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Sentenza Tribunale di Reggio Emilia 24 marzo 2000 - Omologa concordato Consorzio Agrario di Reggio Emilia

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Tribunale di Reggio Emilia

2000 diritto diritto Omologa concordato Consorzio Agrario di Reggio Emilia Intestazione 30 agosto 2011 50% Da definire

Organo giudicante: Tribunale di Reggio Emilia
Deposito in Cancelleria: 24 marzo 2000
Normativa correlata:

REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Sezione Fallimentare

composto dai Magistrati:

dott. Alberto GRASSI Presidente

dott. Francesco PARISOLI Giudice rel.

dott. Luciano VAROTTI Giudice

La pronunciato la seguente


SENTENZA

Sulla proposta di concordato ex art. 214 L. F avanzata dal CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE di Reggia Emilia soc. coop. a r. l. in liquidazione coatta amministrativa, in persona del Commissario ad acta, Angelo BARBIERI in forza di autorizzazione dell’autorità di vigilanza.

19.10.1999 e di delibera dell'assemblea straordinaria. 23.12.1999, rappresentato e difeso dagli avv.ti Franco Mazza del foro di Reggio Emilia e Mario Adornato del foro d Milano, e presso il primo selettivamente domiciliato.come da delega in calce a1 ricorso introduttivo.

l. Con ricorso depositato il 24 dicembre 1999, il Consorzio Agrario Provinciale di Reggia Emilia (CAP), S.c.r.l. in. liquidazione coatta amministrativa, premesso di essere stato ammesso alla procedura concorsuale della liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale 21 dicembre, con autorizzazione all'esercizio provvisorio,

che in data 17 luglio, 1991 era stato depositato lo stato passivo, attestante debiti per un ammontare complessivo di lire 128.316.000.090; che al 30 giugno 1999 la situazione patrimonia1e evidenzia in termini meramente contabili, un attivo di lire 104.556 milioni e un passivo di lire 175.042.

milioni; che, peraltro, in ipotesi di cessazione dell'attività imprenditoriale, l'attivo anzidetto poteva essere realizzato. nella più ridotta entità di lire 85.301 milioni, tutto ciò premesso; proponeva concordato, ai sensi dell'art. 214 L. F., alle seguenti condizioni,

a) pagamento integrale dei debiti prededucibili, delle spese e dei debiti privilegiati entro sei mesi dal passaggio in giudicato.della sentenza di approvazione del concordato;

b pagamento integrale dei debiti chirografari di importo fino a1ire 2,5 miliardi entro lo stesso termine;

c) pagamento dei debiti chirografari, per la quota da lire 2,5 a 30miliardi nella misura del 25% entro dodici mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di approvazione del concordato

d) pagamento dei debiti chirografari per la quota superiore a lire 30 miliardi {rappresentati in realtà da un solo debito, nei confronti di S.G.R.) nella misura. Del 5% entro diciotto mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di approvazione del concordato,

2. Unitamente al ricorso erano depositati i pareri favorevoli del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza. La proposta era altresì pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale come disposto, dall'autorità di sorveglianza.

Erano, da ultimo, depositate in data 15 marzo 2000, ulteriori note esplicative.

Il Tribunale ritiene che la proposta di. concordato debba essere approvata.

Nulla quaestio, invero, sulla regolarità formale della. procedura.

Come si è visto, al ricorso contenente la proposta di concordato, sono stati allegati l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza (Ministero delle. Politiche Agricole e Forestali, Direzione. dei Servizi Generali e del Personale, Uff. Consorzi Agrari, in data 21 novembre 1999, a1l. 3) ed i pareri favorevoli del Commissario Liquidatore e del Comitato di Sorveglianza (a1l. 7 e 8). La proposta è stata pubblicata nelle forme disposte dalla autorità di vigilanza con inserzione nell'apposito Foglio della Gazzetta Ufficiale). E' decorsa il termine di trenta giorni dal deposito senza che siano state: presentate opposizioni.

Da ultimo il tribunale ha acquisito il parere favorevole del Ministro predetto (cfr. atto in data l febbraio 2000).

Nel merito, va riconosciuta, anzitutto, la convenienza della proposta concordataria per 1'intero ceto creditorio, rispetto alla prosecuzione della procedura concorsuale e alla cessazione dell'attività di impresa.

La convenienza si apprezza, su un piano formale, negli.stessi dati offerti dal C.A.P., che prevedono il pagamento integrale oltre che dei crediti privilegiati, dei chirografari di importo fino a lire 2,5 miliardi in misura pari al 100% entro il termine di sei mesi (il che consente. di prevedere il pagamento integrale della maggioranza. dei creditori del C.A.P.) con la prospettazione di tempi sicuramente più rapidi e perciò più favorevoli per i creditori rispetto a quelli che conseguirebbero da operazioni di liquidazione del patrimonio dell'impresa.

Ma la va1utazione positiva, nel profilo in esame, trova conforto in due circostanze concrete.

In primo luogo, la cessazione della impresa. e la conseguente liquidazione consentirebbe realizzi di valore notevolmente inferiori a quelli dell'attivo stimato sulla base delle risultanze contabili della procedura concorsua1e.

La situazione patrimoniale al 30 giugno 1999 l'ammontare dell'attivo contabile è indicato in lire 104.556 milioni, quello dell'attivo realizzabile in lire 85.300 milioni, ma, pur, con le valutazioni prudenziali esposte in ricorso, trattasi di valori meramente indicativi -almeno, per quanto concerne gli immobili -che non conferiscono alcuna certezza sulla sorte di una eventuale attività di liquidazione {derivanti dalla cessazione del1'impresa) e sulle connesse possibilità di soddisfazione dell'intero ceto creditorio.

Si aggiunga, poi, ed è questo il secondo elemento di riscontro di convenienza della proposta, che è in corso un accordo transattivo con il creditore S.G.R. –Società Gestione per il Realizzo S.p.A. {debitamente, documentato: cfr. dichiarazione S.G.R. in data 13 marzo 2000 a1legata alle note del C.A.P. 15 marzo 2000) che prevede una riduzione di quest'ultima. da oltre 100 miliardi a circa 13 miliardi {da riconoscersi in via chirografaria}, subordinatamente all'approvazione della proposta: .di . concordato che si esamina. Dal che deriva. che la mancata approvazione della proposta e il venir meno dell’accordo anzidetto si rifletterebbe in termini pesantemente negativi sui creditori chirografari i quali potrebbero aspirare al pagamento dei propri crediti in una percentuale sensibilmente ridotta (se non anche azzerata) rispetto a quella prospettata ai creditori con il concordato.

Se il giudizio prognostico, peraltro, deve essere formulato in positivo anche per quanto concerne la concreta realizzabilità della. proposta.

Come illustrato dalla proponente con le note depositate il 15 marzo 2000, nella tabella riassuntiva del fabbisogno concordatario -determinato in 70.409 milioni di lire -sono indicati sia i debiti contratti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa da parte del C.A.P. compresi insieme alle spese di procedura, nei debiti in prededuzione –sia quelli maturati anteriormente alla apertura della l.c.a..

Questa seconda categoria di debiti, pari a lire 39,4 miliardi, verrebbero soddisfatti. nelle percentuali di cui si è detto, con le disponibilità liquide del C..A. P. -vedi voce CASSA, BANCHE, TITOLI della situazione patrimoniale. al 30.6.99 -ammontanti a lire 39,3 miliardi (certamente incrementate per maturazione di interessi) .

Alla prima categoria di passività, invece, si dovrebbe far fronte con.le entrate correnti dell'esercizio provvisorio dell'impresa, tenuto conto che si tratta di debiti del Consorzio non ancora scaduti, almeno in massima.parte (si pensi ai debiti verso i fornitori), e che le entrate predette.riguardano sia crediti del Consorzio -stimati in lire 23.208 milioni al 30 giugno 1999 (a fronte di nominali lire 28.691 milioni) -sia le vendite di magazzino, stimate in lire 8.524 milioni (a fronte di lire 12.273 milioni secondo la situazione contabile), E conviene ribadire, a questo proposto, che una eventuale cessazione- della impresa provocherebbe un sicuro deprezzamento delle rimanenze e creerebbe seri ostacoli al recupero dei crediti del C.A.P. ancora in essere.


6. Non può trascurarsi infine, l’interesse pubblico sotteso alla proposta e al conseguente rientro in bonis della società sia per quanto concerne il mantenimento dei posti di lavoro sia per il ruolo propulsivo svolto dal Consorzio Agrario Provincia1e di Reggio Emilia nell’ambito dell’economia

agricola locale (cfr., al riguardo, le condivisibili osservazioni del commissario liquidatore anche in riferimento alla recente legge n. 410/99 sul riordino dei consorzi agrari).

P.Q.M ..

Il Tribunale, visto l'art. 214 L. F., approva il concordato proposto, dal CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA S.c.r.l. in liquidazione coatta amministrativa, con ricorso in data 24 dicembre 1999.

Manda alla Cancelleria per la pubblicazione a norma dell’art. 17, L.F. e alla ricorrente per la pubblicazione per estratto e a proprie spese, di questa. sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Così deciso in Reggio Emilia, il 24 marzo 2000

Il Presidente

Dr. A. Grassi