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Riguardo alle professioni esercitale dagli abitanti ci limiteremo ad accennare che molti espatriati di Perledo facevano il magnano. Erano magnani i Fumeo, i Pomo, i Fertorazzi, i Manzoni, i Cariboni, i Mazzi e gli Ongania.


Interessante è pure il sapere quali relazioni intercedessero tra il padrone ed il massaro nei contratti agricoli; riproduciamo perciò il seguente strumento notarile che dà anche un’idea delle condizioni economiche del paese nel secolo XVI: «Il nobile signore Pietro Andrea de Schenis f. q. nob. Antonio, abitante nel borgo di Bellano investe a titolo di affitto Stefanino de Cariboni f. del q. Lorenzo abitante a Reulo di una casa terranea in Olivedo territorii Vetii cui coheret ab una parte strada ab alia senterum et ab alia d. Laurentii Serponti, item de petia una terrae con i seguenti patti: Prima che il detto Stefanino massaro sia tenuto a fare le refessole che bisognano in detti luoghi della sorte e nel modo che vorrà il detto sig. Pier Andrea locature et ingrassarle e questo a spese di detto massaro facendole longhe e larghe e profonde secondo che gli dirà esso signor locatore, ancora che andassero alla longa come se bisognasse distendere alla longa una vite e metterla sotto tutta; che detto massaro parimenti sia tenuto cavarli ben tre volte l’anno cioè a San Martino, al principio d’aprile e l’altra l’estate nel tempo che sia più opportuno; che detto massaro non possa tenere alcune bestie salvo che del padrone, anzi non possa tenerne de sue proprie salvo che sei pecore e non più, che non lasci andare a pascolare bestie alcune in essi beni da alcun tempo, sotto pena d’un reale per volta e per bestia, d’essere applicato per la metà a l’accensatore et l’altra al patrone.

Che sia tenuto detto massaro haver finito a calende di marzo di ciascun anno di podar et ben piantar, ligar et ingrassar le dette viti; che detto massaro non possi andare a opera a lavorar d’alcuni altri fuorchè a detto sig. Pietro Andrea havendone di bisogno lui per servizio d’essi beni et d’altri beni ancora o altri servizi pagandolo però secondo il solito de lavoranti. Che detto massaro sia tenuto a far li fossati nelli beni di detto signor Pietro Andrea et nel modo che a esso parerà pagandoli a raggion d’un soldo il brazo e ancora in essi mettergli et piantarli et ingrassarli le viti et elevarli e della sorte de viti che a esso patrone parerà et di più che sia tenuto a redurle a perfettione. Che detto massaro non possi vendere nè feno nè dell’altro et se si troverà che ne habbi venduto che sia punito in la pena de soldi dieci per gerlo et mezo scudo per gerlo del feno da essere applicata la metà all’accusatore et l’altra metà al detto patrone. Che detto massaro non possi tener altri terreni da altre persone durante la presente locatione sotto pena de nullare d’essa locazione. Che al tempo delle raccolte detto massaro sia tenuto pagare detto suo patrone per le subventioni che gli havrà fatto per l’anno compitamente et che se avanzerà robba di più a detto massaro