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Costituzione della Repubblica Francese (1848)

Al cospetto di Dio e al nome del popolo francese, l'assemblea nazionale proclama:

I.
La Francia si è costituita in repubblica. Adottando questa forma definitiva di governo, essa si propone di camminare più liberamente nella via del progresso e della civiltà, e di assicurare una ripartizione sempre più equa delle cariche e dei vantaggi della società, il benessere di ognuno colla riduzione graduata delle spese pubbliche e dei tributi, e di far giungere tutti i cittadini, senza nuove commozioni, coll'azione successiva e costante delle istituzioni e delle leggi, a un grado sempre più alto di moralità, di lumi e di prosperità.
II.
La repubblica francese è democratica, una ed indivisibile.
III.
Essa riconosce dei diritti e dei doveri anteriori e superiori alle leggi positive.
IV.
Essa ha per principio la libertà, l'eguaglianza e la fraternità. Ha per base la famiglia, il lavoro, la proprietà, l'ordine pubblico.
V.
Rispetta le nazionalità straniere, come intende far rispettare la sua, non intraprende alcuna guerra per iscopo di conquista, e non impiega giammai le sue forze contro la libertà di alcun popolo.
VI.
Reciproci doveri obbligano i cittadini verso la repubblica, e la repubblica verso i cittadini.
VII.
I cittadini debbono amar la patria, servir la repubblica, difenderla anche a prezzo della vita, partecipare ai carichi dello stato in proporzione della loro fortuna: devono assicurarsi col lavoro mezzi di esistenza e colla provvidenza mezzi per l'avvenire: devono concorrere alla prosperità comune, soccorrendosi fraternamente a vicenda, e all'ordine generale, osservando le leggi morali e le leggi scritte, che reggono la società, la famiglia e l'individuo.
VIII.
La repubblica deve proteggere la persona, la famiglia, la religione, la proprietà, il lavoro del cittadino, e render accessibile ad ognuno l'istruzione indispensabile a tutti gli uomini. Essa deve con assistenza fraterna assicurar l'esistenza dei cittadini bisognosi, o procurando loro del lavoro per quanto le è possibile, o dando, in mancanza della famiglia, soccorso a coloro che non possono lavorare.
Pel compimento di tutti questi doveri e la guerentigia di tutti questi diritti, l'assemblea nazionale, fedele alle tradizioni delle grandi assemblee che hanno inaugurata la rivoluzione francese, decreta la costituzione della repubblica, come segue.

COSTITUZIONE

CAPO I.

Della sovranità.

Art. 1.
La sovranità risiede nell'universalità dei cittadini francesi.
Essa è inalienabile ed imprescrittibile.
Nessun individuo, nessuna frazione del popolo se ne può attribuire l'esercizio.

CAPO II.

Diritti dei cittadini guerentiti dalla costituzione.

2.
Nessuno può essere arrestato o ditenuto che secondo le prescrizioni della legge.
3.
La dimora di ogni persona abitante il territorio francese, è inviolabile; non è permesso penetrarvi che secondo le forme e nei casi previsti dalla legge.
4.
Nessuno sarà distratto da' suoi giudici naturali. Non si potranno creare commissioni e tribunali straordinarii a qualunque titolo e con qualsiasi nome.
5.
La pena di morte in materia politica è abolita.
6.
Non può esistere la schiavitù sovra alcuna terra francese.
7.
Ognuno professa liberamente la sua religione e riceva dallo stato, per l'esercizio del suo culto, eguale protezione.
I ministri, sia dei culti ora riconosciuti dalla legge, sia di quelli che verrebbero riconosciuti in avvenire, hanno diritto di ricevere una provvisione dallo stato.
8.
I cittadini hanno diritto di associarsi, di assembrarsi pacificamente e senz'armi, di far petizioni, di manifestare i loro pensieri colla stampa od altrimenti.
L'esercizio di questi diritti non ha per limiti i diritti o la libertà altrui e la sicurezza pubblica.
La stampa non può in verun caso venir soggetta a censura.
9.
L'insegnamento è libero.
La libertà d'insegnamento si eserce secondo le condizioni di capacità e di moralità determinate dalle leggi e sotto l'invigilamento dello stato. Quest'invigilamento si estende a tutti gli stabilimenti di educazione e d'insegnamento senz'alcuna eccezione.
10.
Tutti i cittadini sono egualmente ammessibili a tutti gli impieghi pubblici senz'altro motivo di preferenza, che il loro merito, e secondo le condizioni che verranno fissate dalle leggi.
Sono aboliti per sempre i titoli di nobiltà, ogni distinzione di nascita, di classe o di casta.
11.
Tutte le proprietà sono inviolabili. Tuttavia lo stato può esigere il sacrifizio di una proprietà per causa di utilità pubblica legalmente constatata, e mediante giusta e preventiva indennità.
12.
La confisca dei beni non potrà mai più essere ristabilita.
13.
La costituzione guarentisce ai cittadini la libertà del lavoro e dell'industria.
La società favorisce ed incoraggia lo sviluppo del lavoro coll'insegnamento primario gratuito, l'educazione professionale, l'eguaglianza dei rapporti tra il padrone e l'operaio, le istituzioni di previdenza e credito, le instituzioni agricole, le associazioni volontarie e lo stabilimento per lo stato, i dipartimenti e i comuni di lavori pubblici proprii ad impiegare le braccia disoccupate: essa dà assistenza ai figli abbandonati, agl'infermi ed ai vecchi senza mezzi a cui le loro famiglie non possono soccorrere.
14.
Il debito pubblico è guarentito.
Le obbligazioni dello stato, d'ogni genere, verso i suoi creditori, sono inviolabili.
15.
Ogni tributo è stanziato per utilità comune.
Ognuno vi contribuisce in proporzione delle sue facoltà e della sua fortuna.
16.
Nessun tributo può essere stanziato, nè percepito che in virtù della legge.
17.
Le imposizioni dirette non sono consentite che per un anno.
Le indirette possono essere per più anni.

CAPO III.

Dei poteri pubblici.

18.
Tutti i poteri pubblici, quali che siano, emanano dal popolo.
Non possono essere delegati ereditariamente.
19.
La separazione dei poteri è la prima condizione di un governo libero.

CAPO IV.

Del potere legislativo.

20.
Il popolo francese delega il potere legislativo ad un'assemblea unica.
21.
Il numero totale dei rappresentanti del popolo sarà di settecentocinquanta compresivi i rappresentanti dell'Algeria e delle colonie francesi.
22.
Questo numero si eleverà a novecento per le assemblee che saranno chiamate a rivedere la costituzione.
23.
L'elezione ha per base la popolazione.
24.
Il suffragio è diretto ed universale. Lo scrutinio è segreto.
25.
Sono elettori, senza condizione di censo, tutti i francesi dell'età di ventun'anno e godenti de' loro diritti civili e politici.
26.
Sono eleggibili, senza condizione di censo e di domicilio, tutti gli elettori dell'età di venticinque anni, e godenti de' loro diritti civili e politici.
27.
La legge elettorale determinerà le cause che possono privare un cittadino francese di eleggere o di essere eletto.
Essa designerà i cittadini che, esercitando od avendo esercitato delle funzioni in un dipartimento o divisione territoriale non possono esservi rieletti.
28.
L'esercizio di ogni ufficio pubblico stipendiato è incompatibile col mandato di rappresentante del popolo.
Nessun membro dell'assemblea nazionale può, durante la sessione legislativa, essere nominato o promosso a uffizi pubblici stipendiati, i cui titolari sono eletti a volontà del potere esecutivo.
Le eccezioni alle prescrizioni dei due paragrafi precedenti saranno determinate dalla legge elettorale organica.
29.
Le prescrizioni dell'articolo precedente non sono applicabili alle assemblee elette per la revisione della costituzione.
30.
L'elezione dei rappresentanti si farà per dipartimento ed scrutinio di lista.
Gli elettori voteranno nel capo luogo di cantone: tuttavia in ragione delle circostanze locali il cantone potrà essere diviso in più circoscrizioni, nella forme e alle condizioni che verranno determinate dalla legge elettorale.
31.
L'assemblea nazionale è eletta per tre anni e si rinnova integralmente.
Quarantacinque giorni al più tardi prima del fine della sessione una legge determina il tempo delle nuove elezioni.
Se nel tempo stabilito dal paragrafo precedente non si fece alcuna legge, gli elettori si riuniscono di pieno diritto al trentesimo giorno che precede il fine della sessione.
La nuova assemblea è convocata di pien diritto per l'indomani del giorno in cui finisce il mandato dell'assemblea precedente.
32.
Essa è permanente.
Tuttavia si può aggiornare a un termine fisso.
Durante la prorogazione una commissione composta di membri dell'ufficio e di venticinque rappresentanti nominati dall'assemblea, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, ha diritto di convocarla in caso di urgenza.
Il presidente della repubblica altresì ha diritto di convocar l'assemblea.
L'assemblea nazionale determina il luogo delle sua tornate: fissa il numero e l'importanza delle forze militare, che saranno stabilite per la sua sicurezza, e ne dispone.
33.
I rappresentanti sono sempre rieleggibili.
34.
I membri dell'assemblea nazionale rappresentano non il dipartimento che li nomina, ma la Francia intera.
35.
Non possono ricevere mandato imperativo.
36.
I rappresentanti del popolo sono inviolabili.
Non potranno esser interpellati, accusati, né giudicati in alcun tempo per le opinioni che avranno manifestate nell'assemblea nazionale.
37.
Non posson essere arrestati in materia criminale, salvo il caso di flagrante delitto, nè processati che dopochè l'assemblea avrà permesso il procedimento.
In caso di arresto per flagrante delitto se ne farà immediata relazione all'assemblea, la quale autorizzerà o negherà la continuazione degli atti.
Questa prescrizione si applica al caso in cui un cittadino ditenuto è nominato rappresentante.
38.
Ogni rappresentante del popolo riceve un indennità cui non può rinunciare.
39.
Le tornate dell'assemblea sono pubbliche.
Tuttavia l'assemblea può costituirsi in comitato segreto, a richiesta del numero di rappresentanti stabilito dal regolamento.

Ogni rappresentante ha il diritto d'iniziativa parlamentare, che eserce secondo le forme stabilite dal regolamento.

40.
Per la validità del voto delle leggi è necessaria la presenza della metà più uno dei membri dell'assemblea.
41.
Nessun progetto di legge, salvo il caso di urgenza, non sarà votato definitivamente che dopo tre deliberazioni ad intervalli, che non possono esser minori di cinque giorni.
42.
Ogni proposizione avente per oggetto il dichiarar l'urgenza è preceduta da un'esposizione di motivi.
Se l'assemblea avvisa di dar seguito alla proposizione di urgenza stabilisce il momento in cui le verrà presentata la relazione sull'urgenza. Su questa relazione l'assemblea riconosce l'urgenza, la dichiara e stabilisce il momento di discussione. Se decide non esservi urgenza, il progetto segue il corso delle proposizioni ordinari.

CAPO V.

Del potere esecutivo.

43.
Il popolo francese delega il potere esecutivo ad un cittadino, che riceve il titolo di presidente della repubblica.
44.
Il presidente dev'essere nato francese, aver l'età di trent'anni almeno, e non aver perduta mai la qualità di francese.
45.
Il presidente della repubblica è eletto per quattro anni e non è rieleggibile che dopo un intervallo di quattro anni.
Non possono né pur essere eletti dopo lui, nello stesso intervallo, nè il vice presidente, nè alcun dei parenti od alleati del presidente sino al sesto grado inclusivamente.
46.
L'elezione ha luogo di pien diritto la seconda domenica del mese di maggio.
Nel caso in cui, in seguito a morte o dimissione o qualunque altra causa, il presidente fosse eletto in altro tempo, i suoi poteri cesseranno la seconda domenica di maggio del quarto anno che seguirà la sua elezione.
Il presidente è nominato a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta di votanti, pel suffragio diretto di tutti gli elettori dei dipartimenti francesi e dell'Algeria.
47.
I processi verbali delle operazioni elettorali sono trasmessi immediatamente all'assemblea nazionale che delibera indilatamente sulla validità dell'elezione e proclama il presidente della repubblica.
Se nessun candidato ha ottenuto più della metta di suffragi espressi e almeno due milioni di voti, o se le condizioni richieste dall'articolo 44 non sono adempiute, l'assemblea nazionale elegge il presidente della repubblica, a maggioranza assoluta e a scrutinio segreto, fra i cinque candidati eleggibili che hanno ottenuto più voti.
48.
Prima d'entrar in ufficio il presidente della repubblica presta in seno dell'assemblea nazionale il giuramento ne modo che segue:
Al cospetto di Dio e davanti al popolo francese rappresentato dall'assemblea nazionale, giuro di restar fedele alla repubblica democratica, una ed indivisibile, e di adempiere a tutti i doveri che m'impone la costituzione.
49.
Ha diritto di far presentare progetti di leggi all'assemblea nazionale dai ministri.
Invigila ed assicura l'esecuzione della legge.
50.
Dispone della forza armata senza poterla comandare mai in persona.
51.
Non può cedere alcuna porzione di territorio, nè dissolvere o prorogare l'assemblea nazionale, nè sospendere in verun modo l'impero delle costituzioni e delle leggi.
52.
Presenta ogni anno con un messaggio all'assemblea nazionale il quadro dello stato generale degli affari della repubblica.
53.
Negozia e ratifica i trattati.
Niun trattato è definitivo che dopo essere stato approvato dall'assemblea nazionale.
54.
Invigila alla difesa dello stato, ma non può intraprendere alcuna guerra senza consenso dell'assemblea nazionale.
55.
Ha diritto di far grazia, ma non può esercire questo diritto che preso avviso dal consiglio di stato.
Le amnistie non si possono concedere che per una legge.
Il presidente della repubblica, i ministri, nonchè ogn'altra persona condanna dall'alta Corte di giustizia, non possono esser graziati che dall'assemblea nazionale.
56.
Il presidente della repubblica promulga le leggi a nome del popolo francese.
57.
Le leggi urgenti sono promulgate nel termine di tre giorni, e le altre in quello d'un mese, cominciando dal giorno in cui saranno state vinte nell'assemblea nazionale.
58.
Nel termine fisso per la promulgazione, il presidente della repubblica può, con un messaggio motivato, chiedere una nuova deliberazione.
L'assemblea delibera: la sua risoluzione diventa definitiva; essa è trasmessa al presidente della repubblica.
In questo caso la promulgazione ha luogo nel termine stabilito per le leggi urgenti.
59.
In mancanza di promulgazione pel presidente della repubblica nei termini stabiliti cogli articoli precedenti, vi provvederà il presidente dell'assemblea nazionale.
60.
Gli inviati e ambasciatori delle potenze straniere sono accreditati presso il presidente della repubblica.
61.
Presiede alle solennità nazionali.
62.
È alloggiato a spese della repubblica e riceve una provvisione di 600,000 fr. annui.
63.
Risiede nel luogo ove siede l'assemblea nazionale, e non può uscire dal territorio continentale della repubblica senz'esser autorizzato da una legge.
64.
Il presidente della repubblica nomina e revoca i ministri.
Nomina e revoca, nel consiglio de' ministri, gli agenti diplomatici, i comandanti in capo delle armate di terra e di mare, i prefetti, il comandante superiore delle guardie nazionali della Senna, i governatori dell'Algeria e delle colonie, i procuratori generali ed altri ufficiali d'ordine superiore.
Nomina e revoca, a proposizione del ministro competente, nelle condizioni regolamentari determinate dalla legge, gli agenti secondarii del governo.
65.
Ha diritto di sospendere per un termine, che non potrà eccedere tre mesi, gli agenti del potere esecutivo eletti da' cittadini.
Non può rivocarli che per avviso del consiglio di stato.
La legge determina i casi in cui gli agenti rivocati possono essere dichiarati ineleggibili agli stessi uffizii.
Questa dichiara d'ineleggibilità non potrà esser pronunziata che per un giudizio.
66.
Il numero dei ministri e le loro attribuzioni sono stabiliti dal potere legislativo.
67.
Gli atti del presidente della repubblica, altri che quelli per cui nomina e revoca i ministri, non hanno effetto che se sono controssegnati da un ministro.
68.
Il presidente della repubblica, i ministri, gli agenti e depositarii dell'autorità pubblica sono risponsabili, ciascuno in ciò che li concerne, di tutti gli atti del governo e dell'amministrazione.
Ogni provvisione per cui il presidente della repubblica discioglie l'assemblea nazionale, la proroga o mette ostacolo all'esercizio del suo mandato, è in crimine d'alto tradimento.
Per questo solo fatto il presidente scade dal suo ufficio, i cittadini devono negargli ubbidienza; il potere esecutivo passa di pien diritto all'assemblea nazionale; i giudici dell'alta corte di giustizia si riuniscono immediate, a pena di prevaricazione; convocano i giurati nel luogo cui designano per procedere al giudizio del presidente e dei suoi complici; nominano essi stessi i magistrati incaricati degli uffizi del ministero pubblico.
Una legge determinerà gli altri capi di responsabilità, e le forme e condizioni del processo.
69.
I ministri hanno entrata in seno dell'assemblea nazionale: sono uditi qualvolta ciò domandano, e possono farsi assistere da commissarii nominati per decreto del presidente della repubblica.
70.
V'ha un vice-presidente della repubblica, nominato dall'assemblea nazionale, su tre candidati presentatile dal presidente nel mese che segue la sua elezione.
Il vice-presidente presta lo stesso giuramento che il presidente.
Il vice-presidente non potrà esser scelto fra' parenti e alleati del presidente, fino al sesto grado inclusivamente.
In caso d'impedimento del presidente, gli sottentra il vice-presidente.
Se la presidenza divien vacanti per morte, dimissione del presidente, si procede nel seguente mese all'elezione d'un presidente.

CAPO VI.

Del Consiglio di Stato.

71.
Vi sarà un consiglio di stato ove il vice-presidente della repubblica sarà di diritto presidente.
72.
I membri di questo consiglio sono nominati per sei anni dall'assemblea nazionale. Vengono rinnovati per metà nei primi mesi di ciascuna tornata legislativa, collo scrutinio segreto e colla maggioranza assoluta.
Sono indeterminatamente rieleggibili.
73.
Quelli fra i membri del consiglio di stato che saranno stati presi nel seno dell'assemblea nazionale, saranno immediatamente surrogati come rappresentanti del popolo.
74.
I membri del consiglio di stato non possono essere rivocati se non dall'assemblea, e sulla proposta del presidente della repubblica.
75.
Il consiglio di stato è consultato sui progetti di legge del governo, i quali, secondo la legge, dovranno essere sottomessi al suo preventivo esame, e sui progetti d'iniziativa parlamentare che l'assemblea gli avrà rimandati.
Prepara i regolamenti d'amministrazione pubblica; ma fa solamente quelli, riguardo ai quali l'assemblea nazionale ha data una delegazione speciale.
Esercita, in quanto alle amministrazioni pubbliche, tutti i poteri di controllo e di sorveglianza che gli sono attribuiti dalla legge.
La legge regolerà le altre sue attribuzioni.

CAPO VII.

Dell'amministrazione interna.

76.
La divisione del territorio in dipartimenti, circondarii, cantoni e comuni, è mantenuta. Le circoscrizioni attuali non potranno essere cambiate che per via di legge.
77.
V'ha:
  1. In ogni dipartimento un'amministrazione composto d'un prefetto, d'un consiglio generale e d'un consiglio di prefettura;
  2. In ciascun circondario un sotto-prefetto;
  3. In ogni cantone un consiglio cantonale; un solo consiglio però sarà stabilito nelle città divise in più cantoni;
  4. In ogni comune un'amministrazione comunale composta di un maire, d'aggiunti e di un consiglio municipale.
78.
Una legge stabilirà la composizione, le attribuzioni dei consigli generali, dei consigli cantonali, dei consigli municipali, ed il modo di elezione dei meires e degli aggiunti.
79.
I consigli generali ed i consigli municipali sono eletti per suffragio diretto di tutti i principali domiciliati nel dipartimento o nel comune.
Ogni cantone elegge un membro al consiglio generale.
Una legge speciale regolerà il modo d'elezione nel dipartimento della Senna, nella città di Parigi e nelle città superiori di 20,000 abitanti.
80.
I consigli generali, i cantonali e i municipali possono essere sciolti dal presidente della repubblica, dietro concerto col consiglio di stato. La legge fisserà il termine con cui si procederà alla rielezione.

CAPO VIII.

Del potere giudiziario.

81.
La giustizia viene amministrata gratuitamente a nome del popolo francese.
I dibattimenti sono pubblici, a meno che la pubblicità non sia pericolosa per l'ordine e pei costumi.
82.
Il giurì continuerà ad essere applicato in materia criminale.
83.
La cognizione di tutti i delitti politici e di tutti quelli commessi per mezzo della stampa, appartiene esclusivamente al giurì.
Le leggi organiche determineranno la competenza in materia d'ingiurie e di diffamazione verso i privati.
84.
Il giurì solo sentenzia sopra i danni ed interessi reclamati pei fatti o delitti di stampa.
85.
I giudici di pace e i loro supplenti, i giudici di prima istanza e d'appello, i membri della Corte di cassazione e della Corte dei conti sono nominati dal presidente della repubblica dietro un ordine di candidatura e dietro condizioni che saranno regolate da leggi organiche.
86.
I magistrati del pubblico ministero sono nominati dal presidente della repubblica.
87.
I giudici di prima istanza e d'appello, i membri della Corte di cassazione e della Corte dei conti sono nominati a vita.
Essi non ponno essere sospesi che per sentenza, nè messi in riposo che per cause e nelle forme determinate dalle leggi.
88.
I consigli di guerra e di revisione delle armate di terra e di mare, i tribunali marittimi, i tribunali di commercio, gli arbitri (prud'hommes) ed altri tribunali speciali, conservano la loro organizzazione e le loro attribuzioni attuali, fino a che non vi sia abrogato da una legge.
89.
I conflitti d'attribuzioni fra l'autorità amministrativa e l'autorità giudiziaria, saranno regolati da un tribunale speciale di membri della Corte di cassazione e di consiglieri dello stato, scelti ogni tre anni in numero eguale dai corpi corrispettivi.
Questo tribunale sarà presieduto dal ministro della giustizia.
90.
I reclami per causa, incompetenza od abuso di potere contro i decreti della Corte dei conti, dovranno essere presentati innanzi ai tribunali di competenza.
91.
Tranne il caso previsto dall'art. 68, una Corte superiore di giustizia sentenzia senza appello nè reclamo in cassazione, le accuse mosse dall'assemblea nazionale contro il presidente della repubblica od i ministri.
Essa giudica pure tutte le persone prevenute di delitti, attentate cospirazioni contro la sicurezza interna dello stato, le quali l'assemblea nazionale avrà rimandate avanti di lei.
Ella non può essere convocata che in virtù d'un decreto dell'assemblea nazionale che determina la città, ove la Corte superiore dovrà risiedere.
92.
La Corte superiore è costituita da cinque giudici e trentasei giurati.
Ciascun anno, ai primi di novembre, la Corte di cassazione nomina nel suo seno, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta, i giudici e i giudici supplenti della Corte superiore, I cinque giudici che debbono convocarsi definitivamente, faranno la scelta del loro presidente.
I magistrati che esercitano le funzioni del pubblico ministero, sono nominati dal presidente della repubblica e dell'assemblea nazionale, quando il presidente ed i ministri sieno in istato d'accusa.
I giurati, in numero di 36, e quattro supplenti, vengono eletti fra i membri del consiglio generale dei dipartimenti.
I rappresentanti del popolo non possono farne parte.
93.
Quando un decreto dell'assemblea nazionale abbia ordinata la formazione della Corte superiore di giustizia, e nel caso preveduto dall'art. 69, dietro inchiesta del presidente e di uno dei giudici, il presidente della Corte d'appello, ed in mancanza della Corte d'appello, il presidente del tribunale di prima istanza del dipartimento, estrae a sorte, in udienza pubblica, il nome d'un membro del consiglio generale.
94.
Nel giorno indicato per il giudizio, se vi hanno meno di 60 giurati presenti, verrà reso compiuto da giurati supplementarii estratti a sorte dal presidente della Corte superiore, fra i membri del consiglio generale del dipartimento, ove siederà la Corte.
95.
I giurati che non avranno prodotte giustificazione valevoli, saranno condannati ad un'ammenda da mille a dieci mila franchi, ed alla privazione dei diritti politici per cinque anni al più.
96.
L'accusato ed il pubblico ministero eserciteranno il diritto di ricusazione, come in materia ordinaria.
97.
La dichiarazione del giurì, che l'accusato è colpevole, non può essere fatta che colla maggioranza dei due terzi dei voti.
98:
In ogni caso di responsabilità dei ministri, l'assemblea nazionale può, secondo le circostanze, rimandare al ministro incolpato sia d'innanzi alla Corte superiore di giustizia, sia innanzi ai tribunali ordinarii per le riparazioni civili.
99.
L'assemblea nazionale e il presidente della repubblica possono, in tutti i casi, deferire l'esame degli atti di ogni funzionario, escluso il presidente della repubblica, al consiglio di stato il cui rapporto viene pubblicato.
100.
Il presidente della repubblica non può essere giudicato che dalla corte superiore di giustizia; egli non può, tranne il caso contemplato nell'articolo 68, essere processato che sopra accusa mossa dall'assemblea nazionale per colpe e delitti che saranno determinati dalla legge.

CAPO IX.

Della forza pubblica.

101.
La forza pubblica è instituita per difendere lo stato contro i nemici all'estero, e per assicurare all'interno il mantenimento dell'ordine e l'esecuzione della legge.
Essa è costituita della guardia nazionale e dell'armata di terra e di mare.
102.
Ogni francese, tranne le eccezioni stabilite dalla legge, è obbligato al servizio militare ed a quello della guardia nazionale.
La facoltà di ciascun cittadino di liberarsi dal servizio militare personale sarà regolata dalla legge di leva.
103.
L'organizzazione della guardia nazionale e la costituzione dell'esercito saranno regolate dalla legge.
104.
La forza pubblica è essenzialmente sottoposta all'obbedienza: niun corpo armato può deliberare.
105.
La forza pubblica destinata a mantenere l'ordine interno non agisce che dietro inchiesta delle autorità costituite, secondo le regole determinate dal potere legislativo.
106.
Una legge determinerà i casi nei quali lo stato d'assedio si potrà decretare, e regolerà le forme e gli effetti di questa misura.
107.
Nessuna truppa straniera potrà essere introdotta nel territorio francese senza preventivo consenso dell'assemblea nazionale.

CAPO X.

Disposizioni particolari.

108.
La legion d'onore è mantenuta; i suoi statuti saranno riveduti e messi in armonia colla costituzione.
109.
Il territorio d'Algeria e delle Colonie è dichiarato territorio francese e sarà retto da leggi particolari, fino a che una legge speciale lo ponga sotto il regime della presente costituzione.

CAPO XI.

Della revisione della costituzione.

110.
Allorchè, nell'ultimo anno di una sessione legislativa, l'assemblea nazionale avrà emesso il voto che la costituzione debba essere modificata in tutto o in parte, si procederà a questa revisione nel modo seguente:
Il voto espresso dall'assemblea non sarà convertito in risoluzione definitiva che dopo tre deliberazioni successive, prese ciascheduna ad un mese d'intervallo e ai tre quarti nei suffragi espressi. Il numero dei votanti dovrà essere di 500 almeno.
L'assemblea di revisione non sarà nominata che per 3 mesi.
Non dovrà occuparsi che della revisione per la quale fu convocata.
Potrà tuttavia, in caso di urgenza, provvedere ai bisogni legislativi.
111.
L'assemblea nazionale affida il deposito della presente costituzione e i diritti che essa consacra, alla guardia ed al patriottismo di tutti i francesi.

CAPO XII.

Disposizioni transitorie.

112.
Le disposizioni dei codici, leggi e regolamenti esistenti, e che non sono punto contrarii alla presente costituzione, restano in vigore fino a che non vi si deroghi legalmente.
113.
Tutte le autorità costituite dalle leggi attuali restano in esercizio fino alla promulgazione delle leggi organiche che le concernono.
114.
La legge d'organizzazione giudiziaria determinerà il modo speciale di nomina per la prima composizione dei nuovi tribunali.
115.
Votata la costituzione, si procederà dall'assemblea nazionale costituente alla redazione delle leggi organiche, che saranno determinate da una legge speciale.
116.
Si procederà alla prima elezione del presidente della repubblica, conformemente alla legge speciale emanata dall'assemblea nazionale il 28 ottobre 1848.
Approvata in seduta pubblica, a Parigi, il 4 novembre 1848.

Il presidente ed i segretarii

Armand Marrast; Peupin; Leon Robert; Landrin; Bérard; Emile Péan; F. Degeorge.