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R.D.L. 14 gennaio 1926, n. 74 - Aggregazione al comune di Genova di 19 Comuni limitrofi

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Regno d'Italia

1926 diritto diritto R.D.L. 14 gennaio 1926, n. 74 Intestazione 4 maggio 2013 75% Da definire

Aggregazione al comune di Genova di 19 Comuni limitrofi
1926
G.U. di pubblicazione: 22 gennaio 1926, n. 17

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D’ITALIA


Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il R. decreto 30 dicembre 1928, n. 2839;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell’interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comuni di Apparizione, Bavari, Bolzaneto, Borzoli, Cornigliano Ligure, Molassana, Nervi, Pegli, Pontedecimo, Prà, Quarto dei Mille, Quinto al Mare, Rivarolo Ligure, San Pier d’Arena, San Quirico, Sant’Ilario Ligure, Sestri Ponente, Struppa e Voltri sono riuniti nell’unico comune di Genova.

Art. 2.

Entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto le Amministrazioni comunali stabiliranno di comune accordo le condizioni dell’unione, anche in deroga all’art. 118 della legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, numero 148.
Per tale adempimento sono conferiti i poteri dei Consigli comunali ai Commissari incaricati dell’amministrazione dei detti Comuni.
In difetto delle deliberazioni di cui sopra od in caso di dissenso, si provvederà con decreto del Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Art. 3.

Per promuovere, concretare o coordinare gli studi ed i provvedimenti per l’applicazione dell'articolo precedente, è data facoltà al Ministro per l’interno di nominare un Commissario straordinario, il quale nell’espletamento del suo mandato sarà condiuvato da una Commissione costituita dai rappresentanti di tutti i Comuni interessati ed assistita dal Prefetto o da un suo delegato. Quando ne sia il caso, per l’esame e l’attuazione dei provvedimenti attinenti alle questioni più importanti, alla Commissione suddetta potranno essere aggregati uno o più esperti da designarsi dal Prefetto.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufflicale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.


Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 21 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 216. — FAINI.