Protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali - Protocollo Aggiuntivo (I), Ginevra, 8 giugno 1977

Da Wikisource.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Stati vari

1977 diritto diritto Protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali Intestazione 11 settembre 2008 50% diritto



Le Alti Parti contraenti,

Proclamando il loro ardente desiderio di vedere la pace regnare tra i popoli,

Ricordando che ogni Stato ha il dovere, in con-formità della Carta delle Nazioni Unite, di astenersi nelle sue relazioni internazionali dal ricorrere alla minaccia o all'impiego della forza contro la sovranità, l'integrità' territoriale o l'indipendenza politica di ogni Stato, o in qualunque altro modo incompatibile con gli scopi delle Nazioni Unite,

Ritenendo tuttavia necessario riaffermare e sviluppare le disposizioni che proteggono le vittime dei conflitti armati, e completare le misure intese a rafforzarne l'applicazione,

Esprimendo la loro convinzione che nessuna disposizione del presente Protocollo o delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 può essere interpretata nel senso di legittimare o autorizzare un qualsiasi atto di aggressione o un qualsiasi altro impiego della forza incompatibile con la Carta delle Nazioni Unite, Riaffermato, inoltre, che le disposizioni delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 e del presente Protocollo devono essere pienamente applicate in ogni circostanza a tutte le persone protette da detti strumenti senza alcuna distinzione sfavorevole fondata sulla natura o l'origine del conflitto armato, o sulle cause invocate dalle Parti in conflitto, o ad esse attribuite,

Hanno convenuto quanto segue:

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1 Principi generali ed ambito di applicazione
1. Le Alte Parti contraenti si impegnano a rispettare e a far rispettare il presente Protocollo in ogni circostanza.
2. Nei casi non previsti nel presente Protocollo o in altri accordi internazionali, le persone civili e i combattenti restano sotto la protezione e l'im-perio dei principi di umanità e dai precetti della pubblica coscienza.
3. Il presente Protocollo, che completa le Con-venzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 per la protezione delle vittime di guerra, si applicherà nelle situazioni previste nell'articolo 2 comune a dette Convenzioni.
4. Le situazioni indicate nel paragrafo preceden-te comprendono i conflitti armati nei quali i po-poli lottano contro la dominazione coloniale e l'occupazione straniera e contro i regimi razzisti, nell'esercizio del dritto dei popoli di disporre di se stessi, consacrato nella Carta delle Nazioni Unite e nella Dichiarazione relativa ai principi di diritto internazionale concernenti le relazioni amichevoli e la cooperazione fra gli Stati in con-formità della Carta delle Nazioni Unite.

Art. 2 Definizioni.
Ai fini del presente Protocollo:
a) con le espressioni "I Convenzione", "II Con-venzione", "III Convenzione" e "IV Convenzio-ne" si intendono, rispettivamente, la Convenzio-ne di Ginevra per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna, del 12 agosto 1949; la Convenzione di Ginevra per migliorare la sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate sul mare, del 12 agosto 1949; la Convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei prigionieri di guerra, del 12 agosto 1949. Con l'espressione "Le Convenzio-ni" si intendono le quattro Convenzioni di Gine-vra del 12 agosto 1949 per la protezione delle vittime della guerra;
b) con l'espressione " regole del diritto interna-zionale applicabile nei conflitti armati" si inten-dono le regole enunciate negli accordi interna-zionali ai quali partecipano le Parti in conflitto, nonché i principi e regole del diritto internazio-nale generalmente riconosciuti che sono appli-cabili ai conflitti armati;
c) con l'espressione "Potenza protettrice" si in-tende uno Stato neutrale o un altro Stato non Parte nel conflitto che, designato da una Parte nel confitto e accettato dalla Parte avversaria, sia disposto a esercitare le funzioni assegnate alla Potenza protettrice ai sensi delle Conven-zioni e del presente Protocollo; d) con il termine "sostituto" si intende una orga-nizzazione che sostituisce la Potenza protettrice conformemente all'art. 5. Art. 3 Inizio e fine dell'applicazione. Senza pregiudizio delle disposizioni applicabili in ogni tempo: a) le Convenzioni e il presente Protocollo si ap-plicheranno fin dall'inizio di una delle situazioni indicate nell'articolo 1 del presente protocollo;
b) l'applicazione delle Convenzioni e del pre-sente Protocollo cesserà, sul territorio delle Parti in conflitto, alla fine dell'occupazione, salvo, nei due casi, per le persone la cui liberazione defini-tiva, il rimpatrio o lo stabilimento abbiano luogo in tempo successivo. Dette persone continue-ranno a beneficiare delle disposizioni pertinenti delle Convenzioni e del presente Protocollo fino alla loro liberazione definitiva, rimpatrio o sta-bilimento.

Art. 4 Stato giuridico delle Parti in conflitto.
L'applicazione delle Convenzioni e del presente Protocollo, nonché la conclusione degli accordi previsti in detti strumenti non produrranno effet-to alcuno sullo statuto giuridico delle Parti in conflitto. Sia l'occupazione di un territorio sia l'applica-zione delle Convenzioni e del presente Protocol-lo non avranno effetto alcuno sullo statuto giu-ridico del territorio stesso.

Art. 5 Designazione delle Potenze protettrici e del loro sostituto.
1. è dovere delle Parti in conflitto, fin dall'inizio del conflitto stesso, di assicurare il rispetto e l'e-secuzione delle Convenzioni e del presente Pro-tocollo mediante l'applicazione del sistema delle Potenze protettrici, incluse, fra l'altro, la desi-gnazione e l'accettazione di dette Potenze con-formemente ai paragrafi seguenti. Le Potenze protettrici saranno incaricate di salvaguardare gli interessi delle Parti in conflitto.
2. Fin dall'inizio di una delle situazioni indicate nell'articolo 1, ciascuna delle Parti in conflitto designerà senza indugio una Potenza protettrice ai fini dell'applicazione delle Convenzioni e del presente Protocollo, e autorizzerà, del pari senza indugio e per gli stessi fini, l'attività' di una Po-tenza protettrice che la Parte avversaria avrà de-signato e che essa avrà accettato come tale.
3. Se una potenza protettrice non è stata desi-gnata o accettata all'inizio di una delle situazioni indicate nell'articolo 1., il Comitato internazio-nale della Croce Rossa, senza pregiudizio del diritto del diritto di qualsiasi altra organizzazio-ne umanitaria di agire similmente, offrirà i pro-pri buoni uffici alle Parti in conflitto in vista della designazione senza indugio di una Potenza protettrice che sia gradita alle Parti in conflitto. A tale scopo, il Comitato potrà, fra l'altro, chie-dere a ciascuna Parte di rimettergli una lista di almeno cinque Stati che detta parte giudichi i-donei ad agire a suo nome in qualità di Potenza protettrice nei confronti di una Parte avversaria, e chiedere a ciascuna delle Parti avversarie di rimettergli una lista di almeno cinque Stati che essa sarebbe disposta ad accettare come Potenza protettrice dell'altra Parte. Dette liste dovranno essere comunicate al Comitato entro due setti-mane dalla ricezione della richiesta; esso le con-fronterà e solleciterà l'accordo di qualsiasi Stato il cui nome figurerà sulle due liste.
4. Se, malgrado quanto precede, non ci fossero Potenze protettrici, le parti in conflitto accette-ranno senza indugio l'offerta eventualmente fat-ta dal Comitato internazionale della Croce Ros-sa o da qualsiasi altra organizzazione che offra tutte le garanzie di imparzialità e di efficacia, dopo le debite consultazioni con le dette Parti e tenuto conto dei risultati delle consultazioni stesse, per agire in qualità di sostituto. L'eserci-zio delle sue funzioni da parte di un tale sostitu-to sarà subordinato al consenso delle Parti in conflitto; queste ultime faranno di tutto per faci-litare il compito del sostituto nell'assolvimento della sua missione in conformità delle Conven-zioni e del presente Protocollo.
5. In conformità dell'articolo 4., la designazione e l'accettazione di Potenze protettrici ai fini del-l'applicazione delle Convenzioni e del presente Protocollo non produrranno alcun effetto sullo statuto giuridico delle Parti in conflitto né su quello di un qualsiasi territorio, incluso un terri-torio occupato.
6. Il mantenimento di relazioni diplomatiche fra le Parti in conflitto o il fatto di affidare ad uno Stato terzo la protezione degli interessi di una Parte e di quelli dei suoi cittadini conformemen-te alle regole del diritto internazionale concer-nente le relazioni diplomatiche, non costituirà ostacolo alla designazione di Potenze protettrici ai fini dell'applicazione delle Convenzioni e del presente Protocollo. 7. Ogni volta che nel presente Protocollo si farà menzione della Potenza protettrice, tale menzio-ne indicherà anche il sostituto.
Art. 6 Personale qualificato.
1. Fin dal tempo di pace, le Alti Parti contraenti procureranno, con l'aiuto delle Società nazionali della Croce Rossa (Mezzaluna Rossa, Leone e Sole Rossi), di formare personale qualificato per facilitare l'applicazione delle Convenzioni e del presente Protocollo e, in particolare, le attività delle Potenze protettrici.
2. Il reclutamento e la formazione di detto per-sonale rientrano nella competenza nazionale. 3. Il Comitato internazionale della Croce Rossa terrà a disposizione delle Alti Parti contraenti le liste delle persone in tal modo formate, che le Alte Parti contraenti avessero compilato e gli avessero a tal fine comunicato.
4. Le condizioni in base alle quali detto persona-le sarà impiegato fuori del territorio nazionale saranno oggetto, in ogni singolo caso, di accordi fra le Parti interessate.
Art. 7 Riunioni.
Il depositario del presente Protocollo convoche-rà, su richiesta di una o più delle Alte Parti con-traenti e con l'approvazione della maggioranza di esse, una riunione delle Alti Parti contraenti per esaminare i problemi generali relativi all'ap-plicazione delle Convenzioni e del Protocollo.

PARTE II - FERITI, MALATI E NAUFRAGHI.
SEZIONE I - PROTEZIONE GENERALE.

Art. 8 Terminologia.
Ai fini del presente Protocollo:
a) con i termini "feriti" e "malati" si intendono le persone, militari o civili, che, a causa di un trauma, di una malattia o di altre incapacità o infermità fisiche o psichiche, hanno bisogno di cure mediche, e che si astengono da qualsiasi atto di ostilità. Detti termini indicano anche le donne partorienti, i neonati e le altre persone che possono aver bisogno di cure mediche im-mediate, come gli invalidi e le donne incinte, e che si astengono da qualsiasi atto di ostilità; b) con il termine "naufraghi" si intendono le persone, militari o civili, che si trovano in una situazione pericolosa in mare o in altre acque a seguito di un infortunio che le ha colpite o che ha colpito la nave o l'aeromobile che le traspor-tava, e che si astengono da qualsiasi atto di osti-lità. Tali persone, a condizione che continuino ad astenersi da qualsiasi atto di ostilità, conti-nueranno ad essere considerate naufraghi duran-te il loro salvataggio fino a che esse non abbiano acquisito un altro statuto in virtù delle Conven-zioni e del presente Protocollo; c) con l'espressione "personale sanitario" si in-tendono le persone esclusivamente assegnate da una Parte in conflitto sia ai fini sanitari enume-rati nel comma e, sia all'amministrazione di uni-tà sanitarie, sia ancora al funzionamento o al-l'amministrazione di mezzi di trasporto sanitario. Tali assegnazioni possono essere permanen-ti o temporanee. L'espressione comprende:
I) il personale sanitario, militare o civile, di una Parte in conflitto, incluso quello menzionato nella I) e II) Convenzione, e quello che è asse-gnato a organismi di protezione civile;
II) il personale sanitario delle Società nazionali della Croce Rossa (Mezzaluna Rossa, Leone e Sole Rossi) e altre società nazionali volontarie di soccorso (debitamente riconosciute e autoriz-zate da una Parte in conflitto;
III) il personale sanitario delle unità o mezzi di trasporto sanitario indicato nell'articolo 9, para-grafo 2; d) con l'espressione "personale religioso" si in-tendono le persone, militari o civili, quali i cap-pellani militari, che siano esclusivamente dedite al loro ministero e assegnate:
I) sia alle forze armate di una Parte in conflitto;
II) sia alle unità sanitarie o ai mezzi di trasporto sanitario di una Parte in conflitto;
III) sia alle unità sanitarie o ai mezzi di trasporto sanitario indicati nell'articolo 9, paragrafo 2;
IV) sia agli organismi di protezione civile di una Parte in conflitto.
L'assegnazione del personale religioso, a dette unità può essere permanente o temporanea, e ad esso sono applicabili le disposizioni pertinenti del comma k; e) con l'espressione "unità sanitarie" si intendo-no gli stabilimenti e altre formazioni, militari o civili, organizzati per fini sanitari, ossia la ricer-ca, la raccolta, il trasporto,la diagnosi o il trat-tamento - compresi i primi soccorsi - dei feriti, malati e naufraghi, nonché la prevenzione delle malattie. Essa comprende, fra l'altro, gli ospeda-li ed altre unità similari, i centri di trasfusione del sangue, i centri e istituti di medicina preven-tiva e i centri di approvvigionamento sanitario, nonché i magazzini di materiale sanitario e di prodotti farmaceutici di dette unità. Le unità sa-nitarie possono essere fisse o mobili, permanenti o temporanee;
f) con l'espressione "trasporto sanitario" si in-tende il trasporto via terra, acqua o aria dei feriti, malati e naufraghi, del personale sanitario e religioso e del materiale sanitario protetti dalle Convenzioni e dal presente Protocollo;
g) con l'espressione "mezzo di trasporto sanitario" si intende qualsiasi mezzo di trasporto, mi-litare o civile, permanente o temporaneo, desi-nato esclusivamente al trasporto sanitario e po-sto sotto la direzione di una unità competente di una Parte in conflitto;
h) con l'espressione "veicolo sanitario" si inten-de qualsiasi mezzo di trasporto sanitario via ter-ra;
i) con l'espressione "nave e imbarcazione sanita-rie" si intende qualsiasi mezzo di trasporto sani-tario via acqua;
j) con l'espressione "aeromobile sanitario" si in-tende qualsiasi mezzo di trasporto sanitario via aria;
k) sono "permanenti" il personale sanitario, le unità sanitarie e i mezzi di trasporto sanitario impiegai esclusivamente in compiti sanitari per periodi limitati e per tutta la durata di detti pe-riodi. A meno che non siano diversamente quali-ficate, le espressioni "personale sanitario", "uni-tà sanitarie" e "mezzi di trasporto sanitario" comprendono personale, unità e mezzi di tra-sporto che possono essere sia permanenti che temporanei; l) con l'espressione "segno distintivo" si intende qualsiasi segno distintivo della Croce Rossa, della Mezzaluna Rossa o del Leone e Sole Ros-so, su fondo bianco, quando esso è usato per la protezione delle unità e mezzi di trasporto sani-tario o del personale sanitario e religioso e del relativo materiale;
m) con l'espressione "segnale distintivo" si in-tende qualsiasi segnale o messaggio specificato nel Capitolo III dell'Allegato I al presente Pro-tocollo e destinato esclusivamente all'identifica-zione delle unità e mezzi di trasporto sanitario. Art. 9 Campo di applicazione. 1. La presente Parte, le cui disposizioni hanno lo scopo di migliorare la sorte dei feriti, malati e naufraghi, si applicherà a tutti coloro che sono colpiti da una delle situazioni previste nell'arti-colo 1, senza alcuna distinzione sfavorevole fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione o la credenza, le opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, il censo, la nascita o altra condizione, o qualsiasi altro criterio analogo. 2. Le disposizioni pertinenti degli articoli 27 e 32 della I Convenzione si applicheranno alle u-nità e mezzi di trasporto sanitario permanenti (salvo le navi-ospedale, alle quali si applica l'ar-ticolo 25 della II Convenzione), nonché al ri-spetto personale, messi a disposizione di una Parte in conflitto per fini umanitari: a) da uno Stato neutrale o da altro Stato non Par-te nel conflitto; b) da una società di soccorso riconosciuta e au-torizzata da detto Stato; c) da una organizzazione internazionale impar-ziale di carattere umanitario.

Art. 10 Protezione e cure. 1. Tutti i feriti, malati e naufraghi, a qualsiasi Parte appartengono, saranno rispettati e protetti. 2. Saranno trattati, in ogni circostanza, con u-manità e riceveranno, nella maggiore misura possibile e nei termini più brevi, le cure medi-che richieste dalle loro condizioni. Fra di essi, non sarà fatta alcuna distinzione fondata su cri-teri diversi da quelli sanitari. Art. 11 Protezione della persona. 1. La salute e l'integrità fisica o psichica delle persone che si trovano in potere della parte av-versaria, o che sono internate, detenute o in qualsiasi altro modo private della libertà a causa di una delle situazioni previste dall'articolo 1., non saranno compromesse da atti o omissioni ingiustificati. Di conseguenza, è vietato sotto-porre le persone indicate nel presente articolo ad un qualsiasi intervento medico che non sia mo-tivato dal loro stato di salute e che non sia con-forme alle norme sanitarie generalmente ricono-sciute che la Parte responsabile dell'intervento applicherebbe in circostanze mediche analoghe ai propri cittadini che non sono privati della li-bertà. 2. è, in particolare, vietato di praticare su dette persone, anche con il loro consenso: a) mutilazioni fisiche; b) sperimentazioni mediche o scientifiche; c) prelevamenti di tessuti o organi per trapianti, a meno che detti interventi non siano giustificati nelle condizioni previste nel paragrafo 1. 3. Deroghe al divieto indicato nel paragrafo 2c possono essere ammesse quando si tratti di do-nazioni di sangue per trasfusioni o di cute per innesti, purché dette donazioni siano volontarie e non risultino da misure di coercizione o di persuasione, e che esse siano destinate a scopi terapeutici in condizioni compatibili con le norme mediche generalmente riconosciute e con i controlli effettuati nell'interesse sia del donato-re che del ricevente. 4. Ogni atto o omissione volontaria che metta in grave pericolo la salute o l'integrità fisica o psi-chica di una qualsiasi persona che si trova in po-tere di una Parte diversa da quella da cui dipen-de, e che o contravvenga ad uno dei divieti e-nunciati nei paragrafi 1 e 2, o non rispetti le condizioni prescritte nel paragrafo 3, costituirà una infrazione grave al presente Protocollo. 5. Le persone indicate nel paragrafo 1 hanno il diritto di rifiutare qualsiasi intervento chirurgi-co. In caso di rifiuto, il personale sanitario pro-curerà di ottenere una dichiarazione scritta in tal senso, firmata o riconosciuta dal paziente. 6. Ciascuna Parte in conflitto terrà una pratica sanitaria per ciascuna donazione di sangue per donazioni, o di cute per innesti fatta dalle perso-ne cui si riferisce il paragrafo 1, se tali donazio-ni sono effettuate sotto la responsabilità di detta Parte. Inoltre, ciascuna Parte in conflitto procu-rerà di tenere una documentazione di tutti gli in-terventi medici effettuati nei confronti delle per-sone internate, detenute o in qualsiasi altro mo-do private della libertà a causa delle situazioni indicate nell'articolo 1. Tali pratiche e documen-tazioni dovranno essere, in qualsiasi momento, a disposizione della Potenza protettrice per fini di controllo.

Art. 12 Protezione delle unità sanitarie. 1. Le unità sanitarie saranno rispettate e protette in ogni tempo e non saranno oggetto di attacchi. 2. Il paragrafo 1 si applicherà alle unità sanitarie civili purché rispondano ad una delle condizioni seguenti: a) appartenere ad una delle Parti in conflitto; b) essere riconosciute e autorizzate dalla compe-tente autorità di una delle Parti in conflitto; c) essere autorizzate conformemente agli articoli 9, paragrafo 2 del presente protocollo, o 27 della I Convenzione. 3. Le Parti in conflitto sono invitate a comuni-carsi reciprocamente l'ubicazione delle rispetti-ve unità sanitarie fisse. La mancanza di una tale comunicazione non dispensa alcuna delle Parti dall'osservare le disposizioni del paragrafo 1. 4. In nessuna circostanza, le unità sanitarie sa-ranno utilizzate per cercare di mettere obiettivi militari al riparo da attacchi. Ogni volta che sia possibile, le Parti in conflitto cureranno che le unità sanitarie siano situate in modo che gli at-tacchi contro obiettivi militari non le mettano in pericolo.

Art. 13 Cessazione della protezione delle unità sanitarie civili. 1. La protezione dovuta alle unità sanitarie civili potrà cessare solo nel caso in cui esse siano uti-lizzate per commettere, al di fuori della loro missione umanitaria, atti dannosi per il nemico. Tuttavia, la protezione cesserà soltanto dopo una intimazione che, avendo fissato, gni volta che occorra, un termine ragionevole, sia rimasta senza effetto. 2. Non saranno considerati atti dannosi per il nemico: a) il fatto che il personale dell'unità sia dotato di armi leggere individuali per la propria difesa o per quella dei feriti e dei malati ad esso affidati; b) il fatto che l'unità sia protetta da un picchetto, da sentinelle o da una scorta; c) il fatto che si trovino nell'unità armi portatili e munizioni ritirate ai feriti e ai malati non ancora versate al servizio competente; d) il fatto che appartenenti alle forze armate o altri combattenti si trovino in dette unità per ra-gioni mediche.

Art. 14 Limitazioni alla requisizione di unità sa-nitarie civili. 1. La Potenza occupante ha il dovere di assicu-rare che le esigenze di assistenza sanitaria della popolazione civile continuino ad essere soddi-sfatte nel territorio occupato. 2. Di conseguenza, la Potenza occupante non potrà requisire le unità sanitarie civili, il loro equipaggiamento, il loro materiale o il loro per-sonale fino a che detti mezzi siano necessari per soddisfare le esigenze di assistenza sanitaria del-la popolazione civile, e per assicurare la conti-nuità del trattamento dei feriti e dei malati già in cura. 3. La potenza occupante potrà requisire i mezzi sopra indicati purché continui ad osservare la regola generale stabilita nel paragrafo 2, e alle seguenti condizioni particolari: a) che i mezzi siano necessari per assicurare un trattamento medico immediato e adeguato ai fe-riti e ai malati delle forze armate della Potenza occupante o dei prigionieri di guerra; b) che la requisizione non ecceda il periodo di tempo in cui tale necessità sussiste; e c) che disposizioni immediate siano prese affin-ché le esigenze di assistenza sanitaria della po-polazione civile, nonché quelle dei feriti e dei malati in cura colpiti dalla requisizione, conti-nuino ad essere soddisfatte. Art. 15 Protezione del personale sanitario e re-ligioso civile. 1. Il personale sanitario civile sarà rispettato e protetto. 2. In caso di bisogno, ogni assistenza possibile sarà fornita al personale sanitario civile nelle zone in cui i servizi sanitari civili siano disorga-nizzati a causa dell'attività bellica. 3. La Potenza occupante fornirà ogni assistenza al personale sanitario civile nei territori occupa-ti, affinché possa assolvere nel miglior modo la sua missione umanitaria. La Potenza occupante non potrà esigere da detto personale che tale missione si compia con priorità a favore di chic-chessia, salvo che per motivi sanitari. Detto per-sonale non sarà costretto ad attività incompatibi-li con la sua missione umanitaria. 4. Il personale sanitario civile potrà recarsi in qualsiasi luogo ove i suoi servigi siano indi-spensabili, con riserva delle misure di controllo e di sicurezza che la Parte in conflitto interessata ritenesse necessarie 5. Il personale religioso civile sarà rispettato e protetto. Sono ad esso applicabili le disposizioni delle Convenzioni e del presente Protocollo re-lative alla protezione e all'identificazione del personale sanitario. Art. 16 Protezione generale della missione me-dica. 1. Nessuno sarà punito per avere esercitato u-n'attività di carattere medico conforme alla de-ontologia, quali che siano le circostanze o i be-neficiari dell'attività stessa. 2. Le persone che esercitano un'attività di carat-tere medico non potranno essere costrette a compiere atti o ad effettuare lavori contrari alla deontologia o altre regole mediche volte a pro-teggere i feriti e i malati, o alle disposizioni del-le Convenzioni o del presente Protocollo, né ad astenersi dal compiere atti imposti da dette rego-le e disposizioni. 3. Nessuna persona che esercita un'attività di ca-rattere medico dovrà essere costretta a dare a chiunque appartenga sia ad una parte avversaria che alla stessa propria Parte, salvo nei casi pre-visti dalla legge di quest'ultima, informazioni concernenti i feriti e i malati che ha o avuto in cura, se essa ritiene che tali informazioni possa-no portare pregiudizio a costoro o alle loro fa-miglie. Nondimeno, dovranno essere rispettati i regolamenti che disciplinano la denuncia obbli-gatoria delle malattie contagiose.

Art. 17 Ruolo della popolazione civile e delle società di soccorso. 1. La popolazione civile dovrà rispettare i feriti, malati e naufraghi, anche se essi appartengono alla Parte avversaria, e non compiere contro di essi atto di violenza alcuno. La popolazione ci-vile e le società di soccorso quali le società na-zionali della Croce Rossa (Mezzaluna Rossa, Leone e Sole Rossi) saranno autorizzate, anche nelle regioni invase o occupate, a raccogliere detti feriti, malati e naufraghi e a prodigare loro cure, anche di propria iniziativa. Nessuno sarà molestato, perseguito, condannato o punito per tali atti umanitari. 2. Le Parti in conflitto potranno fare appello alla popolazione civile e alle società di soccorso in-dicate nel paragrafo 1 per accogliere e curare i feriti, malati e naufraghi, e per ricercare i morti e indicare i luoghi in cui questi si trovano; esse accorderanno la protezione e le facilitazioni ne-cessarie a chi avrà risposto a un tale appello. Nel caso in cui la Parte avversaria prenda o riprenda il controllo della regione essa manterrà in vigore detta protezione e dette facilitazioni fino a che saranno necessarie. Art. 18 Identificazione. 1. Ciascuna Parte in conflitto farà in modo che sia il personale sanitario e religioso che le unità e i mezzi di trasporto sanitari, possano essere identificati. 2. Ciascuna Parte in conflitto procurerà anche di adottare e attuare metodi e procedure che per-mettano di identificare le unità e i mezzi di tra-sporto sanitari che utilizzano il segno distintivo e dei segnali distintivi. 3. Nel territorio occupato e nelle zone in cui si svolgono o si ritiene che possano svolgersi dei combattimenti, il personale sanitario civile e il personale religioso civile si faranno riconoscere per mezzo del segno distintivo e di una carta di identità che attesti il loro statuto. 4. Con il consenso dell'autorità competente, le unità e i mezzi di trasporto sanitari dovranno portare il segno distintivo. Le navi e imbarca-zioni indicate nell'articolo 22 del presente Pro-tocollo saranno contrassegnate in conformità delle disposizioni della II Convenzione. 5. Oltre al segno distintivo, una Parte in conflit-to potrà, in conformità del Capitolo III dell'Al-legato I al presente Protocollo, autorizzare l'uso di segnali distintivi per permettere l'identifica-zione delle unità e mezzi di trasporto sanitari. A titolo eccezionale , nei casi particolari previsti nel detto Capitolo, i mezzi di trasporto sanitario potranno usare i segnali distintivi senza esporre il segno distintivo. 6. L'esecuzione delle disposizioni dei paragrafi 1 a 5 è regolata dai Capitoli I a III dell'Allegato I al presente Protocollo. I segnali descritti nel Capitolo III di detto Allegato per uso esclusivo delle unità e mezzi di trasporto sanitario, potranno essere usati, salvo le eccezioni previste nel detto Capitolo, soltanto per permettere l'identificazione delle unità e mezzi di trasporto sanitari. 7. Le disposizioni del presente articolo non ammettono, in tempo di pace, un uso del segno distintivo più ampio di quello previsto nell'artico-lo 44 della I Convenzione. 8. Le disposizioni delle Convenzioni e del pre-sente Protocollo relative al controllo dell'uso del segno distintivo e alla prevenzione e repressione del suo impiego abusivo, sono applicabili ai se-gni distintivi.

Art. 19 Stati neutrali e altri Stati che non sono Parti in conflitto. Gli Stati neutrali e gli altri Stati che non sono Parti in conflitto applicheranno le disposizioni pertinenti del presente Protocollo alle persone protette da questa Parte che siano accolte o internate nel loro territorio, nonché ai morti delle Parti in conflitto eventualmente raccolti.

Art. 20 Divieto delle rappresaglie. Le rappresaglie contro le persone e i beni protetti dalla presente Parte sono vietate.

SEZIONE II - TRASPORTI SANITARI.

Art. 21 Veicoli sanitari. I veicoli sanitari saranno rispettati e protetti nel modo previsto dalle Convenzioni e dal presente Protocollo per le unità sanitarie mobili.

Art. 22 Navi-ospedale e imbarcazioni costiere di salvataggio. 1. Le disposizioni delle Convenzioni concernenti: a) le navi descritte negli articoli 22,24,25 e 27 della II Convenzione, b) le loro scialuppe di salvataggio e piccole imbarcazioni, c) il loro personale e il loro equipaggio, d) i feriti, malati e naufraghi che si trovano a bordo, si applicheranno anche quando dette navi, scialuppe imbarcazioni trasportano civili feriti, malati e naufraghi che non appartengono a una delle categorie menzionate nell'articolo 13 della II Convenzione. Tuttavia, i detti civili non potranno essere consegnati ad una Parte che non sia la loro, né catturati in mare. Se si trovano in potere di una Parte in conflitto che non è la propria, saranno loro applicabili la IV Convenzione e il presente Protocollo. 2. La protezione assicurata dalle Convenzioni alle navi descritte nell'articolo 25 della II Con-venzione si estenderà alle navi-ospedale messe a disposizione di una Parte in conflitto per fini umanitari: a) da uno Stato neutrale o un altro Stato non Parte in detto conflitto; o b) da una organizzazione internazionale impar-ziale di carattere umanitario, purché siano rispettate, nei due casi, le condi-zioni enunciate in detto articolo. 3. Le imbarcazioni descritte nell'articolo 27 del-la II Convenzione saranno protette anche se non sia stata fatta la notifica stabilita in detto artico-lo. Le Parti in conflitto sono tuttavia invitate a comunicarsi reciprocamente qualsiasi dato che faciliti la identificazione ed il riconoscimento di dette imbarcazioni. Art. 23 Altre navi e imbarcazioni sanitarie. 1. Le navi e imbarcazioni sanitarie diverse da quelle indicate nell'articolo 22 del presente Pro-tocollo e nell'articolo 38 della II Convenzione saranno, sia in mare che in altre acque, rispettate e protette nel modo previsto per le unità sanita-rie mobili dalle Convenzioni e dal presente Pro-tocollo. Dato che tale protezione può essere ef-ficace solo se risulta possibile identificarle o ri-conoscerle come navi o imbarcazioni sanitarie, tali navi dovrebbero portare il segno distintivo e conformarsi al massimo possibile alle disposi-zioni dell'articolo 43, secondo comma, della II Convenzione. 2. Le navi e imbarcazioni indicate nel paragrafo 1 resteranno soggette al diritto bellico. L'ordine di fermarsi, di allontanarsi o di prendere una de-terminata rotta potrà essere loro impartito da qualsiasi nave da guerra navigante in superficie che sia in grado di far eseguire l'ordine imme-diatamente, ed esse dovranno obbedire a qual-siasi ordine del genere. Tali navi e imbarcazioni non potranno essere distolte dalla loro missione sanitaria in nessun altro modo fino a che saran-no necessarie per i feriti, i malati e i naufraghi che si trovano a bordo di esse. 3. La protezione prevista nel paragrafo 1 cesserà soltanto alle condizioni enunciate negli articoli 34 e 35 della Convenzione. Qualsiasi rifiuto di obbedire a un ordine dato conformemente al pa-ragrafo 2 costituirà un atto dannoso per il nemi-co ai sensi dell'articolo 34 della II Convenzione. 4. Una Parte in conflitto potrà notificare a una Parte avversaria, con il maggior anticipo possi-bile rispetto alla partenza, il nome, le caratteri-stiche, l'ora prevista di partenza, la rotta e la ve-locità presunta della nave o dell'imbarcazione sanitaria, in particolare nel caso si tratti di navi di più di 2000 tonnellate lorde, e potrà comuni-care tutte le altre informazioni atte a facilitarne l'identificazione e il riconoscimento. La parte avversaria dovrà accusare ricevuta di tali infor-mazioni. 5. Le disposizioni dell'articolo 37 della II Con-venzione si applicheranno al personale sanitario e religioso di dette navi e imbarcazioni. 6. Le disposizioni pertinenti della II Convenzio-ne si applicheranno ai feriti, malati e naufraghi appartenenti alle categorie indicate nell'articolo 13 della II Convezione e nell'articolo 44 del pre-sente Protocollo, che si trovano a bordo di dette navi e imbarcazioni sanitarie. I feriti, malati e naufraghi civili che non appartengono a nessuna delle categorie citate nell'articolo 13 della II Convenzione non potranno, se si trovano in ma-re, essere consegnati ad una Parte che non sia la loro, né essere obbligati a lasciare dette navi o imbarcazioni; se, tuttavia, si trovano in potere di una Parte in conflitto che non è la loro, saranno protetti dalla IV Convenzione e dal presente Protocollo.

Art. 24 Protezione degli aeromobili sanitari. Gli aeromobili sanitari saranno rispettati e pro-tetti conformemente alle disposizioni del pre-sente Parte. Art. 25 Aeromobili sanitari nelle zone non do-minate dalla Parte avversaria. Nelle zone terrestri dominate di fatto da forze amiche o nelle zone marittime che non sono di fatto dominate da una Parte avversaria, e negli spazi aerei corrispondenti, il rispetto e la prote-zione degli aeromobili sanitari di una Parte in conflitto non dipenderanno da un accordo con la Parte avversaria. Tuttavia, una Parte in conflitto che impiega i propri aeromobili sanitari in dette zone potrà, per maggiore sicurezza, fare alla Parte avversaria le notifiche previste nell'artico-lo 29, in particolare quando detti aeromobili ef-fettuano voli che possono metterli a potata dei sistemi di armi terra - aria della Parte avversaria.

Art. 26 Aeromobili sanitari nelle zone di contatto o similari. 1. Nelle parti della zona di contatto dominata di fatto da forze nemiche, nonché nelle zone in cui il dominio di fatto non sia chiaramente stabilito, e negli spazi aerei corrispondenti, la protezione degli aeromobili sanitari potrà essere pienamen-te efficace soltanto mediante un accordo preven-tivo fra le autorità militari competenti delle Parti in conflitto, come previsto nell'articolo 29. Gli aeromobili sanitari che, in mancanza di un tale accordo, agiscono a loro proprio rischio, do-vranno nondimeno essere rispettati quando sa-ranno riconosciuti come tali. 2. Con l'espressione "zone di contatto" si inten-de qualsiasi zona terrestre in cui gli elementi a-vanzati delle forze opposte siano in contatto fra di loro, specialmente laddove essi sono esposti al tiro diretto proveniente da terra.

Art. 27 Aeromobili sanitari nelle zone dominate dalla Parte avversaria. 1. Gli aeromobili sanitari di una Parte in conflit-to continueranno ad essere protetti durante il tempo in cui sorvolano zone terrestri o maritti-me dominate di fatto da una Parte avversaria, a condizione di avere preventivamente ottenuto, per tali voli, l'accordo dell'autorità competente di detta Parte avversaria. 2. Un aeromobile sanitario che sorvola una zona dominata di fatto da una Parte avversaria in as-senza dell'accordo previsto nel paragrafo 1, o contravvenendo a un tale accordo, a causa di un errore di navigazione o di una situazione di ur-genza concernente la sicurezza del volo, dovrà fare tutto il possibile per farsi identificare e in-formare la Parte avversaria della situazione in cui si trova. La Parte avversaria , non appena avrà riconosciuto detto aeromobile sanitario, dovrà fare ogni ragionevole sforzo per dare l'or-dine di atterrare o di ammarare indicato nell'ar-ticolo 30, paragrafo 1, o per adottare altre misu-re onde salvaguardare i propri interessi e dare all'aeromobile, in ambedue casi, il tempo di ottemperare, prima di ricorrere a un attacco.

Art. 28 Restrizioni all'impiego degli aeromobili sanitari. 1. è vietato alle Parti in conflitto di utilizzare i propri aeromobili sanitari per cercare di ottenere un vantaggio militare nei confronti di una Parte avversaria. La presenza di aeromobili sanitari non dovrà essere utilizzata per cercare di mette-re degli obiettivi militari al riparo da un attacco. 2. Gli aeromobili sanitari non dovranno essere utilizzati per raccogliere o trasmettere informa-zioni di carattere militare, e non dovranno tra-sportare materiale destinato agli stessi scopi. É loro vietato di trasportare, persone o carichi non compresi nella definizione data nell'articolo 8, comma f. Non si considererà vietata la pre-senza a bordo di effetti personali delle persone trasportate o di materiale destinato esclusiva-mente a facilitare la navigazione, le comunica-zioni e l'identificazione. 3. Gli aeromobili sanitari non potranno traspor-tare altre armi oltre quelle portatili e relative munizioni che siano state ritirate a feriti, malati o naufraghi presenti a bordo, e che non siano state ancora versate al servizio competente, nonché le armi leggere individuali occorrenti al personale sanitario presente a bordo per assicu-rare la propria difesa e quella dei feriti, malati e naufraghi ad esso affidati. 4. Salvo accordo preventivo con la parte avver-saria, gli aeromobili sanitari non potranno essere utilizzati, nell'effettuare i voli indicati negli arti-coli 26 e 27, per ricercare feriti, malati e naufra-ghi. Art. 29 Notifiche e accordi concernenti gli ae-romobili sanitari. 1. Le notifiche indicate nell'articolo 25 e le ri-chieste di accordo preventivo indicate negli arti-coli 26,27,28 paragrafo 4, e 31, dovranno indi-care il numero previsto di aeromobili sanitari, i loro piani di volo e i loro mezzi di identificazio-ne; con tali notifiche si dovrà intendere che cia-scun volo sarà effettuato conformemente alle di-sposizioni dell'articolo 28. 2. La Parte che riceve una notifica fatta in virtù dell'articolo 25 dovrà accusarne ricevuta senza indugio. 3. La Parte che riceve una richiesta di accordo preventivo conformemente sia agli articoli 26,27 o 31, sia all'articolo 28 paragrafo 4, dovrà noti-ficare il più rapidamente possibile alla Parte ri-chiedente: a) o l'accettazione della richiesta; b) o il rigetto della richiesta; c) o una proposta ragionevole alternativa alla ri-chiesta. Essa potrà anche proporre di vietare o limitare altri voli nella zona durante il periodo considerato. Se la Parte che ha presentato la ri-chiesta accetta le controproposte, essa dovrà no-tificare all'altra Parte il proprio accordo. 4. Le parti prenderanno le misure necessarie af-finché sia possibile fare dette notifiche e con-cludere detti accordi in modo rapido. 5. Le Parti prenderanno anche le misure neces-sarie affinché il contenuto di dette notifiche e di detti accordi sia diffuso rapidamente alle unità militari interessate, e queste siano istruite circa i mezzi di identificazione che saranno usati dagli aeromobili sanitari in questione.

Art. 30 Atterraggio ed ispezione degli aeromobili sanitari. 1. Agli aeromobili che sorvolano zone dominate di fatto dalla parte avversaria, oppure zone il cui dominio non sia chiaramente stabilito, potrà essere intimato di atterrare o ammarare, a seconda dei casi, per permettere l'ispezione prevista nei paragrafi seguenti. Gli aeromobili sanitari dovranno obbedire a qualsiasi intimazione del genere. 2. Se un aeromobile sanitario atterra o ammara su intimazione o per altri motivi, potrà essere sottoposto a ispezione soltanto per verificare gli elementi menzionati nei paragrafi 3 e 4. L'ispe-zione dovrà avere inizio senza ritardo ed essere effettuata speditamente. La Parte che procede all'ispezione non dovrà esigere che i feriti e i malati siano sbarcati dall'aeromobile, salvo che lo sbarco non aggravi lo stato dei feriti e dei ma-lati. 3. Se l'ispezione rivela che l'aeromobile: a) è un aeromobile sanitario ai sensi dell'articolo 8 comma j. b) non contravviene alle condizioni prescritte nell'articolo 28 e, c) non ha intrapreso il volo in assenza o in vio-lazione di un accordo preventivo, nel caso in cui un tale accordo sia richiesto, l'aeromobile con quelli dei suoi occupanti che appartengono sia a una Parte avversaria, sia a uno Stato neutrale o a un altro Stato non Parte in conflitto, sarà auto-rizzato a proseguire il volo senza ritardo. 4. Se l'ispezione rivela che l'aeromobile: a) non è un aeromobile sanitario ai sensi dell'ar-ticolo 8 comma j b) contravviene alle condizioni prescritte nell'ar-ticolo 28, o c) ha intrapreso il volo in assenza o in violazio-ne di un accordo preventivo, nel caso in cui un tale accordo sia richiesto, l'aeromobile potrà essere sequestrato. Le perso-ne presenti a bordo saranno trattate in conformi-tà delle disposizioni pertinenti delle Convenzio-ni e del presente Protocollo. Nel caso in cui l'ae-romobile sequestrato sia destinato come aero-mobile sanitario permanente, esso potrà essere in seguito usato soltanto come aeromobile sani-tario. Art. 31 Stati neutrali che non sono Parti in con-flitto. 1. Gli aeromobili sanitari non potranno né sor-volare il territorio di uno stato neutrale o di un altro Stato non Parte in conflitto, né atterrarvi o ammararvi, salvo in virtù di un accordo preven-tivo. Se un tale accordo esiste, detti aeromobili saranno rispettati per tutta la durata del volo e in occasione di eventuali scali. Essi dovranno però obbedire a qualsiasi intimazione di atterrare o di ammarare, a seconda dei casi. 2. Un aeromobile sanitario che, in assenza di un accordo preventivo o contravvenendo alle di-sposizioni di un accordo, sorvola il territorio di uno Stato neutrale o di un altro Stato non Parte in conflitto, sia per errore di navigazione, sia a causa di una situazione di urgenza concernente la sicurezza del volo, dovrà fare tutto il possibile per notificare il proprio volo e per farsi identifi-care. Il detto Stato, non appena avrà riconosciu-to un tale aeromobile, dovrà compiere ogni ra-gionevole sforzo per dare l'ordine di atterrare o di ammarare indicato nell'articolo 30 del para-grafo 1, o per adottare altre misure onde salva-guardare i propri interessi e dare all'aeromobile, in ambedue i casi, il tempo di ottemperare, pri-ma di ricorrere ad un attacco. 3. Se un aeromobile sanitario, in virtù di un ac-cordo o nelle circostanze indicate nel paragrafo 2, atterra o ammara sul territorio di uno Stato neutrale o di un altro Stato non Parte in conflit-to, in seguito a intimazione o per altri motivi, sarà soggetto a ispezione per stabilire se si tratta effettivamente di un aeromobile sanitario. L'i-spezione dovrà avere inizio senza ritardo ed es-sere effettuata speditamente. La Parte che pro-cede all'ispezione non dovrà esigere che i feriti e i malati che dipendono dalla Parte che impiega l'aeromobile siano sbarcati dall'aeromobile, sal-vo che lo sbarco sia indispensabile all'ispezione. Essa curerà in ogni caso che l'ispezione o lo sbarco non aggravi lo stato di salute dei feriti e malati. Se l'ispezione rivela che si tratta effetti-vamente di un aeromobile sanitario, l'aeromobi-le stesso con le persone presenti a bordo, ecce-zion fatta di coloro che debbono essere presi in custodia in virtù delle regole del diritto interna-zionale applicabile nei conflitti armati, sarà au-torizzato a proseguire il volo e beneficerà di ap-propriate facilitazioni. Se l'ispezione rivela che l'aeromobile non è un aeromobile sanitario, 'aeromobile stesso sarà se-questrato e i suoi occupanti saranno trattati in conformità delle disposizioni del paragrafo 4. 4. Ad eccezione di coloro che vengano sbarcati a titolo temporaneo, i feriti, malati e naufraghi sbarcati da un aeromobile sanitario con il con-senso dell'autorità locale sul territorio di uno Stato neutrale o di un altro Stato non Parte in conflitto, saranno, salvo intese diverse fra detto Stato e le Parti in conflitto, presi in custodia da detto Stato se lo richiedono le regole del diritto internazionale applicabile nei conflitti armati, in modo che essi non possano tornare a partecipare alle ostilità. Le spese di spedalità e di internamento saranno a carico dello Stato dal quale dipendono dette persone. 5. Gli Stati neutrali o gli altri Stati non Parti in conflitto applicheranno in modo eguale a tutte le Parti in conflitto le eventuali condizioni e restri-zioni relative al sorvolo del loro territorio da parte degli aeromobili sanitari, o all'atterraggio di detti aeromobili.

SEZIONE III - PERSONE DISPERSE E DECEDUTE.

Art. 32 Principio generale. Nell'applicazione della presente Sezione, le atti-vità delle Alti Parti contraenti, delle Parti in conflitto e delle organizzazioni umanitarie in-ternazionali menzionate nelle Convenzioni e nel presente Protocollo, dovranno essere motivate soprattutto dal diritto che hanno le famiglie di conoscere la sorte dei loro membri.

Art. 33 Persone disperse. 1. Non appena le circostanze lo permettano e al più tardi non appena cessate le ostilità attive, ciascuna Parte in conflitto dovrà ricercare le persone segnalate come disperse da una Parte avversaria. Allo scopo di facilitare le ricerche, detta Parte avversaria comunicherà tutte le informazioni u-tili su tali persone. 2. Allo scopo di facilitare la raccolta delle in-formazioni previste nel paragrafo precedente, ciascuna Parte in conflitto dovrà, per quanto ri-guarda le persone che non beneficeranno di un regime più favorevole in virtù delle Convenzio-ni o del presente Protocollo: a) registrare le informazioni indicate nell'artico-lo 138 della IV Convenzione relativa a quelle fra dette persone che, a causa delle ostilità o del-la occupazione, siano state detenute, incarcerate o in qualsiasi altro modo tenute in cattività per un periodo superiore a due settimane, o che sia-no decedute nel corso di un periodo di detenzio-ne; b) facilitare al massimo possibile e, se necessa-rio, effettuare la ricerca e la registrazione di in-formazioni su dette persone, se esse sono dece-dute in altre circostanze a causa delle ostilità o della occupazione. 3. Le informazioni sulle persone segnalate come disperse in applicazione del paragrafo 1, e le ri-chieste relative a dette informazioni saranno tra-smesse sia direttamente, sia per il tramite della Potenza protettrice, dell'Agenzia centrale di ri-cerche del Comitato internazionale della Croce Rossa, o delle Società nazionali della Croce Rossa (Mezzaluna Rossa, Leone e Sole Rossi). Se dette informazioni non sono trasmesse per il tramite del Comitato internazionale della Croce Rossa o della sua Agenzia centrale di ricerche, ciascuna Parte in conflitto farà in modo che esse siano anche fornite all'Agenzia centrale di ricer-che. 4. Le Parti in conflitto faranno di tutto per met-tersi d'accordo su delle disposizioni che permet-tano ad apposite squadre di ricercare, identifica-re e raccogliere i morti nelle zone dei campi di battaglia; tali disposizioni potranno prevedere, occorrendo, che dette squadre siano accompa-gnate da personale della Parte avversaria mentre svolgono il loro compito nelle zone che si tro-vano sotto il controllo di detta parte avversaria. Il personale di dette squadre dovrà essere rispet-tato e protetto mentre attende esclusivamente ai compiti in questione. Art. 34 Resti delle persone decedute. 1. I resti delle persone decedute per cause con-nesse con l'occupazione, o nel corso di una de-tenzione derivante dall'occupazione e dalle osti-lità; e quelli delle persone che non erano cittadi-ni del paese nel quale sono decedute a causa delle ostilità, debbono essere rispettati, e le tombe di tutte le dette persone saranno rispetta-te, curate e contrassegnate come previsto nell'ar-ticolo 130 della IV Convenzione, sempre che non rientrino in un trattamento più favorevole in virtù delle Convenzioni e del presente Protocol-lo. 2. Non appena le circostanze e le relazioni fra le Parti avversarie lo permettano, le Alti Parti con-traenti sul cui territorio sono situate le tombe e, all'occorrenza, altri luoghi in cui si trovano i re-sti delle persone decedute a causa delle ostilità, durante l'occupazione o nel corso di una deten-zione, concluderanno accordi volti: a) a facilitare l'accesso alle tombe dei membri delle famiglie delle persone decedute, e dei rap-presentanti dei servizi ufficiali di censimento delle tombe, e a stabilire le disposizioni di ordi-ne pratico per detto accesso; b) ad assicurare in permanenza la protezione e la manutenzione di dette tombe; c) a facilitare il ritorno dei resti delle persone decedute e dei loro effetti personali nel paese di origine, su richiesta di detto paese o su richiesta della famiglia, salvo che vi si opponga il paese stesso. 3. In mancanza degli accordi previsti nel para-grafo 2, b) o c), e se il paese d'origine delle dette persone decedute non è disposto ad assicurare la manutenzione di tali tombe a proprie spese, l'Al-ta Parte contraente sul cui territorio sono situate le tombe stesse potrà offrire facilitazioni per il ritorno dei resti nel paese d'origine. Se una tale offerta non sia stata accettata cinque anni dopo essere stata fatta, l'Alta Parte contraente potrà, dopo aver debitamente informato il paese d'ori-gine, applicare le disposizioni previste dalla propria legislazione in materia di cimiteri e di tombe. 4. L'alta Parte contraente sul cui territorio sono situate le tombe indicate nel presente articolo è autorizzata a esumare i resti unicamente: a) alle condizioni definite nei paragrafi 2 c) e 3; o b) quando l'esumazione si impone per motivi di pubblica necessità, inclusi i casi di necessità sa-nitaria e di indagini, nel qual caso l'Alta Parte contraente dovrà, in ogni momento, trattare i re-sti delle persone decedute con rispetto ed infor-mare il paese d'origine della sua intenzione di esumarli, fornendo precisazioni sul luogo previ-sto per la nuova inumazione.

PARTE III - METODI E MEZZI DI GUERRA. - STATUTO DI COMBATTEN-TE E DI PRIGIONIERO DI GUERRA.

SEZIONE I - METODI E MEZZI DI GUERRA.

Art. 35 Regole fondamentali. 1. In ogni conflitto armato, il diritto delle Parti in conflitto di scegliere metodi e mezzi di guerra non è illimitato. 2. è vietato l'impiego di armi, proiettili e sostan-ze nonché metodi di guerra capaci di causare mali superflui o sofferenze inutili. 3. è vietato l'impiego di metodi o mezzi di guer-ra concepiti con lo scopo di provocare, o dai quali ci si può attendere che provochino, danni estesi, durevoli e gravi all'ambiente naturale. Art. 36 Nuove armi. Nello studio, messa a punto, acquisizione o ado-zione di una nuova arma, di nuovi mezzi o me-todi di guerra, un'Alta Parte contraente ha l'ob-bligo di stabilire se il suo impiego non sia vieta-to, in talune circostanze o in qualunque circo-stanza, dalle disposizioni del presente Protocollo o da qualsiasi altra regola del diritto internazio-nale applicabile a detta Alta Parte contraente. Art. 37 Divieto della perfidia. 1. è vietato di uccidere, ferire o catturare un av-versario ricorrendo alla perfidia. Costituiscono perfidia gli atti che fanno appello , con l'inten-zione di ingannarla, alla buona fede di un avver-sario per fargli credere che ha il diritto di riceve-re o l'obbligo di accordare la protezione prevista dalle regole del diritto internazionale applicabile nei conflitti armati. Sono esempi di perfidia gli atti seguenti: a) simulare l'intenzione di negoziare sotto la co-pertura della bandiera di parlamentare, o simula-re la resa; b) simulare una incapacità dovuta a ferite o ma-lattia; c) simulare di avere lo statuto di civile o di non combattente; d) simulare di avere uno statuto protetto facendo uso di segni, emblemi o uniformi delle Nazioni Unite, di Stati neutrali o di altri Stati non Parti in conflitto. 2. Gli stratagemmi di guerra non sono vietati. Costituiscono stratagemmi di guerra gli atti che hanno lo scopo di indurre in errore un avversa-rio, o di fargli commettere imprudenze, ma che non violano alcuna regola del diritto internazio-nale applicabile nei conflitti armati, e che, non facendo appello alla buona fede dell'avversario circa la protezione prevista da detto diritto, non sono perfidi. Sono esempi di stratagemmi di guerra gli atti seguenti: mascheramenti, inganni, operazioni simulate e false informazioni.

Art. 38 Emblemi riconosciuti. 1. è vietato di fare uso indebito del segno distin-tivo della croce rossa, della mezzaluna rossa o del leone e sole rossi, o di altri emblemi, segni o segnali stabiliti dalle Convenzioni o dal presente Protocollo, è del pari vietato di fare deliberata-mente uso indebito, in un conflitto armato, di altri emblemi, segni o segnali protettori ricono-sciuti in campo internazionale, inclusi la bandie-ra di parlamentare e l'emblema protettore dei beni culturali. 2. è vietato di fare uso dell'emblema distintivo delle Nazioni Unite fuori dei casi in cui l'uso sia autorizzato da detta Organizzazione. Art. 39 Segni di nazionalità. 1. è vietato di fare uso, in un conflitto armato, delle bandiere o emblemi, insegne o uniformi militari di Stati neutrali o di altri Stati non Parti in conflitto. 2. è vietato di fare uso delle bandiere o emble-mi, insegne o uniformi militari delle Parti avver-sarie durante gli attacchi o per dissimulare, fa-vorire, proteggere od ostacolare operazioni mili-tari. 3. Nessuna delle disposizioni del presente arti-colo o dell'articolo 37 paragrafo 1 d), potrà mo-dificare le regole esistenti e generalmente rico-nosciute del diritto internazionale applicabile al-lo spionaggio o all'uso delle bandiere nella con-dotta dei conflitti armati sul mare.

Art. 40 Quartiere. É vietato di ordinare che non ci siano sopravvis-suti, di minacciarne l'avversario o di condurre le ostilità in funzione di tale decisione.

Art. 41 Salvaguardia del nemico fuori combattimento. 1. Nessuna persona di cui si riconosce o si deve riconoscere, tenuto conto delle circostanze, che è fuori combattimento, potrà essere oggetto di attacco. 2. è fuori combattimento qualsiasi persona: a) che si trova in potere di una Parte avversaria, b) che manifesta chiaramente l'intenzione di ar-rendersi, o c) che ha perso conoscenza o è comunque in sta-to di incapacità a causa di ferite o malattia e, di conseguenza, impossibilitata a difendersi, a condizione che, nei vari casi, essa si astenga da qualsiasi atto di ostilità e non tenti di evadere. 3. Quando persone che hanno diritto alla prote-zione prevista per i prigionieri di guerra sono cadute in mano di una Parte avversaria in condi-zioni eccezionali di combattimento che impedi-scono di sgomberarle come previsto nella Parte III, Sezione I della III Convenzione, esse do-vranno essere liberate e tutte le precauzioni pos-sibili dovranno essere prese per garantire la loro sicurezza.

Art. 42 Persone a bordo di aeromobili. 1. Nessuna persona che si lancia in paracadute da un aeromobile in pericolo potrà essere ogget-to di attacco durante la discesa. 2. Al momento di toccare il suolo di un territorio controllato da una Parte avversaria, la persona che si sia lanciata in paracadute da un aeromobi-le che precipita dovrà avere la possibilità di ar-rendersi prima di essere oggetto di attacco, salvo che risulti manifesto che esso sta compiendo un atto ostile. 3. Le truppe aeroportate non saranno protette dal presente articolo.

SEZIONE II - STATUTO DI COMBAT-TENTE E DI PRIGIONIERO DI GUERRA.

Art. 43 Forze armate. 1. Le forze armate di una Parte in conflitto sono costituite da tutte le forze, gruppi e unità armate e organizzate posti sotto un comando responsa-bile della condotta dei propri subordinati di fronte a detta Parte, anche se quest'ultima è rap-presentata da un governo o da un'autorità non riconosciuti da una Parte avversaria. Dette forze armate dovranno essere soggette ad un regime di disciplina interna che assicuri, fra l'altro, il rispetto delle regole del diritto internazionale applicabile nei conflitti armati. 2. I membri delle forze armate di una Parte in conflitto (che non appartengono al personale sa-nitario e religioso indicato nell'articolo 33 della III Convenzione), sono combattenti, ossia hanno il diritto di partecipare direttamente alle ostilità. 3. La Parte in conflitto che incorpora nelle pro-prie forze armate una organizzazione paramilita-re o un servizio armato incaricato di fare rispet-tare l'ordine, dovrà notificarlo alle altre Parti in conflitto.

Art. 44 Combattenti e prigionieri di guerra. 1. Ogni combattente, come definito nell'articolo 43, che cade in potere di una Parte avversaria è prigioniero di guerra. 2. Sebbene tutti i combattenti siano tenuti a ri-spettare le regole del diritto internazionale ap-plicabile nei conflitti armati, le violazioni di det-te regole non priveranno un combattente del di-ritto di essere considerato come tale o, se cade in Potere di una parte avversaria, del diritto di essere considerato come prigioniero di guerra, salvo i casi previsti nei paragrafi 3 e 4. 3. Per facilitare la protezione della popolazione civile contro gli effetti delle ostilità, i combat-tenti sono obbligati a distinguersi dalla popola-zione civile quando prendono parte ad un attacco o ad una operazione militare preparatoria ad un attacco. Tuttavia, dato che vi sono situazioni nei conflitti armati in cui, a causa della natura delle ostilità, un combattente armato non può distinguersi dalla popolazione civile, egli conserverà lo statuto di combattente a condizione che, in tali situazioni, porti le armi apertamente: a) durante ogni fatto d'armi; e b) durante il tempo in cui è esposto alla vista dell'avversario, mentre prende parte ad uno spiegamento militare che precede l'inizio di un attacco al quale deve partecipare. Gli atti che rispondono alle condizioni previste dal presente paragrafo non sono considerati co-me perfidi ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, comma c). 4. Il combattente che cade in potere di una Parte avversaria senza riunire le condizioni previste dalla seconda frase del paragrafo 3, perderà il diritto ad essere considerato prigioniero di guerra, ma beneficerà, nondimeno, di protezioni equivalenti, sotto ogni aspetto, a quelle che sono concesse ai prigionieri di guerra dalla III Con-venzione e dal presente Protocollo. Tale protezione comprende protezioni equivalenti a quelle che sono concesse ai prigionieri di guerra della III Convenzione nel caso in cui la persona in questione sia sottoposta a giudizio e condannata per qualsiasi reato eventualmente commesso. 5. Il combattente che cade in potere di una Parte avversaria mentre non partecipa ad un attacco o ad una operazione militare preparatoria di un attacco non perderà, a causa delle sue attività precedenti, il diritto ad essere considerato come combattente e prigioniero di guerra. 6. Il presente articolo non priverà nessuno del diritto ad essere considerato prigioniero di guer-ra ai sensi dell'articolo 4 della III Convenzione. 7. Il presente articolo non vuole modificare la pratica, generalmente accettata dagli Stati, con-cernente il porto dell'uniforme da parte dei combattenti appartenenti alle unità armate rego-lari in uniforme di una Parte in conflitto. 8. Oltre alle categorie di persone indicate nel-l'articolo 13 della I e II Convenzione, tutti i membri delle forze armate di una Parte in con-flitto, quali sono definiti dall'articolo 43 del pre-sente protocollo, hanno diritto alla protezione concessa dalle dette Convenzioni, se essi sono feriti o malati o, nel caso della II Convenzione, se sono naufraghi in mare o in altre acque.

Art. 45 Protezione delle persone che prendono parte alle ostilità. 1. Una persona che prende parte alle ostilità e cade in potere di una Parte avversaria, si presu-me essere prigioniero di guerra e, di conseguen-za, sarà protetta dalla III Convenzione, se riven-dica lo statuto di prigioniero di guerra, o se ri-sulta che essa ha diritto a tale statuto, oppure quando la Parte di cui dipende rivendica per lei detto statuto mediante notifica alla Potenza de-tentrice o alla Potenza protettrice. Se esiste un dubbio qualsiasi a proposito del suo diritto allo statuto di prigioniero di guerra, la persona stessa continuerà a beneficiare di detto statuto e, di conseguenza, della protezione della III Conven-zione e del presente Protocollo, in attesa che il suo statuto sia determinato da un tribunale com-petente. 2. Se una persona caduta in potere di una Parte avversaria non è trattenuta come prigioniero di guerra e deve essere giudicata da detta Parte per un reato connesso con le ostilità, essa potrà far valere il proprio diritto allo statuto di prigionie-ro di guerra davanti a un organo giudiziario, e ottenere che tale questione sia risolta. Quando la procedura applicabile lo consente, la questione dovrà essere risolta, salvo il caso eccezionale in cui il dibattimento avviene a porte chiuse nel-l'interesse della sicurezza dello Stato. In questo caso, la Potenza detentrice deve informare la Potenza protettrice. 3. Ogni persona che, avendo preso parte alle o-stilità, non ha diritto allo statuto di prigioniero di guerra e non beneficia di un trattamento più favorevole conformemente alla IV Convenzio-ne, avrà diritto, in ogni momento, alla protezio-ne dell'articolo 75 del presente Protocollo. In territorio occupato, una tale persona, salvo che sia detenuta per spionaggio, dovrà beneficiare egualmente, malgrado le disposizioni dell'artico-lo 5 della IV Convenzione, del diritto di comu-nicazione previsto dalla detta Convenzione.

Art. 46 Spie. 1. Malgrado ogni altra disposizione delle Con-venzioni o del presente Protocollo, un membro delle forze armate di una Parte in conflitto cadu-to in potere di una Parte avversaria mentre svol-ge attività di spionaggio, non avrà diritto allo statuto di prigioniero di guerra e potrà essere trattato come spia. 2. Un membro delle forze armate di una Parte in conflitto che raccoglie o cerca di raccogliere, per conto di detta parte, informazioni in un terri-torio controllato da una Parte avversaria, non sa-rà considerato come svolgente attività di spio-naggio se, ciò facendo, riveste l'uniforme delle proprie forze armate. 3. Un membro delle forze armate di una Parte in conflitto che sia residente di un territorio occu-pato da una Parte avversaria, e che raccoglie o cerca di raccogliere, per conto della Parte da cui dipende, informazioni di interesse militare in detto territorio, non sarà considerato come svol-gente attività di spionaggio, salvo che, ciò fa-cendo, egli agisca sotto falsi pretesti o in modo deliberatamente clandestino. Inoltre, detto resi-dente non perderà il diritto allo statuto di prigio-niero di guerra e non potrà essere trattato come spia, se non nel caso in cui egli sia catturato mentre svolge attività di spionaggio. 4. Un membro delle forze armate di una Parte in conflitto che non sia residente di un territorio occupato da una Parte avversaria e che abbia svolto attività di spionaggio in detto territorio, non perderà il diritto allo statuto di prigioniero di guerra e non potrà essere trattato come spia, se non nel caso in cui egli sia catturato prima di aver raggiunto le forze armate alle quali appar-tiene. Art. 47 Mercenari. 1. Un mercenario non ha diritto allo statuto di combattente o di prigioniero di guerra. 2. Con il termine "mercenario" si intende ogni persona: a) che sia appositamente reclutata, localmente o all'estero, per combattere in conflitto armato; b) che di fatto prenda parte diretta alle ostilità; c) che prenda parte alle ostilità spinta dal desiderio di ottenere un profitto personale, e alla quale sia stata effettivamente promessa, da una Parte in conflitto o a suo nome, una remunerazione materiale nettamente superiore a quella promessa o corrisposta ai combattenti aventi rango e funzioni similari nelle forze armate di detta Parte; d) che non sia cittadino di una Parte in conflitto, né residente di un territorio controllato da una Parte in conflitto; e) che non sia membro delle forze armate di una Parte in conflitto; e f) che non sia stato inviato da uno Stato non Parte in conflitto in missione ufficiale quale mem-bro delle forze armate di detto Stato.

PARTE IV - POPOLAZIONE CIVILE.

SEZIONE I - PROTEZIONE GENERALE CONTRO GLI EFFETTI DELLE OSTILITÀ.

CAPITOLO I. - Regola fondamentale e campo di applicazione.

Art. 48 Regola fondamentale. Allo scopo di assicurare il rispetto e la protezio-ne della popolazione civile e dei beni di caratte-re civile, le Parti in conflitto dovranno fare, in ogni momento, distinzione fra la popolazione civile e i combattenti, nonché fra i beni di carat-tere civile e gli obiettivi militari, e, di conse-guenza, dirigere le operazioni soltanto contro obiettivi militari. Art. 49 Definizione degli attacchi e campo di applicazione. 1. Con l'espressione "attacchi" si intendono gli atti di violenza contro l'avversario, siano tali atti compiuti a scopo di offesa o di difesa. 2. Le disposizioni del presente Protocollo con-cernenti gli attacchi si applicheranno a tutti gli attacchi, quale che sia il territorio su cui essi si svolgono, incluso il territorio nazionale appartenente ad una Parte in conflitto, ma che si trovi sotto il controllo di una Parte avversaria. 3. Le disposizioni delle presente Sezione si applicheranno ad ogni operazione terrestre, aerea o navale che possa colpire, su terra, la popolazione civile, le persone civili e i beni di carattere civile. Esse si applicheranno, inoltre, a tutti gli attacchi navali o aerei diretti contro obiettivi ter-restri, ma non incideranno altrimenti sulle rego-le del diritto internazionale applicabile nei con-flitti armati sul mare o in aria. 4. Le disposizioni della presente Sezione com-pletano le regole relative alla protezione umani-taria enunciate nella IV Convenzione, in parti-colare nella Parte II, e negli altri accordi inter-nazionali che vincolano le Alti Parti contraenti, nonché le altre regole del diritto internazionale relative alla protezione dei civili e dei beni di carattere civile contro gli effetti delle ostilità su terra, sul mare in aria. CAPITOLO II. - Persone civili e popolazio-ne civile. Art. 50 Definizione delle persone civili e della popolazione civile. 1. è considerata civile ogni persona che non ap-partiene ad una delle categorie indicate nell’articolo 4 A. 1), 2), 3) e 6) della III Conve-zione, e nell'articolo 43 del presente Protocollo. In caso di dubbio, la detta persona sarà conside-rata civile. 2. La popolazione civile comprende tutte le per-sone civili. 3. La presenza in seno alla popolazione civile di persone isolate che non rispondono alla defini-zione di persona civile non priva detta popola-zione della sua qualità. Art. 51 Protezione della popolazione civile. 1. La popolazione civile e le persone civili go-dranno di una protezione generale contro i peri-coli derivanti da operazioni militari. Allo scopo di rendere effettiva tale protezione, saranno os-servate, in ogni circostanza, le seguenti regole, le quali si aggiungono alle altre regole del diritto internazionale applicabile. 2. Sia la popolazione civile che le persone civili non dovranno essere oggetto di attacchi. Sono vietati gli atti o minacce di violenza, l cui scopo principale sia diffondere il terrore fra la popola-zione civile. 3. Le persone civili godranno delle protezione concessa dalla presente Sezione, salvo che esse partecipino direttamente alle ostilità e per la du-rata di detta partecipazione. 4. Sono vietati gli attacchi indiscriminati. Con l'espressione "attacchi indiscriminati" si inten-dono: a) quelli che non sono diretti contro un obiettivo militare determinato; b) quelli che usano metodi o mezzi di combat-timento che non possono essere diretti contro un obiettivo militare determinato; o c) quelli che impiegano metodi o mezzi di com-battimento i cui effetti non possono essere limi-tati, come prescrive il presente Protocollo, e che sono, di conseguenza, in ciascuno di tali casi, atti a colpire indistintamente obiettivi militari e persone civili o beni di carattere civile. 5. Saranno considerati attacchi indiscriminati, fra gli altri, i seguenti tipi di attacchi: a) gli attacchi mediante bombardamento, quali che siano i metodi e i mezzi impiegati, che trat-tino come obiettivo militare unico un certo nu-mero di obiettivi militari chiaramente distanziati e distinti, situati in una città, un paese, un vil-laggio o in qualsiasi altra zona che contenga una concentrazione analoga di persone civili o di beni di carattere civile; b) gli attacchi dai quali ci si può attendere che provochino incidentalmente morti e feriti fra la popolazione civile, danni a beni di carattere ci-vile, o una combinazione di perdite umane e di danni, che risulterebbero eccessivi rispetto al vantaggio militare concreto e diretto previsto. 6. Sono vietati gli attacchi diretti a titolo di rap-presaglia contro la popolazione civile o le per-sone civili. 7. La presenza o i movimenti della popolazione civile o di persone civili non dovranno essere utilizzati per mettere determinati punti al riparo da operazioni militari, in particolare per cercare di mettere obiettivi militari al riparo da attacchi, o di coprire, favorire o ostacolare operazioni mi-litari. 8. Nessuna violazione di tali divieti potrà di-spensare le Parti in conflitto dai loro obblighi giuridici nei confronti della popolazione civile e delle persone civili, incluso l'obbligo di prende-re le misure di precauzione previste nell'articolo 57.

CAPITOLO III. - Beni di carattere civile.

Art. 52 Protezione generale dei beni di carattere civile. 1. I beni di carattere civile non dovranno essere oggetto di attacchi né di rappresaglie. Sono beni di carattere civile tutti i beni che non sono obiettivi militari ai sensi del paragrafo 2. 2. Gli attacchi dovranno essere strettamente li-mitati agli obiettivi militari. Per quanto riguarda i beni, gli obiettivi militari sono limitati ai beni che per loro natura, ubicazione, destinazione o impiego contribuiscono efficacemente all'azione militare, e la cui distruzione totale o parziale, conquista o neutralizzazione offre, nel caso con-creto, un vantaggio militare preciso. 3. In caso di dubbio, un bene che è normalmente destinato ad uso civile, quale un luogo di culto, una casa, un altro tipo di abitazione o una scuo-la, si presumerà che non sia utilizzato per con-tribuire effettivamente all'azione militare. Art. 53 Protezione dei beni culturali e dei luoghi di culto. Senza pregiudizio delle disposizioni della Con-venzione dell'Aja del 14 maggio 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, e di altri strumenti internazionali appli-cabili, è vietato: a) compiere atti di ostilità diretti contro i mo-numenti storici, le opere d'arte o i luoghi di cul-to, che costituiscono i patrimonio culturale o spirituale dei popoli; b) utilizzare detti beni in appoggio allo sforzo militare; c) fare di detti beni l'oggetto di rappresaglie. Art. 54 Protezione dei beni indispensabili alla sopravvivenza della popolazione civile. 1. è vietato, come metodo di guerra, far soffrire la fame alle persone civili. 2. è vietato attaccare, distruggere, asportare o mettere fuori uso beni indispensabili alla so-pravvivenza della popolazione civile, quali le derrate alimentari e le zone agricole che le pro-ducono, i raccolti, il bestiame, le istallazioni e riserve di acqua potabile e le opere di irrigazio-ne, con la deliberata intenzione di privare, in ra-gione del loro valore di sussistenza, la popola-zione civile o la Parte avversaria, quale che sia lo scopo perseguito, si tratti di far soffrire la fa-me alle persone civili, di provocare il loro spo-stamento o di qualsiasi altro scopo. 3. I divieti previsti nel paragrafo 2 non si applicheranno se i beni sono utilizzati dalla Parte av-versaria: a) per la sussistenza dei soli membri delle proprie forze armate; b) per fini diversi da detta sussistenza, come appoggio diretto ad una azione militare, a condi-zione, tuttavia, di non intraprendere in nessun caso, contro detti beni, azioni da cui ci si potrebbe attendere che lascino alla popolazione ci-vile alimenti e acqua in misura talmente scarsa che essa sarebbe ridotta alla fame o costretta a spostarsi. 4. Tali beni non dovranno essere oggetto di rappresaglie. 5. Tenuto conto delle esigenze vitali di ciascuna Parte in conflitto per la difesa del proprio terri-torio contro l'invasione, deroghe ai divieti previsti dal paragrafo 2 saranno permesse a una Parte in conflitto su detto territorio che si trovi sotto il suo controllo se lo esigono necessità militari imperiose. Art. 55 Protezione dell'ambiente naturale. 1. La guerra sarà condotta curando di proteggere l'ambiente naturale contro danni estesi, durevoli e gravi. Tale protezione comprende il divieto di impiegare metodi o mezzi di guerra concepiti per causare o dai quali si può attendere che causino danni del genere all'ambiente naturale, compromettendo, in tal modo, la salute o la so-pravvivenza della popolazione. 2. Sono vietati gli attacchi contro l'ambiente na-turale a titolo di rappresaglia.

Art. 56 – Protezione delle opere o istallazioni che racchiudono forze pericolose 1. Le opere o istallazioni che racchiudono forze pericolose, cioè le dighe di protezione o di rite-nuta e le centrali per la produzione di energia elettrica, non saranno oggetto di attacchi, anche se costituiscono obiettivi militari, se tali attacchi possono provocare la liberazione di dette forze e causare, di conseguenza, gravi perdite alla popo-lazione civile. Gli altri obiettivi militari situati su o in prossimità di dette opere o istallazioni non saranno oggetto di attacchi, anche se costi-tuiscono obiettivi militari, se tali attacchi posso-no provocare la liberazione di dette forze e cau-sare, di conseguenza, gravi perdite alla popola-zione civile. Gli altri obiettivi militari situati su o in prossimità di dette opere o istallazioni non saranno oggetto di attacchi, se questi possono provocare la liberazione di forze pericolose e, di conseguenza, causare gravi perdite alla popola-zione civile. 2. La protezione speciale contro gli attacchi pre-vista dal paragrafo 1 cesserà: a) nei riguardi delle dighe di protezione o di ri-tenuta, soltanto nel caso in cui esse siano utiliz-zate per scopi diversi dalla loro normale funzio-ne e per l'appoggio regolare e diretto a opera-zioni militari, e se tali attacchi sono il solo mez-zo pratico per porre fine a detto appoggio; b) nei riguardi delle centrali nucleari per la pro-duzione di energia elettrica, soltanto nel caso in cui esse forniscano corrente elettrica per l'ap-poggio regolare, importante e diretto a opera-zioni militari, e se tali attacchi sono il solo mez-zo pratico per porre fine a detto appoggio; c) nei riguardi degli altri obiettivi militari situati su o in prossimità di dette opere o istallazioni, soltanto nel caso in cui essi siano utilizzati per l'appoggio regolare, importante e diretto a ope-razioni militari, e se tali attacchi sono il solo mezzo pratico per porre fine a detto appoggio. 3. In tutti i casi, la popolazione civile e le perso-ne civili continueranno a beneficiare di tutte le protezioni che sono loro attribuite dal diritto in-ternazionale, incluse le misure di precauzione previste nell'articolo 57. Se la protezione cessa e se una delle opere e istallazioni o uno degli o-biettivi militari menzionati nel paragrafo 1 viene attaccato, tutte le precauzioni praticamente pos-sibili dovranno essere prese per evitare che le forze pericolose siano liberate. 4. è vietato di fare oggetto di rappresaglie una delle opere e installazioni o uno degli obiettivi militari menzionati nel paragrafo 1. 5. Le Parti in conflitto faranno di tutto per non collocare obiettivi militari in prossimità delle opere o istallazioni menzionate nel paragrafo 1. Nondimeno, gli apprestamenti costruiti al solo scopo di difendere contro gli attacchi le opere o le installazioni predette, sono autorizzati e non saranno oggetto di attacchi, a condizione che non siano utilizzati nella condotta della ostilità, salvo che per le azioni difensive necessarie per rispondere agli attacchi contro le o-pere o instal-lazioni protette, e nell'intesa che il loro arma-mento sia limitato alle ami che possono servire solo a respingere un'azione nemica contro le o-pere o istallazioni protette. 6. Le Alti Parti contraenti e le Parti in conflitto sono insistentemente invitate a concludere fra di loro altri accordi per assicurare una protezione supplementare ai beni che racchiudono forze pe-ricolose. 7. Per facilitare l'identificazione dei beni protetti dal presente articolo, le Parti in conflitto potran-no contrassegnarle mediante un distintivo spe-ciale consistente in un gruppo di tre cerchi di colore arancio vivo, disposti su uno stesso asse come specificato nell'articolo 16 dell'allegato I al presente Protocollo. L'assenza di una tale se-gnaletica non dispensa in nulla le Parti in con-flitto dagli obblighi derivanti dal presente artico-lo. CAPITOLO IV - Misure di precauzione. Art. 57 Precauzioni negli attacchi. 1. Le operazioni militari saranno condotte cu-rando costantemente di risparmiare la popola-zione civile, le persone civili e i beni di carattere civile. 2. Per quanto riguarda gli attacchi, saranno pre-se le seguenti precauzioni: a) coloro che preparano o decidono un attacco dovranno: i) fare tutto ciò che è praticamente possibile per accertare che gli obiettivi da attaccare non sono persone civili né beni di carattere civile, e non beneficiano di una protezione speciale, ma che si tratta di obiettivi militari ai sensi del paragra-fo 2 dell'articolo 52, e che le disposizioni del presente Protocollo non ne vietano l'attacco; ii) prendere tutte le precauzioni praticamente possibili nella scelta dei mezzi e dei metodi di attacco, allo scopo di evitare o, almeno, di ridur-re al minimo l numero di morti e di feriti tra la popolazione civile, nonché i danni ai beni di ca-rattere civile che potrebbero essere incidental-mente causati; iii) astenersi dal lanciare un attacco da cui ci si può attendere che provochi incidentalmente morti e feriti fra la popolazione civile, danni ai beni di carattere civile o una combinazione di perdite umane e danni, che risulterebbero ecces-sivi rispetto al vantaggio militare concreto e di-retto previsto. b) un attacco sarà annullato o interrotto quando appaia che il suo obiettivo non è militare o be-neficia di una protezione speciale, o che ci si può attendere che esso provochi incidentalmente morti e feriti fra la popolazione civile, danni ai beni di carattere civile, o una combinazione di perdite umane e danni, che risulterebbero ecces-sivi rispetto al vantaggio militare concreto e di-retto previsto; c) nel caso di attacchi che possono colpire la popolazione civile dovrà essere dato un avver-timento in tempo utile e con mezzi efficaci, sal-vo che le circostanze lo impediscano. 3. Quando è possibile una scelta fra più obiettivi militari per ottenere un vantaggio militare equivalente, la scelta dovrà cadere sull'obbiettivo nei cui riguardi si può pensare che l'attacco presenta il minor pericolo per le persone civili e per i be-ni di carattere civile. 4. Nella condotta delle operazioni militari sul mare o in aria, ciascuna Parte in conflitto dovrà prendere, conformemente ai diritti e ai doveri che discendono per essa dalle regole del diritto internazionale applicabile nei conflitti armati, tutte le precauzioni ragionevoli per evitare perdite di vita fra la popolazione civile e danni ai beni di carattere civile. 5. Nessuna disposizione del presente articolo potrà essere interpretata nel senso di autorizzare attacchi contro la popolazione civile, le persone civili o i beni di carattere civile. Art. 58 Precauzioni contro gli effetti degli attac-chi. In tutta la misura praticamente possibile, le Parti in conflitto: a) senza pregiudizio dell'articolo 49 della IV Convenzione, faranno ogni sforzo per allontana-re dalle vicinanze degli obiettivi militari la po-polazione civile, le persone civili e i beni di carattere civile che si trovano sotto il loro control-lo; b) eviteranno di collocare obiettivi militari all'interno o in prossimità di zone densamente popolate; c) prenderanno le altre precauzioni necessarie per proteggere contro i pericoli derivanti da operazioni militari la popolazione civile e i beni di carattere civile che si trovano sotto il loro con-trollo.

CAPITOLO V - Località e zone sotto prote-zione speciale.

Art. 59 Località non difese. 1. è vietato alle Parti in conflitto di attaccare, con qualsiasi mezzo, località non difese. 2. Le autorità competenti di una Parte in conflit-to potranno dichiarare località non difesa ogni luogo abitato che si trovi in prossimità o all'in-terno di una zona in cui le forze armate sono in contatto e che sia aperta all'occupazione ad ope-ra di una Parte avversaria. Una tale località do-vrà rispondere alle seguenti condizioni: a) tutti i combattenti, nonché le armi e il mate-riale militare mobile dovranno essere stati sgomberati; b) non sarà fatto uso ostile delle istallazioni o degli stabilimenti militari fissi; c) le autorità e la popolazione non commette-ranno atti di ostilità; d) non sarà svolta alcuna attività in appoggio a operazioni militari. 3. La presenza, in detta località, di persone pro-tette in modo speciale dalle Convenzioni e dal presente Protocollo, e di forze di Polizia tratte-nute al solo scopo di mantenere l'ordine pubbli-co, non è contraria alle condizioni poste dal pa-ragrafo 2. 4. La dichiarazione fatta in virtù del paragrafo 2 sarà indirizzata alla Parte avversaria e stabilirà e indicherà, nel modo più preciso possibile, i con-fini della località non difesa. La Parte in conflit-to che riceve la dichiarazione ne accuserà rice-vuta e tratterà la località come località non dife-sa, salvo che le condizioni poste dal paragrafo 2 non siano effettivamente soddisfatte, nel qual caso essa ne informerà senza indugio la Parte che avrà fatto la dichiarazione. Anche quando le condizioni poste dal paragrafo 2 non sono sod-disfatte, la località continuerà a beneficiare della protezione prevista dalle altre disposizioni del presente Protocollo e dalle altre regole del dirit-to internazionale applicabile nei conflitti armati. 5. Le Parti in conflitto potranno stabilire accordi per la creazione di località non difese, anche se dette località non riuniscono le condizioni poste dal paragrafo 2. L'accordo dovrebbe stabilire e indicare, nel modo più preciso possibile, i con-fini della località non difesa; se necessario, potrà fissare le modalità di controllo. 6. La Parte in potere della quale si trova la loca-lità oggetto di un tale accordo dovrà contrasse-gnarla, per quanto possibile, con distintivi da concordare con l'altra Parte, che dovranno esse-re collocati in luoghi dove siano chiaramente vi-sibili, specialmente lungo il perimetro e ai con-fini della località, e sulle strade principali. 7. Una località perderà lo statuto di località non difesa quando non riunirà più le condizioni po-ste dal paragrafo 2 o dall'accordo menzionato nel paragrafo 5. In tale eventualità, la località continuerà a beneficiare della protezione previ-sta dalle altre disposizioni del presente Protocol-lo e delle altre regole del diritto internazionale applicabile nei conflitti armati. Art. 60 Zone smilitarizzate. 1. è vietato alle Parti in conflitto di estendere le operazioni militari alle zone alle quali abbiano conferito mediante accordo lo statuto di zona smilitarizzata, se una tale estensione è contraria alle disposizioni di detto accordo. 2. Detto accordo dovrà essere esplicito; potrà essere stipulato verbalmente o per iscritto, diret-tamente o per il tramite di una Potenza protettri-ce o di una organizzazione umanitaria imparzia-le, e consistere in dichiarazioni reciproche e concordanti. Potrà essere stipulato sia in tempo di pace sia dopo l'apertura delle ostilità, e do-vrebbe stabilire e indicare, nel modo più preciso possibile, i confini della zona smilitarizzata; po-trà essere stipulato sia in tempo di pace che do-po l'apertura delle ostilità, e dovrebbe stabilire e indicare, nel modo più preciso possibile, i con-fini della zona smilitarizzata; potrà fissare, se necessario, le modalità di controllo. 3. Oggetto di un tale accordo sarà normalmente una zona che risponda alle seguenti condizioni: a) tutti i combattenti, nonché le armi e il mate-riale mobili, dovranno essere stati sgomberati; b) non sarà fatto uso ostile delle istallazioni o degli stabilimenti militari fissi; c) le autorità e la popolazione non commette-ranno atti di ostilità; d) ogni attività legata allo sforzo militare dovrà essere cessata. Le parti in conflitto si accorderanno circa l'in-terpretazione da dare alla condizione posta dal comma d), e circa le persone, diverse da quelle menzionate nel paragrafo 4, che sia possibile ammettere nella zona smilitarizzata. 4. La presenza, in detta zona, di persone protette in modo speciale dalle Convenzioni e dal pre-sente Protocollo, e di forze di polizia trattenute al solo scopo di mantenere l'ordine pubblico, non è contraria alle condizioni poste dal para-grafo 3. 5. La parte in potere della quale si trova una tale zona deve contrassegnarla, per quanto possibile, con distintivi da concordare con l'altra Parte, che dovranno essere collocati in luoghi dove siano chiaramente visibili, specialmente lungo il perimetro e ai confini della zona, e sulle strade principali. 6. Se i combattenti si avvicinano ad una zona smilitarizzata, e se le Parti in conflitto hanno concluso un accordo in proposito, nessuna di es-se potrà utilizzare tale zona per scopi legati alla condotta delle operazioni militari, né revocarne unilateralmente lo statuto. 7. Se una delle Parti in conflitto commette una violazione grave delle disposizioni dei paragrafi 3 o 6, l'altra Parte sarà sciolta dagli obblighi de-rivanti dall'accordo che conferisce alla zona lo statuto di zona smilitarizzata. In tale eventualità, la zona perderà il suo statuto, ma continuerà a beneficiare della protezione prevista dalle altre disposizioni del presente Protocollo e dalle altre regole del diritto internazionale applicabile nei conflitti armati.

CAPITOLO VI - Difesa civile.

Art. 61 Definizione e campo di applicazione. Ai fini del presente Protocollo: a) con l'espressione "difesa civile" si intende l'assolvimento di alcuni o tutti i compiti umani-tari qui di seguito elencati, che sono destinati a proteggere la popolazione civile dai pericoli del-le ostilità o delle calamità, e ad aiutarla a supe-rare gli effetti immediati, nonché ad assicurare le condizioni necessarie alla sopravvivenza. Tali compiti sono i seguenti: I) servizio di allarme; II) sgomberi; III) organizzazione di ricoveri; IV) messa in opera di misure di oscuramento; V) salvataggi; VI) servizi sanitari, inclusi i primi soccorsi, e assistenza religiosa; VII) lotta contro gli incendi; VIII) individuazione e segnalamento delle zone pericolose; IX) decontaminazione e altre misure analoghe di protezione; X) alloggiamenti di fortuna e approvvigiona-menti urgenti; XI) aiuto in caso di urgenza per il ristabilimento e il mantenimento dell'ordine nelle zone sini-strate; XII) ristabilimento urgente dei servizi di pubbli-ca utilità indispensabili; XIII) trasporti funebri urgenti; XIV) assistenza per la salvaguardia dei beni es-senziali alla sopravvivenza; XV) attività complementari necessarie all'assol-vimento di uno qualsiasi dei compiti sopra elen-cati, i quali comprendono la pianificazione e l'organizzazione, ma non si limitano solo ad es-se; b) con l'espressione "organismi di difesa civile", si intendono gli stabilimenti e altre unità creati o autorizzati dalle autorità competenti di una Parte in conflitto per svolgere uno qualsiasi dei com-piti menzionati nel comma a), compreso il per-sonale destinato dei compiti menzionati nel comma a), ed esclusivamente assegnati e impie-gati per tali compiti; c) con il termine "personale" degli organismi di difesa civile si intendono le persone che una Parte in conflitto assegna esclusivamente all'as-solvimento dei compiti elencati nel comma a), compreso il personale destinato esclusivamente all'amministrazione di detti organismi dall'auto-rità competente di detta Parte; d) con il termine "materiale" degli organismi di protezione civile si intendono l'equipaggiamen-to, gli approvvigionamenti e i mezzi di trasporto che detti organismi utilizzano per l'assolvimento dei compiti elencati comma a).

Art. 62 Protezione generale. 1. Gli organismi civili di difesa civile e il loro personale saranno rispettati e protetti, confor-memente alle disposizioni del presente Protocol-lo, con particolare riguardo alle disposizioni del-la presente Sezione. Essi avranno il diritto di as-solvere i loro compiti di difesa civile, salvo il caso di necessità militare imperiosa. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 si appliche-ranno anche ai civili, che, senza appartenere agli organismi civili di difesa civile, rispondono ad un appello delle autorità competenti e assolvo-no, sotto il controllo di queste, compiti di difesa civile. 3. Gli edifici e il materiale impiegati per scopi di protezione civile, nonché i ricoveri destinati alla popolazione civile ricadranno sotto l'articolo 52. I beni utilizzati per scopi di difesa civile non po-tranno essere né distrutti né distolti dalla loro destinazione, se non ad opera della Parte alla quale appartengono. Art. 63 Difesa civile nei territori occupati. 1. Nei territori occupati, gli organismi civili di difesa civile riceveranno dalle autorità tutte le facilitazioni necessarie all'assolvimento dei loro compiti. In nessuna circostanza il loro personale sarà costretto ad attività che potrebbero ostaco-lare una confacente esecuzione di detti compiti. La Potenza occupante non potrà apportare alla struttura o al personale di detti organismi modi-fiche che potrebbero recare pregiudizio all'esatto assolvimento della loro missione. Tali organismi civili di difesa civile non saranno obbligati a da-re priorità ai cittadini o agli interessi di detta Po-tenza. 2. La Potenza occupante non obbligherà, co-stringerà o inciterà gli organismi civili di difesa civile ad assolvere i loro compiti in modo co-munque pregiudizievole per gli interessi della popolazione civile. 3. La Potenza occupante potrà, per motivi di si-curezza, disarmare il personale della popolazio-ne civile. 4. La Potenza occupante non potrà distrarre dal loro impiego naturale né requisire edifici o ma-teriale appartenenti a organismi di difesa civile oppure utilizzati da questi ultimi, se tale distra-zione o requisizione può portare pregiudizio alla popolazione civile. 5. La Potenza occupante potrà requisire o di-strarre detti mezzi, a condizione di continuare ad osservare la regola generale stabilita nel para-grafo 4 e con riserva delle seguenti condizioni particolari: a) che gli edifici o il materiale siano necessari per altri bisogni della popolazione civile; e b) che la requisizione o la distrazione duri solo fino a che sussiste tale necessità. 6. La Potenza occupante non distrarrà ne requi-sirà i ricoveri messi a disposizione della popola-zione civile o che siano necessari ai bisogni di detta popolazione. Art. 64 Organismi civili di difesa civile di Stati neutrali o di altri Stati che non sono Parti in con-flitto, e organismi internazionali di coordina-mento. 1. Gli articoli 62,63,65 e 66 si applicheranno anche al personale e al materiale degli organi-smi civili di difesa civile di Stati neutrali o di altri Stati non Parti nel conflitto che assolvono i compiti di difesa civile elencati nell'articolo 61 sul territorio di una Parte in conflitto, con il con-senso e sotto il controllo di detta Parte. Tale as-sistenza sarà notificata appena possibile a cia-scuna Parte avversaria interessata. In nessuna circostanza detta attività sarà considerata come una ingerenza nel conflitto. Essa dovrà, comun-que, essere esercitata tenendo nel debito conto gli interessi in materia di sicurezza delle Parti in conflitto interessate. 2. Le Parti in conflitto che ricevono l'assistenza menzionata nel paragrafo 1 e le Alte Parti con-traenti che la concedono, dovrebbero facilitare, se del caso, il coordinamento internazionale di dette attività di difesa civile. In tali casi, le di-sposizioni del presente Capitolo si applicheran-no agli organismi internazionali competenti. 3. Nei territori occupati, la Potenza occupante potrà escludere o ridurre le attività degli organi-smi di difesa civile di Stati neutrali o di altri Sta-ti che non sono Parti in conflitto, e di organismi internazionali di coordinamento se può assicura-re l’esecuzione adeguata dei compiti di prote-zione civile con i propri mezzi o con quelli del territorio occupato. Art. 65 Cessazione della protezione. 1. La protezione cui hanno diritto gli organismi civili di protezione civile, il personale, gli edifi-ci, i ricoveri e il materiale loro pertinenti, potrà cessare soltanto nel caso che essi commettano o siano utilizzati per commettere, al di fuori dei loro compiti specifici, atti dannosi per il nemico. In ogni caso, la protezione cesserà soltanto dopo una intimazione che, avendo fissato, ogni volta che occorra, un termine ragionevole, sia rimasta senza effetto. 2. Non saranno considerati come atti dannosi per il nemico: a) il fatto di svolgere compiti di difesa civile sotto la direzione di autorità militari; b) il fatto che il personale civile di difesa civile cooperi con il personale militare nell'assolvi-mento di compiti di difesa civile, o che alcuni militari siano aggregati a organismi civili di di-fesa civile; c) il fatto che l'assolvimento dei compiti di dife-sa civile possa incidentalmente essere profitte-vole per delle vittime militari, in particolare per quelle che sono fuori combattimento. 3. Nemmeno sarà considerato come atto danno-so per il nemico il porto di armi leggere indivi-duali da parte del personale civile di protezione civile ai fini del mantenimento dell'ordine o del-la propria protezione. Tuttavia, nelle zone in cui si svolgono o si ritiene che debbano svolgersi combattimenti terrestri, le Parti in conflitto adot-teranno misure appropriate per limitare dette armi alle armi corte, quali pistole o rivoltelle, allo scopo di facilitare la distinzione fra il per-sonale della difesa civile e i combattenti. Ma anche se il personale della difesa civile porta al-tre armi leggere individuali in dette zone, esso dovrà essere rispettato e protetto non appena sa-rà riconosciuto come tale. 4. Il fatto che gli organismi civili della difesa ci-vile siano militarmente organizzati, nonché il carattere obbligatorio del servizio richiesto al loro personale, non priverà detti organismi della protezione conferita con il presente Capitolo. Art. 66 Identificazione. 1. Ciascuna Parte in conflitto procurerà che i propri organismi di difesa civile, il personale, gli edifici e il materiale loro pertinenti possano essere identificati quando sono esclusivamente impiegati per l'assolvimento di compiti di difesa civile. I ricoveri messi a disposizione della po-polazione civile dovrebbero essere identificabili in modo analogo. 2. Ciascuna Parte in conflitto procurerà del pari di adottare e mettere in opera metodi e procedu-re che permettano di identificare i ricoveri civili, nonché il personale, gli edifici e il materiale del-la difesa civile che usano il segno distintivo in-ternazionale della difesa civile. 3. Nei territori occupati e nelle zone in cui si svolgono o si ritiene che debbano svolgersi dei combattimenti, il personale civile della difesa civile si farà riconoscere, come regola generale, per mezzo del segno distintivo internazionale della difesa civile di una carta di identità atte-stante il suo statuto. 4. Il segno internazionale della difesa civile con-siste in un triangolo equilatero blu su fondo a-rancio quando è utilizzato per la protezione de-gli organismi di difesa civile, degli edifici, del personale e del materiale loro pertinenti, o per la protezione dei ricoveri civili. 5. Oltre al segno distintivo, le Parti in conflitto potranno mettersi d'accordo sull'uso di segnali distintivi per fini di identificazione dei servizi di difesa civile. 6. L'applicazione delle disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 è regolata dal Capitolo V dell'allegato I al presente Protocollo. 7. In tempo di pace, il segno descritto nel para-grafo 4 potrà, con il consenso delle autorità na-zionali competenti, essere usato per identificare i servizi di difesa civile. 8. Le Alte Parti contraenti e le Parti in conflitto adotteranno le misure necessarie per controllare l'uso del segno distintivo internazionale della di-fesa civile, e per prevenirne l'uso e reprimerne l'uso indebito. 9. L'identificazione del personale sanitario e re-ligioso, delle unità sanitarie e dei mezzi di tra-sporto sanitario della protezione civile è regolata dall'articolo 18. Art. 67 Membri delle forze armate e unità mili-tari assegnati agli organismi di difesa civile. 1. I membri delle forze armate e le unità militari assegnate agli organismi di difesa civile saranno rispettati e protetti, a condizione: a) che detto personale e dette unità siano asse-gnati in via permanente all'assolvimento di uno dei compiti indicati nell'articolo 61, e vi si dedi-chino in via esclusiva; b) che, se ha ricevuto una tale assegnazione, det-to personale non svolga altri compiti militari du-rante il conflitto; c) che detto personale possa distinguersi chia-ramente dagli altri membri delle forze armate portando bene in vista il segno distintivo inter-nazionale della difesa civile, che dovrà essere di dimensiono appropriate, e che detto personale sia munito della carta d'identità indicata nel Ca-pitolo V dell'Allegato I al presente Protocollo, attestante il suo statuto; d) che detto personale e dette unità siano dotati soltanto di armi leggere individuali per il man-tenimento dell'ordine o per la propria difesa. Le disposizioni dell'articolo 65, paragrafo 3 si ap-plicheranno anche in questo caso; e) che detto personale non partecipi direttamente alle ostilità, e non commetta, o non sia impiega-to per commettere, al di fuori dei compiti di di-fesa civile, atti dannosi per la Parte avversaria; f) che detto personale e dette unità svolgano i compiti di difesa civile unicamente sul territorio nazionale della propria Parte. É vietata la non osservanza delle condizioni e-nunciate nel comma e) da parte di un qualsiasi membro delle forze armate che sia vincolato alle condizioni prescritte nei comma a) e b). 2. Se cade in potere di una Parte avversaria, il personale militare che presta servizio negli or-gani di difesa civile sarà considerato prigioniero di guerra. In territorio occupato, potrà, nel solo interesse della popolazione civile di detto terri-torio, essere impiegato in compiti di difesa civi-le nella misura occorrente, a condizione però, se si tratta di lavori pericolosi, che si offra volonta-rio. 3. Gli edifici e i principali elementi del materia-le e dei mezzi di trasporto delle unità militari as-segnate agli organismi di difesa civile dovranno essere chiaramente contrassegnati con il segno distintivo internazionale della difesa civile. Det-to segno dovrà essere di dimensioni appropriate. 4. Gli edifici e il materiale delle unità militari assegnate in via permanente agli organismi di difesa civile e destinati esclusivamente all'assol-vimento di compiti di difesa civile, se cadono in potere di una Parte avversaria continueranno ad essere soggetti al diritto bellico. Eccettuato il caso di necessità militare imperiosa, non po-tranno però essere distratti dalla loro destinazio-ne fino a che saranno necessari allo svolgimento dei compiti di difesa civile, salvo che siano state prese preventive disposizioni per provvedere in modo adeguato ai bisogni della popolazione civile.

SEZIONE II - SOCCORSI IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE.

Art. 68 Campo di applicazione. Le disposizioni della presente Sezione si appli-cano alla popolazione civile ai sensi del presente Protocollo e completano gli articoli 23, 55, 59, 60, 61 e 62 e le altre disposizioni pertinenti della IV Convenzione. Art. 69 Bisogni essenziali nei territori occupati. 1. In aggiunta agli obblighi indicati nell'articolo 55 della IV Convenzione riguardo all'approvvi-gionamento di viveri e medicinali, la Potenza occupante assicurerà anche, nella misura con-sentita dai suoi mezzi e senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole, la fornitura di vestiario, di materiale lettereccio, di alloggi di fortuna, delle altre provviste essenziali per la sopravvi-venza della popolazione civile del territorio oc-cupato, e degli arredi necessari al culto. 2. Le azioni di soccorso in favore della popola-zione civile del territorio occupato sono regolate dagli articoli 59, 60, 61, 62, 108, 109, 110 e 111 della IV Convenzione, nonché dall'articolo 71 del presente Protocollo, e saranno attuate senza indugio.

Art. 70 Azioni di soccorso. 1. Allorché la popolazione civile di un territorio che, senza essere territorio occupato, si trova sotto il controllo di una Parte in conflitto, sia in-sufficientemente approvvigionata per quanto ri-guarda il materiale e le derrate menzionate nel-l'articolo 69, saranno intraprese azioni di soc-corso di carattere umanitario e imparziale, da svolgere senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole, previo il gradimento delle Parti in-teressate a dette azioni di soccorso. Le offerte di soccorso che riuniscano le suddette condizioni non saranno considerate né come ingerenza nel conflitto armato, né come atti ostili. Nella di-stribuzione dei soccorsi, dovrà essere data prio-rità alle persone, ad esempio i fanciulli, le donne incinte o partorienti e le madri che allattano, che debbono essere oggetto, secondo la IV Conven-zione o il presente Protocollo, di un trattamento privilegiato o di una protezione speciale. 2. Le Parti in conflitto e le Alti Parti contraenti autorizzeranno e faciliteranno il passaggio rapi-do e senza ostacoli di tutti gli invii, materiali e persone di soccorso forniti conformemente alle prescrizioni di questa Sezione, anche se l'assi-stenza in questione è destinata alla popolazione civile della Parte avversaria. 3. Le Parti in conflitto e le Alti Parti contraenti che autorizzano il passaggio di soccorsi, mate-riali e personale conformemente al paragrafo 2: a) avranno il diritto di prescrivere le regole tec-niche, compresi i controlli, alle quali detto pas-saggio deve essere subordinato; b) potranno subordinare l'autorizzazione alla condizione che la distribuzione dei soccorsi sia effettuata sotto il controllo sul posto di una Po-tenza protettrice; c) non distrarranno in alcun modo i soccorsi dal-la loro destinazione, e non ne ritarderanno l'inol-tro, salvo nel caso di necessità urgente riguar-dante la popolazione civile interessata. 4. Le Parti in conflitto assicureranno la prote-zione degli invii di soccorsi e ne faciliteranno la rapida distribuzione. 5. Le Parti in conflitto e le Alti Parti contraenti interessate incoraggeranno e faciliteranno un coordinamento internazionale efficace delle a-zioni di soccorso menzionate nel paragrafo 1. Art. 71 Personale partecipante alle attività di soccorso 1. In caso di necessità, l'assistenza fornita in qualsiasi azione di soccorso potrà comprendere del personale di soccorso, in particolare per il trasporto e la distribuzione degli invii; la parte-cipazione di detto personale sarà soggetta al gradimento della Parte sul cui territorio esso svolgerà la propria attività. 2. Detto personale sarà rispettato e protetto. 3. La Parte che riceve invii di soccorso darà, nel miglior modo possibile, assistenza al personale menzionato nel paragrafo 1 nell'assolvimento della propria missione di soccorso. Le attività di detto personale di soccorso potranno essere li-mitate, e i suoi spostamenti potranno essere temporaneamente sottoposti a restrizioni, soltan-to nel caso di necessità militare imperiosa. 4. In nessuna circostanza il personale di soccor-so potrà eccedere dai limiti della propria mis-sione stabiliti dal presente Protocollo. Esso dovrà, in particolare, tener conto delle esi-genze di sicurezza della Parte sul cui territorio presta i propri servigi. Si potrà porre fine alla missione di un qualsiasi membro del personale di soccorso che non rispetti dette condizioni.

SEZIONE III - TRATTAMENTO DELLE PERSONE IN POTERE DI UNA PARTE IN CONFLITTO.

CAPITOLO I - Campo di applicazione e protezione delle persone e beni.

Art. 72 Campo di applicazione. Le disposizioni della presente Sezione comple-tano le norme relative alla protezione umanitaria delle persone civili e dei beni di carattere civile che sono in potere di una Parte in conflitto, e-nunciate nella IV Convenzione, in particolare nei Titoli I e III, nonché le altre norme applica-bili del diritto internazionale che regolano la protezione dei diritti fondamentali dell'uomo du-rante un conflitto armato di carattere internazionale.

Art. 73 Rifugiati ed apolidi Le persone che, prima dell'inizio delle ostilità, sono considerate come apolidi o rifugiati ai sen-si degli strumenti internazionali pertinenti accet-tati dalle Parti interessate, o della legislazione nazionale dello Stato ospitante o di residenza, saranno in ogni circostanza e senza alcuna di-stinzione di carattere sfavorevole, persone pro-tette ai sensi dei Titoli I e III della IV Conven-zione.

Art. 74 Riunione delle famiglie disperse Le Alti Parti contraenti e le Parti in conflitto fa-ciliteranno il più possibile la riunione delle fa-miglie che si trovino divise a causa di conflitti armati, e incoraggeranno in particolare l'azione delle organizzazioni umanitarie che si dedicano a tale compito secondo le disposizioni delle Convenzioni e del presente Protocollo, e con-formemente alle rispettive regole di sicurezza. 75 Garanzie fondamentali. 1. Quando si trovano in una delle situazioni in-dicate nell'articolo 1 del presente Protocollo, le persone che sono in potere di una Parte in con-flitto e che non beneficiano di un trattamento più favorevole in virtù delle Convenzioni e del presente Protocollo, saranno previste nel presen-te articolo, senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole fondata sulla razza, il colore, il ses-so, lingua, la religione o la credenza, le opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, il censo, la nascita o altra condizione, oppure qualsiasi altro criterio analogo. Ciascuna Parte rispetterà la persona, l'onore, le convin-zioni e le pratiche religiose di tutte le dette per-sone. 2. Sono e resteranno proibiti in ogni tempo e in ogni luogo i seguenti atti, siano essi commessi da agenti civili o militari: a) le violenze contro la vita, la salute e il benes-sere fisico delle persone, in particolare: I) l'omicidio; II) la tortura sotto qualsiasi forma, sia essa fisica o psichica; III) le pene corporali; e IV) le mutilazioni; b) gli oltraggi alla dignità della persona, spe-cialmente i maltrattamenti umilianti e degradan-ti, la prostituzione forzata ed ogni forma di offe-sa al pudore; c) la cattura di ostaggi; d) le pene collettive; e e) la minaccia di commettere uno qualsiasi degli atti sopraccitati. 3. Ogni persona arrestata o internata per atti connessi con il conflitto armato sarà informata senza ritardo, in una lingua che essa comprende, dei motivi per cui dette misure sono state prese. Salvo il caso di arresto o di detenzione per un reato, detta persona sarà liberata nei più brevi termini possibili e, comunque, non appena sa-ranno venute meno le circostanze che avevano giustificato l'arresto, la detenzione o l'interna-mento. 4. Nessuna condanna sarà pronunciata e nessuna pena sarà eseguita nei confronti di una persona riconosciuta colpevole di un reato connesso con il conflitto armato, se non in virtù di una senten-za pronunciate da un tribunale imparziale e re-golarmente costituito, che si conformi ai princi-pi generalmente riconosciuti di una procedura regolare comprendente le seguenti garanzie: a) le norme di procedura disporranno che l'im-putato deve essere informato senza indugio dei particolari del reato a lui addebitato, e assicure-ranno all'imputato stesso, prima e durante il processo, tutti i diritti e i mezzi necessari alla sua difesa; b) nessuno potrà essere condannato per un reato se non in base ad una responsabilità penale indi-viduale; c) ogni persona accusata di un reato si presume-rà innocente fino a che la sua colpevolezza non sia stata legalmente stabilita; e) ogni persona accusata di un reato avrà diritto ad essere giudicata in sua presenza; g) ogni persona accusata di un reato avrà il dirit-to di interrogare i testimoni a carico, e di ottene-re la comparizione e l'interrogatorio dei testi-moni a discarico alle stesse condizioni dei te-stimoni a carico; h) nessuno potrà essere processato né punito dalla stessa Parte per un reato che abbia già fatto oggetto di un giudizio definitivo di assoluzione o di condanna reso conformemente allo stesso diritto e alla stessa procedura giudiziaria; i) ogni persona condannata sarà informata , al momento della condanna del suo diritto a ricor-rere per via giudiziaria o altra via nonché dei termini per esercitare tale diritto. 5.) Le donne private della libertà per motivi connessi con il conflitto armato saranno custodi-te in locali diversi da quelli degli uomini. Esse saranno poste sotto la sorveglianza immediata di donne. Tuttavia, se vi sono famiglie detenute o interna-te, si dovrà preservare la loro unità, alloggiando-le, per quanto possibile, in uno stesso luogo. 6. Le persone arrestate, detenute o internate per motivi connessi con il conflitto armato benefice-ranno delle protezioni concesse dal presente ar-ticolo fino alla loro liberazione definitiva, al lo-ro rimpatrio o al loro stabilimento, anche dopo la fine del conflitto armato. 7. Affinché non sussista alcun dubbio circa l'a-zione penale a carico delle persone accusate di crimini di guerra o di crimini contro l'umanità, saranno applicati i seguenti principi: a) le persone accusate di tali crimini dovrebbero essere processate e giudicate conformemente al-le regole del diritto internazionale applicabile; b) ogni persona che non beneficia di un tratta-mento più favorevole in virtù delle Convenzioni o del presente Protocollo, dovrà ottenere il trat-tamento previsto nel presente articolo, indipen-dentemente dal fatto che i crimini di cui è accu-sata costituiscono o no infrazioni gravi alle Convenzioni o al presente Protocollo. 8. Nessuna disposizione del presente articolo potrà essere interpretata nel senso di limitare o ledere ogni altra disposizione più favorevole che accordi, in virtù delle regole del diritto interna-zionale applicabile, una maggiore protezione al-le persone comprese nel paragrafo 1. CAPITOLO II - Misure in favore delle don-ne e dei fanciulli. Art. 76 Protezione delle donne. 1. Le donne saranno oggetto di un particolare rispetto e saranno protette, specialmente contro la violenza carnale, la prostituzione forzata e ogni altra forma di offesa al pudore. 2. I casi delle donne incinte e delle madri di fan-ciulli in tenera età che dipendono da esse, che siano arrestate, detenute o internate per motivi connessi con il conflitto armato, saranno esami-nati con priorità assoluta. 3. Le Parti in conflitto cureranno il più possibile di evitare che la pena di morte sia pronunciata contro le donne incinte o le madri di fanciulli in tenera età che dipendono da esse, per reati con-nessi con il conflitto armato. Non saranno ese-guite condanne a morte irrogate a dette donne per tali reati. Art. 77 Protezione dei fanciulli. 1. I fanciulli saranno oggetto di un particolare rispetto e saranno protetti contro ogni forma di offesa al pudore. Le Parti in conflitto forniranno loro le cure e l'aiuto di cui hanno bisogno a cau-sa della loro età o per qualsiasi altro motivo. 2. Le Parti in conflitto adotteranno tutte le misu-re praticamente possibili affinché i fanciulli di meno di 15 anni non partecipino direttamente alle ostilità, in particolare astenendosi dal reclu-tarli nelle rispettive forze amate. Nel caso in cui reclutassero persone aventi più di 15 anni ma meno di 18 anni, le Parti in conflitto procure-ranno di dare la precedenza a quelle di maggiore età. 3. Se, in casi eccezionali e malgrado le disposi-zioni del paragrafo 2, fanciulli che non hanno compiuto 15 anni partecipano direttamente alle ostilità e cadono in potere di una Parte avversa-ria, essi continueranno a beneficiare della prote-zione speciale concessa dal presente articolo, siano o no prigionieri di guerra. 4. Se sono arrestati, detenuti o internati per mo-tivi connessi con il conflitto armato, i fanciulli saranno custoditi in locali separati da quelli de-gli adulti, salvo nel caso di famiglie alloggiate in quanto unita familiari come previsto nel pa-ragrafo 5 dell'articolo 75. 5. Non saranno eseguite condanne a morte per un reato connesso con il conflitto armato irroga-te a persone che non avevano 18 anni al mo-mento della commissione del reato stesso. Art. 78 Sgombero dei fanciulli. 1. Nessuna Parte in conflitto procederà allo sgombero, verso un paese straniero, di fanciulli che non siano propri cittadini, salvo che si tratti di uno sgombero temporaneo reso necessario da ragioni imperiose attinenti alla salute o al trat-tamento medico dei fanciulli o, eccettuato il ter-ritorio occupato, alla loro sicurezza. Quando sia possibile prendere contatto con i genitori o i tu-tori, si chiederà il consenso scritto per tale detto sgombero. Se ciò non è possibile, si chiederà il consenso scritto per tale sgombero alle persone cui la legge o la consuetudine attribuisce in via principale la custodia dei fanciulli. Ogni sgom-bero di tale natura sarà controllato dalla Potenza protettrice d'intesa con le Parti interessate, ossia la Parte che procede allo sgombero, la Parte che riceve i fanciulli e le Parti in cui cittadini sono sgomberati. In ciascun caso, tutte l Parti in con-flitto adotteranno le maggiori precauzioni possi-bili per evitare di compromettere lo sgombero. 2. Quando si procede ad uno sgombero nelle condizioni di cui al paragrafo 1, dovrà essere as-sicurata nel modo più continuo possibile l'edu-cazione di ciascun fanciullo sgomberato, inclusa l'educazione religiosa e morale desiderata dai genitori. 3. Allo scopo di facilitare il ritorno nelle loro famiglie e nel loro paese dei fanciulli sgombera-ti conformemente alle disposizioni del presente articolo, le autorità della Parte che procede allo sgombero e, quando opportuno, le autorità del paese ospitante, compileranno, per ciascun fan-ciullo, una scheda corredata di fotografia che fa-ranno pervenire all'Agenzia centrale di ricerche del Comitato internazionale della Croce Rossa. La scheda recherà, sempre che ciò sia possibile e non rischi di creare pregiudizio al fanciullo, le seguenti informazioni: a) il cognome o i cognomi del fanciullo; b) il nome o i nomi del fanciullo; c) il sesso del fanciullo; d) il luogo e la data di nascita (o, se la data non è nota, l'età approssimativa); e) il cognome e il nome del padre; f) il cognome e il nome della madre ed even-tualmente il suo cognome da ragazza; g) i parenti prossimi del fanciullo; i) la lingua materna del fanciullo e ogni altra lingua da lui parlata; j) l'indirizzo della famiglia del fanciullo; k) qualsiasi numero d'identificazione attribuito al fanciullo; l) lo stato di salute del fanciullo; m) il gruppo sanguigno del fanciullo; n) eventuali segni particolari; o) la data e il luogo ove il fanciullo è stato tro-vato; p) la data in cui e il luogo dove il fanciullo ha lasciato il proprio paese; q) eventuale religione del fanciullo; r) l'indirizzo attuale del fanciullo nel paese ospi-tante; s) se il fanciullo muore prima del suo ritorno, la data, il luogo e le circostanze della morte, e il luogo della sua inumazione. CAPITOLO III - Giornalisti. Art. 79 Misure di protezione dei giornalisti. 1. I giornalisti che svolgono missioni professio-nali pericolose nelle zone di conflitto armato sa-ranno considerati come persone civili ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 1. 2. Essi saranno protetti in quanto tali confor-memente alle Convenzioni e al presente Proto-collo, a condizione che si astengano da qualsiasi azione ledente il loro statuto di persone civili, e senza pregiudizio del diritto dei corrispondenti di guerra accreditati presso le forze armate, di beneficiare dello statuto previsto dall'articolo 4 A. 4) della III Convenzione. 3. Essi potranno ottenere una carta d'identità conforme al modello unito all'Allegato II del presente Protocollo. Tale carta, che sarà rilascia-ta dal governo dello Stato di cui sono cittadini o sul cui territorio risiedono, o nel quale si trova l'agenzia o l'organo di stampa che li impiega, at-testerà la qualifica di giornalista del suo titolare.

PARTE V - ESECUZIONE DELLE CONVENZIONI E DEL PRESENTE PROTOCOLLO.

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 80 Misure esecutive. 1. Le Alti Parti contraenti e le Parti in conflitto adotteranno senza indugio tutte le misure neces-sarie per eseguire gli obblighi che loro incom-bono in virtù delle Convenzioni e del presente Protocollo. 2. Le Alte Parti contraenti e le Parti in conflitto daranno gli ordini e le istruzioni atti ad assicura-re il rispetto delle Convenzioni e del presente Protocollo, e ne sorveglieranno l'esecuzione. Art. 81 Attività della Croce Rossa e di altre or-ganizzazioni umanitarie. 1. Le Parti in conflitto accorderanno al Comitato internazionale della Croce Rossa tutte le facili-tazioni in loro potere affinché possa assolvere i compiti umanitari che gli sono atribuiti dalle Convenzioni e dal presente Protocollo al fine di assicurare protezione e assistenza alle vittime dei conflitti; il Comitato internazionale della Croce Rosa potrà anche svolgere qualsiasi altra attività umanitaria in favore di dette vittime, con il consenso delle Parti in conflitto. 2. Le Parti in conflitto accorderanno alle loro ri-spettive organizzazioni della Croce Rosa (Mez-zaluna Rossa, Leone e Sole Rossi), le facilita-zioni necessarie allo svolgimento delle loro atti-vità umanitarie in favore delle vittime del con-flitto, conformemente alle disposizioni delle Convenzioni e del presente Protocollo e ai prin-cipi fondamentali della Crore Rossa formulati dalle Conferenze internazionali della Croce Rossa. 3. Le Alti Parti contraenti e le Parti in conflitto accorderanno, per quanto possibile, facilitazioni simili a quelle menzionate nei paragrafi 2 e 3, alle altre organizzazioni umanitarie indicate nel-le Convenzioni e nel presente Protocollo, che siano debitamente autorizzate dalle Parti in con-flitto e che esercitino la loro attività umanitaria conformemente alle disposizioni delle Conven-zioni e del presente Protocollo. Art. 82 Consiglieri giuridici nelle forze armate. Le Alti Parti contraenti in ogni tempo, e le Parti in conflitto in periodo di conflitto armato, cure-ranno che dei consiglieri giuridici siano dispo-nibili, quando occorra, per consigliare i coman-danti militari di livello appropriato circa l'appli-cazione delle Convenzioni e del presente Proto-collo, e circa l'insegnamento appropriato da im-partire in materia alle forze armate. Art. 83 Diffusione. 1. Le Alti Parti contraenti si impegnano a dif-fondere il più largamente possibile, in tempo di pace come in periodo di conflitto armato, le Convenzioni e il presente Protocollo nei rispettivi paesi, in particolare a includerne lo studio da parte della popolazione civile, in modo che detti strumenti siano conosciuti dalle forze armate e dalla popolazione civile. 2. Le autorità militari o civili che, in periodo di conflitto armato, assumessero responsabilità nell'applicazione delle Convenzioni e del pre-sente Protocollo, dovranno avere una piena co-noscenza di tali strumenti. Art. 84 Leggi di applicazione. Le Alte Parti contraenti si comunicheranno il più rapidamente possibile, per il tramite del de-positario e, all'occorrenza, per il tramite delle Potenze protetrici, le traduzioni ufficiali del pre-sente Protocollo, nonché le leggi e i regolamenti che ritenessero di adottare per assicurarne l'ap-plicazione. SEZIONE II - REPRESSIONE DELLE IN-FRAZIONI ALLE CONVENZIONI O AL PRESENTE PROTOCOLLO. Art. 85 Repressione delle infrazioni al presente Protocollo. 1. Le disposizioni delle Convenzioni relative al-la repressione delle infrazioni e delle infrazioni gravi, completate dalla presente Sezione, si ap-plicheranno alla repressione delle infrazioni e delle infrazioni gravi al presente Protocollo. 2. Gli atti qualificati come infrazioni gravi nelle Convenzioni costituiscono infrazioni gravi al presente Protocollo, se sono commessi contro persone in potere di una Parte avversaria protet-te dagli articoli 44,45 e 73 del presente Proto-collo, o contro feriti, malati o naufraghi della Parte avversaria protetti da presente Protocollo, o contro il personale sanitario o religioso, le uni-tà sanitarie o i mezzi di trasporto sanitario che siano sotto il controllo della Parte avversaria e protetti dal presente Protocollo. 3. Oltre alle infrazioni gravi definite nell'articolo 11, sono considerate infrazioni gravi al presente Protocollo i seguenti atti, quando siano com-messi intenzionalmente, in violazione delle di-sposizioni pertinenti del presente Protocollo, e provochino la morte o lesioni gravi all'integrità fisica o alla salute: a) fare oggetto di attacco la popolazione civile o le persone civili; b) lanciare un attacco indiscriminato che colpi-sca la popolazione civile o beni di carattere civi-le che risultino eccessivi ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 2, a iii; c) lanciare un attacco contro opere o installazio-ni che racchiudono forze pericolose, sapendo che l'attacco stesso causerà morti e feriti fra le persone civili o danni ai beni di carattere civile che risultino eccessivi ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 2, a iii; d) fare oggetto di attacco località non difese e zone smilitarizzate; e) fare oggetto di attacco una persona che si sa essere fuori combattimento; f) usare perfidamente, in violazione dell'articolo 37, il segno distintivo della croce rossa, della mezzaluna rossa o del leone e sole rossi, o altri segni protettori riconosciuti dalle Convenzioni o dal presente Protocollo. 4. Oltre alle infrazioni gravi definite nel para-grafo precedente e nelle Convenzioni, sono con-siderate infrazioni gravi al Protocollo i seguenti atti, quando siano commessi intenzionalmente e in violazione delle Convenzioni o del presente Protocollo: a) il trasferimento da parte della Potenza occu-pante di una parte della propria popolazione ci-vile nel territorio che essa occupa, oppure la de-portazione o il trasferimento all'interno o fuori del territorio occupato delle totalità o di una par-te della popolazione del territorio stesso in vio-lazione dell'articolo 49 della IV Convenzione; b) qualsiasi ritardo ingiustificato nel rimpatrio dei prigionieri di guerra o dei civili; c) la pratica dell'apartheid e le altre pratiche di-sumane e degradanti, fondate sulla discrimina-zione razziale, che sono motivo di offesa alla dignità della persona; d) il fatto di dirigere un attacco contro monu-menti storici, opere d'arte o luoghi di culto chia-ramente riconosciuti, che costituiscono il patri-monio culturale o spirituale dei popoli, e ai quali sia stata concessa una protezione speciale in ba-se ad accordo particolare, ad esempio nel quadro di una organizzazione internazionale competen-te, provocando ad essi, di conseguenza, distru-zioni in larga scala, quando non esiste alcuna prova di violazione ad opera della Parte avver-saria dell'articolo 53, comma b, e quando i mo-numenti storici, le opere d'arte e i luoghi di culto in questione non siano situati in prossimità di obiettivi militari; e) il fatto di privare una persona protetta dalle Convenzioni o indicata nel paragrafo 2 del pre-sente articolo del diritto di essere giudicata re-golarmente e imparzialmente. 5. Con riserva dell'applicazione delle Conven-zioni e del presente Protocollo, le infrazioni gravi a detti strumenti sono considerate come crimini di guerra. Art. 86 Omissioni. 1. Le Alti Parti contraenti e le Parti in conflitto dovranno reprimere le infrazioni gravi, e pren-dere le misure necessarie per far cessare tutte le altre infrazioni alle Convenzioni o al presente Protocollo che risultino da una omissione con-traria al dovere di agire. 2. Il fatto che una infrazione alle Convenzioni o al presente Protocollo sia stata commessa da un inferiore, non dispensa i superiori dalle loro re-sponsabilità penali o disciplinari, a seconda dei casi, se sapevano o erano in possesso di infor-mazioni che permettevano loro di ritenere, nelle circostanze del momento, che l'inferiore stava commettendo o stava per commettere una tale infrazione, e se essi non hanno preso tutte le mi-sure praticamente possibili in loro potere per impedire o reprimere l'infrazione stessa. Art. 87 Doveri dei comandanti. 1. Le Alte Parti contraenti e le Parti in conflitto esigeranno che i comandanti militari, per quanto i membri delle forze armate posti sotto il loro comando e le altre persone sotto la loro autorità, impediscano che siano commesse infrazioni alle Convenzioni e al presente Protocollo e, all'oc-correnza, le reprimano e le denuncino alle auto-rità competenti. 2. Allo scopo di impedire e reprimere le infra-zioni, le Alte Parti contraenti e le Parti in con-flitto esigeranno che i comandanti, secondo il rispettivo livello di responsabilità, si assicurino che i membri delle forze armate posti sotto il lo-ro comando conoscano i doveri che loro incom-bono in virtù delle Convenzioni e del presente Protocollo. 3. Le Alte Parti contraenti e le Parti in conflitto esigeranno che ogni comandante venuto a cono-scenza che i suoi dipendenti o altre persone po-ster sotto la sua autorità stanno per commettere o hanno commesso una infrazione alle Conven-zioni o al presente Protocollo, adotti le misure necessarie per impedire tali infrazioni alle Con-venzioni o al presente Protocollo, e, quando oc-corra, promuova un'azione disciplinare o penale contro gli autori delle violazioni. Art. 88 Assistenza giudiziaria in materia penale. 1. Le Alte Parti contraenti si presteranno la maggiore assistenza giudiziaria possibile in qualsiasi procedura relativa alle infrazioni gravi alle Convenzioni o al presente Protocollo. 2. Con riserva dei diritti e degli obblighi stabiliti dalle Convenzioni e dall'articolo 85, paragrafo 1 del presente Protocollo, e quando le circostanze lo permettono, le Alte Parti contraenti coopere-ranno in materia di estradizione. Esse prende-ranno in debita considerazione la richiesta dello Stati sul cui territorio è avvenuta l'infrazione al-legata. 3. In tutti i casi, la legge applicabile sarà quella dell'Alta Parte che riceve la richiesta. Tuttavia, le disposizioni dei paragrafi precedenti non in-cidono sugli obblighi derivanti dalle disposizio-ni di qualsiasi altro trattato di carattere bilaterale o multilaterale che regoli o regolerà, in tutto o in parte, il campo dell'assistenza giudiziaria in ma-teria penale. Art. 89 Cooperazione. Nei casi di violazioni gravi delle Convenzioni o del presente Protocollo, le Alte Parti contraenti si impegnano ad agire, sia congiuntamente che separatamente, in cooperazione con l'Organiz-zazione delle Nazioni Unite e conformemente alla Carta delle Nazioni Unite. Art. 90 Commissione internazionale di accerta-mento dei fatti. 1. a) Sarà costituita una Commissione interna-zionale di accertamento dei fatti, di seguito chiamata "la Commissione", composta da quin-dici membri di elevata moralità e di riconosciuta imparzialità. b) Allorché almeno venti Alte Parti contraenti avranno convenuto di accertare la competenza della Commissione conformemente al paragrafo 2, e successivamente a intervalli di cinque anni, il depositario convocherà una riunione dei rap-presentanti di dette Alte Parti contraenti, allo scopo di eleggere i membri della Commissione. In detta riunione, i membri della Commissione saranno eletti a scrutinio segreto su una lista di persone, per compilare la quale ciascuna delle Alte Parti contraenti potrà proporre un nome. c) I membri della Commissione presteranno ser-vizio a titolo personale ed eserciteranno il loro mandato fino alla elezione dei nuovi membri nella riunione successiva. d) Al momento dell'elezione, le Alte Parti con-traenti, si assicureranno che ciascuna delle per-sone da eleggere possegga le qualità richieste, cureranno che una rappresentanza geografica-mente equa sia assicurata in seno alla Commis-sione. e) Nel caso in cui un posto diventi vacante, la Commissione stessa eleggerà in nuovo membro, tenendo debito conto delle disposizioni dei commi precedenti. f) Il depositario metterà a disposizione della Commissione i servizi amministrativi necessari all'assolvimento delle sue funzioni. 2.a) Le Alte Parti contraenti potranno, al mo-mento della firma, ratifica o adesione al Proto-collo, o successivamente in qualsiasi altro mo-mento, dichiarare di riconoscere di pieno diritto e senza accordo speciale, nei riguardi di ogni Alta Parte contraente che accetti lo stesso obbli-go, la competenza della Commissione per inda-gare sulle denunzie formulate da detta Alta Par-te, come autorizza il presente articolo. b) Le dichiarazioni sopra indicate saranno pre-sentate al depositario che ne trasmetterà copia alle Alte Parti contraenti. c) La Commissione sarà competente per: I) indagare su qualsiasi fatto che si pretende co-stituire infrazione grave ai sensi delle Conven-zioni e del presente Protocollo, o su qualsiasi al-tra violazione grave delle Convenzioni e del presente Protocollo; II) facilitare, presentando i propri buoni uffici, il ritorno all'osservanza delle disposizioni delle Convenzioni e del presente Protocollo. d) In altre situazioni, la Commissione aprirà una indagine su richiesta di una Parte in conflitto soltanto con il consenso dell'altra o delle altre Parti interessate. e) Con riserva delle precedenti disposizioni del presente paragrafo, le disposizioni degli articoli 52 della I Convenzione, 53 della II Convenzione e 149 della IV Convenzione continueranno ad applicarsi a qualsiasi presunta violazione del presente Protocollo. 3.a) A meno che le parti interessate non dispon-gano diversamente di comune accordo, tutte le indagini saranno effettuate da una Sezione com-posta di sette membri nominati come segue: I) cinque membri della Commissione, che non siano cittadini delle Parti in conflitto, saranno nominati dal Presidente della Commissione, in base ad una equa rappresentanza delle regioni geografiche, previa consultazione delle Parti in conflitto; II) due membri ad hoc, che non siano cittadini delle Parti in conflitto, saranno nominati rispet-tivamente da ciascuna di esse. b) All'atto della ricezione di una richiesta di in-dagine, il Presidente della Commissione fisserà un termine conveniente per la costituzione di una sezione. Se uno almeno dei due membri ad hoc non è stato nominato nel termine fissato, il Presidente procederà immediatamente alla no-mina o alle nomine occorrenti per completare la composizione della Sezione. 4.a) La Sezione costituita conformemente alle disposizioni del paragrafo 3 per procedere ad una indagine, inviterà le Parti in conflitto ad as-sisterla e a produrre prove. Essa portà anche ri-cercare le altre prove che giudicherà pertinenti, e procederà a indagini sul posto. b) Tutti gli elementi di prova saranno comunica-ti alle Parti interessate, che avranno il diritto di presentare alla Commissione proprie osserva-zioni. c) Ciascuna Parte interessata avrà il diritto di di-scutere le prove. 5.a) La Commissione presenterà alle Parti inte-ressate un rapporto sui risultati delle indagini della Sezione, con le raccomandazioni che riter-rà opportune. b) Se la Sezione non è in grado di riunire prove sufficienti per giungere a conclusioni obiettive e imparziali, la Commissione farà conoscere le ragioni di tale impossibilità. c) La Commissione non renderà pubbliche le proprie conclusioni, salvo che glielo abbiano chiesto tutte le Parti in conflitto. 6. La Commissione stabilirà il proprio regola-mento interno, comprese le norme concernenti la presidenza della Commissione e della Sezio-ne. Il regolamento assicurerà che le funzioni del Presidente della Commissione siano esercitate in ogni momento e che, in caso di indagine, esse siano esercitate da persona che non sia cittadino di una delle Parti in conflitto. 7. Le spese amministrative della Commissione saranno coperte mediante contributi delle Alte Parti contraenti che avranno fatto la dichiarazio-ne prevista nel paragrafo 2 e mediante contributi volontari. La Parte o le Parti in conflitto che ri-chiedono una indagine anticiperanno i fondi oc-correnti per coprire le spese che saranno incon-trate da una Sezione, e saranno rimborsate dalla Parte o dalle Parti contro cui vengono elevate le accuse, fino alla concorrenza del cinquanta per cento di dette spese. Se alla Sezione sono pre-sentate contraccuse, ciascuna Parte anticiperà il cinquanta per cento dei fondi occorrenti. Art. 91 Responsabilità. La Parte in conflitto che violasse le disposizioni delle Convenzioni o del presente Protocollo sarà tenuta, se del caso, al pagamento di una indenni-tà. Essa sarà responsabile di ogni atto commesso dalle persone che fanno parte delle proprie forze armate.

PARTE VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 92 Firma. Il presente Protocollo sarà aperto per la firma delle Parti alla Convenzione sei mesi dopo la firma dell’Atto Finale e resterà aperto per un pe-riodo di dodici mesi.

Art. 93 Ratifica Il presente Protocollo sarà ratificato non appena possibile. Gli strumenti di ratifica saranno depo-sitati presso il Consiglio federale svizzero, de-positario delle Convenzioni.

Art. 94 Accessione. Il presente Protocollo sarà aperto all'accessione di ogni Parte delle Convenzioni non firmataria del presente Protocollo. Gli strumenti di acces-sione saranno depositati presso il depositario. Art. 95 Entrata in vigore. 1. Il presente Protocollo entrerà in vigore sei mesi dopo il deposito di due strumenti di ratifica o adesione. 2. Per ciascuna delle Parti delle Convenzioni che lo ratificherà o vi accederà successivamente, il presente Protocollo entrerà in vigore sei mesi dopo il deposito ad opera di detta Parte del pro-prio strumento di ratifica o di accessione. Art. 96 Relazioni convenzionali a partire dal-l'entrata in vigore del presente Protocollo. 1. Quando le Parti delle Convenzioni sono an-che Parti del presente Protocollo, le Convenzio-ni si applicheranno quali risultano completate dal presente Protocollo. 2. Se una delle Parti in conflitto non è legata dal presente Protocollo, le Parti del presente Proto-collo resteranno nondimeno vincolate da que-st'ultimo nei loro reciproci rapporti. Esse saran-no inoltre vincolate dal presente Protocollo ver-so la detta Parte, se questa ne accetta e ne appli-ca le disposizioni. 3. L'autorità' che rappresenta un popolo impe-gnato contro un'Alta Parte contraente in un con-flitto armato del carattere indicato all'articolo 4, potrà impegnarsi ad applicare le Convenzioni e il presente Protocollo relativamente a detto con-flitto, indirizzando una dichiarazione unilaterale al depositario. Dopo la sua ricezione da parte del depositario, tale dichiarazione avrà, in rela-zione con il conflitto stesso, i seguenti effetti: a) le Convenzioni e il presente Protocollo entre-ranno in vigore per la detta autorità nella sua qualità di Parte in conflitto; b) la detta autorità eserciterà gli stessi diritti e assolverà gli stessi obblighi delle Alte Parti con-traenti delle Convenzioni e del presente Proto-collo; e c) le Convenzioni e il presente Protocollo saran-no egualmente vincolanti per tutte le Parti in conflitto. Art. 97 Emendamenti. 1. Ogni Alta Parte contraente potrà proporre emendamenti al presente Protocollo. Il testo di ogni emendamento proposto sarà comunicato al depositario che, dopo consultazioni con tutte le Alti Parti contraenti e con il Comitato interna-zionale della Croce Rossa, deciderà se convenga convocare una conferenza per esaminare l'e-mendamento proposto. 2. Il depositario inviterà a detta conferenza le Alte Parti contraenti, nonché le Parti delle Con-venzioni, siano esse firmatarie o no del presente Protocollo. Art. 98 – Revisione dell’Annesso I 1. Nel termine massimo di quattro anni a partire dall'entrata in vigore del presente Protocollo e, successivamente, a intervalli di almeno quattro anni, il Comitato internazionale della Croce Rossa consulterà le Alti Parti contraenti a pro-posito dell'Allegato I al presente Protocollo e, se lo ritiene necessario, potrà proporre una riunio-ne di esperti tecnici per sottoporre a revisione l'Allegato I e proporre gli emendamenti che ap-parissero opportuni. Salvo che, entro i sei mesi successivi alla comunicazione fatta alle Alti Par-ti contraenti di una proposta relativa a una tale riunione, vi si opponga un terzo di dette Parti, il Comitato internazionale della Croce Rossa con-vocherà la riunione in questione, alla quale invi-terà anche osservatori delle organizzazioni in-ternazionali interessate. La riunione sarà del pari convocata dal Comitato internazionale della Croce Rossa in ogni momento, su richiesta di un terzo delle Alte Parti contraenti. 2. Il depositario convocherà una conferenza del-le Alte Parti contraenti e delle Parti delle Con-venzioni per esaminare gli emendamenti propo-sti dalla riunione degli esperti tecnici se, a se-guito della riunione stessa, lo chiede il Comitato internazionale della Croce Rossa o un terzo del-le Alte Parti contraenti. 3. Gli emendamenti all'Allegato I potranno esse-re adottati dalla suddetta conferenza a maggio-ranza dei due terzi delle Alte Parti contraenti presenti e votanti. 4. Il depositario comunicherà alle Alte Parti contraenti e alle Parti delle Convenzioni ogni emendamento in tal modo adottato. L'emenda-mento sarà considerato come accettato allo sca-dere di un periodo di un anno a partire dalla co-municazione, salvo che, nel corso di detto pe-riodo, sia stata comunicata al depositario da al-meno un terzo delle Alte Parti contraenti una di-chiarazione di non accettazione. 5. Un emendamento considerato come accettato conformemente al paragrafo 4 entrerà in vigore tre mesi dopo la data di accettazione da parte di tutte le Alte Parti contraenti, ad eccezione di quelle che avranno fatto una dichiarazione di non accettazione conformemente allo stesso pa-ragrafo. Ogni Parte che abbia fatto una tale di-chiarazione potrà ritirarla in qualsiasi momento, nel qual caso l'emendamento entrerà in vigore per detta Parte tre mesi dopo il ritiro. 6. Il depositario farà conoscere alle Alti Parti contraenti e alle Parti delle Convenzioni l'entra-ta in vigore di ogni emendamento, le Parti vin-colate da quest'ultimo, la data della sua entrata in vigore per ciascuna delle Parti, le dichiara-zioni di non accettazione fatte conformemente al paragrafo 4 e i ritiri di tali dichiarazioni. Art. 99 Denunzia. 1. Nel caso che una Alta Parte contraente de-nunzi il presente Protocollo , la denunzia avrà effetto soltanto un anno dopo la ricezione dello strumento di denunzia. Tuttavia, se allo scadere di detto anno la Parte denunziante si trova in una delle situazioni indicate nell'articolo 1, l'ef-fetto della denunzia rimarrà sospeso fino alla fi-ne del conflitto armato o dell'occupazione e, comunque, fino a quando non avranno avuto termine le operazioni di liberazione definitiva, di rimpatrio o di stabilimento delle persone pro-tette dalla Convenzioni o dal presente Protocol-lo. 2. La denunzia sarà notificata per iscritto al de-positario, che la comunicherà a tutte le Alte Par-ti contraenti. 3. La denunzia avrà effetto soltanto nei riguardi della Parte denunziante. 4. Nessuna denunzia notificata ai sensi del para-grafo 1 inciderà sugli obblighi già contratti, in conseguenza del conflitto armato, dalla Parte denunziante in virtù del presente Protocollo, per qualsiasi atto commesso prima che la denunzia divenga effettiva. Art. 100 Notifiche. Il depositario informerà le Alti Parti contraenti, nonché le Parti delle Convenzioni, siano esse firmatarie o no del presente Protocollo: a) delle firme apposte al presente Protocollo e degli strumenti di ratifica e di adesione deposi-tati conformemente agli articoli 93 e 94; b) della data in cui i presente Protocollo entrerà in vigore conformemente all'articolo 95; c) delle comunicazioni e dichiarazioni ricevute conformemente agli articoli 84,90 e 97; d) delle dichiarazioni ricevute conformemente all'articolo 96, paragrafo 3, che saranno comu-nicate con il mezzo più rapido; e) delle denunzie notificate conformemente al-l'articolo 99. Art. 101 Registrazione. 1. Dopo la sua entrata in vigore, il presente Pro-tocollo sarà trasmesso a cura del depositario al Segretariato delle Nazioni Unite per essere regi-strato e pubblicato, conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite. 2. Il depositario informerà anche il Segretariato delle Nazioni Unite di tutte le ratifiche, adesioni e denunzie ricevute nei riguardi del presente Protocollo. Art. 102 Testi autentici. L'originale del presente Protocollo, di cui i testi arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagno-lo sono egualmente autentici, sarà depositato presso il depositario, che farà pervenire copie certificate conformi a tutte le Parti delle Con-venzioni. Firme: Alto Volta, Australia, Austria, Belgio, Bielorussia, Bulgaria, Canada, Cecoslovacchia, Cile, Cipro, Corea, Costa d'Avorio, Danimarca, Equador(R), Egitto, El Salvador(R), Filippine, Finlandia, Germania (Repubblica Democratica), Germania (Repubblica Federale), Ghana(R), Giordania(R), Gran Bretagna, Grecia, Guatema-la, Honduras, Iran, Irlanda, Islanda, Italia(R), Jugoslavia, Laos, Liechtenstein, Lussemburgo, Madagascar, Marocco, Mongolia, Nicaragua, Niger, Norvegia, Nuova Zelanda, Olanda, Paki-stan, Panama, Perù, Polonia, Portogallo, Roma-nia, San Marino, Santa Sede, Senegal, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Togo, Tunisia, U-kraina, Ungheria, URSS, Vietnam, Ye-men(Repubblica Araba). Ratifiche: hanno ratificato gli Stati firmatari il cui nome è seguito dall'indicativo (R). Adesioni: Libia. Entrata in vigore: 7 dicembre 1978.


ANNESSI I E II AL I PROTOCOLLO AGGIUNTIVO DELL' 8 GIUGNO 1977

ANNESSO I - Regolamento relativo all'identificazione

(iniziale) (come emendato il 30 novembre 1993)
  Art. 1 Generalità (nuovo)

1. Le regole di questo Annesso, riguardanti l’identificazione, completano le pertinenti norme delle Convenzioni di Ginevra e del Protocollo; esse intendono facilitare l’identificazione di per-sonale, materiale, unità, trasporti ed installazioni protette dalle Convenzioni di Ginevra e dal Pro-tocollo. 2. Queste regole in sé e per sé non stabiliscono il diritto alla protezione. Questo diritto è governato dai pertinenti articoli delle Convenzioni e del Protocollo. 3. Le competenti autorità possono, in base alle pertinenti previsioni delle Convenzioni di Gine-vra e del Protocollo, in ogni tempo regolamenta-re l’uso, l’esposizione, l’illuminazione e la visi-bilità dei simboli e dei segnali distintivi. Le Alte Parti Contraenti ed in particolare le Parti in conflitto sono invitate in ogni tempo a concor-dare ogni segnale, mezzo o sistema, aggiuntivo o diverso, che aumenti la possibilità di identifica-zione e si avvantaggi in pieno dello sviluppo tec-nologico in questo campo.

CAPITOLO I - CARTE D'IDENTITÀ CAPITOLO I - CARTE D'IDENTITÀ
Art. 1 Carta d'identità del personale sanitario e religioso, civile e permanente.

1.La carta d'identità del personale sanitario e re-ligioso, civile e permanente, prevista nell'articolo 18, paragrafo 3 del Protocollo, dovrebbe: a) portare il segno distintivo ed avere dimensioni tali da poter essere tenuta in tasca; b) essere fatta di materiale il più resistente possi-bile; c) essere redatta nella lingua nazionale o ufficiale (in aggiunta, potrebbe essere redatta in altre lin-gue); d) indicare il nome e la data di nascita del titolare (o, in mancanza della data, la sua età al momento del rilascio della carta),nonché il suo numero di matricola se ne ha uno; e) indicare la qualifica in base alla quale il titola-re ha diritto alla protezione delle Convenzioni e del Protocollo; f) recare la fotografia del titolare, nonché la sua firma o l'impronta del suo pollice o ambedue; g) recare il timbro e la firma dell'autorità compe-tente; h) indicare le date di rilascio e di scadenza della carta; 2. La carta d'identità sarà di un unico tipo per tut-to il territorio di ciascuna Alta Parte contraente e, per quanto possibile, dello stesso tipo per tutte le Parti in conflitto. Le Parti in conflitto possono farsi guidare dal modello a lingua singola mostrato nella fig. 1. La carta d’identità dovrebbe, se possibile, essere emessa in duplice copia, una delle quali da tener-si dall’autorità emittente, che dovrebbe mantene-re il controllo sulle carte che ha emesso. 3. In nessun caso il personale sanitario e religio-so, civile e permanente, può essere privato della carta d’identità. In caso di perdita della carta essi dovrebbero poterne ottenere un duplicato.

Art. 2 Carta d'identità del personale sanitario e religioso, civile e permanente.

1.La carta d'identità del personale sanitario e re-ligioso, civile e permanente, prevista nell'articolo 18, paragrafo 3 del Protocollo, dovrebbe: a) portare il segno distintivo ed avere dimensioni tali da poter essere tenuta in tasca; b) essere tanto resistente quanto funzionale; c) essere redatta nella lingua nazionale o ufficiale e, in aggiunta e quando appropriato, nella lingua locale della regione interessata; d) indicare il nome e la data di nascita (o, se la data non è disponibile, l’età al momento del rila-scio) e il numero di matricola, se esiste, del tito-lare; e) indicare la qualifica in base alla quale il titola-re ha diritto alla protezione delle Convenzioni e del Protocollo; f) recare la fotografia del titolare, nonché la sua firma o l'impronta del suo pollice o ambedue; g) recare il timbro e la firma dell'autorità compe-tente; h) indicare le date di rilascio e di scadenza della carta; i) indicare sul retro della carta, quando possibile, il gruppo sanguigno del titolare. 2. La carta d'identità sarà di un unico tipo per tut-to il territorio di ciascuna Alta Parte contraente e, per quanto possibile, dello stesso tipo per tutte le Parti in conflitto. Le Parti in conflitto possono farsi guidare dal modello a lingua singola mostrato nella fig. 1. Allo scoppio delle ostilità essi si trasmetteranno l’un l’altro un esemplare del modello che stanno usando, se diverso da quello mostrato nella fig. 1. La carta d’identità dovrebbe, se possibile, es-sere emessa in duplice copia, una delle quali da tenersi dall’autorità emittente, che dovrebbe mantenere il controllo sulle carte che ha emesso. 3. In nessun caso il personale sanitario e religio-so, civile e permanente, può essere privato della carta d’identità. In caso di perdita della carta essi dovrebbero poterne ottenere un duplicato.

Art. 2 Carta d'identità del personale sanitario e religioso, civile e temporaneo.

1. La carta d'identità del personale sanitario e re-ligioso, civile e temporaneo, dovrebbe, se possi-bile, essere analoga a quella prevista nell'articolo 1 del presente Regolamento. Le Parti in conflitto possono ispirarsi al modello della figura 1. 2. Quando le circostanze impediscono di rilascia-re al personale sanitario e religioso, civile e tem-poraneo, carte d'identità analoghe a quella de-scritta nell'articolo 1 del presente Regolamento, detto personale potrà ricevere un certificato, fir-mato dall'autorità competente, attestante che la persona alla quale viene rilasciato ha ricevuto una assegnazione in qualità di personale tempo-raneo, e indicante, se possibile, la durata di tale assegnazione e il diritto del titolare al porto del segno distintivo. Tale certificato dovrà indicare il nome e la data di nascita del titolare (o, in man-canza,della data, la sua età al momento del rila-scio del certificato), le funzioni del titolare, non-ché il suo numero di matricola se ne ha uno. Do-vrà recare la firma o l'impronta del suo pollice, o ambedue.

Art. 3 Carta d'identità del personale sanitario e religioso, civile e temporaneo.

1. La carta d'identità del personale sanitario e re-ligioso, civile e temporaneo, dovrebbe, se possi-bile, essere analoga a quella prevista nell'articolo 2 del presente Regolamento. Le Parti in conflitto possono ispirarsi al modello della figura 1. 2. Quando le circostanze impediscono di rilascia-re al personale sanitario e religioso, civile e tem-poraneo, carte d'identità analoghe a quella de-scritta nell'articolo 2 del presente Regolamento, detto personale potrà ricevere un certificato, fir-mato dall'autorità competente, attestante che la persona alla quale viene rilasciato ha ricevuto una assegnazione in qualità di personale tempo-raneo e indicante, se possibile, la durata di tale assegnazione e il diritto del titolare a portare il segno distintivo. Tale certificato dovrà indicare il nome e la data di nascita del titolare (o, in man-canza della data, la sua età al momento del rila-scio del certificato), le funzioni del titolare, non-ché il suo numero di matricola se ne ha uno. Do-vrà recare la firma o l'impronta del suo pollice, o ambedue.

CAPITOLO II - IL SEGNO DISTINTIVO. CAPITOLO II - IL SEGNO DISTINTIVO.
Art. 3 Forma e natura.

1. Il segno distintivo (rosso su fondo bianco) do-vrà avere le dimensioni richieste dalle circostan-ze. Le Alte Parti contraenti possono ispirarsi per la forma della croce, della mezzaluna o leone e sole ai modelli della figura 2. 2. Di notte o con visibilità ridotta, il segno distin-tivo potrà essere luminescente o illuminato; potrà anche essere fatto di materiale che lo renda rico-noscibile mediante mezzi tecnici di rilevamento.
* Nessuno Stato ha usato l’emblema del leone e sole dal 1980.

Art. 4 Forma

Il segno distintivo (rosso su fondo bianco) dovrà avere le dimensioni richieste dalle circostanze. Le Alte Parti contraenti possono ispirarsi per la forma della croce, della mezzaluna o leone e sole ai modelli della figura 2.
* Nessuno Stato ha usato l’emblema del leone e sole dal 1980.

Art. 4 Uso.

1. Il segno distintivo sarà, per quanto possibile, apposto su delle bandiere o su una superficie piana in modo da essere visibile da tutte le possi-bili direzioni e dalla maggiore distanza possibile. 2. Con riserva delle istruzioni dell'autorità com-petente, il personale sanitario e religioso che svolge i propri compiti sul campo di battaglia sa-rà dotato, per quanto possibile, di copricapo e a-biti muniti del segno distintivo.

Art. 5 - Uso

1. Il segno distintivo sarà, per quanto possibile, apposto su di una superficie piana, su bandiere o in qualsiasi altra maniera appropriata alla posi-zione del terreno, così che sia visibile dal mag-gior numero di direzioni e dalla maggior distanza possibile, e in particolar modo dall’aria. 2. Di notte o con visibilità ridotta, il segno distin-tivo potrà essere luminescente o illuminato. 3. Il segno distintivo potrà essere fatto di mate-riale che lo renda riconoscibile mediante mezzi tecnici di rilevamento. La parte rossa dovrebbe essere dipinta sopra uno sfondo di pittura nera allo scopo di facilitare la sua identificazione, par-ticolarmente da strumenti all’infrarosso. 4. Il personale medico e religioso che svolge I propri compiti nell’area della battaglia indosserà, per quanto possibile, copricapo e indumenti re-canti il segno distintivo.

CAPITOLO IV - COMUNICAZIONI. CAPITOLO IV - COMUNICAZIONI.
Art. 5 Uso facoltativo.

1. Con riserva delle disposizioni dell'articolo 6 del presente Regolamento, i segnali stabiliti nel presente capitolo per uso esclusivo delle unità e mezzi di trasporto sanitari, non potranno essere utilizzati per altri scopi. L'impiego di tutti i se-gnali indicati nel presente capitolo è facoltativo. 2. Gli aeromobili sanitari che, per mancanza di tempo o a causa delle loro caratteristiche, non possono essere contrassegnati con segno distinti-vo, possono usare i segnali distintivi autorizzati nel presente capitolo. Tuttavia, il metodo di se-gnalazione più efficace per un aeromobile sanita-rio ai fini della sua identificazione e del suo rico-noscimento, consiste nell'impiego di un segnale visivo, sia esso il segno distintivo o il segnale luminoso definito nell'articolo 6, o ambedue, completato dagli altri segnali menzionati negli articoli 7 e 8 del presente Regolamento.

Art. 6 - Uso

1. Tutti i segni distintivi specificati in questo Ca-pitolo possono essere usati da unità o trasporti sanitari. 2. Questi segni, ad esclusiva disposizione delle unità e dei trasporti sanitari, non saranno usati per alcun altro scopo, con riserva per l’uso del segnale luminoso (vedi paragrafo 3 sotto). 3. In assenza di uno specifico accordo fra le Parti in conflitto che riservino l’uso della luce azzurra lampeggiante all’identificazione di veicoli, navi ed aerei sanitari, l’uso di tali segnali per altri vei-coli, navi ed aerei non è proibito 4. Gli aeromobili sanitari temporanei che, per mancanza di tempo o per le loro caratteristiche, non possono essere contrassegnati con il segno distintivo, possono impiegare gli emblemi distin-tivi autorizzati da questo capitolo.

Art. 6 Segnale luminoso.

1. Il segnale luminoso, consiste in una luce blu intermittente, è previsto ad uso degli aeromobili sanitari per segnalare la loro identità. Nessun al-tro aeromobile potrà usare tale segnale. Il colore blu raccomandato si ottiene per mezzo delle se-guenti coordinate tricromatiche: limite dei verdi y = 0,065 + 0,805x limite dei bianchi y = 0,400 - x limite dei porpora x = 0,133 + 0,600y La frequenza raccomandata della luce intermit-tente blu è di 60 a 100 lampi al minuto. 2. Gli aeromobili sanitari dovrebbero essere do-tati delle luci necessarie per rendere il segnale luminoso visibile in tutte le possibili direzioni. 3. In mancanza di un accordo speciale fra le Parti in conflitto, che riservi l'uso delle luci blu inter-mittenti all'identificazione dei veicoli, navi ed imbarcazioni sanitari, l'impiego di detti segnali per altri veicoli e navi non è vietato.

Art. 7 - Segnale luminoso

1. Il Segnale luminoso, consistente di una luce azzurra lampeggiante come definite nel Manuale Tecnico per la navigazione aerea dell’Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile (I-CAO), Doc. 9051, è stabilito per l’uso degli ae-romobili sanitari per segnalale la loro identità. Nessun altro aeromobile userà questo segnale. Gli aeromobili sanitari che usano la luce azzurra lampeggiante dovrebbero mostrarla nella manie-ra necessaria a renderla visibile dal maggior nu-mero di direzioni possibile. 2. Conformemente con le disposizioni del Capo XIV, para. 4 del Codice Internazionale dei Se-gnali dell’Organizzazione Marittima Internazio-nale (IMO), I natanti protetti dalle Convenzioni di Ginevra del 1949 e del Protocollo dovrebbero mostrare una o più luci azzurre lampeggianti vi-sibili da ogni direzione. 3. I veicoli sanitari dovrebbero mostrare una o più luci azzurre lampeggianti visibili dalla mas-sima distanza possibile. Le Alte Parti Contraenti e, in particolare, le Parti in conflitto che impie-gano luci di altri coloro debbono darne notifica. 4. Il colore azzurro raccomandato è ottenuto quando la sua cromaticità è compresa nei limiti del diagramma di aromaticità della Commissione Internazionale sull’Illuminazione (ICI), definito dalle seguenti equazioni: limite del verde y = 0.065 + 0,805x; limite del bianco y = 0.400 - x; limite del porpora x = 0.133 + 0,600y. La frequenza raccomandata della luce intermit-tente azzurra è fra 60 e 100 lampi al minuto.

Art. 7 Segnale radio.

1. Il segnale radio consisterà in un messaggio ra-diotelefonico o radiotelegrafico preceduto da un segnale distintivo di priorità stabilita e approvato da una Conferenza amministrativa mondiale del-le radiocomunicazioni. Tale segnale sarà emesso tre volte prima dell'indicativo di chiamata del trasporto sanitario interessato. Il messaggio sarà emesso in inglese a intervalli appropriati, su una o più frequenze specificate come previsto nel pa-ragrafo 3. L'uso del segnale di priorità sarà riser-vato esclusivamente alle unità e mezzi di traspor-to sanitari. 2. Il messaggio radio, preceduto dal segnale di-stintivo di priorità indicato nel paragrafo 1, dovrà contenere i seguenti elementi: a) indicativo di chiamato del mezzo di trasporto sanitario; b) posizione del mezzo di trasporto sanitario; c) numero e tipo dei mezzi di trasporto sanitario; d) itinerario previsto; e) durata del viaggio e ora di partenza e di arrivo previste, secondo il caso; f) altre informazioni quali l'altitudine di volo, le radio frequenze di ascolto, la terminologia con-venzionale, i modi e codici dei sistemi di radar secondari di sorveglianza. 3. Per facilitare le comunicazioni indicate nei pa-ragrafi 1 e 2, nonché le comunicazioni indicate negli articoli 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, e 31 del Protocollo, le Alte Parti contraenti, le Parti in conflitto o una di queste ultime, agendo di co-mune accordo o separatamente, possono stabili-re, conformemente alla Tavola di ripartizione delle bande di frequenza inclusa nel Regolamen-to delle radiocomunicazioni allegato alla Con-venzione internazionale delle telecomunicazioni, e pubblicare le frequenze nazionali da esse scelte per tali comunicazioni. Dette frequenze dovranno essere notificate all'Unione internazionale delle telecomunicazioni, conformemente alla procedu-ra approvata da una Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni.

Art. 8 - Segnale radio

1. Il segnale radio consisterà nel segnale d’urgenza e nel segnale distintivo descritti nel Regolamento Radio (RR Articles 40 and N 40) dell’ Unione Internazionale delle Telecomunica-zioni (ITU). 2. Il messaggio radio preceduto dal segnale d’urgenza e dal segnale distintivo indicati nel pa-ragrafo 1 saranno trasmessi in inglese ad inter-valli appropriati su frequenza o frequenze speci-ficate a questo scopo nel Regolamento Radio, e comunicheranno i seguenti dati relativi al tra-sporto sanitario interessato: (a) segnale di chiamata o altri mezzi di identifi-cazione riconosciuti; (b) posizione; (c) numero e tipo di veicoli; (d) itinerario previsto; (e) durata stimata del viaggio ed orari di partenza ed arrivo, secondo il caso; (f) ogni altra informazione, come la quota di vo-lo, le frequenze radio di ascolto, le lingue usate ed i modi e codici dei sistemi di radar secondari di sorveglianza. 3. Per facilitare le comunicazioni indicate nei pa-ragrafi 1 e 2, nonché le comunicazioni indicate negli Articoli 22, 23 e da 25 a 31 del Protocollo, le Alte Parti Contraenti, le Parti in conflitto, o una delle Parti in conflitto, agendo in accordo o da sole, possono stabilire, conformemente con la Tabella di Assegnazione delle Frequenze del Re-golamento Radio annesso alla Convenzione In-ternazionale sulle Telecomunicazioni, e pubbli-care le frequenze nazionali scelte per essere da esse impiegate per tali comunicazioni. Queste frequenze saranno notificate all’Unione Interna-zionale delle Telecomunicazioni conformemente con le procedure approvate da una Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunica-zioni.

Art. 8 Identificazione mediante mezzi elettronici.

1. Il sistema di radar secondario di sorveglianza (SSR), quale è specificato nell'allegato 10 della Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944 sull'aviazione civile internazionale e relativi ag-giornamenti periodici, potrà essere utilizzato per identificare e seguire il movimento di un aero-mobile sanitario. Il modo e il codice SSR da ri-servare all'uso esclusivo degli aeromobili sanitari saranno stabiliti dalle alte Parti contraenti, dalle Parti in conflitto o da una Parte in conflitto, di comune accordo o separatamente, conformemen-te a procedure che siano raccomandate dall'Or-ganizzazione dell'Aviazione civile internaziona-le. 2. Le Parti in conflitto potranno, mediante accor-do speciale, adottare, per l'uso fra di loro, un si-stema elettronico analogo per l'identificazione dei veicoli sanitari e delle navi e imbarcazioni sanitarie.

Art. 9 - Identificazione elettronica

1. Il sistema di radar secondario di sorveglianza (SSR), come specificato nell'allegato 10 della Convenzione di Chicago sull'Aviazione Civile Internazionale del 7 dicembre 1944 e relativi ag-giornamenti periodici, potrà essere utilizzato per identificare e seguire la rotta di un aeromobile sanitario. Il modo e il codice SSR da riservare all'uso esclusivo degli aeromobili sanitari saran-no stabiliti dalle alte Parti contraenti, dalle Parti in conflitto o da una Parte in conflitto, in accordo o separatamente, conformemente a procedure che saranno raccomandate dall'Organizzazione Inter-nazionale dell'Aviazione Civile. 2. I trasporti sanitari protetti, per la loro identifi-cazione e localizzazione, potranno impiegare transponders radar aeronautici standard e/o tran-sponders radar marittimi per ricerca e soccorso. Dovrebbe essere possibile per trasporti sanitari protetti essere identificati da altre navi o aero-mobili equipaggiati con radar secondario di sor-veglianza per mezzo di un codice trasmesso da un transponder radar, ad es. in modo 3/A, instal-lato sul trasporto sanitario. Il codice trasmesso dal transponder del trasporto sanitario dovrebbe essere assegnato a quel tra-sporto dalle competenti autorità e notificato a tut-te le Parti in conflitto. 3. Dovrebbe essere possibile per trasporti sanitari essere identificati da sottomarini mediante ap-propriati segnali acustici subacquei trasmessi dai trasporti sanitari. I segnali acustici subacquei consisteranno nel se-gnale di chiamata (o qualsiasi altro mezzo di i-dentificazione di trasporto sanitario riconosciuto) della nave preceduto dal singolo gruppo YYY trasmesso in morse su di un’appropriata frequen-za acustica, ad es. 5kHz. Le Parti in conflitto che desiderino usare il se-gnale acustico subacqueo di identificazione sopra descritto informeranno del segnale le Parti inte-ressate al più presto possibile e, nel notificare l’uso delle loro navi ospedale, confermeranno la frequenza utilizzata. 4. Le Parti in conflitto, con speciali accordi fra di loro, possono stabilire per il loro impiego un si-stema elettronico simile per l’identificazione di veicoli, navi ed aeromobili sanitari.

CAPITOLO IV - COMUNICAZIONI. CAPITOLO IV - COMUNICAZIONI.
Art. 9 Radiocomunicazioni.

Il segnale di priorità previsto nell'articolo 7 del presente Regolamento potrà precedere le apposi-te radiocomunicazioni delle unità sanitarie e dei mezzi di trasporto sanitario per l'applicazione delle procedure messe in opera conformemente agli articoli 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 del Protocollo.

Art. 10 - Radiocomunicazioni

1. Il segnale d’urgenza ed il segnale distintivo previsti dall’Art. 8 potranno precedere le apposi-te radiocomunicazioni delle unità e dei trasporti sanitari in applicazione delle procedure adottate conformemente agli Art. 22, 23 e da 25 a 31 del Protocollo. 2. I trasporti sanitari ai quali si riferiscono gli Art. 40 (Sezione II, n. 3209) ad N 40 (Sezione III, n. 3214) del Regolamento Radio ITU posso-no anche trasmettere le loro comunicazioni me-diante sistemi satellitari, conformemente con le previsioni degli Art. 37, N 37 e 59 del Regola-mento Radio ITU per i Servizi di Telefonia Mo-bile Satellitare.

Art. 10 Utilizzazione dei codici internazionali.

Le unità e mezzi di trasporto sanitari potranno anche utilizzare i codici e i segnali stabiliti dal-l'Unione internazionale delle telecomunicazioni, dall'Organizzazione Internazionale dell'Aviazio-ne civile e dall'Organizzazione intergovernativa consultiva della navigazione marittima. Detti co-dici e segnali saranno in tal caso utilizzati con-formemente alle norme, prassi e procedure stabi-liti da dette Organizzazioni.

Art .11 - Utilizzazione dei codici internazionali

Le unità e mezzi di trasporto sanitari potranno anche utilizzare i codici e i segnali stabiliti dal-l'Unione internazionale delle telecomunicazioni, dall'Organizzazione Internazionale dell'Aviazio-ne civile e dall'Organizzazione Internazionale Marittima. Detti codici e segnali saranno in tal caso utilizzati conformemente alle norme, prassi e procedure stabiliti da dette Organizzazioni.

Art. 11 Altri mezzi di comunicazione.

Quando non sia possibili una radiocomunicazio-ne bilaterale, possono essere impiegati i segnali previsti nel codice internazionale adottato dal-l'Organizzazione intergovernativa consultiva del-la navigazione marittima, o nel corrispondente Allegato della Convenzione di Chicago del 7 di-cembre 1944 sull'Aviazione civile internazionale, e relativi aggiornamenti periodici.

Art. 12 - Altri mezzi di comunicazione

Quando non sia possibili una radiocomunicazio-ne bilaterale, possono essere impiegati i segnali previsti dal Codice Internazionale dei Segnali adottato dalla Organizzazione Internazionale Ma-rittima o nell’appropriato Annesso alla Conven-zione di Chicago sull’Aviazione Civile Interna-zionale del 7 Dicembre 1944, e relativi aggior-namenti periodici.

Art. 12 Piani di volo.

Gli accordi e notifiche relativi ai piani di volo indicati nell'articolo 29 del Protocollo saranno, per quanto possibile, formulati conformemente alle procedure stabilite dall'Organizzazione In-ternazionale dell'Aviazione civile.

Art. 13 - Piani di volo

Gli accordi e notifiche relativi ai piani di volo indicati nell'articolo 29 del Protocollo saranno, per quanto possibile, formulati conformemente alle procedure stabilite dall'Organizzazione In-ternazionale dell'Aviazione civile.

Art. 13 Segnali e procedure per l'intercettazione degli aeromobili sanitari.

Se un aeromobile intercettore viene impiegato per identificare un aeromobile sanitario in volo, o per intimargli l'atterraggio in applicazione degli articoli 30 e 31 del Protocollo, dovrebbero essere utilizzati dall'aeromobile intercettore e dall'ae-romobile sanitario le procedure normalizzate di intercettazione visiva e radio, prescritte nell'Al-legato 2 della Convenzione di Chicago del 7 di-cembre 1944 sulla Aviazione civile internaziona-le, e relativi aggiornamenti periodici.

Art. 14 - Segnali e procedure per l'intercettazione degli aeromobili sanitari

Se un aeromobile intercettore viene impiegato per identificare un aeromobile sanitario in volo, o per intimargli l'atterraggio in applicazione degli articoli 30 e 31 del Protocollo, dovrebbero essere utilizzati dall'aeromobile intercettore e dall'ae-romobile sanitario le procedure normalizzate di intercettazione visiva e radio, prescritte nell'Al-legato 2 della Convenzione di Chicago del 7 di-cembre 1944 sulla Aviazione civile internaziona-le, e relativi aggiornamenti periodici.

CAPITOLO V - PROTEZIONE CIVILE. CAPITOLO V - PROTEZIONE CIVILE.
Art. 14 Carta d'identità.

1. La carta d'identità del personale della prote-zione civile indicata nell'articolo 66, paragrafo 3 del Protocollo, è regolata dalle disposizioni per-manenti dell'articolo 1 del presente Regolamen-to. 2. La carta d'identità del personale della prote-zione civile potrà essere conforme al modello rappresentato nella figura 3. 3. Se il personale della protezione civile è auto-rizzato a portare armi leggere individuali la carta d'identità dovrebbe indicarlo.

Art. 15 - Carta d'identità

1. La carta d'identità del personale della prote-zione civile indicata nell'articolo 66, paragrafo 3 del Protocollo, è regolata dalle disposizioni per-manenti dell'articolo 1 del presente Regolamen-to. 2. La carta d'identità del personale della prote-zione civile potrà essere conforme al modello rappresentato nella figura 3. 3. Se il personale della protezione civile è auto-rizzato a portare armi leggere individuali la carta d'identità dovrebbe indicarlo.

Art. 15 Segno distintivo internazionale.

1. Il segno distintivo internazionale della prote-zione civile, previsto nell'articolo 66, paragrafo 4 del Protocollo, è un triangolo equilatero blu su fondo arancio. 2. Viene raccomandato: a) se il triangolo blu si trova su una bandiera, un bracciale o una cotta, che la bandiera, il bracciale o la cotta ne costituiscano il fondo arancio, b) che uno dei vertici del triangolo sia rivolto verso l'alto, verticalmente, c) che nessuno dei vertici del triangolo tocchi il bordo del fondo arancio. 3. Il segno distintivo internazionale avrà la gran-dezza richiesta dalle circostanze. Il segno sarà, per quanto possibile, apposto su delle bandiere o su una superficie piana in modo da essere visibile da tutte le direzioni e dalla maggiore distanza possibile. Con riserva delle istruzioni dell'autori-tà competente, il personale della protezione civi-le sarà dotato, per quanto possibile, di copri capo e di vestiti muniti del segno distintivo interna-zionale. Di notte e con visibilità ridotta, il segno potrà essere luminescente o illuminato; potrà an-che essere fatto di materiale che lo renda ricono-scibile mediante mezzi tecnici di rilevamento.

Art. 16 - Segno distintivo internazionale

1. Il segno distintivo internazionale della prote-zione civile previsto dall'Art. 66, paragrafo 4, del Protocollo, consiste in un triangolo equilatero blu su fondo arancio. La Fig. 4 mostra un modello. 2. Viene raccomandato che: (a) se il triangolo blu si trova su una bandiera, un bracciale o una cotta, la bandiera, il bracciale o la cotta ne costituiscano il fondo arancio; (b) uno dei vertici del triangolo sia rivolto verti-calmente verso l'alto; (c) nessuno dei vertici del triangolo tocchi il bor-do del fondo arancio. 3. Il segno distintivo internazionale avrà la gran-dezza richiesta dalle circostanze. Il segno distin-tivo sarà, per quanto possibile, apposto su super-fici piane o su bandiere in modo tale da essere visibile dal maggior numero di direzioni e dalla maggiore distanza possibili. Con riserva delle i-struzioni dell'autorità competente, il personale della difesa civile, per quanto possibile, indosse-rà copricapo e indumenti recanti il segno distin-tivo internazionale. Di notte e con visibilità ridot-ta, il segno potrà essere luminescente o illumina-to; potrà anche essere fatto di materiale che lo renda riconoscibile mediante mezzi tecnici di ri-levamento.

CAPITOLO VI - OPERE E INSTALLAZIONI CHE RACCHIUDONO FORZE PERICOLOSE. CAPITOLO VI - OPERE E INSTALLAZIONI CHE RACCHIUDONO FORZE PERICOLOSE.
Art. 18 Segno speciale internazionale.

1. Il segno speciale internazionale per le opere e installazioni che racchiudono forze pericolose previsto nel paragrafo 7 dell'articolo 56 del Pro-tocollo, consiste in un gruppo di tre cerchi di co-lore arancio vivo di eguali dimensioni, disposti sullo stesso asse e a distanza fra di loro pari al raggio, conformemente alla figura 5 che segue. 2. Il segno avrà la grandezza richiesta dalle cir-costanze. Potrà, quando sia apposto su una gran-de superficie, essere ripetuto nel numero di volte richiesto dalle circostanze. Per quanto possibile, esso sarà apposto su bandiere o superfici piane in modo da essere visibile da tutte le possibili dire-zioni e dalla maggiore distanza possibile. 3. Su una bandiera, la distanza fra i limiti esterni del segno e i lati adiacenti della bandiera sarà eguale al raggio dei cerchi. La bandiera sarà ret-tangolare, e il fondo bianco. 4. Di notte o con visibilità ridotta, il segno potrà essere luminescente o illuminato; potrà anche es-sere fatto di materiale che lo renda riconoscibile mediante mezzi tecnici di rilevamento.

Art. 17 - Segno speciale internazionale

1. Il segno speciale internazionale per le opere e installazioni che racchiudono forze pericolose previsto nel paragrafo 7 dell'articolo 56 del Pro-tocollo, consiste in un gruppo di tre cerchi di co-lore arancio vivo di eguali dimensioni, disposti sullo stesso asse e a distanza fra di loro pari al raggio, conformemente alla figura 5 illustrata sotto. 2. Il segno avrà la grandezza richiesta dalle cir-costanze. Potrà, quando sia apposto su una gran-de superficie, essere ripetuto nel numero di volte richiesto dalle circostanze. Per quanto possibile, esso sarà apposto su superfici piane o su bandiere in modo tale da essere visibile dal maggior nu-mero di direzioni e dalla maggiore distanza pos-sibili. 3. Su una bandiera, la distanza fra i limiti esterni del segno e i lati adiacenti della bandiera sarà eguale al raggio dei cerchi. La bandiera sarà ret-tangolare ed avrà il fondo bianco. 4. Di notte o con visibilità ridotta, il segno potrà essere luminescente o illuminato. Potrà anche es-sere fatto di materiale che lo renda riconoscibile da mezzi tecnici di rilevamento.

ANNESSO II - Carta d’identità per giornalisti in missione professionale pericolosa