Trattato che modifica talune disposizioni finanziarie dei Trattati che istituiscono le Comunità Europee e del Trattato che istituisce un Consiglio Unico ed una Commissione Unica delle Comunità Europee - Trattato, Bruxelles, 22 luglio 1975

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Governo italiano

1975 diritto diritto Trattato che modifica talune disposizioni finanziarie dei Trattati che istituiscono le Comunità Europee e del Trattato che istituisce un Consiglio Unico ed una Commissione Unica delle Comunità Europee Intestazione 11 settembre 2008 75% diritto

Depositario: Governo della Repubblica italiana
Entrata in vigore: 1° giugno 1977
Convenzioni integrate (per le Alte Parti Contraenti di questa Convenzione):
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Entrata in vigore in Italia: 1° giugno 1977

TRATTATO

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI,

SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI,

SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

VISTO l’articolo 96 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

VISTO l’articolo 236 del trattato che istituisce la Comunità economica europea,

VISTO l’articolo 204 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

CONSIDERANDO che a decorrere dal 1° gennaio 1975 il bilancio delle Comunità è integralmente finanziato mediante risorse proprie delle Comunità;

CONSIDERANDO che la sostituzione integrale dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità richiede un aumento dei poteri di bilancio dell'Assemblea;

CONSIDERANDO che per lo stesso motivo occorre intensificare il controllo dell'esecuzione del bilancio,

HANNO DECISO di modificare talune disposizioni finanziarie dei trattati che istituiscono le Comunità europee e del trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

Sua Maestà il Re dei Belgi: R. VAN ELSLANDE, ministro degli affari esteri e per la cooperazione allo sviluppo;

Sua Maestà la Regina di Danimarca: Niels ERSBOLL, ambasciatore straordinario e plenipotenziario, rappresentante permanente presso le Comunità europee;

Il Presidente della Repubblica federale di Germania: Hans-Dietrich GENSCHER, ministro federale degli affari esteri;

Il Presidente della Repubblica francese: Jean-Marie SOUTOU, ambasciatore della Francia, rappresentante permanente presso le Comunità europee;

Il Presidente dell'Irlanda: Garret FITZGERALD, ministro degli affari esteri;

Il Presidente della Repubblica italiana: Mariano RUMOR, ministro degli affari esteri, presidente in carica del Consiglio delle Cornunità europee;

Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo: Jean DONDELINGER, ambasciatore straordinario e plenipotenziario, rappresentante permanente presso le Comunità europee;

Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi: L. J. BRINKHORST, sottosegretario di Stato presso il ministro degli affari esteri;

Sua Maestà la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord: Sir Michael PALLISER, KCMG, ambasciatore straordinario e plenipotenziario, rappresentante permanente presso le Cornunità europee;

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO le disposizioni che seguono:

CAPO I - DISPOSIZIONI CHE MODIFICANO IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO

Articolo 1
L'articolo 7 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio è completato dal comma seguente:
«Il controllo dei conti è assicurato da una Corte dei conti, che agisce nel limiti delle attribuzioni che le sono conferite dal presente trattato».
Articolo 2
L'articolo 78 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio è sostituito dalle disposizioni seguenti:
«Articolo 78
1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre.
Le spese d'amministrazione della Comunità comprendono le spese dell'Alta Autorità, incluse quelle per l’attività del comitato consultivo e parimenti quelle dell'assemblea, del Consiglio e della Corte di giustizia.
2. Ciascuna istituzione della Comunità elabora, anteriormente al 1° luglio, uno stato di previsione delle proprie spese d'amministrazione. L'Alta Autorità raggruppa tali stati di previsione in un progetto preliminare di bilancio amministrativo, allegandovi un parere che può comportare previsioni divergenti.
Tale progetto preliminare comprende una previsione delle entrate ad una previsione delle spese.
3. L'Alta Autorità deve sottoporre al Consiglio il progetto preliminare di bilancio amministrativo non oltre il 1° settembre dell'anno che precede quello dell'esecuzione del bilancio.
Ogniqualvolta il Consiglio intenda discostarsi dal progetto preliminare, consulta l'Alta Autorità ed eventualmente le altre istituzioni interessate.
Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, stabilisce il progetto di bilancio amministrativo e lo trasmette all'Assemblea.
4. Il progetto di bilancio amministrativo deve essere sottoposto all'Assemblea non oltre il 5 ottobre dell'anno che precede quello dell'esecuzione del bilancio.
L'Assemblea, deliberando alla maggioranza dei membri che la compongono, ha il diritto di emendare il progetto di bilancio amministrativo e, deliberando alla maggioranza assoluta dei suffragi espressi, di proporre al Consiglio modificazioni al progetto per quanto riguarda le spese derivanti obbligatoriamente dal trattato o dagli atti adottati a sua norma.
Qualora entro un termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione del progetto di bilancio amministrativo l'Assemblea abbia dato la sua approvazione, il bilancio amministrativo è definitivamente adottato. Qualora, entro tale termine, l'Assemblea non abbia emendato il progetto di bilancio amministrativo ovvero non abbia proposto modificazioni a quest'ultimo, il bilancio amministrativo si considera definitivamente adottato.
Qualora, entro tale termine, l'Assemblea abbia adottato emendamenti o proposto modificazioni, il progetto di bilancio amministrativo cosi emendato o corredato di proposte di modificazione è trasmesso al Consiglio.
5. Il Consiglio, dopo aver discusso con l'Alta Autorità ed eventualmente con le altre istituzioni interessate in merito al progetto di bilancio amministrativo, delibera alle condizioni che seguono:
a) il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata, modificare ciascuno degli emendamenti adottati dall'Assemblea;
b) per quanto riguarda le proposte di modificazione:
  • qualora una modificazione proposta dall'Assemblea non abbia l’effetto di aumentare l'importo globale delle spese di una istituzione segnatamente in quanto l’aumento delle spese che ne deriverebbe è espressamente compensato da una o più modificazioni proposte, comportanti una corrispondente riduzione delle spese, il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata, rigettare tale proposta di modificazione. In mancanza di decisione di rigetto, la proposta di modificazione è accettata;
  • qualora una modificazione proposta dall'Assemblea abbia l’effetto di aumentare l'importo globale delle spese di una istituzione, il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata, accettare tale proposta di modificazione. In mancanza di una decisione di accettazione, la proposta di modificazione è rigettata;
  • qualora, in applicazione delle disposizioni di uno dei due commi precedenti, il Consiglio abbia rigettato una proposta di modificazione, può, deliberando a maggioranza qualificata, sia mantenere l'importo che figura nel progetto di bilancio amministrativo, sia fissare un altro importo.
Il progetto di bilancio amministrativo è modificato in funzione delle proposte di modificazione accettate dal Consiglio.
Qualora, entro un termine di quindici giorni dalla comunicazione del progetto di bilancio amministrativo, il Consiglio non abbia modificato alcun emendamento adottato dall'Assemblea e le proposte di modificazione da essa presentate siano state accettate, il bilancio amministrativo si considera definitivamente adottato. Il Consiglio informa l'Assemblea del fatto che non ha modificato alcun emendamento e che le proposte di modificazione sono state accettate.
Qualora, entro tale termine, il Consiglio abbia modificato uno o più emendamenti adottati dall'Assemblea o le proposte di modificazione da essa presentate siano state rigettate o modificate, il progetto di bilancio amministrativo modificato è trasmesso nuovamente all'Assemblea. Il Consiglio espone a quest'ultima il risultato delle proprie deliberazioni.
6. Entro un termine di quindici giorni dalla comunicazione del progetto di bilancio amministrativo, l'Assemblea, informata dell'esito delle proprie proposte di modificazione, può, deliberando a maggioranza dei membri che la compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi, emendare o rigettare le modificazioni apportate dal Consiglio ai suoi emendamenti e adotta quindi il bilancio amministrativo. Qualora, entro tale termine, l'Assemblea non si sia pronunciata, il bilancio amministrativo si considera definitivamente adottato.
7. Quando la procedura di cui al presente articolo è espletata, il presidente dell'Assemblea constata che il bilancio amministrativo è definitivamente adottato.
8. Tuttavia l'Assemblea, che delibera alla maggioranza dei membri che la compongono e dei due terzi dei suffragi espressi, può, per importanti motivi, rigettare il progetto di bilancio amministrativo e chiedere che le venga presentato un nuovo progetto.
9. Per l’insieme delle spese diverse da quelle derivanti obbligatoriamente dal trattato o dagli atti adottati a sua norma, è fissato ogni anno un tasso massimo di aumento rispetto alle spese della stessa natura dell'esercizio in corso.
L’alta Autorità, dopo aver consultato il comitato di politica economica, constata tale tasso massimo che risulta:
  • dall'evoluzione in volume del prodotto nazionale lordo nella Comunità,
  • dalla variazione media dei bilanci degli Stati membri, e
  • dall'evoluzione del costo della vita durante l’ultimo esercizio.
Il tasso massimo è comunicato anteriormente al 1° maggio a tutte le istituzioni della Comunità. Queste sono tenute a rispettarlo durante la procedura di bilancio, fatte salve le disposizioni del quarto e del quinto comma del presente paragrafo.
Qualora, per le spese diverse da quelle derivanti obbligatoriamente dal trattato o dagli atti adottati a sua norma, il tasso di aumento risultante dal progetto di bilancio amministrativo stabilito dal Consiglio sia superiore alla metà del tasso massimo, l'Assemblea, nell'esercizio del proprio diritto di emendamento, può ancora aumentare l'importo totale di tali spese nei limiti della metà del tasso massimo.
Quando l'Assemblea, il Consiglio o l'Alta Autorità ritengono che le attività delle Comunità esigono che il tasso stabilito secondo la procedura definita al presente paragrafo sia superato, può essere fissato un nuovo tasso mediante accordo tra il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, e l'Assemblea, che delibera alla maggioranza del membri che la compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi.
10. Ciascuna istituzione esercita i poteri ad essa attribuiti dal presente articolo nel rispetto delle disposizioni del trattato e degli atti adottati a sua norma, in particolare in materia di risorse proprie delle Comunità e di equilibrio delle entrate e delle spese.
L'adozione definitiva del bilancio amministrativo vale autorizzazione e obbligo per l'Alta Autorità di riscuotere l'ammontare delle entrate corrispondenti, conformemente alle disposizioni dell'articolo 49».
Articolo 3
Nell'articolo 78 bis del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, «78 settimo» è sostituito da «78 nono».
Articolo 4
L'articolo 78 terzo del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio è sostituito dalle disposizioni seguenti:
«Articolo 78 ter
1. Se, all'inizio di un esercizio finanziario, il bilancio amministrativo non è stato ancora votato, le spese possono essere effettuate mensilmente per capitolo o seguendo un'altra suddivisione, in base alle disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 78 nono, nel limite di un dodicesimo dei crediti aperti nel bilancio amministrativo dell'esercizio precedente, senza che tale misura possa avere per effetto di mettere a disposizione dell'Alta Autorità crediti superlori al dodicesimo di quelli previsti nel progetto di bilancio amministrativo in preparazione.
L'Alta Autorità è autorizzata e ha l’obbligo di riscuotere le imposizioni sino all'ammontare dei crediti dell'esercizio precedente, senza tuttavia poter riscuotere un ammontare superiore a quello che sarebbe risultato dall'approvazione del progetto di bilancio amministrativo.
2. Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, può autorizzare spese superiori al limite del dodicesimo, sempreché siano osservate le altre condizioni di cui al primo paragrafo. L'autorizzazione e l’obbligo di riscuotere le imposizioni possono essere modificati in conformità.
Se tale decisione concerne spese diverse da quelle che derivano obbligatoriamente dal trattato o dagli atti adottati a sua norma, il Consiglio la trasmette immediatamente all'Assemblea; entro un termine di trenta giorni l'Assemblea, deliberando alla maggioranza dei membri che la compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi, può prendere una decisione differente su queste spese per quanto riguarda la parte superiore al dodicesimo di cui al paragrafo 1. Questa parte della decisione del Consiglio è sospesa sino al momento in cui l'Assemblea abbia preso la decisione. Se nel termine precitato l'Assemblea non ha preso una decisione diversa da quella del Consiglio, quest'ultima viene considerata definitivamente adottata».
Articolo 5
Nell'articolo 78 quarto del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, «78 settirno» è sostituito da «78 nono».
Articolo 6
L'articolo 78 quinto del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio è sostituito dalle disposizioni seguenti:
«Articolo 78 quinto
Ogni anno l'Alta Autorità presenta al Consiglio e all'Assemblea i conti dell'esercizio trascorso concernenti le operazioni del bilancio amministrativo. Inoltre essa comunica loro uno stato finanziario da cui risulta la situazione attiva e passiva della Comunità, per il settore cui si riferisce il bilancio amministrativo».
Articolo 7
L'articolo 78 sesto del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio è sostituito dalle disposizioni seguenti:
«Articolo 78 sesto
1. E’ istituita una Corte dei conti.
2. La Corte dei conti è composta di nove membri.
3. I membri della Corte dei conti sono scelti tra personalità che fanno o hanno fatto parte, nei rispettivi paesi, delle istituzioni di controllo esterno o che posseggono una qualifica specifica per tale funzione. Essi devono offrire tutte le garanzie di indipendenza.
4. I membri della Corte dei conti sono nominati per un periodo di sei anni dal Consiglio, che delibera all'unanimità, previa consultazione dell'Assemblea.
Tuttavia, nelle prime nomine, quattro membri della Corte dei conti, designati a sorte, ricevono un mandato limitato di quattro anni.
I membri della Corte dei conti possono essere nuovamente nominati.
I membri designano tra loro, per tre anni, il presidente della Corte dei conti. Il mandato del presidente è rinnovabile.
5. I membri della Corte dei conti esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell’interesse generale della Comunità.
Nell'adempimento dei loro doveri essi non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo né da alcun organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con il carattere delle loro funzioni.
6. I membri della Corte dei conti non possono, per la durata delle loro funzioni, esercitare alcun'altra attività professionale, rimunerata o meno. Fin dal loro insediamento, essi assumono l'impegno solenne di rispettare per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica, ed in particolare i doveri di onestà e delicatezza per quanto riguarda l’accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi.
7. A parte i rinnovamenti regolari e i decessi, le funzioni dei membri della Corte dei conti cessano individualmente per dimissioni volontarie o per dimissioni d'ufficio dichiarate dalla Corte di giustizia conformemente alle disposizioni del paragrafo 8.
L'interessato è sostituito per la restante durata del suo mandato.
Salvo il caso delle dimissioni d'ufficio, i membri della Corte dei conti restano in carica fino a quando non siasi provveduto alla loro sostituzione.
8. 1 membri della Corte dei conti possono essere rimossi dalle loro funzioni oppure essere dichiarati decaduti dal loro diritto a pensione o da altri vantaggi sostitutivi soltanto se la Corte di giustizia constata, su domanda della Corte dei conti, che non sono plü in possesso dei requisiti richiesti ovvero non soddisfano più agli obblighi derivanti dalla loro carica.
9. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, fissa le condizioni di impiego, in particolare gli stipendi, indennità e pensioni, del presidente e dei membri della Corte dei conti. Esso fissa altresì, deliberando a maggioranza qualificata, tutte le indennità che abbiano valore di retribuzione.
10. Le disposizioni del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee applicabili ai giudici della Corte di giustizia sono applicabili anche ai membri della Corte dei conti».
Articolo 8
L'articolo 78 settimo del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio è sostituito dalle disposizioni seguenti:
«Articolo 78 settimo
1. La Corte dei conti esamina i conti di tutte le spese d'amministrazione e le entrate a carattere amministrativo della Comunità, comprese le entrate dovute all'imposta stabilita a profitto della Comunità sugli stipendi, salari ed emolumenti dei suoi funzionari ed agenti. Esamina del pari i conti di tutte le entrate e spese di ogni organismo creato dalla Comunità, nella misura in cui l’atto costitutivo non escluda tale esame.
2. La Corte dei conti controlla la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese di cui al paragrafo 1 ed accerta la sana gestione finanziaria.
Il controllo delle entrate si effettua in base agli accertamenti ed ai versamenti delle entrate alla Comunità.
Il controllo delle spese si effettua in base agli impegni ed ai pagamenti.
Tali controlli possono essere effettuati prima della chiusura dei conti dell'esercizio di bilancio considerato.
3. Il controllo ha luogo tanto sui documenti quanto in caso di necessità, sul posto presso le istituzioni della Comunità e negli Stati membri. Il controllo negli Stati membri si effettua in collaborazione con le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza, con i servizi nazionali competenti. Tali istituzioni o servizi comunicano alla Corte del conti se intendono partecipare al controllo.
I documenti e le informazioni necessari all'espletamento delle funzioni della Corte dei conti sono comunicati a questa, su sua richiesta, dalle istituzioni della Comunità e dalle istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza, dai servizi nazionali competenti.
4. Dopo la chiusura di ciascun esercizio, la Corte dei conti stende una relazione annua. Questa relazione è trasmessa alle istituzioni della Comunità ed è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, accompagnata dalle risposte delle istituzioni alle osservazioni della Corte dei conti.
La Corte dei conti può inoltre presentare in ogni momento le sue osservazioni su problemi particolari e dare pareri su richiesta di una delle istituzioni della Comunità.
Essa adotta le relazioni annue o i pareri a maggioranza dei membri che la compongono.
Essa assiste l'Assemblea e il Consiglio nell'esercizio della loro funzione di controllo dell'esecuzione del bilancio.
5. Inoltre la Corte dei conti stende ogni anno una relazione distinta sulla regolarità delle operazioni contabili diverse da quelle relative alle spese ed alle entrate di cui al paragrafo 1 nonché sulla regolarità della gestione finanziaria dell'Alta Autorità in merito a tali operazioni. La Corte dei conti appronta questa relazione sei mesi al più tardi dopo la fine dell'anno al quale il conto si riferisce e la invia all'Alta Autorità ed al Consiglio. L'Alta Autorità comunica questa relazione all'Assemblea.»
Articolo 9
Il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio è completato dalle disposizioni seguenti:
«Articolo 78 ottavo
L'Assemblea, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà atto all'Alta Autorità dell'esecuzione del bilancio amministrativo. A tale scopo essa esamina, successivamente al Consiglio, i conti e lo stato finanziario di cui all'articolo 78 quinto, nonché la relazione annua della Corte dei conti, accompagnata dalle risposte delle istituzioni controllate alle osservazioni della Corte stessa».
Articolo 10
Il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio è completato dalle disposizioni seguenti:
«Articolo 78 nono
Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta dell'Alta Autorità e previa consultazione dell'Assemblea e parere della Corte del conti:
a) stabilisce i regolamenti finanziari che specificano in particolare le modalità relative all'elaborazione ed all'esecuzione del bilancio amministrativo ed al rendimento ed alla verifica dei conti;
b) determina le norme ed organizza il controllo della responsabilità degli ordinatori e contabili».

CAPO II - DISPOSIZIONI CHE MODIFICANO IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

Articolo 11
L'articolo 4 del trattato che istituisce la Comunità economica europea è completato dal paragrafo seguente:
«3. 11 controllo dei conti è assicurato da una Corte dei conti che agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dal presente trattato».
Articolo 12
L'articolo 203 del trattato che istituisce la Comunità economica europea è sostituito dalle disposizioni seguenti:
«Articolo 203
1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre.
2. Ciascuna istituzione della Comunità elabora, anteriormente al 1° luglio, uno stato di previsione delle proprie spese. La Commissione raggruppa tali stati di previsione in un progetto preliminare di bilancio, allegandovi un parere che può comportare previsioni divergenti.
Tale progetto preliminare comprende una previsione delle entrate ed una previsione delle spese.
3. La Commissione deve sottoporre al Consiglio il progetto preliminare di bilancio non oltre il 1° settembre dell'anno che precede quello dell' esecuzione del bilancio.
Ogniqualvolta il Consiglio intenda discostarsi dal progetto preliminare, consulta la Commissione ed eventualmente le altre istituzioni interessate.
Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, stabilisce il Progetto di bilancio e lo trasmette all'Assemblea.
4. Il progetto di bilancio deve essere sottoposto all'Assemblea non oltre il 5 ottobre dell'anno che precede quello dell'esecuzione del bilancio.
L'Assemblea, deliberando alla maggioranza dei membri che la compongono, ha il diritto di emendare il progetto di bilancio e, deliberando alla maggioranza assoluta dei suffragi espressi, di proporre al Consiglio modificazioni al progetto per quanto riguarda le spese derivanti obbligatoriamente dal trattato o dagli atti adottati a sua norma.
Qualora, entro un termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione del progetto di bilancio, l'Assemblea abbia dato la sua approvazione, il bilancio è definitivamente adottato. Qualora, entro tale termine, l'Assemblea non abbia emendato il progetto di bilancio ovvero non abbia proposto modificazioni a quest'ultimo, il bilancio si considera definitivamente adottato.
Qualora, entro tale termine, l'Assemblea abbia adottato emendamenti o proposto modificazioni, il progetto di bilancio cosi emendato o corredato di proposte di modificazione è trasmesso al Consiglio.
5. Il Consiglio, dopo aver discusso con la Commissione ed eventualmente con le altre istituzioni interessate in merito al progetto di bilancio, delibera alle condizioni che seguono:
a) il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata, modificare ciascuno degli emendamenti adottati dall'Assemblea;
b) per quanto concerne le proposte di modifica:
  • qualora una modificazione proposta dall'Assemblea non abbia l’effetto di aumentare l’importo globale delle spese di un'istituzione, segnatamente in quanto l'aumento delle spese che ne deriverebbe è espressamente compensato da una o più modificazioni proposte, comportanti una corrispondente riduzione delle spese, il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata, rigettare tale proposta di modificazione. In mancanza di decisione di rigetto, la proposta di modificazione è accettata;
  • qualora una modificazione proposta dall'Assemblea abbia l’effetto di aumentare l'importo globale delle spese di un'istituzione, il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata, accettare tale proposta di modificazione. In mancanza di decisione di accettazione, la proposta di modificazione è rigettata;
  • qualora, in applicazione delle disposizioni di uno dei precedenti commi, il Consiglio abbia rigettato una proposta di modificazione, esso può, deliberando a maggioranza qualificata, sia mantenere l'importo che figura nel progetto di bilancio sia fissare un altro importo.
Il progetto di bilancio è modificato in funzione delle proposte di modifica accettate dal Consiglio.
Qualora, entro un termine di quindici giorni dalla comunicazione del progetto di bilancio, il Consiglio non abbia modificato alcun emendamento adottato dall'Assemblea e le proposte di modificazione da essa presentate siano state accettate, il bilancio si considera definitivamente adottato. Il Consiglio informa l'Assemblea del fatto che non ha modificato alcun emendamento e che le proposte di modificazione sono state accettate.
Qualora, entro tale termine, il Consiglio abbia modificato uno o più emendamenti adottati dall'Assemblea o le proposte di modificazione da essa presentate siano state rigettate o modificate, il progetto di bilancio modificato è trasmesso nuovamente all'Assemblea. Il Consiglio espone a quest'ultima il risultato delle proprie deliberazioni.
6. Entro un termine di quindici giorni dalla comunicazione del progetto di bilancio, l'Assemblea, informata dell'esito delle proprie proposte di modificazione, può, deliberando a maggioranza dei membri che la compongono e dei tre quinti del suffragi,espressi, emendare o rigettare le modificazioni apportate dal Consiglio ai suoi emendamenti e adotta quindi il bilancio. Qualora entro tale termine, l'Assemblea non si sia pronunciata, il bilancio si considera definitivamente adottato.
7. Quando la procedura di cui al presente articolo è espletata, il presidente dell'Assemblea constata che il bilancio è definitivamente adottato.
8. Tuttavia l'Assemblea, che delibera alla maggioranza dei membri che la compongono e dei due terzi del suffragi espressi, può, per importanti motivi, rigettare il progetto di bilancio e chiedere che le venga presentato un nuovo progetto.
9. Per l’insieme delle spese diverse da quelle derivanti obbligatoriamente dal trattato o dagli atti adottati a sua norma, è fissato ogni anno un tasso massimo di aumento rispetto alle spese della stessa natura dell'esercizio in corso.
La Commissione, dopo aver consultato il comitato di politica economica, constata tale tasso massimo che risulta:
  • dall'evoluzione in volume del prodotto nazionale lordo nella Comunità,
  • dalla variazione media del bilanci degli Stati membri, e
  • dall'evoluzione del costo della vita durante l’ultimo esercizio.
Il tasso massimo è comunicato anteriormente al 1° maggio a tutte le istituzioni della Comunità. Queste sono tenute a rispettarlo durante la procedura di bilancio, fatte salve le disposizioni del quarto e del quinto comma del presente paragrafo.
Qualora, per le spese diverse da quelle derivanti obbligatoriamente dal trattato o dagli atti adottati a sua norma, il tasso di aumento risultante dal progetto di bilancio stabilito dal Consiglio sia superiore alla metà del tasso massimo, l'Assemblea, nell'esercizio del proprio diritto di emendamento, può ancora aumentare l'importo totale di tali spese nei limiti della metà del tasso massimo.
Quando l'Assemblea, il Consiglio o la Commissione ritengono che le attività delle Comunità esigono che il tasso stabilito secondo la procedura definita al presente paragrafo sia superato, può essere fissato un nuovo tasso mediante accordo tra il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, e l'Assemblea, che delibera alla maggioranza dei membri che la compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi.
10. Ciascuna istituzione esercita i poteri ad essa attribuiti dal presente articolo nel rispetto delle disposizioni del trattato e degli atti adottati a sua norma, in particolare in materia di risorse proprie delle Comunità e di equilibrio delle entrate e delle spese ».
Articolo 13
L'articolo 204 del trattato che istituisce la Comunità economica europea è sostituito dalle disposizioni seguenti:
«Articolo 204
Se, all'inizio dell'esercizio finanziario, il bilancio non è stato ancora votato, le spese possono essere effettuate mensilmente per capitolo o seguendo un'altra suddivisione, in base alle disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 209, nel limite di un dodicesimo del crediti aperti nel bilancio dell'esercizio precedente, senza che tale misura possa avere per effetto di mettere a disposizione della Commissione crediti superiori al dodicesimo di quelli previsti nel progetto di bilancio in preparazione.
Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, può autorizzare spese superiori al limite del dodicesimo, sempreché siano osservate le altre condizioni di cui al primo comma.
Se tale decisione concerne spese diverse da quelle che derivano obbligatoriamente dal trattato o dagli atti adottati a sua norma, il Consiglio la trasmette immediatamente all'Assemblea; entro un termine di trenta giorni l'Assemblea, deliberando alla maggioranza, del membri che la compongono,e del tre quinti dei suffragi espressi, può prendere una decisione differente su queste spese per quanto riguarda la parte superiore al dodicesimo di cui al primo comma. Questa parte della decisione del Consiglio è sospesa sino al momento in cui l'Assemblea abbia preso la decisione. Se nel termine precitato l'Assemblea non ha preso una decisione diversa da quella del Consiglio, quest'ultima viene considerata definitivamente adottata.
Le decisioni di cui ai commi secondo e terzo prevedono le misure necessarie in materia di risorse per garantire l’applicazione del presente articolo ».
Articolo 14
Il trattato che istituisce la Comunità economica europea, è completato dalla disposizione seguente:
« Articolo 205 bis
Ogni anno la Commissione sottopone al Consiglio e all'Assemblea i conti dell'esercizio trascorso concernenti le operazioni del bilancio. Inoltre, essa comunica loro un bilancio finanziario che espone l'attivo e il passivo della Comunità. ».
Articolo 15
L'articolo 206 del trattato che istituisce la Comunità economica europea è sostituito dalle disposizioni seguenti:
«Articolo 206
1. E’ istituita una Corte dei conti delle Comunità europee.
2. La Corte del conti è composta di nove membri.
3. I membri della Corte dei conti sono scelti tra personalità che fanno o hanno fatto parte, nei rispettivi paesi, delle istituzioni di controllo esterno o che posseggono una qualifica specifica per tale funzione. Essi devono offrire tutte le garanzie d'indipendenza.
4. I membri della Corte dei conti sono nominati per un periodo di sei anni dal Consiglio, che delibera all'unanimità, previa consultazione dell'Assemblea.
Tuttavia, nelle prime nomine, quattro membri della Corte dei conti, designati a sorte, ricevono un mandato limitato di quattro anni.
I membri della Corte dei conti possono essere nuovamente nominati.
I membri designano tra di loro, per tre anni, il presidente della Corte dei conti. Il mandato del presidente è rinnovabile.
5. I membri della Corte dei conti esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale della Comunità.
Nell'adempimento dei loro doveri, essi non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo né da alcun organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con il carattere delle loro funzioni.
6. I membri della Corte dei conti non possono, per la durata delle loro funzioni, esercitare alcun'altra attività professionale, rimunerata o meno. Fin dal loro insediamento, essi assumono l'impegno solenne di rispettare per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica, ed in particolare i doveri di onestà e delicatezza per quanto riguarda l’accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi.
7. A parte i rinnovamenti regolari e i decessi, le funzioni dei membri della Corte dei conti cessano individualmente per dimissioni volontarie o per dimissioni d'ufficio dichiarate dalla Corte di giustizia conformemente alle disposizioni del paragrafo 8.
L'interessato è sostituito per la restante durata del mandato.
Salvo il caso delle dimissioni d'ufficio, i membri della Corte del conti restano in carica fino a quando non siasi provveduto alla loro sostituzione.
8. I membri della Corte dei conti possono essere destituiti dalle loro funzioni oppure essere dichiarati decaduti dal loro diritto alla pensione o da altri vantaggi sostitutivi soltanto se la Corte di giustizia constata, su domanda della Corte dei conti, che essi non sono più in possesso dei requisiti richiesti o non soddisfano più agli obblighi derivanti dalla loro carica.
9. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, fissa le condizioni di impiego, in particolare gli stipendi, indennità e pensioni, del presidente e dei membri della Corte dei conti. Esso fissa altresì, deliberando a maggioranza qualificata, tutte le indennità che abbiano valore di retribuzione.
10. Le disposizioni del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee applicabili ai giudici della Corte di giustizia sono applicabili anche ai membri della Corte dei conti».
Articolo 16
Il trattato che istituisce la Comunità economica europea è completato dalle seguenti disposizioni:
«Articolo 206 bis
1. La Corte dei conti esamina i conti di tutte le entrate e le spese delle Comunità. Esamina del pari i conti di tutte le entrate e spese di ogni organismo creato dalla Comunità, nella misura in cui Patto costitutivo non escluda tale esame.
2. La Corte dei conti controlla la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese ed accerta la sana gestione finanziaria.
Il controllo delle entrate si effettua in base agli accertamenti ed ai versamenti delle entrate alla Comunità.
Il controllo delle spese si effettua in base agli impegni ed ai pagamenti.
Tali controlli possono essere effettuati prima della chiusura dei conti dell'esercizio di bilancio considerato.
3. Il controllo ha luogo tanto sui documenti quanto, in caso di necessità, sul posto, presso le istituzioni delle Comunità e negli Stati membri. Il controllo negli Stati membri si effettua in collaborazione con le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza, con i servizi nazionali competenti. Tali istituzioni o servizi comunicano alla Corte dei conti se intendono partecipare al controllo.
I documenti e le informazioni necessari all'espletamento delle funzioni della Corte dei conti sono comunicati a questa, su sua richiesta, dalle istituzioni delle Comunità e dalle istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza, dai servizi nazionali competenti.
4. Dopo la chiusura di ciascun esercizio, la Corte dei conti stende una relazione annua. Questa è trasmessa alle istituzioni ed è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, accompagnata dalle risposte delle istituzioni alle osservazioni della Corte del conti.
La Corte del conti può inoltre presentare in ogni momento le sue osservazioni su problemi particolari e dare pareri su richiesta di una delle istituzioni della Comunità.
Essa adotta le relazioni annue o i pareri a maggioranza del membri che la compongono.
Essa assiste l'Assemblea e il Consiglio nell'esercizio della loro funzione di controllo dell'esecuzione del bilancio».
Articolo 17
Il trattato che istituisce la Comunità economica europea è completato dalle disposizioni seguenti:
«Articolo 206 ter
L'Assemblea, su raccomandazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, dà atto alla Commissione dell'esecuzione del bilancio. A tale scopo essa esamina, successivamente al Consiglio, i conti e il bilancio finanziarlo di cui all'articolo 205 bis, nonché la relazione annua della Corte dei conti, accompagnata dalle risposte delle istituzioni controllate alle osservazioni della Corte stessa».
Articolo 18
L'articolo 209 del trattato che istituisce la Comunità economica europea e sostituito dalle disposizioni seguenti:
«Articolo 209
Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea e parere della Corte dei conti:
a) stabilisce i regolamenti finanziari che specificano in particolare le modalità relative all'elaborazione ed esecuzione del bilancio ed al rendimento ed alla verifica dei conti;
b) fissa le modalità e la procedura secondo le quali le entrate di bilancio previste dal regime delle risorse proprie delle Comunità sono messe a disposizione della Commissione e determina le misure da applicare per far fronte eventualmente alle esigenze di tesoreria;
c) determina le norme ed organizza,il controllo della responsabilità degli ordinatori e contabili».

CAPO III - DISPOSIZIONI CHE MODIFICANO IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA

Articolo 19
L'articolo 3 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica è completato dal paragrafo seguente:
«3. Il controllo dei conti è assicurato da una Corte del conti che agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dal presente trattato».
Articolo 20
L'articolo 177 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica è sostituito dalle disposizioni seguenti:
«Articolo 177
1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre.
Il bilancio di cui al presente articolo comprende il bilancio di funzionamento ed il bilancio delle ricerche e degli investimenti.
2. Ciascuna istituzione della Comunità elabora, anteriormente al 1° luglio, uno stato di previsione delle proprie spese. La Commissione raggruppa tali stati di previsione in un progetto preliminare di bilancio, allegandovi un parere che può comportare previsioni divergenti.
Tale progetto preliminare comprende una previsione delle entrate ed una previsione delle spese.
3. La Commissione deve sottoporre al Consiglio il progetto preliminare di bilancio non oltre il 1° settembre dell'anno che precede quello dell' esecuzione del bilancio.
Ogni qualvolta il Consiglio intenda discostarsi dal progetto preliminare, consulta la Commissione ed eventualmente le altre istituzioni interessate.
Il Consiglio, con deliberazioni a maggioranza qualificata, stabilisce il progetto di bilancio e lo trasmette all'Assemblea.
4. Il progetto di bilancio deve essere sottoposto all'Assemblea non oltre il 5 ottobre dell'anno che precede quello dell'esecuzione del bilancio.
L'Assemblea, deliberando alla maggioranza dei membri che la compongono, ha il diritto di emendare il progetto di bilancio e, deliberando alla maggioranza assoluta del suffragi espressi, di proporre al Consiglio modificazioni al progetto per quanto riguarda le spese derivanti obbligatoriamente dal trattato o dagli atti adottati a sua norma.
Qualora, entro un termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione del progetto di bilancio, l'Assemblea abbia dato la sua approvazione, il bilancio è definitivamente adottato. Qualora, entro tale termine, l'Assemblea non abbia emendato il progetto di bilancio ovvero non abbia proposto modificazioni a quest'ultimo, il bilancio si considera definitivamente adottato.
Qualora, entro tale termine, l'Assemblea abbia adottato emendamenti o proposto modificazioni, il progetto di bilancio cosi emendato o corredato di proposte di modificazione è trasmesso al Consiglio.
5. Il Consiglio, dopo aver discusso con la Commissione ed eventualmente con le altre istituzioni interessate in merito al progetto di bilancio, delibera alle condizioni che seguono:
a) Il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata, modificare ciascuno degli emendamenti adottati dall'Assemblea;
b) per quanto concerne le proposte di modifica:
  • qualora una modificazione proposta dall'Assemblea non abbia l’effetto di aumentare l'importo globale delle spese di un'istituzione, segnatamente in quanto l'aumento delle spese che ne deriverebbe è espressamente compensato da una o più modificazioni proposte, comportanti una corrispondente riduzione delle spese, il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata, rigettare tale proposta di modificazione. In mancanza di decisione di rigetto, la proposta di modificazione è accettata;
  • qualora una proposta di modificazione presentata dall'Assemblea abbia l’effetto di aumentare l'importo globale delle spese di un'istituzione, il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata, accettare tale proposta di modificazione. In mancanza di decisione di accettazione, la proposta di modificazione è rigettata;
  • qualora, in applicazione delle disposizioni in uno del precedenti commi, il Consiglio abbia rigettato una proposta di modificazione, esso può, deliberando a maggioranza qualificata sia mantenere l'importo che figura nel progetto di bilancio si i fissare un altro importo.
Il progetto di bilancio è modificato in funzione delle proposte di modifica accettate dal Consiglio.
Qualora, entro un termine di quindici giorni dalla comunicazione del progetto di bilancio, il Consiglio non abbia modificato alcun emendamento adottato dall'Assemblea e le proposte di modificazione da essa presentate siano state accettate, il bilancio si considera definitivamente adottato. Il Consiglio informa l'Assemblea del fatto che non ha modificato alcun emendamento e che le proposte di modificazione sono state accettate.
Qualora, entro tale termine, il Consiglio abbia modificato uno o più emendamenti adottati dall'Assemblea o le proposte di modificazione da essa presentate siano state rigettate o modificate, il progetto di bilancio modificato è trasmesso nuovamente all'Assemblea. Il Consiglio espone a quest'ultima il risultato delle proprie deliberazioni.
6. Entro un termine di quindici giorni dalla comunicazione del progetto di bilancio, l'Assemblea, informata dell'esito delle proprie proposte di modificazione, può, deliberando a maggioranza dei membri che la compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi, emendare o rigettare le modificazioni apportate dal Consiglio ai suoi emendamenti e adotta quindi il bilancio. Qualora entro tale termine, l'Assemblea non si sia pronunciata, il bilancio si considera definitivamente adottato.
7. Quando la procedura di cui al presente articolo è espletata, il presidente dell'Assemblea constata che il bilancio è definitivamente adottato.
8. Tuttavia l'Assemblea, che delibera alla maggioranza dei membri che la compongono e dei due terzi del suffragi espressi, può, per importanti motivi, rigettare il progetto di bilancio e chiedere che le venga presentato un nuovo progetto.
9. Per l’insieme delle spese diverse da quelle derivanti obbligatoriamente dal trattato o dagli atti adottati a stia norma, è fissato ogni anno un tasso massimo di aumento rispetto alle spese della stessa natura dell'esercizio in corso.
La Commissione, dopo aver consultato il comitato di politica economica, constata tale tasso massimo che risulta:
  • dall'evoluzione in volume del prodotto nazionale lordo nella Comunità,
  • dalla variazione media dei bilanci degli Stati membri, e
  • dall'evoluzione del costo della vita durante l’ultimo esercizio.
Il tasso massimo è comunicato anteriormente al 1° maggio a tutte le istituzioni della Comunità. Queste sono tenute a rispettarlo durante la procedura di bilancio, fatte salve le disposizioni del quarto e del quinto comma del presente paragrafo.
Qualora, per le spese diverse da quelle derivanti obbligatoriamente dal trattato o dagli atti adottati a stia norma, il tasso di aumento risultante dal progetto di bilancio stabilito dal Consiglio sia superiore alla metà del tasso massimo, l'Assemblea, nell'esercizio del proprio diritto di emendamento, può ancora aumentare l'importo totale di tali spese nei limiti della metà del tasso massimo.
Quando l'Assemblea, il Consiglio o la Commissione ritengono che le attività delle Comunità esigono che il tasso stabilito secondo la procedura definita al presente paragrafo sia superato, può essere fissato un nuovo tasso mediante accordo tra il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, e l'Assemblea, che delibera alla maggioranza dei membri che la compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi.
10. Ciascuna istituzione esercita i poteri ad essa attribuiti dal presente articolo nel rispetto delle disposizioni del trattato c degli atti adottati a sua norma, in particolare in materia di risorse proprie della Comunità e di equilibrio delle entrate e delle spese ».
Articolo 21
L'articolo 178 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica è sostituito dalle disposizioni seguenti:
«Articolo 178
Se, all'inizio dell'esercizio finanziario, il bilancio non è stato ancora votato, le spese possono essere effettuate mensilmente per capitolo o seguendo un'altra suddivisione, in base alle disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 183, nel limite di un dodicesimo dei crediti aperti nel bilancio dell'esercizio precedente, senza che tale misura possa avere per effetto di mettere a disposizione della Commissione crediti superiori al dodicesimo di quelli previsti nel progetto di bilancio in preparazione.
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può autorizzare spese superiori al limite del dodicesimo, sempreché siano osservate le altre condizioni di cui al primo comma.
Se tale decisione concerne spese diverse da quelle che derivano obbligatoriamente dal trattato o dagli atti adottati a sua norma, il Consiglio la trasmette immediatamente all'Assemblea; entro un termine di trenta giorni l'Assemblea, deliberando alla maggioranza dei membri che la compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi, può prendere una decisione differente su queste spese per quanto riguarda la parte superiore al dodicesimo di cui al primo comma. Questa parte della decisione del Consiglio è sospesa sino al momento in cui l'Assemblea abbia preso la decisione. Se nel termine precitato l'Assemblea non ha preso una decisione diversa da quella del Consiglio, quest'ultima viene considerata definitivamente adottata.
Le decisioni di cui ai commi secondo e terzo prevedono le misure necessarie in materia di risorse per garantire l'applicazione del presente articolo».
Articolo 22
Il trattato che istituisce la Comunità europea dell' energia atomica è completato dalle disposizioni seguenti:
«Articolo 179 bis
Ogni anno la Commissione presenta al Consiglio e all'Assemblea i conti dell'esercizio trascorso concernenti le operazioni del bilancio. Inoltre, essa comunica loro un bilancio finanziario che espone l’attivo e il passivo della Comunità ».
Articolo 23
L'articolo 180 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica è sostituito dalle disposizioni seguenti:
«Articolo 180
1. E’ istituita una Corte dei conti.
2. La Corte dei conti è composta di nove membri.
3. I membri della Corte dei conti sono scelti tra personalità che fanno o hanno fatto parte, nei rispettivi paesi, delle istituzioni di controllo esterno o che posseggono una qualifica specifica per tale funzione. Essi devono offrire tutte le garanzie d'indipendenza.
4. I membri della Corte dei conti sono nominati per un periodo di sei anni dal Consiglio, che delibera all'unanimità, previa consultazione dell'Assemblea.
Tuttavia, nelle prime nomine, quattro membri della Corte dei conti, designati a sorte, ricevono un mandato limitato di quattro anni.
I membri della Corte del conti possono essere nuovamente nominati.
I membri designano tra di loro, per tre anni, il presidente della Corte dei conti. Il mandato del presidente è rinnovabile.
5. I membri della Corte dei conti esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale delle Comunità.
Nell'adempimento dei loro doveri essi non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo né da alcun organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con il carattere delle loro funzioni.
6. I membri della Corte dei conti non possono, per la durata delle loro funzioni, esercitare alcun'altra attività professionale, rimunerata o meno. Fin dal loro insediamento, essi assumono l'impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica, ed in particolare i doveri di onestà e delicatezza per quanto riguarda l’accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi.
7. A parte i rinnovamenti regolari e i decessi, le funzioni dei membri della Corte dei conti cessano individualmente per dimissioni volontarie o per dimissioni d'ufficio dichiarate dalla Corte di giustizia conformemente alle disposizioni del paragrafo 8.
L'interessato è sostituito per la restante durata del suo mandato.
Salvo il caso delle dimissioni d'ufficio, i membri della Corte dei conti restano in carica fino a quando non siasi provveduto alla loro sostituzione.
8. I membri della Corte dei conti possono essere destituiti dalle loro funzioni oppure essere dichiarati decaduti dal loro diritto alla pensione o da altri vantaggi sostitutivi, soltanto se la Corte di giustizia constata, su domanda della Corte dei conti, che essi non sono più in possesso dei requisiti richiesti o non soddisfano più agli obblighi derivanti dalla loro carica.
9. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, fissa le condizioni di impiego, in particolare gli stipendi, indennità e pensioni, del presidente e dei membri della Corte dei conti. Esso fissa altresì, deliberando a maggioranza qualificata, tutte le indennità che abbiano valore di retribuzione.
10. Le disposizioni del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee applicabili ai giudici della Corte di giustizia sono applicabili anche ai membri della Corte dei conti».
Articolo 24
Il trattato che istituisce la Comunità europea dell' energia atomica è completato dalle disposizioni seguenti:
«Articolo 180 bis
1. La Corte dei conti esamina i conti di tutte le entrate e le spese della Comunità. Esamina del pari i conti di tutte le entrate e spese di ogni organismo creato dalla Comunità, nella misura in cui l’atto costitutivo non escluda tale esame.
2. La Corte dei conti controlla la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese ed accerta la sana gestione finanziaria.
Il controllo delle entrate si effettua in base agli accertamenti ed ai versamenti delle entrate alla Comunità.
Il controllo delle spese si effettua in base agli impegni ed ai pagamenti.
Tali controlli possono essere effettuati prima della chiusura dei conti dell'esercizio di bilancio considerato.
3. Il controllo ha luogo, tanto sui documenti quanto, in caso di necessità, sul posto presso le istituzioni della Comunità e negli Stati membri. Il controllo negli Stati membri si effettua in collaborazione con le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza, con i servizi nazionali competenti. Tali istituzioni o servizi comunicano alla Corte dei conti se intendono partecipare al controllo.
I documenti e le informazioni necessari all'espletamento delle funzioni della Corte dei conti sono comunicati a questa, su sua richiesta, dalle istituzioni delle Comunità e dalle istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza, dai servizi nazionali competenti.
4. Dopo la chiusura di ciascun esercizio, la Corte dei conti stende una relazione annua. Questa è trasmessa alle istituzioni ed è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, accompagnata dalle risposte delle istituzioni alle osservazioni della Corte dei conti.
La Corte dei conti può inoltre presentare in ogni momento le sue osservazioni su problemi particolari e dare pareri a richiesta di una delle istituzioni della Comunità.
Essa adotta le relazioni annue o i pareri a maggioranza dei membri che la compongono.
Essa assiste l'Assemblea e il Consiglio nell'esercizio della loro funzione di controllo dell'esecuzione del bilancio».
Articolo 25
Il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica è completato dalle disposizioni seguenti:
«Articolo 180 ter
L'Assemblea, su raccomandazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, dà atto alla Commissione dell'esecuzione del bilancio. A tale scopo essa esamina, successivamente al Consiglio, i conti e il bilancio finanziario di cui all'articolo 179 bis, nonché la relazione annua della Corte dei conti accompagnata dalle risposte delle istituzioni controllate alle osservazioni della Corte stessa».
Articolo 26
L'articolo 183 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica è sostituito dalle disposizioni seguenti:
«Articolo 183
Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea e parere della Corte dei conti:
a) stabilisce i regolamenti finanziari che specificano in particolare le modalità relative all'elaborazione,ed esecuzione del bilancio ed al rendimento ed alla verifica dei conti;
b) fissa le modalità e la procedura secondo le quali le entrate di bilancio previste dal regime delle risorse proprie alle Comunità sono messe a disposizione della Commissione e determina le misure da applicare per far fronte eventualmente alle esigenze di tesoreria;
c) determina le norme ed organizza il controllo della responsabilità degli ordinatori e contabili».

CAPO IV - DISPOSIZIONI CHE MODIFICANO IL TRATTATO CHE ISTITUISCE UN CONSIGLIO UNICO ED UNA COMMISSIONE UNICA DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Articolo 27
L'articolo 22 del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee è sostituito dalle disposizioni seguenti:
«Articolo 22
1. I poteri e le competenze attribuite alla Corte dei conti, istituita dall'articolo 78 sesto del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, dall'articolo 206 del trattato che istituisce la Comunità economica europea e dall'articolo 180 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, sono esercitati alle condizioni rispettivamente previste in tali trattati da una Corte dei conti unica delle Comunità europee, costituita nel modo previsto nei detti articoli.
2. Fatti salvi i poteri e le competenze di cui al paragrafo 1, la Corte dei conti delle Comunità europee esercita i poteri e le competenze attribuiti anteriormente all'entrata in vigore del presente trattato alla commissione di controllo delle Comunità europee e al revisore dei conti della Comunità europea del carbone e dell'acciaio nelle condizioni previste nei diversi testi che fanno riferimento alla commissione di controllo ed al revisore dei conti. In tutti questi testi i termini "commissione di controllo" e "revisore dei conti" sono sostituiti dai termini "Corte dei conti"».

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28
1. I membri della Corte dei conti sono nominati non appena il presente trattato entra in vigore.
2. I mandati dei membri della commissione di controllo e quello del revisore dei conti scadono il giorno del deposito, da parte di questi ultimi, della relazione sull'esercizio che precede quello nel corso del quale sono nominati i membri della Corte dei conti; i loro poteri di verifica sono limitati al controllo delle operazioni relative all'esercizio in questione.
Articolo 29
Il presente trattato sarà ratificato dalle Alte Parti contraenti conformemente alle loro norme costituzionali rispettive. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il governo della Repubblica italiana.
Articolo 30
Il presente trattato entra in vigore il primo giorno del mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procede per ultimo a tale formalità.
Se il presente trattato entra in vigore durante la procedura di bilancio, il Consiglio, previa consultazione dell'Assemblea e della Commissione, adotta le misure necessarie per facilitare l’applicazione del presente trattato alla procedura di bilancio ancora da espletare.
Articolo 31
Il presente trattato, redatto in unico esemplare, in lingua danese, francese, inglese, irlandese, italiana, olandese e tedesca, i sette testi facenti tutti fede, sarà depositato negli archivi del governo della Repubblica italiana, che provvederà a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati firmatari.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente trattato.

Fatto a Bruxelles, addì ventidue luglio millenovecentosettantacinque.

Seguono le firme

COMUNICATO

relativo alla data d'entrata in vigore del trattato che modifica talune disposizioni in materia di bilancio dei trattati che istituiscono le Comunità europee e del trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1975
Essendosi realizzate alla data del 23 maggio 1977 le condizioni richieste per l’entrata in vigore del trattato che modifica talune disposizioni in materia di bilancio dei trattati che istituiscono le Comunità europee e del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1975, tale trattato, conformemente all'articolo 30, è entrato in vigore il 1° giugno 1977.