Pagina:Vittorio Adami, Varenna e Monte di Varenna (1927).djvu/202

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Francisci habitator ut supra parte altra. Voluntariae et omni meliori modo mutua stippulatione. Intervenieute.

Devenientur ad infrascripta conventioue, et accordi inter ipsa partes inviolabiliter attendendum ut infra.

Et primo convenerunt et declaraverunt ut infra. Prima che Francesco Mazza figliolo di detto Giovan Maria Mazza quale ha cominciato a star et servir per garzone nell’arte del calzolaio con detto Rayna sino alli trenta luglio dell’anno milleseicentoventuno prossimo passato habbi da perseverare et stare per garzone et imparar detta arte del calzolaro, et detto Rayna insegnare a detto garzone detta arte fidelmente et a buona fede senza fraude uno coll’altro sino al fine delli anni tre prossimi avvenire, che finiranno alli trenta luglio dell’anno 1624 prossimo avvenire, et caso che detto garzone stesse ammalato et perdesse il tempo di lavorare sii obbligato detto garzone rifare al detto Rayna padrone il suo tempo et detto mastro Giov. Maria Rayna sii obbligato darli da mangiare et da bere et da dormire, ma occorrendoli malattia detto suo Padre sii obbligato condurlo a casa sua et spesarlo, et farlo medicare a sue spese di esso Mazza et in detto caso rifarli il tempo, come sopra et a contemplatione come sopra detto Giovan Maria Mazza sii tenuto et obbligato dare et pagare al detto Rayna lire duecento imperiali a buon conto de quali il soddetto Rayna confessa haver avuto dal sodetto Mazza presente per lire centoquaranta imperiali dico lire 140 in parte in danari buoni ivi presentialmente, et parte in buoni denari dati al soddetto Rayna alli giorni et mesi passati et per li altre lire settanta imperiali al supplimento de detto lire duecento dicci - solo detto Giov. Maria Mazza sii obbligato come promette di pagarle al detto Rayna di qui a mezzo il mese di maggio prossimo avvenire, et ciò sotto reffetione d’ogni spese danno et interesse.

Vicendevolmente detto Giov. Maria Mazza vuole essere tenuto per detto suo figliuolo senza eccetione alcuna con le debite renontie at ciò perchè così....

Actum in coquina domus habitationis praefati Joannis Mariae Raynae sita ut supra.

Presentibus pronotarius Joanne Venino filio Joannis Mariae Manerae et Joanne Francisco. Stampa f. q. Baptistae hab. Varenae.

Testes: multus Reverendus Dominus Marcus Antonius Serpontus f. q. Hercule, Thomas Venininus f. Joannis Mariae Jo. Petrus Scannagatus f. Augustini habitatoris Varenae praedictae.

Si è già detto altrove che l’assunzione a qualsiasi carica pubblica anche la più umile formava oggetto di un atto notarile. Così fra gli atti del notaio Giacomo Antonio Serponti del fu Giorgio sotto la data delli 14 Aprile 1603 troviamo la nomina di Giovanni Battista del Barba a servitore pubblico del comune. Il quale, per l’annuo salario di lire 34, era obbligato ad adempire a tutte le funzioni inerenti alla sua carica, in più