Codice di procedura penale/Libro XI/Titolo I: differenze tra le versioni
Aspetto
m Ha protetto "Codice di procedura penale/Libro XI/Titolo I": Bot: protezione testi riletti ([edit=autoconfirmed] (infinito) [move=autoconfirmed] (infinito)) |
m Ha sprotetto "Codice di procedura penale/Libro XI/Titolo I": Bot: Protezione di una lista di pagine. |
(Nessuna differenza)
|
Versione attuale delle 19:14, 7 dic 2011
Questo testo è completo. |
Libro XI
Titolo I - Disposizioni generali
Titolo I - Disposizioni generali
◄ | Libro X - Titolo V | Libro XI - Titolo II | ► |
Art. 696 Prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale
1. Le estradizioni, le rogatorie internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere, l’esecuzione all’estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le autorità straniere relativi alla amministrazione della giustizia in materia penale, sono disciplinati dalle norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dalle norme di diritto internazionale generale.
2. Se tali norme mancano o non dispongono diversamente, si applicano le norme che seguono.