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xviii
Lingua di nazione antica, che si è conservata regnante finché pervenne al suo compimento (a)[1], dev’esser un gran testimone de costumi de’ primi tempi del mondo.
Questa Degnità ne assicura che le pruove filologiche del Diritto natural delle genti (b)[2] (del quale, senza contrasto, sappientissima sopra tutte l’altre del mondo fu la romana) tratte da’ parlari latini sieno gravissime. Per la stessa ragione potranno far il medesimo i dotti della lingua tedesca, che ritiene questa stessa propietà della lingua romana antica.
xix
Se la Legge delle XII Tavole furono costumi delle genti del Lazio, incominciativisi a celebrare fin dall’età di Saturno, altrove sempre andanti e da’ Romani fissi nel bronzo e religiosamente custoditi dalla romana giurisprudenza; ella è un gran testimone dell’antico Diritto naturale delle genti del Lazio.
Ciò si è da noi dimostro esser vero di fatto, da ben molti anni fa, ne’ Principii del Diritto universale[3]; lo che più illuminato si vedrà in questi libri (c)[4].
xx
Se i poemi d’Omero sono storie civili degli antichi costumi greci, saranno due grandi tesori del Diritto naturale delle genti di Grecia.
Questa Degnità ora qui si suppone; dentro sarà dimostrata di fatto.
- ↑ (a) innanzi d’impurarsi con lingue straniere, dev’esser, ecc.
- ↑ (b) spiega la ragione perchè per pruove filologiche del Diritto naturale delle genti antiche ci serviamo [CMA1] per lo più [SN2] de’ parlari latini, i quali troviamo esser tutti parlari eroici, spieganti l’idee propiamente e con verità. Per la stessa ragione, ecc.
- ↑ CI2, p. 36.
- ↑ (c) [CM3] in un Ragionamento nel di lor fine.