R.D. 9 giugno 1870, n. 5722

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Regno d'Italia

1870 diritto diritto R.D. 9 giugno 1870, n. 5722 Intestazione 10 maggio 2013 75% Da definire

G.U. di pubblicazione: 18 luglio 1870, n. 195


VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D’ITALIA


Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell’Interno;

Viste le deliberazioni emesse dal Consiglio provinciale di Milano nelle adunanze del 29 e 30 marzo 1870, e quelle dei Consigli comunali di:

1. Chiaravalle e Nosedo, in data 17 e 21 gennaio 1867;

2. San Donato Milanese e Bolgiano, in data 27 dicembre 1866 e 28 maggio 1869;

3. Bornago e Pessano, in data 19 e 20 agosto 1869;

4. Cassina dei Pecchi e Sant’Agata Martesana, in data 27 febbraio e 20 marzo 1869;

5. Pedriano e Viboldone, in data 22 aprile e 19 settembre 1869;

6. Morsenchio, Zelo Foramagno e Mezzate, in data 4, 19 e 26 maggio 1869;

7. Arcagna e Montanaso Lombardo, in data 4 e 11 luglio 1869;

8. Santa Maria in Prato e San Zenone al Lambro, in data 17 e 24 maggio 1869;

9. Chiosi di Porta d’Adda e Vigadore, in data 17 gennaio 1867;

10. Barbaiana, Passirana e Lainate, in data 16 e 17 gennaio, e 13 marzo 1867;

11. Arzago e Mezzana superiore, in data 28 marzo e 18 luglio 1869;

12. Vernate, Coazzano, Moncucco Vecchio e Pasturago, in data 1 e 24 giugno, e 1 e 2 luglio 1869;

13. Castellazzo de’ Barzi e Robecco sul Naviglio, in data 11 luglio e 1 agosto 1869;

14. Noviglio e Tainate, in data 27 giugno e 2 luglio 1869;

15. Caselle d’Ozero e Coronate, in data 19 dicembre 1866 e 25 aprile 1869;

16. Bestazzo, San Pietro Bestazzo e Cisliano, in data 7 e 8 dicembre 1866;

17. Furato e Inveruno, in data 7 e 8 dicembre 1866;

18. Marcallo e Casone, in data 11 aprile 1869;

19. Zibido S. Giacomo, S. Novo, S. Pietro Cusico e Vigonzino, in data 25 e 27 aprile, e 6 e 7 maggio 1869;

20. Cornate, Colnago e Porto d’Adda, in data 20 e 25 maggio e 20 luglio 1869;

21. Grancino, Ronchetto e Buccinasco, in data 27 e 28 dicembre 1866, e 28 maggio 1869;

22. Gugnano, Villarossa e Casaletto Lodigiano, in data 27 dicembre 1866, e 28 maggio 1869;

23. Gorla Maggiore, Gorla Minore e Prospiano, in data 4 e 27 luglio 1869;

24. Orago e Premezzo, in data 8 e 13 gennaio 1867;

25. Robecchetto e Induno Ticino, in data 12 gennaio 1867 e 11 luglio 1869;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge sull’amministrazione comunale e provinciale, in data 20 marzo 1865, allegato A,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A partire dal 1° settembre 1870, i seguenti comuni sono soppressi, e rispettivamente aggregati:

1. Quello di Nosedo è soppresso ed unito a quello di Chiaravalle Milanese;

2. Quello di Bolgiano è soppresso ed unito a quello di S. Donato Milanese;

3. Quello di Bornago è soppresso ed unito a quello di Pessano, tenendo separate le rendite patrimoniali, le passività e le spese, di cui nel § 3 dell’art. 13 della predetta legge;

4. Quello di S. Agata Martesana è soppresso ed unito a quello di Cassina dei Pecchi, tenendo separate le rendite patrimoniali, le passività e le spese, di cui nel § 3 dell’art. 13 della precitata legge;

5. Quello di Pedriano è soppresso ed unito a quello di Viboldone;

6. Quelli di Morsenchio e Zelo Foramagno sono soppressi ed uniti a quello di Mezzate, tenendo separate le rendite patrimoniali, le passività e le spese, di cui nel § 3 dell’art. 13 della precitata legge;

7. Quello di Arcagna è soppresso ed unito a quello di Montanaso Lombardo;

8. Quello di Santa Maria in Prato è soppresso ed unito a quello di San Zenone al Lambro;

9. Quelli di Chiosi di Porta d’Adda e Vigadore sono soppressi e riuniti in un solo colla denominazione di Chiosi d’Adda Vigadore;

10. Quelli di Barbaiana e Passirana sono soppressi ed uniti a quello di Lainate;

11. Quello di Mezzana Superiore è soppresso ed unito a quello di Arzago, tenendo separate le rendite patrimoniali, le passività e le spese, di cui nel § 3 dell’art. 13 della citata legge;

12. Quelli di Pasturago, Moncucco Vecchio e Coazzano sono soppressi ed uniti a quello di Vernate;

13. Quello di Castellazzo de’ Barzi è soppresso ed unito a quello di Robecco sul Naviglio;

14. Quello di Tainate è soppresso ed unito a quello di Noviglio;

15. Quello di Caselle d’Ozero è soppresso ed unito a quello di Coronate;

16. Quelli di Bestazzo e San Pietro Bestazzo sono soppressi ed uniti a quello di Cisliano;

17. Quello di Furato è soppresso ed unito a quello di Inveruno;

18. Quelli di Marcallo e Casone sono soppresso e riuniti in un solo colla denominazione di Marcallo con Casone;

19. Quelli di Zibido San Giacomo, S. Novo, San Pietro Cusico, e Vigonzino sono soppressi e riuniti in un solo colla denominazione di Zibido San Giacomo;

20. Quello di Colnago e Porto d’Adda sono soppressi ed uniti a quello di Cornate, tenendo separate le rendite patrimoniali, le passività e le spese, di cui nel § 3 dell’art. 13 della succitata legge;

21. Quelli di Grancino e Ronchetto sono soppressi ed uniti a quello di Buccinasco, tenendo separate le rendite patrimoniali, le passività e le spese, di cui nel § 3 dell’art. 13 della succitata legge;

22. Quelli di Gugnano e Villarossa sono soppressi ed uniti a quello di Casaletto Lodigiano;

23. Quelli di Gorla Maggiore e Prospiano sono soppressi e riuniti a quello di Gorla Minore;

24. Quello di Premezzo è soppresso ed unito a quello di Orago;

25. Quelli di Robecchetto, e Induno Ticino sono soppressi e riuniti in un solo colla denominazione di Robecchetto con Induno, tenendo separate le rendite patrimoniali, le passività e le spese, di cui nel § 3 dell’art. 13 della succitata legge.

Art. 2.

Fino alla costituzione dei novelli Consigli comunali, cui si procederà, a cura del prefetto della provincia di Milano, entro il mese di agosto 1870 nei modi di legge, le attuali Rappresentanze dei comuni sopraccennati continueranno nell’esercizio delle loro attribuzioni, astenendosi però dal prendere deliberazioni che possano vincolare l’azione dei futuri Consigli.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 9 giugno 1870.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.