Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto, 2 maggio 1992/Allegati/XIX: differenze tra le versioni

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|Titolo=Accordo sullo Spazio Economico Europeo <br />ALLEGATI
|Titolo=Accordo sullo Spazio Economico Europeo <br />ALLEGATO XIX - PROTEZIONE DEI CONSUMATORI
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|Descrizione=Gazzetta ufficiale n. L 001 del 03.01.1994
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;Elenco di cui all'articolo 72
===ALLEGATO XIX - PROTEZIONE DEI CONSUMATORI ===
===INTRODUZIONE ===
Elenco di cui all'articolo 72
:Ove gli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato contengano concetti o si riferiscano a procedure peculiari dell'ordinamento giuridico comunitario, quali:
INTRODUZIONE
:* preamboli,
Ove gli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato contengano concetti o si riferiscano a procedure peculiari dell'ordinamento giuridico comunitario, quali:
:+ destinatari degli atti comunitari,
- preamboli,
:* territori o lingue della Comunità,
- destinatari degli atti comunitari,
:* diritti e obblighi degli Stati membri della Comunità, loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci e
- territori o lingue della Comunità,
:* procedure di informazione e di notificazione,
- diritti e obblighi degli Stati membri della Comunità, loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci e
:si applica il protocollo 1 sugli adattamenti orizzontali, salvo qualora sia altrimenti previsto nel presente allegato.
- procedure di informazione e di notificazione,

si applica il protocollo 1 sugli adattamenti orizzontali, salvo qualora sia altrimenti previsto nel presente allegato.
ADATTAMENTI SETTORIALI
===ADATTAMENTI SETTORIALI ===
Ai fini del presente allegato e fatte salve le disposizioni del protocollo 1, si intende che i termini «Stato membro» o «Stati membri» contenuti negli atti cui è fatto riferimento comprendono, oltre al significato che hanno nei pertinenti atti comunitari, anche Austria, Finlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svezia e Svizzera.
:Ai fini del presente allegato e fatte salve le disposizioni del protocollo 1, si intende che i termini «Stato membro» o «Stati membri» contenuti negli atti cui è fatto riferimento comprendono, oltre al significato che hanno nei pertinenti atti comunitari, anche Austria, Finlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svezia e Svizzera.

ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO
===ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO ===
1. 379 L 0581: Direttiva 79/581/CEE del Consiglio, del 19 giugno 1979, concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori (GU n. L 158 del 26.6.1979, pag. 19), modificata da:
- 388 L 0315: Direttiva 88/315/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1988 (GU n. L 142 del 9.6.1988, pag. 23)
;1. 379 L 0581: Direttiva 79/581/CEE del Consiglio, del 19 giugno 1979, concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori (GU n. L 158 del 26.6.1979, pag. 19), modificata da:
2. 384 L 0450: Direttiva 84/450/CEE del Consiglio, del 10 settembre 1984, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole (GU n. L 250 del 19.9.1984, pag. 17)
:* 388 L 0315: Direttiva 88/315/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1988 (GU n. L 142 del 9.6.1988, pag. 23)
;2. 384 L 0450: Direttiva 84/450/CEE del Consiglio, del 10 settembre 1984, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole (GU n. L 250 del 19.9.1984, pag. 17)
3. 385 L 0577: Direttiva 85/577/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (GU n. L 372 del 31.12.1985, pag. 31)
;3. 385 L 0577: Direttiva 85/577/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (GU n. L 372 del 31.12.1985, pag. 31)
4. 387 L 0102: Direttiva 87/102/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo (GU n. L 42, del 12.2.1987, pag. 48), modificata da:
;4. 387 L 0102: Direttiva 87/102/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo (GU n. L 42, del 12.2.1987, pag. 48), modificata da:
- 390 L 0088: Direttiva 90/88/CEE del Consiglio, del 22 febbraio 1990 (GU n. L 61 del 10.3.1990, pag. 14)
:* 390 L 0088: Direttiva 90/88/CEE del Consiglio, del 22 febbraio 1990 (GU n. L 61 del 10.3.1990, pag. 14)
Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.
:Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.
All'articolo 1 bis, paragrafi 3, lettera a) e 5, lettera a) la data 1° marzo 1990 è sostituita dalla data 1° marzo 1992.
::All'articolo 1 bis, paragrafi 3, lettera a) e 5, lettera a) la data 1° marzo 1990 è sostituita dalla data 1° marzo 1992.
5. 387 L 0357: Direttiva 87/357/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori (GU n. L 192 dell'11.7.1987, pag. 49)
;5. 387 L 0357: Direttiva 87/357/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori (GU n. L 192 dell'11.7.1987, pag. 49)
Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.
:Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.
All'articolo 4, paragrafo 2 il riferimento alla decisione 84/133/CEE si intende come riferimento alla decisione 89/45/CEE.
::All'articolo 4, paragrafo 2 il riferimento alla decisione 84/133/CEE si intende come riferimento alla decisione 89/45/CEE.
6. 388 L 0314: Direttiva 88/314/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1988, concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti non alimentari ai fini della protezione dei consumatori (GU n. L 142 del 9.6.1988, pag. 19)
;6. 388 L 0314: Direttiva 88/314/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1988, concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti non alimentari ai fini della protezione dei consumatori (GU n. L 142 del 9.6.1988, pag. 19)
7. 390 L 0314: Direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso» (GU n. L 158 del 23.6.1990, pag. 59)
;7. 390 L 0314: Direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso» (GU n. L 158 del 23.6.1990, pag. 59)

ATTI DI CUI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO
===ATTI DI CUI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO ===
Le Parti contraenti prendono atto del contenuto dei seguenti atti:
:Le Parti contraenti prendono atto del contenuto dei seguenti atti:
8. 388 X 0590: Raccomandazione 88/590/CEE della Commissione, del 17 novembre 1988, concernente i sistemi di pagamento, in particolare il rapporto tra il proprietario della carta e l'emittente della carta (GU n. L 317 del 24.11.1988, pag. 55)
9. 388 Y 0611(01): Risoluzione 88/C 153/01 del Consiglio, del 7 giugno 1988, concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari e non alimentari ai fini della protezione dei consumatori (GU n. C 153 del 11.6.1988, pag. 1).
;8. 388 X 0590: Raccomandazione 88/590/CEE della Commissione, del 17 novembre 1988, concernente i sistemi di pagamento, in particolare il rapporto tra il proprietario della carta e l'emittente della carta (GU n. L 317 del 24.11.1988, pag. 55)
;9. 388 Y 0611(01): Risoluzione 88/C 153/01 del Consiglio, del 7 giugno 1988, concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari e non alimentari ai fini della protezione dei consumatori (GU n. C 153 del 11.6.1988, pag. 1).

Versione delle 12:29, 29 ott 2006

Template:Diritto

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Elenco di cui all'articolo 72

INTRODUZIONE

Ove gli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato contengano concetti o si riferiscano a procedure peculiari dell'ordinamento giuridico comunitario, quali:
  • preamboli,
+ destinatari degli atti comunitari,
  • territori o lingue della Comunità,
  • diritti e obblighi degli Stati membri della Comunità, loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci e
  • procedure di informazione e di notificazione,
si applica il protocollo 1 sugli adattamenti orizzontali, salvo qualora sia altrimenti previsto nel presente allegato.

ADATTAMENTI SETTORIALI

Ai fini del presente allegato e fatte salve le disposizioni del protocollo 1, si intende che i termini «Stato membro» o «Stati membri» contenuti negli atti cui è fatto riferimento comprendono, oltre al significato che hanno nei pertinenti atti comunitari, anche Austria, Finlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svezia e Svizzera.

ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

1. 379 L 0581
Direttiva 79/581/CEE del Consiglio, del 19 giugno 1979, concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori (GU n. L 158 del 26.6.1979, pag. 19), modificata da:
  • 388 L 0315: Direttiva 88/315/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1988 (GU n. L 142 del 9.6.1988, pag. 23)
2. 384 L 0450
Direttiva 84/450/CEE del Consiglio, del 10 settembre 1984, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole (GU n. L 250 del 19.9.1984, pag. 17)
3. 385 L 0577
Direttiva 85/577/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (GU n. L 372 del 31.12.1985, pag. 31)
4. 387 L 0102
Direttiva 87/102/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo (GU n. L 42, del 12.2.1987, pag. 48), modificata da:
  • 390 L 0088: Direttiva 90/88/CEE del Consiglio, del 22 febbraio 1990 (GU n. L 61 del 10.3.1990, pag. 14)
Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.
All'articolo 1 bis, paragrafi 3, lettera a) e 5, lettera a) la data 1° marzo 1990 è sostituita dalla data 1° marzo 1992.
5. 387 L 0357
Direttiva 87/357/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori (GU n. L 192 dell'11.7.1987, pag. 49)
Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.
All'articolo 4, paragrafo 2 il riferimento alla decisione 84/133/CEE si intende come riferimento alla decisione 89/45/CEE.
6. 388 L 0314
Direttiva 88/314/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1988, concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti non alimentari ai fini della protezione dei consumatori (GU n. L 142 del 9.6.1988, pag. 19)
7. 390 L 0314
Direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso» (GU n. L 158 del 23.6.1990, pag. 59)

ATTI DI CUI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO

Le Parti contraenti prendono atto del contenuto dei seguenti atti:
8. 388 X 0590
Raccomandazione 88/590/CEE della Commissione, del 17 novembre 1988, concernente i sistemi di pagamento, in particolare il rapporto tra il proprietario della carta e l'emittente della carta (GU n. L 317 del 24.11.1988, pag. 55)
9. 388 Y 0611(01)
Risoluzione 88/C 153/01 del Consiglio, del 7 giugno 1988, concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari e non alimentari ai fini della protezione dei consumatori (GU n. C 153 del 11.6.1988, pag. 1).