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124 libro quarto - sezione decimaquarta - capo secondo


1038Ma, venuti i tempi umani delle repubbliche popolari, s’incominciò nelle grandi adunanze a ravvisar intelletto; e le ragioni astratte dell’intelletto ed universali si dissero indi in poi «consistere in intellectu iuris». Il qual intelletto è della volontá che ’l legislatore ha spiegato nella sua legge (la qual volontá si appella «ius»), che fu la volontá de’ cittadini uniformati in un’idea d’una comune ragionevole utilitá, la qual dovettero intendere essere spirituale di sua natura, perché tutti que’ diritti che non hanno corpi dov’essi si esercitino (i quali si chiamano «nudo iura», diritti nudi di corpolenza) dissero «in intellectu iuris consistere». Perché, adunque, son i diritti modi di sostanza spirituale, perciò son individui, e quindi son anco eterni, perché la corrozione non è altro che divisione di parti.

1039Gl’interpetri della romana ragione hanno riposta tutta la riputazione della legal metafisica in considerare l’indivisibilitá de’ diritti sopra la famosa materia De dividuis et individuis. Ma non ne considerarono l’altra non meno importante, ch’era l’eternitá, la qual dovevano pur avvertire in quelle due regole di ragione, che stabiliscono, la prima, che, «cessante fine legis, cessat lex»; ove non dicono «cessante ratione», perché il fine della legge è l’uguale utilitá delle cause, la qual può mancare; ma la ragione della legge è una conformazione della legge al fatto, vestito di tali circostanze, le quali, sempre che vestono il fatto, vi regna viva sopra la ragion della legge; — l’altra, che «tempus non est modus constituendí vel dissolvendi iuris» perché ’l tempo non può cominciare né finire l’eterno, e nell’usucapioni e prescrizioni il tempo non produce né finisce i diritti, ma è pruova che chi gli aveva abbia voluto spogliarsene; né, perché si dica «finire l’usufrutto», per cagion d’esempio, il diritto finisce, ma dalla servitú si riceve alla primiera sua libertá. Dallo che escono questi due importantissimi corollari: il primo, ch’essendo i diritti eterni nel di lor intelletto, o sia nella lor idea, e gli uomini essendo in tempo, non posson i diritti altronde venire agli uomini che da Dio; il secondo, che tutti gl’innumerabili vari diversi diritti, che sono stati, sono e saranno nel mondo, sono varie modificazioni diverse della potestá