentissimamente scandaglieranno entrambi, e, trovata la calunnia, la puniranno della stessa pena che era dovuta al delitto falsamente imputato3. Tale fu la legislazione criminale del popolo Ebreo, dove il delitto si provò co’ testimonj, e la contraddizione fra l’accusatore e il reo con una diligentissima ricerca dei giudici, non mai cogli spasimi della tortura. Che mai potranno dire i fautori della tortura, che la credono necessaria al buon governo del popolo? Il sommo Legislatore avrebbe egli tralasciato un oggetto di buon governo per il suo popolo eletto? Saranno gli uomini sotto la legge di grazia da trattarsi più duramente che sotto la legge scritta? Sono forse i popoli di questi secoli più induriti e bisognosi di giogo di quello che lo erano gli Ebrei? Troviamo noi Cristiani nel Vangelo qualche seme onde incrudelire co’ nostri fratelli? Il solo giudizio che Cristo pronunciò durante il corso della sua vita fu per assolvere la donna che si voleva lapidare; e i Cristiani, che sono imitatori, o debbon esserlo, della vita paziente, benefica, umana, compassionevole del Redentore, scrivono i trattati per tormentare colle più atroci e raffinate invenzioni i loro fratelli? La contraddizione è troppo evidente. Ritorniamo all’antichità.

Presso de’ Greci, egualmente che presso dei Romani, fu sconosciuto

  1. Non effundatur sanguis innoxius in medio terrae, quam Dominus Deus tuus dabit tibi possidendam, ne sis sanguinis reus.
  2. Non stabit testis unus contra aliquem, quidquid peccati et facinoris fuerit; sed in ore duorumm, vel trium testium stabit omne verbum.
  3. Si steterit testis mendax contra hominem, accusans eum praevaricationis, stabunt ambo, quorum causa est, ante Dominum in conspectu sacerdotum et judicum, qui fuerint in diebus illis; cumque diligentissime perscrutantes invenerint falsum testem dixisse contra fratrem suum mendacium, reddent ei sicut fratri suo facere cogitavit, et auferes malum de medio tui, ut audientes coeteri timorem habeant, et nequaquam talia audeant facere. Non misereberis ejus, sed animam pro anima, oculum pro oculo, dentem pro dente, manum pro manu, pedem pro pede exiges.