Pagina:Verri - Osservazioni sulla tortura, Milano 1843.djvu/66

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58 osservazioni

come essi la chiamano, la quale termina colla morte, lasciando cadere un pesantissimo sasso a schiacciare intieramente il contumace; ma questa non può chiamarsi tortura, ma bensì supplizio, al quale talvolta preferirono alcuni di succumbere anzichè essere giudicati rei di un delitto che portasse la confisca de’ beni, oltre la morte; essendo che le leggi del regno non permettono che il fisco si approprj i beni di chi morì colla pena forte e dura, e in tal guisa l’amore de’ congiunti indusse alcuni a preferire il silenzio a questa pena. Si dice di più che forse gl’Inglesi hanno conservato una porzione dell’antica barbarie col non abolire anche la pena forte e dura, poichè se nelle liti civili le leggi condannano il contumace reo a seconda delle ricerche dell’attore, bastava portare alle procedure criminali quello stesso metodo, e riguardando il contumace a rispondere come reo confesso condannarlo a norma delle leggi; cosi sarà tolta ogni necessità di tormentare o chi non risponde o vero chi non risponde a proposito. Se il prigioniero sarà ammonito più e più volte che il suo silenzio avrà luogo di confessione de’ delitti per i quali viene processato, non vi sarà dubbio che si trovi chi ostinatamente cerchi di perdere sè medesimo.

A questo passo replicano i sostenitori della pratica attuale: Noi non abbiamo la legge che ci autorizzi a condannare come convinto l’uomo che si ostina al silenzio o alla inconcludente risposta. Su di che essi hanno ragione di sostenere, che una sola legge che abrogasse la tortura sarebbe dannosa al corso della giustizia, qualora contemporaneamente non venisse promulgata l’altra che dichiarasse convinto il contumace.

La nostra pratica criminale è veramente un labirinto di una strana metafisica. Si prende prigione un uomo che si sospetta reo di un delitto. Quest’uomo cessa in quel momento di avere una esistenza personale. Egli è un essere ideale posto nelle mani del fisco, il quale lo interroga, lo inviluppa, lo spreme, lo tormenta sinchè, o colle contraddizioni o colle incoerenze, ovvero colla confessione del delitto smunta col tedio del carcere, colla miseria e colle torture, possa il fisco aver tratto da lui medesimo abbastanza per citarlo in giudizio. Fatte tutte queste lunghe e crudeli procedure, nel qual tempo non è permesso al reo di essere assistito o difeso, ecco il fisco che lo cita e lo costituisce avanti il giudice reo del tal delitto. Nei paesi più illuminati, in vece, si prende una strada più breve e naturale. Appena posto in carcere il sospetto uomo, nel primo esame si considera cominciare il giudizio. Gli si pone in faccia il motivo per cui si sospetta reo; gli accusatori gli si pongono davanti, se ve ne sono. Se gli cerca ragione o discolpa: e così facilmente, e per una via più chiara, placida e regolare, si termina ogni processo. Così si fa ne’ processi militari, e così si pratica nei due reggimenti milanesi, composti certamente di soldati, i quali non sono scelti né fra i più virtuosi né fra i più semplici del popolo; e i