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G.U. di pubblicazione: Gazzetta Ufficiale 11 marzo 1891, n. 58

Regio decreto 5 febbraio 1891, N. 99

Approvazione dei regolamenti per l'esecuzione della legge sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza


TITOLO I

Delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza


Art.1

Spetta al Ministro dell'interno, in sede amministrativa, il promuovere per decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, la dichiarazione se un'opera pia od altro ente morale abbia i caratteri d'istituzione pubblica di beneficenza, agli effetti dell'art. 1 della L. 17 luglio 1890.

Salvo le disposizioni della legge predetta, le istituzioni pubbliche di beneficenza sono pure sottoposte alle leggi speciali che regolano talune peculiari forme di erogazione.

Le particolari norme dirette a regolarle, sono, in tali casi, determinate per decreto reale, d'accordo fra il Ministero dell'interno ed i ministeri interessati, sentito, ove sia d'uopo, il parere del Consiglio di Stato.


Art.2

Sono istituzioni pubbliche di beneficenza tutte le opere pie già riconosciute tali al momento dell'attuazione della L. 17 luglio 1890, salvo i ricorsi al Ministero dell'interno, il quale, raccolte le opportune informazioni e le proposte della Giunta provinciale amministrativa, provvede con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato.


Art.3

Per poter determinare in caso di dubbio o di contestazione se una istituzione appartenga ad alcuna di quelle indicate dall'art. 2 della legge gli amministratori o rappresentanti di essa devono fornire al Prefetto della Provincia le occorrenti informazioni, corredate dagli atti di fondazione o da altri titoli che valgano a determinarne il carattere.

Il Prefetto, sentito il parere della Giunta provinciale amministrativa, invierà gli atti al Ministero dell'interno, al quale spetta di provvedere.


Art.4

Il diritto di sorveglianza attribuito all'autorità politica dall'ultimo comma del citato articolo 2 della legge, comprende la facoltà di procedere ad ispezione od esame degli atti compiuti dalle istituzioni o comitati, di revocarli od annullarli, secondo i casi, nelle forme prescritte dall'art. 52 lettera c) della legge e di fare quant'altro risultasse necessario ed opportuno per impedire che si abusi della pubblica fiducia.

A questo fine gli amministratori rappresentanti dei comitati o delle istituzioni suddette debbono comunicare al Prefetto della Provincia copia dell'atto di loro costituzione ed il programma delle operazioni che si propongono di compiere, indicando il periodo di tempo nel quale intendono darvi esecuzione.

Le collette o questue pubbliche promosse dai detti comitati sono sottoposte alle norme sancite dall'art. 84, della L. 30 giugno 1889, n. 6144, sulla Pubblica Sicurezza.


Art.5

La congregazione di carità deve essere costituita in ogni Comune, ancorché non abbia beni da amministrare, per l'adempimento dei doveri che le incombono a norma di legge.

Essa dovrà segnatamente promuovere i provvedimenti diretti a fornire di rappresentanza legale i derelitti che ne siano privi, procurare loro assistenza e provvedere ai loro bisogni in caso d'urgenza.

Allorché venga dimesso un ricoverato che, per effetto di tale dimissione rimanga privo di legale rappresentanza, i direttori degli stabilimenti indicati nell'art. 262 del cod. civ. devono darne avviso per iscritto alla competente congregazione di carità ed al Procuratore del Re, perché vi sia provveduto a norma di legge.


TITOLO II

Degli amministratori delle istituzioni pubbliche di beneficenza


Art.6

Il numero dei componenti le Congregazioni di carità, compreso il presidente, che il Consiglio comunale può eleggere scegliendoli fra i propri membri, non può essere più della metà di quelli che, in ragione della popolazione, competono al Comune.

La nomina del presidente ha luogo mediante votazione separata.

Nelle nomine dei componenti le Congregazioni di carità e delle rappresentanze delle istituzioni pubbliche di beneficenza, dopo due votazioni libere, si procede per ballottaggio.

I membri delle Congregazioni di carità che diventino incompatibili per essere stati nominati od eletti ad alcuno degli uffici preveduti negli artt. 6 e 11 lett. b) della legge, hanno diritto di optare entro 15 giorni da quello in cui è divenuta esecutiva la loro nomina od elezione.


Art.7

Il numero dei componenti la Congregazione di carità non può mutare se le variazioni di popolazione residente nel Comune non siansi mantenute costanti per un quinquennio, giusta i registri di anagrafe regolarmente tenuti, e non trovino altresì la riconferma in un precedente o susseguente censimento generale.

Nel caso che il numero dei membri della Congregazione di carità debba essere aumentato, se ne completa il numero; nel caso che debba essere diminuito, cessano di diritto i meno anziani; ma in questo caso non è ad essi applicabile la interruzione di cui all'art. 10 della legge.

Avvenendo riunioni di Comuni si procederà dal nuovo consiglio comunale alla ricostituzione dell'intera Congregazione di carità.


Art.8

Per gli effetti voluti dall'art. 5 della legge, la Congregazione di carità deve pubblicare in copia, entro otto giorni dalla data, a norma dell'art. 34 della legge, la deliberazione di nomina dell'amministratore aggiunto ed inviarne copia, nello stesso termine, al Sindaco del Comune ed al Prefetto della Provincia, insieme all'atto del quale risulta la liberalità ed alla domanda, qualora vi sia, del benefattore, diretta ad ottenere per sé o per la persona da esso designata il diritto di far parte della congregazione.

Colle stesse norme si procede per l'ammissione del fondatore o rappresentante d'una istituzione concentrata nella Congregazione.

Quando vengano a mancare, in tutto od in parte, le condizioni per le quali fu deliberata l'ammissione a far parte della Congregazione di carità, l'ammissione medesima deve essere revocata.

La revoca deliberata dalla Congregazione di carità dev'essere notificata agli interessati coi motivi che la determinarono. Gli interessati hanno 15 giorni di tempo utile per presentare le loro deduzioni. Trascorsi non meno di 15 giorni dalla notificazione, la revoca sarà sottoposta al Consiglio comunale per la sua approvazione, ma non diverrà operativa se non abbia pure conseguita l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.


Art.9

Per l'applicazione dei capoversi dell'art. 5 della legge non è richiesta nel benefattore o fondatore la qualità di cittadino.

Rimangono ferme però le altre incompatibilità e le esclusioni enumerate nelle lettere a), b), c), d), e), dell'art. 11.


Art.10

L'incompatibilità per gl'impiegati addetti all'amministrazione comunale di cui all'art. 11 lettera b) della legge si applica agli stipendiati addetti ad un ufficio amministrativo del Comune nel quale esiste la istituzione.

Non si applica quindi al personale insegnante nelle scuole comunali, ai medici condotti e ad ogni altro stipendiato che non esercita nel Comune alcuna funzione amministrativa.


Art.11

Le Congregazioni di carità possono, per l'esercizio di parte delle loro attribuzioni, valersi dell'opera di persone o comitati ed incaricarli dell'erogazione dei sussidi, dell'assistenza e della visita ai poveri. Possono pure nominare collettori fiduciari.

Le norme circa la costituzione, la nomina, il numero e le attribuzioni di detti comitati sono determinate nel rispettivo regolamento interno di amministrazione della congregazione, tenuto conto delle esigenze locali, della importanza della popolazione del comune, della distribuzione di essa nel territorio e di quanto prescrive l'ultimo comma dell'art. 11 della legge. La direzione e la responsabilità delle operazioni compiute dai Comitati spettano sempre alla congregazione.

Le funzioni dei componenti i singoli comitati sono gratuite. Non spetta alcun rimborso di spese ove non siano state autorizzate preventivamente, o siano riconosciute indispensabili all'adempimento del mandato.


Art.12

Nei regolamenti interni sarà indicato il modo con cui i comitati di erogazione e di assistenza dovranno giustificare l'adempimento del loro mandato, tenute presenti, per quanto è possibile, le seguenti norme:

nelle singole erogazioni di beneficenza e nelle distribuzioni di sussidi, soccorsi, elemosine ecc., i comitati si atterranno alle prescrizioni dei testatori e degli oblatori. Le erogazioni dovranno risultare da un elenco nel quale deve essere indicata, per ognuna di esse, la somma erogata, il giorno e le circostanze in cui la erogazione ebbe luogo.

I particolari regolamenti determineranno per quali somme ed in quali circostanze l'erogazione debba essere provata mediante documento.

Se le erogazioni consistono in medicinali, le ordinazioni si faranno, di regola, mediante ricette firmate da un medico e vidimate da un membro della Congregazione di carità e del comitato e porteranno le indicazioni di tempo, luogo e persona che saranno richieste nel regolamento.

Le congregazioni forniscono ai comitati i fondi necessari, mediante mandati di anticipazione.


Artt.13-14


Art.15

La rinnovazione ordinaria dei membri elettivi della Congregazione di carità e delle altre istituzioni pubbliche di beneficienza, ha luogo nella sessione di autunno, ed ha effetto al primo gennaio di ciascun anno; le surrogazioni straordinarie sono deliberate subito che siasi verificata la vacanza ed hanno effetto appena sia stata resa esecutiva la deliberazione.

L'anno principiato si ha per intero; i componenti nominati in surrogazione durano in carica quanto sarebbero normalmente rimasti in ufficio i surrogati.

Per le Congregazioni di carità la scadenza durante i primi tre anni è determinata dalla sorte, poscia dall'anzianità di nomina.


Art.16

Gli amministratori nominati a tempo rimangono in carica sino a che i loro successori abbiano assunto l'ufficio.

Nei casi di decadenza, morte, o dimissione d'alcuno dei componenti la Congregazione di carità, o le amministrazioni di istituzioni pubbliche di beneficenza deve tosto procedersi alla nomina del successore, e qualora competa al Consiglio comunale, mediante convocazione straordinaria.


Art.17

L'interruzione per la rielezione, ai termini dell'art. 10 della legge, deve avere la durata della rinnovazione periodica normale. E quindi per le Congregazioni di carità è di un anno.

Per le amministrazioni diverse dalla Congregazione di carità, l'eccezione alla regola dell'interruzione, a norma dell'ultimo inciso di detto articolo, s'intende applicabile, ancorché non espressa, quando l'interruzione non sia conciliabile col sistema ond'è ordinata la rappresentanza della istituzione.


Art.18

Verificandosi il caso d'incompatibilità di cui all'art. 14 della legge, va escluso l'amministratore meno anziano: a pari anzianità di nomina, il più giovane; il nuovo eletto, da quello che già è in ufficio, e fra gli eletti contemporaneamente, quello che ottenne minor numero di voti da chi ne ebbe di più; ed è a parità di suffragi il giovine dal provetto, la sorella dal fratello, la moglie dal marito, la nuora od il genero dal suocero o dalla suocera.


Art.19

Le amministrazioni che per gli atti di fondazione non sono costituite in forma collegiale, ma da uno o due amministratori soltanto, quando non vi si oppongono i rispettivi statuti, debbono provvedere, nella revisione degli statuti medesimi, al modo di assicurare la regolarità degli atti della loro amministrazione, ed alla designazione di uno o più amministratori supplenti, pei casi di mancanza, assenza od impedimento dell'amministratore od amministratori normali.

Agli amministratori supplenti sono applicabili le disposizioni degli artt. 9 e 17 inclusivi, 29, 30 e 34 della legge.


Art.20

La dichiarazione delle incompatibilità previste dalla legge è fatta dal Prefetto della Provincia, udito il Consiglio di Prefettura. Essa fa decadere dall'ufficio la persona contro la quale viene emessa ed alla quale deve essere notificata.

La persona colpita d'incompatibilità che continui nell'ufficio assunto nonostante la dichiarazione notificata, sarà a cura dell'amministrazione o del Sindaco del Comune, ovvero del Prefetto o sottoprefetto, denunziata al Procuratore del Re presso il Tribunale civile per l'applicazione della relativa penalità pecuniaria, salve le sanzioni del codice penale nei casi di reato e salvo l'esperimento dell'azione popolare di cui all'art. 82 n. 1 della legge stessa.


TITOLO III

Dell'amministrazione e contabilità


Capo I

Archivio - Inventario - Bilanci - Conti


Art.21

La Congregazione di carità e le altre istituzioni pubbliche di beneficenza devono avere un archivio, nel quale saranno tenuti i seguenti registri:

a) registro di protocollo per la registrazione delle corrispondenze ufficiali, in arrivo ed in partenza, e degli altri atti inerenti alla gestione amministrativa economica e contabile;

b) rubrica alfabetica divisa per materie, per agevolare la ricerca degli atti;

c) registro cronologico delle deliberazioni.

I regolamenti interni, tenute ferme le norme ordinarie della responsabilità, devono indicare l'impiegato particolarmente responsabile verso l'amministrazione della tenuta e conservazione dell'archivio.

I documenti esistenti in archivio, e specialmente i titoli e documenti relativi alla provenienza e consistenza del patrimonio, non possono essere asportati se non per causa legittima, fattane annotazione nei registri, ed osservate le formalità prescritte dal regolamento interno.

L'impiegato incaricato, a norma del regolamento interno, di ricevere gli atti soggetti a tassa di registro, deve tenere, sotto la particolare sua responsabilità, il repertorio degli atti soggetti a registrazione, prescritto dalla L. 14 luglio 1887, n. 4702, sul registro e bollo.


Art.22

Le amministrazioni stesse devono tenere un esatto elenco, diviso per categorie, secondo la diversa natura dei beni ai quali si riferiscono, delle carte, titoli e documenti relativi ai singoli elementi che compongono il patrimonio della istituzione.

Per le istituzioni concentrate nella Congregazione di carità con separazione di patrimonio, e per quelle riunite in gruppi, l'elenco deve essere speciale a ciascuna istituzione.


Art.23

Le amministrazioni devono inoltre tenere un ordinato ed esatto inventario di tutti i beni che costituiscono il patrimonio di ciascuna istituzione da esse rappresentata, secondo le norme stabilite dal regolamento generale di contabilità prescritto all'art. 104 della legge.


Art.24

Sia l'elenco dei titoli, sia l'inventario dei beni devono essere tenuti al corrente.

L'inventario è redatto in due esemplari: uno da conservare nell'archivio della congregazione od istituzione, l'altro da comunicare al Prefetto per la Giunta provinciale amministrativa, al quale debbono pure essere comunicate nel mese di febbraio le variazioni annuali dell'inventario giusta l'art. 19 della legge.

Gl'inventari e le note di variazione sono autenticati e sottoscritti dal presidente e dal segretario od impiegato incaricato della loro compilazione e vengono riscontrati, in contraddittorio, in occasione di ogni mutamento totale di amministrazione o di mutamento del presidente di essa.

Tanto l'inventario che le variazioni annuali conservate nell'archivio dell'amministrazione, rimangono a disposizione del Sindaco il quale ha facoltà di procurarsene copia a propria cura e spese del Comune.


Art.25

L'amministrazione d'un istituto di beneficenza di nuova fondazione, entro due mesi dalla data del R.D. di costituzione in ente morale, deve inviare al Prefetto, per la Giunta provinciale, la copia dell'inventario, secondo le norme prescritte nel precedente articolo.


Art.26

Il bilancio prescritto dall'art. 20 della legge sarà da ciascuna amministrazione compilato con riguardo ai proventi ed ai bisogni del nuovo esercizio, e colla scorta dei bilanci e dei conti dei precedenti esercizi. Esso è deliberato entro il mese di settembre dell'anno precedente(11) a quello cui si riferisce.

La forma ed i modi di compilazione del bilancio preventivo sono determinati dal regolamento generale di contabilità.

Nella compilazione del bilancio le amministrazioni devono tener conto delle decisioni dell'autorità tutoria di cui all'articolo 39 e delle disposizioni ministeriali emanate in applicazione dell'art. 45 della legge, concernenti la riduzione delle spese di amministrazione e di personale.

I ricorsi al Re in via amministrativa contro le decisioni dell'autorità tutoria o contro le disposizioni del Ministero, non dispensano le amministrazioni ricorrenti dall'obbligo di uniformarsi, fino ai definitivi provvedimenti, alle decisioni e disposizioni impugnate, tanto nello stanziamento dei fondi in bilancio che nella corrispondente erogazione delle spese.

Il ricorso in sede contenziosa al Consiglio di Stato è regolato dalle disposizioni della legge sulle istituzioni di beneficenza e sul Consiglio di Stato.


Art.27

Nel compilare i bilanci le amministrazioni devono indicare i motivi degli aumenti o delle diminuzioni proposti tanto all'entrata che all'uscita, comparativamente ai bilanci del precedente esercizio e devono dar ragione delle entrate e delle spese nuove.


Art.28

Quando un'amministrazione abbia il governo di più istituti eretti in corpo morale ed aventi patrimonio e reddito distinto, deve formare un bilancio per ciascuno di essi.

Però le istituzioni concentrate nella Congregazione di carità o riunite in gruppi a sensi dell'art. 61 della legge, mantenendo separati i redditi per la speciale erogazione della beneficenza particolare a ciascuna di esse, possono formare un bilancio unico, coll'indicazione separata delle entrate ed uscite rispettive, secondo la forma stabilita dal regolamento generale di contabilità.


Art.29

I bilanci preventivi delle istituzioni mantenute col concorso dello Stato sono trasmessi, nei modi e termini stabiliti, invece che al Prefetto per la Giunta provinciale amministrativa, al Ministero dell'interno, col mezzo della Prefettura, per la prescritta approvazione.

Non costituiscono concorso dello Stato per gli effetti dell'art. 43 della legge, le somme od assegni, ancorché continuativi, a carico del bilancio dello Stato per titolo corrispettivo.


Art.30

I bilanci degli istituti preveduti nel precedente articolo sono sottoposti alla approvazione del Ministero dell'interno, ancorché il concorso sia stanziato nel bilancio di altri ministeri. In questo caso, i detti bilanci debbono essere preventivamente comunicati ai ministeri medesimi per le loro osservazioni.


Art.31

Sono delegate ai Prefetti le attribuzioni riservate al Ministero dell'interno per gl'istituti sovvenzionati a carico dello Stato, quando il concorso non ecceda lire 5000 all'anno, e sempre che si tratti di assegno stanziato nel bilancio del Ministero stesso. Simile delegazione può essere fatta, quando il concorso gravi sul bilancio di altri ministeri, coll'annuenza dei medesimi.

In caso di constatata necessità, le prelevazioni possono farsi in misura superiore al limite sopra accennato; ma la relativa deliberazione motivata deve essere preventivamente sottoposta all'approvazione della Commissione provinciale di beneficenza ed assistenza pubblica.


Art.32

Sono tesorieri o cassieri propri di una istituzione quelli che gerarchicamente ne dipendono e sono considerati come impiegati della medesima, ricevano o no uno stipendio od un aggio.

Sono assuntori del servizio di tesoreria o di cassa quegli enti morali o quei privati che assumono il servizio di tesoreria in forza di contratto, con o senza retribuzione.

Le istituzioni di beneficenza possono essere, dalla Giunta provinciale amministrativa(13) autorizzate ad avere un tesoriere o cassiere proprio soltanto nei casi di dimostrata convenienza.

Ma se il tesoriere o cassiere nominato sia già addetto in tale qualità ad un'altra istituzione di beneficenza, prima di assumere l'ufficio deve ottenere il consenso di quest'ultima, la quale può negarlo quando lo reputi pregiudizievole al servizio. In caso di dissenso decide la Giunta provinciale amministrativa.


Art.33

Quando il servizio di cassa non sia affidato ad un istituto di credito, o ad una cassa pubblica, il servizio di riscossione va di regola congiunto a quello di cassa.

La separazione non sarà ammessa se non quando la Giunta provinciale amministrativa ne abbia riconosciuta la necessità imposta dalla natura, ovvero dalla importanza, delle riscossioni.


Art.34

La deliberazione per la nomina del cassiere o tesoriere o per il conferimento del servizio di cassa ad un istituto o ad una persona che assuma contrattualmente il servizio di cassa e di riscossione, ai termini dell'art. 22 della legge, deve contenere l'indicazione dell'ammontare e qualità della cauzione che sarà da esso prestata, secondo le norme del regolamento generale di contabilità.

Quando il servizio di riscossione e di cassa sia affidato all'esattore comunale, questi deve prestare, ove sia necessario, un supplemento di cauzione ragguagliato alle maggiori somme delle quali gli viene affidato il maneggio per conto dell'istituto pubblico di beneficenza.

Tali norme si applicano anche ai riscuotitori retribuiti.


Art.35

Il tesoriere, assuntore, ed esattore non possono esercitare l'ufficio prima che la nomina sia stata approvata dalla Giunta provinciale e finché non abbia prestata la cauzione.

Qualora sia richiesto supplemento di cauzione ai termini dell'art. 38 del regolamento di contabilità il tesoriere, assuntore od esattore che non lo presti nel termine prefissogli decade dall'ufficio. Ove trattisi di esattore comunale, provvede il Prefetto a norma di legge.

Tali norme si applicano anche ai riscuotitori retribuiti, ai quali però la Giunta provinciale amministrativa potrà accordare un termine prorogabile fino a sei mesi per prestare la cauzione.


Art.36

Le deliberazioni di nomina o surrogazione dei tesorieri o riscuotitori retribuiti e quelle relative alla prestazione ed allo svincolo della cauzione devono essere tosto comunicate al Prefetto, per l'approvazione tutoria di cui all'art. 36 lettera g) della legge.


Art.37

Tutte le spese relative alla prestazione, alla surrogazione o allo svincolo delle cauzioni sono a carico di chi le ha prestate, salvo l'eccezione prescritta dall'art. 45 del regolamento di contabilità.


Art.38

Con istruzioni concordate fra il Ministero dell'interno e quello delle poste e telegrafi potrà essere consentito che le Congregazioni di carità e le altre istituzioni di beneficenza affidino alle casse postali il servizio di cassa e di riscossione della rendita pubblica di compendio del loro patrimonio, quando si verifichino le seguenti condizioni:

a) che l'entrata ordinaria non risulti superiore alle lire 2000 annue;

b) che per l'indole e lo scopo dell'istituzione o per gli abituali uffici della Congregazione di carità non abbiano luogo frequenti operazioni di pagamento, ovvero per somme minime.


Art.39

Non più tardi della fine di marzo di ogni anno il tesoriere presenta alla rispettiva amministrazione il conto finanziario della propria gestione riferibile all'esercizio scaduto, nelle forme indicate dal regolamento generale di contabilità.

Qualora il conto non sia presentato in tempo o risulti inesatto od irregolare ed il tesoriere si rifiuti di emendarlo, la Giunta provinciale amministrativa, in seguito a denunzia dell'amministrazione interessata od anche d'ufficio, lo fa compilare a spese di esso o di chi di ragione.


Art.40

Quando vi siano riscuotitori speciali, il conto predetto comprende anche i risultati delle loro operazioni.


Art.41

Le amministrazioni interessate deliberano sul conto del tesoriere entro il mese di maggio, ed insieme al proprio conto consuntivo lo trasmettono al Prefetto per l'approvazione tutoria.


Art.42

Il conto consuntivo deve dimostrare il risultato economico dalla gestione desunto dalle rendite e spese effettive, e lo stato generale del patrimonio colle sopravvenute variazioni, nella forma prescritta dal regolamento di contabilità.

Al conto consuntivo si aggiunge la relazione sul risultato morale della gestione, ai termini dell'art. 20 della legge.


Art.43

Nella relazione suddetta l'amministrazione deve:

1) far constare del modo onde sono avvenute le riscossioni e le spese;

2) esporre la condizione finanziaria e morale della istituzione ed enti della medesima amministrati, le difficoltà superate, i criteri seguiti, i miglioramenti creduti opportuni. Al quale effetto saranno passati in esame le qualità delle rendite, i mezzi ed i modi di aumentarne la produttività e di semplificarne l'amministrazione, nonché la possibilità e la convenienza di mantenere, ridurre o sopprimere alcune spese.


Art.44

Approvato che sia il conto consuntivo, le amministrazioni ne rimettono, contro ricevuta, una copia al tesoriere.

L'originale del conto sarà depositato nell'archivio dell'amministrazione coi documenti relativi, coi ruoli dell'esercizio chiuso, ed un estratto autentico del decreto di approvazione dell'autorità tutoria. Di tutto si farà constare mediante processo verbale da inserire nel registro delle deliberazioni menzionato nell'art. 21, lettera c) di questo regolamento.


Art.45

Le decisioni della Giunta provinciale amministrativa(14) in materia di conti devono essere notificate ai contabili, e dal giorno di questa notificazione decorre il termine utile per ricorrere in grado d'appello, a norma e per gli effetti di legge, alla Corte dei conti.

Se il tesoriere ricorre in appello alla Corte dei conti, l'atto di appello, coi motivi, dev'essere notificato alla Congregazione di carità od alla istituzione interessata.

Per quanto concerne il giudizio sui conti e l'appello alla Corte dei conti, sono applicabili le disposizioni della legge e dei regolamenti relativi ai conti comunali.


Capo II

Norme generali d'amministrazione


Art.46

Oltre le norme sancite nell'art. 32 della legge, le istituzioni pubbliche di beneficenza debbono attenersi a quelle qui appresso indicate, qualora non vi provvedano i loro particolari statuti.

Le adunanze sono ordinarie e straordinarie. Le prime hanno luogo nei tempi determinati dagli statuti, le altre ogni qualvolta lo richieda un bisogno urgente, sia per invito del presidente, sia per domanda sottoscritta da due almeno degli amministratori o componenti, sia per ordine dell'autorità governativa.

L'invito ad intervenire alle sedute deve essere scritto, firmato dal presidente.

Esso dev'essere consegnato al domicilio degli amministratori tre giorni prima della seduta, e almeno, ventiquattr'ore prima nelle convocazioni d'urgenza; facendo constare della consegna mediante dichiarazione scritta di chi l'ha eseguita, da conservarsi nell'archivio.


Art.47

L'ordine del giorno degli affari da trattarsi in ciascuna adunanza sarà comunicato agli amministratori almeno ventiquattr'ore avanti il giorno fissato per l'adunanza.

In caso di assenza od impedimento del presidente, ne fa le veci il membro più anziano di elezione; in caso di contemporanea elezione, quello che ebbe maggior numero di voti, ed a parità di voti il più anziano di età.


Art.48

Le votazioni si fanno per appello nominale od a voti segreti: hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone.

A parità di voti la proposta s'intende respinta.

Per la validità delle deliberazioni a termini dell'art. 32 n. 1 della legge la maggioranza degl'intervenuti è determinata dal numero degli amministratori assegnati dalla legge o dagli statuti alla Congregazione di carità od istituzione di beneficenza.

Allorché coloro che compongono l'amministrazione siano in numero dispari, devono essere presenti 3 su 5, 4 su 7, e via dicendo non computando chi, avendo interesse giusta l'art. 15 della legge, non può prender parte alla deliberazione.


Art.49

I processi verbali delle deliberazioni debbono essere sempre motivati e contenere il riassunto delle discussioni avvenute intorno ai singoli oggetti discussi. Essi devono fare menzione delle opposizioni, dichiarazioni o riserve, colle quali taluno degli amministratori abbia inteso spiegare, difendere o ricusare il proprio voto.


Art.50

I processi verbali delle deliberazioni di qualunque natura prese dall'amministrazione devono essere redatti nel modo indicato dall'art. 32 n. 2 della legge e trascritti in ordine cronologico nel registro di cui all'art. 21 lettera c) di questo regolamento. Essi sono segnati con un numero progressivo per ciascun anno.

Dei verbali delle deliberazioni che non sono soggetti a pubblicazione, non può essere rilasciata copia, consentita lettura o riferito il contenuto senza il consenso dell'amministrazione o dell'autorità governativa. Il rifiuto deve essere dato per iscritto.


Art.51

Lo speciale regolamento che ai termini dell'art. 31 della legge deve essere compilato nei casi ivi previsti, dalle Congregazioni di carità e dalle istituzioni pubbliche di beneficenza, sarà sottoposto all'approvazione dell'autorità tutoria giusta l'art. 36 lettera f) della legge e determinerà, fra l'altro:

a) il numero, la qualità, lo stipendio di ciascun impiegato e il salario di ciascun inserviente, in un'apposita pianta organica;

b) il divieto di variare il numero e lo stipendio degl'impiegati o salariati stabiliti nella detta pianta, senza la previa autorizzazione tutoria;

c) le attribuzioni e i doveri propri di ogni impiegato e salariato, gli orari e, secondo i casi, le regole per la somministrazione ad essi del vitto e dell'alloggio;

d) le disposizioni concernenti le licenze, i congedi, le aspettative per motivi di famiglia o di salute, le dimissioni, i collocamenti a riposo, il conseguimento delle indennità o pensioni in rapporto alle condizioni e alle norme sancite nello statuto organico;

e) le punizioni disciplinari, ammonizione, ammenda, sospensione, licenziamento, destituzione, tenute presenti le disposizioni di cui all'art. 12 della L. 1° maggio 1890, sulla giustizia amministrativa.


Art.52

I beni immobili, giusta l'art. 27 della legge, sono, di regola, dati in affitto mediante annuo determinato corrispettivo in denaro. Anche l'esercizio delle farmacie proprie degli istituti di beneficenza è dato, di regola, in affitto.


Art.53

Nei luoghi in cui siano in uso forme speciali di coltivazione dei fondi rustici e speciali rapporti fra proprietario e coltivatore (mezzadria, colonia, sistema misto, soccida, enfiteusi), l'autorità tutoria potrà regolarne la concessione secondo le consuetudini locali, pel maggiore vantaggio della istituzione proprietaria, sentita l'amministrazione interessata.


Art.54

Di regola, nei contratti di locazione si pattuisce espressamente: che il conduttore rinunzia a qualunque riduzione di fitto per tutti i casi fortuiti previsti ed imprevisti a norma delle leggi civili vigenti: che lo stabile si concede in locazione nello stato in cui trovasi, senza che le servitù continue o discontinue, apparenti o no, possano dar luogo a risarcimento di danni. Si aggiungono inoltre le garanzie necessarie, consentite dalle consuetudini locali, per assicurare la buona conservazione dello stabile l'integrità delle scorte, il puntuale pagamento del fitto, l'adempimento integrale delle condizioni pattuite.


Art.55

L'obbligo di procedere per via di appalto, a norma dell'art. 26 della legge, comprende le provviste occorrenti ai bisogni periodici o giornalieri.

Per evidenti utilità la Giunta provinciale amministrativa può autorizzare annualmente le provviste suddette presso società cooperative; e, in caso di necessità, può anche autorizzare temporaneamente il servizio in economia.


Art.56

Nei luoghi in cui non sia nelle abitudini l'affitto delle case per appalto, l'autorità tutoria può dare, in via di massima, l'autorizzazione di procedere a trattativa privata, stabilendo la misura minima della pigione per la quale può essere stipulato l'affitto.

Le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, su richiesta scritta dei creditori, possono anche disporre che i mandati di pagamento siano estinti dal tesoriere a mezzo di versamento in conto corrente postale a nome del creditore.

In questo caso la ricevuta di versamento nel conto corrente costituisce titolo di scarico per il tesoriere e prova liberatrice a favore dell'Ente.


Art.57

Nell'esecuzione dell'art. 26 della legge si applicano le norme seguenti:

1) quando si tratta di spese continuative, l'ammontare del contratto si desume dalla ragione composta del prezzo e della durata di esso;

2) le opere, le forniture, i lavori di eguale natura debbono formare oggetto di un unico appalto, esclusa ogni artificiale separazione. Quando per effetto di tale separazione l'ammontare complessivo degli appalti che vengono disgiunti sia superiore a lire 500, essa deve essere preventivamente consentita dalla Giunta provinciale amministrativa.


Art.58

In nessun contratto per forniture o lavori si può pattuire l'obbligo di anticipazioni o di pagamenti in acconto che non siano in ragione della prestazione eseguita o della materia fornita.

Sono eccettuati i contratti con case o stabilimenti commerciali od industriali di notoria solidità, i quali non abbiano usanza di assumere l'incarico di lavori o provviste senza anticipazione di parte del prezzo.

Non possono stipularsi interessi o provvisioni di banca a fornitori od intraprenditori sulle somme di danaro che fossero obbligati ad anticipare per l'esecuzione dei contratti.

Salvo il patto contrario, autorizzato dalla Giunta amministrativa, le spese di asta e di stipulazione di contratto, compreso il registro sono a carico dell'appaltatore.


Art.59

L'amministrazione d'un istituto di beneficenza, per ottenere dall'autorità tutoria la facoltà di procedere per licitazione o trattativa privata, deve dimostrarne il bisogno, la convenienza, la opportunità. L'autorità tutoria provvede con decisione motivata.


Art.60

L'efficacia legale dei contratti pei quali è prescritta l'approvazione tutoria, s'intende subordinata all'approvazione medesima. I capitolati d'appalto dovranno contenere la clausola che, finché non sono approvati, non vincolano l'istituzione nel cui interesse sono stipulati, ma hanno frattanto effetto giuridico rispetto all'altra parte contraente.

Potrà aggiungersi al capitolato che, laddove l'approvazione non intervenga entro un determinato tempo, anche l'altro contraente debba ritenersi liberato.


Art.61

Qualora il contratto sia illegalmente deliberato e stipulato e se ne chieda la risoluzione nel caso previsto dall'art. 17 della legge e riguardi lavori, forniture e simili, in pendenza delle decisioni del Tribunale, le amministrazioni interessate possono provvedere, senza formalità di incanto, agli acquisti o somministrazioni che formeranno oggetto del contratto impugnato e che non ammettono dilazione.


Art.62

Tanto per ragioni di speditezza che per la natura stessa dell'atto amministrativo, l'accertamento del danno che la Giunta provinciale è chiamata a fare dall'art. 29 della legge, quando manchino gli elementi per determinarlo in modo preciso, potrà essere fatto indicandone la specie e l'ammontare approssimativo.


Art.63

Nell'esame e giudizio dei conti e nelle cause di responsabilità ai sensi dell'art. 30 lettere a) e b) della legge, la Giunta provinciale(17) in primo grado e la Corte dei conti in grado di appello, pronunziano sulle responsabilità degli amministratori previa notificazione ai medesimi di presentare in un termine perentorio le loro giustificazioni. La decisione deve essere notificata alla persona dichiarata responsabile e diviene titolo esecutivo nei termini, nei modi e per gli effetti stabiliti dalla legge sulla Corte dei conti.


Art.64

La maggiore utilità che ai sensi dell'art. 28 della legge è condizione per consentire che una somma disponibile sia impiegata in miglioramento del patrimonio attuale, deve risultare da documenti e da calcoli tecnici esatti che accertino l'aumento della rendita ovvero un aumento di valore o un miglioramento nella condizione del patrimonio.


Art.65

Le condizioni alle quali la Giunta provinciale(18), nel caso di dissenso, può consentire l'uso in comune dei locali e la facoltà di valersi degli impiegati dei Comuni, giusta l'ultimo alinea dell'art. 31 della legge, riguardando il tempo e modo di usare, da parte delle istituzioni di beneficenza, dei locali ed impiegati, ed i compensi strettamente necessari agli impiegati, nell'intento di conciliare l'interesse dell'istituzione di beneficenza colle esigenze dell'amministrazione comunale.


TITOLO IV

Della tutela


Art.66

L'approvazione cui sono soggette le deliberazioni indicate nell'art. 36 della legge, tranne i casi in cui dev'essere motivata, può aver luogo con la formula da apporre in calce alle deliberazioni medesime: «Visto per l'approvazione tutoria - Il Prefetto presidente della Giunta provinciale amministrativa».

Ogni visto porterà la data del giorno in cui l'approvazione viene concessa, ed il numero progressivo del registro delle ordinanze e decisioni tutorie. Il rifiuto d'approvazione deve essere motivato.

Debbono essere pure motivate le ordinanze e le decisioni della giunta predetta che concernono le deliberazioni di cui alle lettere g) e h) dell'art. 36(21) oltre a quelle che debbono esserlo per legge.


Art.67

Per gli effetti della tutela, sotto il nome di deliberazioni si intendono compresi i provvedimenti degli amministratori singoli, quando in base allo statuto della istituzione di beneficenza non siavi amministrazione collegiale.


Art.68

Non è necessaria l'autorizzazione per accettare oblazioni di cose mobili o denaro con la condizione o consenso, espresso o tacito, che siano da distribuire integralmente ai poveri durante l'esercizio del bilancio, e quindi senza obbligo per l'ente che riceve di destinarle ad aumento del patrimonio.

In ogni caso della ricevuta oblazione dovrà esser dato immediato avviso alla Giunta provinciale per mezzo del Prefetto e nei modi regolari si dovrà rendere all'autorità stessa il conto della erogazione.


Art.69

Prima di autorizzare l'accettazione od il rifiuto dei lasciti di cui all'ultimo comma dell'art. 36 della legge, il Prefetto richiede le dichiarazioni dei successibili ex lege volute dall'art. 3 del D. 26 giugno 1864, n. 1817.

Le stesse dichiarazioni di acquiescenza o di opposizione sono dal Prefetto richieste, ed unite a corredo degli atti da inviare al Ministero dell'interno per le autorizzazioni concernenti eredità, lasciti di valore superiore alle lire 5000, e per la costituzione in ente morale di nuovi istituti di fondazione testamentaria, ai sensi dell'art. 93 del presente regolamento.

Alla mancanza di dette dichiarazioni potrà supplirsi con attestazione del Sindaco circa il risultato negativo della interpellanza fatta ai successibili.

La dichiarazione dei successibili ex lege non è necessaria quando la successione sia devoluta per testamento ad una persona estranea alla famiglia del testatore.


Art.70

Nei casi previsti dall'art. 36 lettera c) della legge, oltre le dichiarazioni sopra menzionate, devono essere uniti:

a) copia autentica dell'atto fra vivi o della disposizione di ultima volontà da cui originano l'eredità, il lascito o il dono;

b) uno stato attivo e passivo della eredità, l'inventario dei beni costituenti la medesima, o la perizia estimativa del lascito o dono di valore indeterminato, quando, allo stato degli atti, sia possibile raccogliere gli elementi per redigerli;

c) la deliberazione d'accettazione da parte dell'amministrazione dell'istituto erede, legatario o donatario;

d) il voto motivato dalla Giunta provinciale amministrativa sulla convenienza economica per l'istituzione di accettare o rifiutare;

e) il riassunto patrimoniale dell'istituto, risultante dall'ultimo conto consuntivo.


Art.71

Nelle deliberazioni per acquisti di beni stabili a titolo corrispettivo, le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza devono dimostrare:

1) la proprietà nel venditore, mercè la produzione dei titoli relativi;

2) il possesso del medesimo, colla scorta dei certificati catastali o censuari, e in difetto con atti equipollenti;

3) la sicurezza dell'acquisto, mediante accertamento della situazione ipotecaria e la prova che non esistono altri vincoli sull'immobile acquistato;

4) il valore dello stabile da acquistare, mediante relazione autentica e giurata dei periti;

5) la convenienza dell'acquisto, indicando se lo stabile sia destinato in aumento o miglioramento del patrimonio o per l'adempimento del fine proprio dell'istituzione.


Art.72

Nel caso di acquisto di stabile destinato al fine dell'istituzione devonsi inoltre dimostrare le cagioni che lo rendono indispensabile per migliorarne i servizi, e provare la proporzionalità e sufficienza delle rendite e dei mezzi dell'istituto al nuovo assetto dei servizi stessi ed alla estensione che verrebbe data al fine dell'istituzione.

Se l'acquisto è inteso ad aumentare o migliorare il patrimonio, l'amministrazione, ai sensi dell'art. 24 della legge, deve provare la maggiore utilità dell'investimento, in confronto dell'impiego normale della somma giusta l'articolo stesso.


Art.73

Qualora l'acquisto di stabili debba aver luogo ad un pubblico incanto, l'amministrazione deve osservare le condizioni e le cautele che dalla Giunta provinciale amministrativa vengono stabilite.


Art.74

La trascrizione, ove ne sia il caso, degli atti d'acquisto deve essere promossa dall'amministrazione, sotto la sua responsabilità, nei modi e termini prescritti dal codice civile.

L'amministrazione deve pure procedere, sotto propria responsabilità, alla rinnovazione in tempo utile dell'iscrizione dei privilegi e delle ipoteche spettanti alla istituzione.

Al 1° gennaio di ogni anno dalle amministrazioni dev'essere comunicato alla Prefettura un elenco delle iscrizioni prese ed ordinate, durante l'anno scaduto, nell'interesse degli istituti da esse amministrati, nonché un elenco delle iscrizioni che vanno a scadere nell'anno incominciato.


Art.75

Per le alienazioni d'immobili l'amministrazione deve dimostrare alla autorità tutoria la necessità o la convenienza del contratto nell'interesse dell'istituto alienante e designare l'impiego che intende di fare del prezzo di vendita a norma dell'art. 28 della legge.


Art.76

Agli effetti dell'art. 36 lettera e) della legge, sono considerati come trasformazione o diminuzione di patrimonio, e quindi vanno sottoposti alla previa autorizzazione della Giunta provinciale, non solo gli acquisti e le vendite di beni stabili o titoli di rendita e le costituzioni di servitù passive, ma eziandio le permutazioni, le contrattazioni di prestiti e mutui attivi e passivi, le costituzioni di rendita, le concessioni di pegno o di ipoteca, l'impiego in qualsiasi modo di somme disponibili, le riscossioni di capitali e le operazioni congeneri.


Art.77

Nell'esercizio della facoltà accordata all'art. 40 della legge, la Giunta provinciale amministrativa procurerà di astenersi da quelle indagini e pratiche le quali possano cagionare spesa relativamente notevole alla istituzione, quando assolutamente non lo richiedano l'importanza dell'affare e l'interesse della istituzione.


Art.78

Il sommario delle deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa da pubblicare ai sensi dell'art. 41 della legge, evitando l'eccesso ed il difetto, dev'essere così redatto che fornisca il mezzo di conoscere i termini sostanziali dell'atto soggetto ad approvazione e di apprezzare i principali criteri cui s'informarono le deliberazioni.


Art.79

Il termine utile per la produzione del ricorso al Re in sede amministrativa contro le deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa, ai sensi dell'art. 42 della legge, è di trenta giorni decorrenti da quello in cui le Congregazioni di carità o le amministrazioni di altri istituti di beneficenza, avranno avuta legale notificazione delle deliberazioni suddette.


TITOLO V

Della vigilanza ed ingerenza governativa


Art.80

Salvo l'ingerenza dei competenti Ministeri circa l'osservanza delle leggi speciali cui siano soggette talune istituzioni pubbliche di beneficenza, tutte le istituzioni predette sono sottoposte alla sorveglianza del Ministero dell'interno.

In questo diritto di sorveglianza s'intende compresa la facoltà di richiedere copia di qualunque deliberazione presa dalle amministrazioni delle istituzioni stesse, di provocarne, in ogni tempo l'annullamento, di ordinare visite, ispezioni od inchieste sull'andamento morale, disciplinare ed economico degl'istituti, di promuovere nelle forme di legge lo scioglimento delle amministrazioni e di denunziarne, occorrendo, i componenti o gl'impiegati alla competente autorità giudiziaria, e di segnalare alle amministrazioni le mutazioni o riforme che sembrassero indispensabili al migliore adempimento del fine speciale dell'istituto e di quello generale della pubblica beneficenza.

Competono pure al Ministero dell'interno, come autorità politica, le facoltà discrezionali di cui nell'ultimo comma dell'art. 2 della legge e nel 1° comma dell'art. 4 di questo regolamento, circa la vigilanza sui comitati di soccorso e le altre istituzioni temporanee mantenute col contributo di soci o con oblazioni di terzi.


Art.81

La sorveglianza che i Consigli comunali sono chiamati ad esercitare sulle istituzioni pubbliche di beneficenza dell'art. 106 della legge comunale e provinciale(28), non conferisce ai medesimi od ai loro membri alcun diritto di dare ordini o disposizioni pel servizio o d'intervenire alle adunanze delle amministrazioni degl'istituti stessi.

Il Sindaco od un suo delegato, da scegliersi nel seno del Consiglio comunale, hanno diritto di esaminare sul luogo tutti gli atti, contratti e registri delle amministrazioni, riferendone nella prima tornata al Consiglio.


Art.82

Per l'attuazione delle disposizioni di che nell'art. 80, il consigliere di Prefettura, incaricato della vigilanza, di cui all'art. 44 della legge, riferisce immediatamente al Prefetto ogni irregolarità od abuso, infrazione, omissione o violazione di legge o statuti, ed in genere ogni fatto anormale che risultasse dall'esame degli atti di gestione, o venisse altrimenti denunziato dalle autorità, dalla pubblica opinione, dalla stampa, da privati, e promuove le opportune verificazioni e fa di ogni cosa relazione al Prefetto pei provvedimenti opportuni.


Art.83

Al predetto consigliere è affidato:

1) il servizio di statistica delle istituzioni pubbliche di beneficenza esistenti nella provincia;

2) la tenuta di un elenco delle Congregazioni di carità e delle altre amministrazioni elettive, con la indicazione nominativa dei rispettivi componenti, secondo l'ordine cronologico di nomina e di scadenza, per gli effetti previsti dagli artt. 10 ed 86 della legge, ed un elenco delle persone aggiunte ai sensi dell'art. 5 della legge medesima(30);

3) un elenco delle amministrazioni disciolte, colla data del relativo decreto reale, e coll'indicazione della rappresentanza provvisoria;

4) un elenco delle cauzioni prestate per il servizio di tesoreria e di riscossione.


Art.84

L'invito, che l'art. 46 della legge prescrive si faccia alle amministrazioni di uniformarsi alle norme legislative od agli statuti, è rivolto per iscritto dal Prefetto o sottoprefetto, d'ufficio o sopra relazione o denunzia, e deve contestare alle amministrazioni stesse le irregolarità, le infrazioni od abusi che, in caso di persistenza, potrebbero dar luogo allo scioglimento.

Nel detto invito sarà prefisso un termine perentorio entro il quale le amministrazioni debbono regolarizzare la loro azienda e farne constare l'adempimento con apposita deliberazione da trasmettere al Prefetto o sottoprefetto.


Art.85

In conformità delle istruzioni che verranno concordate fra il Ministero dell'interno ed i Ministeri delle finanze e del tesoro, ed in occasione delle visite ordinarie e straordinarie agli uffici finanziari governativi, i Prefetti potranno incaricare, d'accordo coll'Intendente, delle verifiche ed ispezioni ordinate dalla legge od autorizzate dal presente regolamento, gl'ispettori finanziari addetti all'intendenza di finanza rispettiva.

Di simili verifiche ed ispezioni, d'accordo fra i detti Ministeri, potranno essere dal Ministero dell'interno incaricati altresì gli ispettori delle intendenze e quelli addetti ai Ministri medesimi.

Agl'ispettori delegati a norma di questo articolo, non spetta una speciale indennità, a meno che sia stata preventivamente riconosciuta la necessità di una trasferta straordinaria.


Art.86

Fra i provvedimenti d'urgenza riservati al Governo dall'art. 46 della legge, è compresa la facoltà di sospendere le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza, quando gravi motivi d'interesse dell'istituto o di ordine pubblico lo richiedano, finché sia adottato un provvedimento definitivo.


Art.87

Le proposte di scioglimento devono essere accompagnate da copia autentica della nota d'invito di che nell'articolo 84; dalle deduzioni o discolpe dell'amministrazione interessata, o dalle ragioni che allo stato delle cose renderebbero inutile od intempestivo l'invito; da una relazione sui fatti che giustificano il proposto provvedimento, e dal motivato parere dell'autorità tutoria.


Art.88

Quando, nel caso previsto dall'articolo 49 della legge, la congregazione si trovi disciolta, la temporanea gestione della istituzione di beneficenza spetterà alla Giunta municipale od al Commissario, ai termini dell'art. 47 della legge medesima.

La delegazione di cui al detto art. 47, primo comma, non dà titolo a rimunerazione.


Art.89

La nomina del Commissario per la temporanea gestione della disciolta Congregazione di carità, nel caso previsto dall'art. 47, 2° alinea, è, di regola, delegata al Prefetto della provincia col decreto reale che ordina lo scioglimento; può tuttavia essere disposta col decreto stesso, quando ragioni speciali lo richiedano.

Per quanto è possibile, saranno preferite le persone che accettino l'incarico gratuitamente, sempre però fra coloro che non facciano parte del Consiglio comunale.

Nel caso che trattisi d'incarico gratuito, il Prefetto potrà consentire il rimborso delle spese di trasferta ed altre da liquidare su apposita nota.


Art.90

La misura della indennità da corrispondere al Commissario nominato agli effetti degli artt. 47 e 48 della legge, è determinata dal Prefetto della provincia in cui l'istituto ha la sua sede ovvero la sede principale, sentito il voto della Giunta e delle Giunte provinciali competenti.

Contro il provvedimento del Prefetto è ammesso il ricorso al Ministero dell'interno.

Nessun prelevamento può essere ordinato quale acconto di indennità al Commissario a carico della istituzione disciolta, senza speciale preventiva autorizzazione della Giunta o Giunte provinciali amministrative.

Le disposizioni di quest'articolo si applicano anche ai delegati speciali di cui all'art. 50 della legge.


Art.91

Il Commissario, incaricato della temporanea gestione, deve formulare le proposte per l'esercizio dell'azione di rivalsa e pel ricupero delle somme a lui corrisposte a titolo di indennità, nell'interesse del Comune o della istituzione che ne ha fatto l'anticipazione.

Esso raccoglie i dati e gli elementi necessari per stabilire la responsabilità dell'avvenuto scioglimento ed indica alla Giunta provinciale le persone a carico delle quali dovrebbe, a suo avviso, essere posta la spesa.

La Giunta esamina gli atti, assume le occorrenti informazioni, provoca le giustificazioni delle persone tenute responsabili e procede a norma degli artt. 29 e 30 della legge, a meno che i debitori abbiano pagato la somma dovuta.

La Giunta dovrà deliberare al più tardi entro tre mesi; e contro tale deliberazione è aperta la via del ricorso a termine del diritto comune amministrativo. Tale diritto di ricorso spetta anche quando la Giunta, invitata dal Prefetto, non abbia deliberato entro il termine suddetto.


Art.92

Il Prefetto provvede, ai termini dell'ultima parte dell'art. 17 della legge, con decreto motivato, udito il Consiglio di Prefettura, nominando, in virtù dell'art. 50 della legge stessa, un procuratore incaricato di dedurre o far valere giudizialmente la nullità nell'interesse dell'ente.

Siffatto decreto dovrà essere notificato alla rappresentanza dell'ente prima della notificazione dell'atto di citazione o del primo atto di procedura; o almeno contemporaneamente ad essi.

Contro il decreto del Prefetto è ammesso, per parte dei rappresentanti la istituzione, o di chiunque altro vi abbia interesse, ricorso in via gerarchica al Ministero dell'interno, che deciderà, udito il Consiglio di Stato.

Nel far valere l'azione o eccezione di nullità, il Prefetto è considerato rappresentante dell'istituzione anche agli effetti favorevoli o sfavorevoli della condanna nelle spese giudiziarie.

Nel caso contemplato dal presente articolo, sono licabili le disposizioni del secondo capoverso dell'art. 123 del presente regolamento.


Art.93

Quando per atto fra vivi o per disposizione testamentaria sia stabilita un'opera di beneficenza pubblica con designazione delle persone incaricate di amministrarla, gli amministratori stessi od esecutori testamentari ne promuovono la costituzione in ente morale ai termini dell'art. 51 della legge.

Se manca tale designazione, e gli amministratori od esecutori non possono o non vogliono compiere i relativi uffici, deve provvedervi la Congregazione di carità: ed ove questa non lo faccia entro tre mesi, salvo disposizione in contrario, deve provvedere il Sindaco, ed in mancanza di questo, il Prefetto, in base alla denuncia di cui all'articolo 84 della legge.


Art.94

Le domande di costituzione in corpo morale di nuove istituzioni pubbliche di beneficenza debbono, per mezzo del Prefetto, essere dirette al Re sulla prescritta carta da bollo e fornire con appositi allegati: l'indicazione voluta dall'art. 51 della legge circa i mezzi coi quali s'intende adempiere allo scopo, tenuto conto dello sviluppo che l'istituzione possa ricevere in avvenire sia nelle entrate che nelle spese: e, quando trattasi di fondazione avente un reddito annuo inferiore a lire 5000, o destinata a favore degli abitanti di uno o muni che riuniti insieme abbiano meno di 10 mila abitanti, l'indicazione dei motivi pei quali la fondazione dovrebbe essere eccettuata dal concentramento prescritto dall'art. 56 della legge, o possa ammettersi la eccezione preveduta dall'art. 60.


Art.95

Alla domanda nella quale deve essere indicata la località destinata a sede della nuova istituzione, debbono unirsi:

a) l'atto di fondazione;

b) uno schema di statuto organico;

c) il voto del Consiglio comunale, e se la istituzione interessi più Comuni della stessa Provincia, quello del Consiglio provinciale;

d) le dichiarazioni di acquiescenza espresse o tacite o le opposizioni dei successibili, quando sono richieste, di cui all'art. 69 del presente regolamento allorché trattisi di fondazione testamentaria.

I Prefetti trasmettono questi atti al Ministero dell'interno, aggiungendovi il loro parere sulla convenienza ed opportunità di secondare la domanda, tenendo conto, per ciò che riguarda i mezzi e le condizioni di stabilità del nuovo istituto, delle guarentigie che possono offrire l'influenza e l'autorità del nome e l'operosità della persona o persone che intendono promuovere l'istituzione stessa.


Art.96

I Prefetti comunicano di volta in volta alle amministrazioni interessate i reali decreti di costituzione in corpo morale o di accettazione di lasciti e doni per mezzo dei locali uffici di finanza per assicurare la riscossione della tassa, agli effetti della L. 19 luglio 1880, numero 5536, allegato F, sulle concessioni governative(31).

Collo stesso metodo deve aver luogo la trasmissione dei decreti di autorizzazione prefettizia ad accettare lasciti o doni che non abbiano valore superiore alle lire 5000.


Art.97

Le Congregazioni di carità, nell'interesse della pubblica beneficenza, ed in caso di assoluta mancanza di mezzi per parte degli istituti interessati, debbono anticipare, in seguito ad invito della Giunta provinciale amministrativa i fondi occorrenti:

a) per la costituzione di nuovi enti morali di pubblica beneficenza, ancorché promossa d'ufficio;

b) per il compimento di atti conservativi, o pel ricupero del patrimonio d'istituti esistenti.


Art.98

I regolamenti interni di amministrazione, che non fossero soggetti ad approvazione tutoria, dovranno essere, entro 15 giorni dalla loro data, trasmessi in copia alla autorità del circondario per gli effetti di che nell'art. 52 della legge.


TITOLO VI

Delle riforme dell'amministrazione e delle mutazioni nel fine


Art.99

Le proposte per provocare i provvedimenti di riforma indicati dalla legge debbono avere per iscopo:

1) l'economia o riduzione di spese d'amministrazione o di personale;

2) la maggiore e più efficace vigilanza e tutela da parte delle competenti autorità;

3) il più proficuo e sicuro adempimento del fine di ciascuna istituzione, tenuto conto dei mezzi di cui possono disporre;

4) il coordinamento più razionale delle varie forme di beneficenza fra loro e col fine generale e collettivo della beneficenza; e la trasformazione delle istituzioni aventi scopi molteplici in quelli fra essi che presentano maggiore utilità, in proporzione dei mezzi di cui possono disporre.


Art.100

La revisione obbligatoria degli statuti e regolamenti è diretta a provocare, con le guarentigie del procedimento stabilito dalla legge ed in conformità dei criteri indicati nel precedente articolo, la riforma di quelle istituzioni le quali, per il loro vizioso ordinamento o per le variate condizioni dei tempi e della beneficenza cui si riferiscono, richiedono di essere riportate al principio pel quale vennero fondate od al fine al quale furono dirette, ovvero riordinate in conformità di quanto è prescritto nel capoverso dell'art. 70 della legge.


Art.101

Salva la mutazione del fine, ove siavi luogo, e salva l'erogazione delle rendite delle opere pie dotali esuberanti al loro scopo in altro fine di beneficenza, la revisione degli statuti delle opere pie dotali ordinata dall'art. 93 della legge, dovrà proporsi l'intento di diminuirne il numero per aumentarne l'entità quando questa sia soverchiamente esigua, e di regolare mediante il concentramento o raggruppamento, la erogazione delle loro rendite in modo da evitare che più doti profittino indebitamente ad una sola persona, o servano a favorire dei matrimoni inconsulti, ovvero le rendite vadano altrimenti disperse senza un evidente vantaggio della pubblica beneficenza.


Art.102

Per l'attuazione dei sopra indicati provvedimenti le Congregazioni di carità, in seguito alle denunzie ricevute a norma dell'art. 89 della legge o delle notizie altrimenti raccolte, devono deliberare e sottoporre ai voti dei rispettivi Consigli comunali le proposte relative:

a) al concentramento delle istituzioni e dei fondi elemosinieri di cui agli artt. 54 e 56 della legge e delle istituzioni rispetto alle quali concorrano gli estremi previsti dall'art. 57;

b) al raggruppamento delle istituzioni che rientrino in alcuno dei casi previsti agli artt. 58 e 59;

c) alla convenienza di costituire e mantenere in amministrazione autonoma quella delle quali è cenno nell'ultimo alinea dell'art. 59 e dell'art. 60;

d) alla trasformazione per mancato fine ai sensi dell'art. 70, ed al concentramento, al raggruppamento od alla costituzione con amministrazione autonoma dell'ente a trasformare ai sensi degli artt. 57 al 61 della legge.


Art.103

Tali proposte, come pure quelle riferibili all'oggetto degli artt. 90, 91, 92, 93 e 94 della legge, devono, secondo i casi, essere corredate dei documenti qui appresso indicati, cioè:

a) dell'atto di fondazione dell'istituto nel cui interesse viene fatta la proposta, ed in mancanza di un vero e proprio atto di fondazione, dei titoli equipollenti, possesso di stato, memorie storiche e documenti che diano notizia sicura dell'origine e natura dell'istituto;

b) delle antiche regole e costituzioni degli statuti organici e regolamenti;

c) d'una copia dell'ultimo conto consuntivo approvato e d'un prospetto riassuntivo delle condizioni patrimoniali di ogni singolo istituto, con l'indicazione degli oneri e pesi di beneficenza e di culto che stanno a suo carico: ove l'istituto possegga lasciti speciali per lo adempimento del proprio o di altro fine qualsiasi anche estraneo alla beneficenza, ne va fatto cenno in apposito elenco da allegare al prospetto, indicando l'atto o titolo costitutivo del lascito, la data e l'ammontare di esso;

d) della tabella organica del personale stipendiato o salariato a carico dell'istituto;

e) della deliberazione di proposte secondo i casi espressi dall'art. 62 della legge;

f) del voto motivato dalla Giunta provinciale amministrativa;

g) del certificato di pubblicazione e dei reclami che siano stati presentati ai termini dell'art. 68 della legge e delle opposizioni ed osservazioni che fossero state presentate dagli interessati;

h) d'una relazione particolareggiata sulle cause che rendono utile e necessario il provvedimento proposto, colla indicazione delle riforme di ordinamento e di scopo cui l'istituto fosse stato sottoposto dal tempo di sua fondazione in poi.

Nei casi previsti dagli artt. 63 e 66, tali adempimenti verranno fatti a cura del Prefetto, osservate le prescrizioni sancite dal successivo art. 69 della legge.


Art.104

Nel deliberare le menzionate proposte, osservate le condizioni prescritte nell'art. 70 della legge, dovrà aversi cura altresì che l'attuazione delle proposte stesse non induca a dare soverchia estensione ad una forma di beneficenza a scapito delle altre affini o congeneri, ma sia coordinata al fine di mantenere una giusta proporzione fra le varie forme di erogazione, in rapporto ai bisogni delle classi povere locali.


Art.105

La determinazione della somma alla quale ammonta la rendita agli effetti dell'art. 56 lettera a) della legge, si fa sulla base delle rendite ordinarie nette accertate sulle risultanze dell'ultimo conto approvato.

La popolazione di ciascun Comune, agli effetti dell'indicato articolo lettera b), e dell'art. 59 lettera c) della legge, si desume dall'ultimo censimento ufficiale.


Art.106

Si intendono destinati ad integrare o completare altra forma di beneficenza, a sensi dell'art. 54 della legge, e quindi non vanno soggetti a concentramento:

a) i sussidi per medicinali e vitto agli infermi poveri a domicilio, quando servano a sopperire ad esigenze locali della beneficenza ospitaliera, purché la regolarità della loro erogazione sia assicurata con apposite disposizioni da inserire negli statuti e regolamenti della istituzione alla quale fanno carico;

b) i sussidi di latte o di baliatico diretti a completare l'assistenza dei brefotrofi, od a provvedere al servizio pei bambini lattanti, purché la erogazione proceda in conformità delle disposizioni di legge che regolano questo servizio;

c) gli assegni o borse di studio, i patrimoni sacri e le speciali sovvenzioni intese ad agevolare gli studenti bisognosi, il compimento degli studi in altro istituto, anche ecclesiastico, diverso da quello che concede gli assegni, il conseguimento di un diploma professionale o d'un grado accademico in istituti governativi o pareggiati, ovvero abbia per fine di far apprendere un'arte o mestiere;

d) le quote di assegno o contributo destinate a sussidiare o facilitare l'impianto ed il mantenimento di asili o giardini per l'infanzia, di presepi, sale di maternità od allattamento annesse ai brefotrofi o da questi dipendenti, purché debitamente approvate dall'autorità tutoria;

e) ed in genere i fondi che abbiano o siano per avere una delle destinazioni prevedute, in modo dimostrativo, dall'art. 55 della legge.


Art.107

Le istituzioni elemosiniere di un Comune non concentrate nella Congregazione di carità o non raggruppate, devono, secondo l'art. 64 della legge, comunicarsi a vicenda ed inviare alla locale Congregazione di carità uno stato nominativo mensile delle persone da esse beneficate con elemosine o sovvenzioni di qualsiasi natura.

La stessa comunicazione deve fare la Congregazione di carità alle istituzioni elemosiniere locali.

Nell'elenco s'indica il nome, cognome, paternità, età, stato di famiglia ed il domicilio di soccorso della persona sussidiata, la qualità e l'ammontare della sovvenzione e la data delle singole concessioni.

Qualora il sussidio sia conceduto in via d'urgenza a persone aventi altrove il domicilio di soccorso, se ne fa cenno nello stato nominativo e se ne dà notizia alla Congregazione di carità del comune ove esse hanno, credono di avere o si suppone che abbiano il domicilio di soccorso ai sensi dell'art. 109 di questo regolamento.

Ciascuna istituzione conserverà nel proprio archivio i predetti elenchi spediti o ricevuti. Terrà pure un elenco riservato a parte dei poveri vergognosi.


Art.108

L'avviso prescritto dal primo capoverso dell'art. 69 della legge circa le proposte formulate d'ufficio dal Prefetto, o modificate dal Ministero dell'interno, per riforme di istituzioni, concentramenti e raggruppamenti, viene pubblicato all'albo pretorio e nei luoghi soliti per le affissioni se interessano un solo Comune: se interessano più Comuni di una o più Provincie, la pubblicazione ha luogo nel bollettino della Prefettura nella quale ha sede l'istituzione.

L'inserzione dell'avviso nel bollettino della Prefettura deve essere fatta nel corso di un mese dalla comunicazione ufficiale delle proposte e modificazioni di cui sopra, e nello stesso termine viene eseguita la pubblicazione dell'avviso nei luoghi indicati nel capoverso precedente.

Copia autentica della nota ufficiale contenente le proposte e modificazioni rimarrà per un mese esposta nelle segreterie del Comune o dei Comuni e Provincie interessate, nonché in quella dell'istituto, affinché chiunque possa averne conoscenza.

Le osservazioni e i reclami prodotti dagli individui od enti morali nel termine fissato dalla legge, vengono, a cura del Prefetto, comunicati tosto con le sue deduzioni al Ministero dell'interno per essere trasmessi al Consiglio di Stato.


TITOLO VII

Del domicilio di soccorso


Art.109

Il domicilio di soccorso risulta dalla iscrizione, durante il periodo di cinque anni nel registro di popolazione del Comune, eseguita nei modi determinati dalle leggi e dai regolamenti.

Esso risulta inoltre dal fatto della dimora, durante il detto periodo, in un Comune, per causa di impiego, di famulato, di commercio o dell'esercizio di una professione, arte o mestiere.


Art.110

Chi invoca il beneficio del domicilio di soccorso deve provare che trovasi in una delle condizioni prescritte dall'articolo 72 della legge; e tale prova, per ciò che concerne il n. 1 dell'articolo medesimo, è fornita colla produzione dell'uno o dell'altro fra i documenti seguenti:

a) estratto d'iscrizione nel registro di popolazione dell'ufficio comunale, salvo il diritto del Comune di provare che all'iscrizione non ha corrisposto il fatto della dimora effettiva;

b) documenti legali che provino, durante il detto periodo, la dimora nel Comune per causa di impiego, di famulato, di commercio o dell'esercizio di una professione, arte o mestiere;

c) certificato dal quale risulti l'iscrizione nel registro di anagrafe, prescritto dall'art. 141 della legge sulla pubblica sicurezza(34) salvo il diritto alla prova contraria preveduta nella lettera a) di questo articolo.

In mancanza di tali documenti si potrà supplirvi colla produzione di un atto di notorietà ricevuto dal Pretore del mandamento, o con altri documenti equipollenti.

Quando, nei casi d'urgenza, si fa luogo all'assistenza od al soccorso, in conformità degli artt. 76 e 79 della legge, indipendentemente dalla produzione degli atti di cui sopra, si potrà procedere poi ai necessari accertamenti.

Del sussidio conceduto per ragioni di urgenza si dà avviso alla Congregazione di carità del Comune in cui l'indigente ha il domicilio di soccorso giusta l'articolo 107 di questo regolamento.

Sono dispensati dal fornire in via diretta la prova di cui sopra gli infermi, i ciechi, i sordomuti, gli affetti da cretinismo od ebetismo, i minorenni ed in genere tutti coloro che per imperfezione od infermità fisica o morale o per altre ammissibili ragioni non possono somministrarla.

In tutti questi casi le informazioni occorrenti a determinare il domicilio di soccorso sono assunte d'ufficio.


Art.111

Chi emigra, anche a tempo indefinito, in paese straniero, conserva nel Regno l'ultimo suo domicilio di soccorso.

Il periodo di dimora mantenuto in un Comune o frazione di Comune che sia stato soppresso ed aggravato ad altro Comune, si ricongiunge al periodo di successiva dimora e si considera utile al compimento del quinquennio(33) per l'acquisto del domicilio in quest'ultimo Comune, salvo ché, trattandosi di frazione, l'indigente in esso dimorante abbia dichiarato di voler trasferire la sua dimora in altra parte del Comune al quale la frazione apparteneva.


Art.112

Nelle città ove esistono ospedali od istituti destinati a prestar soccorso agli stranieri, le amministrazioni degli ospedali italiani che abbiano ricoverato degli stranieri a termini dell'art. 79 della legge, prima di chiedere al Governo il rimborso delle spese di cura ai sensi dell'art. 77 della legge medesima, devono fare, per mezzo delle autorità locali, le pratiche opportune presso gli istituti che per ragione di nazionalità sarebbero stati obbligati a prestare assistenza e cura ai sudditi esteri indigenti od infermi.

Non hanno diritto al rimborso quegli ospedali che per i loro statuti sono obbligati a ricevere indigenti infermi senza distinzione di nazionalità, a meno che dimostrino l'assoluta mancanza di mezzi disponibili per sopperire a tale spesa.


Art.113

La domanda di rimborso per cura di stranieri deve essere corredata:

a) della contabilità della spesa in doppio esemplare;

b) della tabella nosologica comprovante l'indole della malattia che ha reso necessaria la cura, vidimata dal medico curante;

c) di un esemplare dello statuto, o dell'estratto di esso, nella parte che riguarda le persone che l'istituto ha obbligo di ricoverare. Questo documento deve essere unito alla prima contabilità solamente; nelle contabilità successive basta citare la data della prima, quando non siano sopravvenute mutazioni nello statuto;

d) della dichiarazione che l'istituto non ha fondi disponibili per spese estranee all'adempimento del suo scopo secondo il proprio statuto;

e) di un attestato del Console della nazione a cui lo straniero appartiene, indicante, per quanto è possibile, le precise generalità del ricoverato (cognome e nome, paternità, età, luogo di nascita e di domicilio, professione o, in mancanza di tale attestato, di altri titoli equipollenti, come il congedo militare, il passaporto, il libretto di lavoro ecc.).

Fattosi luogo al rimborso, il Ministero, accertate nelle vie diplomatiche o consolari le condizioni economiche degli stranieri ricoverati, provvederà per la rivalsa verso i Governi esteri, secondo le convenzioni internazionali.


Art.114

L'ammissione d'un malato straniero negli ospedali del Regno, non avvenuta a richiesta del Console della nazione alla quale appartiene, deve essere al più presto possibile notificata al Console medesimo coll'indicazione della infermità che ne rese necessario il ricovero.

Ove nel luogo stesso o nei dintorni esistano ospedali della nazione del malato o che siano destinati alla cura degli stranieri, l'ammalato può esservi trasportato, previo accordo col Console, quando l'ospedale predetto sia pronto ad accoglierlo, e lo stato dell'infermo lo consenta a giudizio del medico curante.


Art.115

Qualora la cura d'uno straniero si protragga oltre due mesi, l'amministrazione dell'ospedale deve darne immediato avviso al Console e per mezzo del Prefetto o sottoprefetto, al Ministero dell'interno pei provvedimenti di sua competenza.

Laddove il medico curante riconosca cronica la malattia che diede luogo al ricovero, sebbene tale non fosse apparsa al momento dell'ammissione, esso, con apposito referto, deve avvertire l'amministrazione dell'ospedale, e questa entro tre giorni deve darne avviso al Console ed all'autorità politica della Provincia o del circondario per le occorrenti disposizioni di rimpatrio o per quelle altre provvidenze che occorressero senza indugio nell'interesse del pubblico servizio.


Art.116

L'amministrazione che, non ostante il referto del medico, trascuri di ordinare la dimissione dell'infermo cronico nei casi in cui possa essere disposta senza danno personale di esso, ovvero trascuri di promuovere dal regio Governo i provvedimenti suaccennati, è tenuta responsabile in proprio, ai sensi dell'art. 29 della legge, delle spese cagionate per l'indebita permanenza dello straniero nell'istituto.

Potrà tuttavia essere consentita un'ulteriore permanenza nell'ospedale dello straniero affetto da malattia cronica, quando esso, o le persone interessate, od il console dichiarino di sostenere le spese di mantenimento e cura, fornendo garanzia pel pagamento, e l'ospedale possa sopperirvi senza venir meno al proprio ufficio secondo gli statuti.


TITOLO VIII

Disposizioni generali


Art.117

L'azione popolare, nei limiti e con le condizioni di cui agli artt. 82 e 83 della legge, è fatta valere:

a) con atto di citazione ai termini del codice di procedura civile, quando l'attore popolare introduca la lite;

b) con atto di opposizione di terzo, con atto di appello, con ricorso per cassazione o con domanda di rivocazione ai termini dello stesso codice, nei casi e nei termini in cui tali rimedi potrebbero essere esercitati dalla legale rappresentanza dell'ente;

c) con atto d'intervento in causa in qualunque grado e stato, ai termini del codice di procedura civile; e con atto di costituzione di parte civile in giudizio penale, nei modi e termini stabiliti dal codice di procedura penale.

In ogni caso l'atto introduttivo della lite, ovvero il primo atto di procedura in cui l'azione popolare è fatta valere, debbono contenere l'enunciazione della data del ricorso al Prefetto, e l'enunciazione della data del deposito prescritti dall'art. 83. L'originale del ricorso e il certificato dell'eseguito deposito debbono essere consegnati in cancelleria insieme col mandato al procuratore o all'avvocato.


Art.118

Il ricorso al Prefetto, di cui all'art. 83 della legge, deve contenere la enunciazione del fatto ed i motivi di diritto sui quali il ricorrente forma le sue conclusioni, con la dichiarazione che egli intende spiegare, o si riserva spiegare l'azione popolare, e dovrà essere firmato dalla parte o da un suo mandatario speciale.

Il ricorso, mediante rilascio di copia, è notificato all'ufficio del Prefetto, o all'ufficio del sottoprefetto che lo trasmetterà immediatamente al Prefetto.

Questi, avuta comunicazione del ricorso, provvederà come per legge, ove ne sia il caso e sia di sua competenza, o ne darà comunicazione all'ufficio competente perché possa provvedervi. In ogni caso, darà avviso del ricorso alla legale rappresentanza dell'ente.


Art.119

L'azione popolare può essere esercitata anche da persona diversa da quella che notificò il ricorso al Prefetto.

L'ufficio di Prefettura darà, a chiunque ne faccia richiesta, copia autenticata dal Prefetto dei ricorsi preannunzianti l'azione popolare. Il richiedente dovrà anticipare, oltre la carta da bollo, quanto sia dovuto per spese di copia.


Art.120

Il deposito di cui all'art. 83 della legge è fatto presso il tesoriere del Comune. Questi dovrà rilasciarne ricevuta indicante il nome del depositante, la somma depositata e la dichiarazione che il deposito è fatto per esercitare l'azione popolare contro persone o enti che il depositante indicherà. Il tesoriere non può ricusare di ricevere il deposito o di rilasciarne ricevuta come sopra.

Rimane in ogni caso salvo il diritto di eseguire il deposito nella Cassa dei depositi e prestiti ai termini delle leggi generali.

Basterà un solo deposito qualunque sia il numero degli esercenti l'azione popolare, purché la causa si faccia in contraddittorio degli stessi enti o persone e tutti gli attori abbiano lo stesso procuratore e domiciliatario.

Insieme col merito, l'autorità giudiziaria pronunzierà sulla restituzione o aggiudicazione del deposito.


Art.121

Chiunque può esercitare l'azione popolare, può anche proseguire un'azione popolare che altri abbia introdotta, profittando degli atti, sentenze e mezzi di prova della causa; ma dovrà fare un nuovo deposito, salvi i casi seguenti:

a) che l'attore precedente gli abbia cedute le proprie ragioni sul precedente deposito e rinunziato alla lite;

b) ovvero che l'attore gli abbia cedute le proprie ragioni, e il cessionario continui nella lite; ma ilnuovo attore dev'essere anche egli rappresentato dallo stesso procuratore e domiciliatario.

L'attore precedente rimane sempre obbligato verso i convenuti per le spese e i danni cui avesse dato luogo, fino ad accettazione della rinunzia della lite.


Art.122

L'azione popolare non può essere rinunziata, ma può farsi rinunzia alla lite. La rinunzia dev'essere accettata da tutte le parti in causa e dal Prefetto.

Quando per concordia di tutte le parti abbia luogo la rinunzia alla lite, i procuratori dovranno presentare in cancelleria una scrittura concordata, da loro firmata insieme alle parti e avente il visto del Prefetto o per esso del sottoprefetto. In tale scrittura dovrà provvedersi circa alle spese della lite e la restituzione o attribuzione del deposito.

Il Prefetto o sottoprefetto prima di apporre il visto dovranno accertarsi che la Giunta provinciale amministrativa abbia approvata la transazione della lite.

Il cancelliere redigerà verbale delle conclusioni concordate. L'avente interesse consegnerà una copia autentica del verbale al custode del deposito, il quale ne farà la restituzione a chi di diritto ai termini del verbale stesso.


Art.123

Nelle cause di azione popolare, il Prefetto, quando lo stimi opportuno, invierà gli atti della causa al pubblico ministero perché questi, ove lo creda conveniente, intervenga in causa per ispiegare le sue conclusioni.

Parimenti la Giunta provinciale amministrativa, quando la gravità o le particolari circostanze della causa lo richiedano, può, ai termini degli artt. 44, 46 e 50 della legge, nominare un procuratore ed occorrendo un avvocato perché, durante il corso della lite, tutelino gl'interessi dell'istituzione. In tali casi l'ammissione al gratuito patrocinio ha luogo di diritto.

Col consenso dell'avvocato generale erariale l'incarico di cui sopra sarà dato preferibilmente, nei luoghi ove siedono avvocature erariali, agli uffici dell'avvocatura erariale.

Ancorché il Prefetto non abbia costituito procuratore, dovranno al medesimo sempre essere notificate le sentenze emanate in causa, le quali non faranno passaggio in cosa giudicata fino a che, anche di fronte al Prefetto, non siano decorsi i termini per impugnarle.


Art.124

Fra gli ospedali tenuti, ai termini dell'art. 98 della legge, a fornire il locale ed a lasciare a disposizione della facoltà medico-chirurgica i malati ed i cadaveri occorrenti pei diversi insegnamenti, sono compresi i manicomi ed ogni altro istituto avente carattere di istituto pubblico di beneficenza diretto alla cura di qualsiasi malattia in genere, od in ispecie.


Art.125

Per le controversie di cui all'articolo 80 della legge, l'amministrazione interessata dovrà dirigere al Prefetto della Provincia un reclamo contenente:

1) la esposizione del fatto e la enunciazione del titolo su cui fonda la propria domanda di rimborso;

2) l'indicazione delle eccezioni che l'amministrazione debitrice oppone (se ne opponga) al pagamento, e le repliche che dà l'amministrazione ricorrente;

3) l'indicazione dei documenti a sostegno del reclamo, i quali devono essere allegati in originale o per copia certificata conforme;

4) la richiesta dell'ordine di pagamento della somma che sarà liquidata.

Il reclamo dovrà, a cura dell'amministrazione ricorrente, essere comunicato per copia all'amministrazione interessata, mediante piego raccomandato spedito per posta con ricevuta di ritorno.

Il piego dovrà essere spedito legato senza busta e senza fascia, e per modo che il bollo postale debba essere impresso sul foglio nel quale è iscritto il ricorso.

La ricevuta dell'ufficio postale, dalla quale risulta tale comunicazione, sarà pure essa allegata ai documenti uniti al ricorso originale da spedirsi al Prefetto.

Il Prefetto invierà il reclamo alla Giunta provinciale amministrativa, nel caso di cui alla lettera a), e al Ministero dell'interno nel caso di cui alla lettera b) dell'art. 80 della legge.

La Giunta provinciale amministrativa e il Ministero dell'interno si pronunceranno sui ricorsi non prima di 30 giorni dalla data della ricevuta della copia del ricorso rilasciata dal destinatario.

Entro il suddetto termine le amministrazioni interessate potranno presentare all'autorità decidente le loro controdeduzioni al ricorso.

Le deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa e i decreti del Ministero dell'interno conterranno l'ordine di pagamento entro 15 giorni dalla notificazione del provvedimento. Tale notificazione sarà fatta per mezzo dell'ufficio postale nella forma prescritta al secondo capoverso di questo articolo.

Quando l'amministrazione debitrice non dia esecuzione all'ordine di pagamento, sarà provveduto a norma di legge, salvi sempre gli effetti dell'ultimo capoverso dell'art. 80.


Art.126

La denunzia che i notai devono fare al Sindaco locale ai sensi dell'art. 84 della legge deve esprimere: la data dell'atto, il nome e il cognome del disponente, il testo letterale dell'atto nella parte concernente la liberalità, l'erede o gli eredi universali ed il loro domicilio.

Se la liberalità riguarda uno o più Comuni diversi, il Sindaco che riceve la denunzia deve darne comunicazione ufficiale a quello dei Comuni interessati, affinché ne sia data partecipazione alla rispettiva Congregazione di carità.


Art.127

L'elenco che ai sensi dell'articolo predetto devono i ricevitori del registro trasmettere all'Intendenza di finanza dalla quale dipendono, deve essere redatto in doppio esemplare e spedito non oltre i 20 giorni dalla data della registrazione dell'atto.

Entro lo stesso termine i ricevitori del registro faranno direttamente ai Sindaci le comunicazioni prescritte dall'art. 27 del R.D. 19 novembre 1889, n. 6535, serie 3ª, in esecuzione dell'art. 81 della legge di sicurezza pubblica.

Queste ultime comunicazioni devono essere accompagnate da un elenco in due esemplari, uno dei quali sarà dal Sindaco restituito al ricevitore con dichiarazione di ricevuta.

Nei primi cinque giorni di ciascun mese, gl'Intendenti trasmettono al Prefetto della rispettiva Provincia un esemplare degli elenchi loro inviati dai ricevitori nel mese precedente, anche quando vi fossero comprese liberalità in favore di enti che hanno sede o debbano essere istituiti in altra provincia.

Entro dieci giorni successivi i Prefetti devono fare comunicazione di queste ultime liberalità ai Prefetti delle Provincie nei quali sono compresi i Comuni interessati per le occorrenti comunicazioni ai Sindaci rispettivi.


Art.128

Le istituzioni pubbliche di beneficenza o le Congregazioni di carità, appena ricevuta la denuncia delle donazioni o dei lasciti di cui all'art. 84 della legge, o ne siano in qualunque altro modo informate, devono procedere agli atti conservativi per assicurare la esecuzione della liberalità.

Se trattasi di donazione fra vivi, l'ente interessato deve tosto trasmettere copia autentica dell'atto all'autorità tutoria per essere autorizzato ad accettarla ai sensi dell'art. 36 della legge(39) e degli artt. 1057, 1069 s. del codice civile(40), curando la trascrizione dell'atto stesso secondo l'art. 1932 del predetto codice(41), qualora la donazione comprenda immobili od altri beni capaci di ipoteca.


Art.129

Se si tratta di legato, quando il testatore non abbia disposto che i frutti debbano decorrere dal dì della sua morte ed i beni legati non siano della natura di quelli indicati dagli articoli 865, n. 2, e 866 del codice civile, l'ente legatario deve tosto far notificare all'erede che, salvo disposizioni in contrario dell'autorità tutoria, esso chiede il rilascio del legato (artt. 863, 864, codice civile). Deve poi, ove particolari circostanze lo suggeriscano, chiedere, nei modi di legge, la separazione del patrimonio del defunto da quello dell'erede agli effetti degli artt. 1032 e 2054 s. del codice predetto.


Art.130

Nel caso di eredità, l'ente erede deve subito, specialmente quando non siavi esecutore testamentario nominato dal testatore, far procedere alla apposizione dei suggelli, alla compilazione dell'inventario giudiziale ai termini dell'articolo 847 s. del codice di procedura civile alla denunzia dell'eredità, ai termini dell'art. 79 della L. 13 settembre 1874, n. 2076.

Se sia necessaria la nomina di un amministratore fino a che l'ente erede non sia autorizzato ad accettare, questi deve invocare dal Tribunale il relativo provvedimento ai sensi dell'art. 857 s. del codice civile.

Il dovere di procedere ad atti conservatori, durante le pratiche per l'accettazione, non rende necessario di prendere possesso dei beni dell'eredità o di assumerne l'amministrazione.


Art.131

Le notificazioni prescritte dalla legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza e dal presente regolamento, debbono eseguirsi dagli uscieri giudiziari nell'interesse pubblico, e non danno quindi luogo all'esazione di alcun diritto od indennità, che vengono iscritti nei rispettivi repertori insieme ai diritti ed alle indennità in materia penale, per effetto del conseguimento del sussidio.


Art.132

Per l'applicazione delle penalità stabilite negli artt. 13, 17, 78, 84, 89 della legge, si osservano le disposizioni del D. 30 dicembre 1865, n. 2721.


TITOLO IX

Disposizioni finali e transitorie


Artt.133-142


Regolamento di contabilità


TITOLO I

Del patrimonio delle istituzioni pubbliche di beneficenza - Inventario


Art.1

Ciascuna Congregazione di carità e ciascuna istituzione pubblica di beneficenza deve avere un inventario nel quale siano descritti, nei modi stabiliti dal presente regolamento, tutti i beni che costituiscono il rispettivo patrimonio.


Art.2

Quest'inventario comprende tutti i beni che costituiscono la dotazione dell'istituzione e le cose dei terzi ad essa affidate. La parte dell'inventario che comprende la dotazione dell'istituzione si divide nelle seguenti categorie.

Attivo:

a) fondi rustici;

b) scorte rurali vive e morte;

c) fabbricati, coll'indicazione e la descrizione degli oggetti d'arte che ne fanno parte;

d) censi, livelli, canoni e legati perpetui;

e) titoli di debito pubblico emessi o garantiti dallo Stato;

f) altri valori pubblici o industriali;

g) crediti ipotecari e chirografari;

h) oggetti d'arte che non fanno parte degli immobili ed oggetti preziosi;

i) altri oggetti mobili;

k) attività diverse patrimoniali;

l) capitali esistenti in cassa o in deposito, per effetto di trasformazione di patrimonio;

m) rimanenza netta di cassa proveniente da sopravanzi di rendite.


Passivo:

a) debiti ipotecari e chirografari;

b) censi, livelli, canoni, legati ed altre annualità perpetue;

c) pensioni vitalizie;

d) passività diverse patrimoniali.

La parte dell'inventario che comprende le cose dei terzi è costituita dalla categoria seguente: depositi a cauzione o custodia.


Art.3

I beni immobili sono descritti nell'inventario o in appositi registri di consistenza allegati al medesimo, con le seguenti indicazioni:

a) il luogo, la denominazione, l'estensione, la qualità e la descrizione risultante dal catasto;

b) la provenienza: se da eredità, legato, acquisto, permuta ecc.; i titoli di proprietà: atto o rogito, o le prove del possesso quando manchi il titolo;

c) il valore capitale e la rendita attuale effettiva o presunta;

d) le servitù, i pesi, gli oneri diversi dei quali sono gravati, con designazione del possessore o creditore rispettivo;

e) l'uso speciale a cui sono destinati.

I diritti, le servitù e le azioni che, per l'art. 415 del codice civile, si considerano come beni immobili, sono descritti insieme al fondo al quale appartengono; e se non costituiscono una pertinenza di un immobile dell'istituzione, sono descritti a parte.


Art.4

Le attività e le passività, compresi i diritti e le azioni di cui all'art. 418 codice civile, si descrivono nel detto inventario con le indicazioni seguenti:

a) la denominazione;

b) l'ammontare in capitale ed in annualità od interesse;

c) gli atti, ossiano titoli dai quali risultano costituite od accertate le iscrizioni ipotecarie relative;

d) la scadenza del capitale dovuto o la cessazione dell'annualità temporanea.

La mobilia e gli altri oggetti mobili si descrivono con le notizie seguenti:

a) la indicazione degli stabilimenti o dei locali in cui si trovano;

b) la designazione secondo la natura e la specie;

c) la quantità ed il numero per ciascuna specie;

d) lo stato ed il valore attuale.


Art.5

Nella classificazione del patrimonio degli istituti di beneficenza, nelle diverse categorie sovra indicate debbono distinguersi i beni fruttiferi dagli infruttiferi.


Art.6

La valutazione dei fondi rustici e dei fabbricati, in mancanza di recenti perizie, si desume dal prezzo di affitto o dalla rendita conseguita, in media annuale, nell'ultimo quinquennio capitalizzata al 100 per 5, previa deduzione delle imposte e sovrimposte e delle spese d'amministrazione ad essi relative.


Art.7

La rendita del debito pubblico e gli altri titoli garantiti dallo Stato si registrano nello inventario pel valore nominale.

Gli altri valori pubblici ed industriali, al prezzo di borsa del giorno precedente a quello in cui si forma l'inventario o se ne compilano le note di variazione annuale.

Le pensioni vitalizie si capitalizzano in ragione di cinque o dieci annualità, secondo che il pensionato abbia o no sorpassata l'età di cinquanta anni.

Il valore capitale delle altre attività e passività fruttifere, quando non risulti dal titolo costitutivo, si determina sulla base del 100 per 5 dell'annualità relativa.

I beni mobili infruttiferi si inscrivono pel loro valore venale noto o presunto.

Per le rendite di natura il valore si determina in base al prezzo medio delle mercuriali dei vicini mercati, e le derrate si indicano per qualità e quantità.


Art.8

La consegna dei beni immobili ai conduttori o ad agenti responsabili deve risultare dal relativo contratto o da apposito inventario, con descrizione dello stabile, degli affissi, delle scorte, degli attrezzi ed altri accessori.

Gli oggetti mobili che si consegnano agli agenti responsabili debbono risultare da speciale inventario da essi firmato, nel quale dovrà essere indicata ogni innovazione successiva in aumento o diminuzione.

Il regolamento interno per le Congregazioni di carità e per le altre amministrazioni di beneficenza deve determinare le attribuzioni e le garanzie dei detti consegnatari, i registri che debbono tenere ed il modo di render conto della loro gestione.

Però gli oggetti di valore, titoli di credito e simili devono esser dati in consegna ai tesorieri o depositati presso istituti di credito.


Art.9

L'alienazione d'immobili, di titoli e di altri valori capitali che costituiscono la dotazione dell'istituto, quando la prudenza non richiegga di attendere un più proficuo impiego, deve, di regola, esser tosto seguita da investimento di pari entità in acquisto di titoli del debito pubblico dello Stato, o di altri titoli emessi o garantiti dallo Stato in affrancazione di prestazioni passive perpetue od in miglioramenti del patrimonio, nei casi nei quali sia evidente la maggiore utilità di tale impiego, ai sensi degli artt. 28 e 96 della legge.


Art.10

Tutti gli aumenti, le diminuzioni, le trasformazioni che si verificano nel valore e nella consistenza patrimoniale sì attiva che passiva devono esser notati nella categoria corrispondente dell'inventario alla quale si riferiscono.

Eguali variazioni debbono farsi nell'inventario della mobilia, da tenersi in continua evidenza secondo le consuetudini ed il regolamento interno dell'istituzione.

Tale inventario deve essere rinnovato integralmente ogni decennio.


Art.11

La comunicazione dell'inventario al Prefetto per la Giunta provinciale amministrativa, a termini dell'art. 19 della legge, ha luogo, quanto al primo inventario, mediante trasmissione di una copia delle note annuali delle aggiunte e variazioni, coll'indicazione del valore rispettivo ed un richiamo al numero corrispondente dell'inventario.

Pei mobili basta però un'indicazione sommaria.


Art.12

Quando una stessa amministrazione abbia la rappresentanza e la gestione di altri istituti di beneficenza costituiti con patrimonio e reddito separati, gli inventari, la comunicazione delle varianti e la conservazione dei titoli devono essere fatti separatamente per ciascuna istituzione.


TITOLO II

Dell'esercizio annuale


Art.13

L'esercizio annuale comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre dell'anno stesso.

Però all'effetto di liquidare, esigere o pagare l'importo di operazioni relative al detto periodo, l'esercizio si protrae fino alla fine di febbraio dell'anno successivo, nel qual giorno l'esercizio stesso è definitivamente chiuso.


Art.14

L'esercizio abbraccia tutte le operazioni che si verificano durante il periodo che esso comprende e la relativa contabilità distingue quelle che riguardano l'esercizio del bilancio da quelle altre che si riferiscono alle variazioni nell'ammontare e nella specie del patrimonio.


'Art.15

Sono materia del conto dell'esercizio:

a) le entrate accertate e scadute dal 1° gennaio al 31 dicembre;

b) le spese accertate e scadute nello stesso periodo di tempo;

c) le esazioni dei tesorieri e riscuotitori speciali, ed i pagamenti effettuati durante l'esercizio, calcolato a norma dell'art. 13.


'Art.16

Sono materia del conto generale del patrimonio, secondo le variazioni intervenute nel corso dell'anno e risultanti dall'inventario, sia per effetto della gestione del bilancio sia per qualunque altra causa, il valore degli immobili, crediti, mobili ed altre attività e le passività patrimoniali.


TITOLO III

Del bilancio di previsione


Art.17

Il bilancio preventivo prescritto dall'articolo 20 della legge deve determinare la previsione dell'entrata e della spesa di competenza dell'esercizio cui si riferisce nonché l'avanzo o disavanzo degli esercizi precedenti.


Art.18

Il detto avanzo o disavanzo si desume dal risultato del consuntivo precedente, colle variazioni derivanti dal risultato presumibile dell'esercizio in corso.


Art.19

Le competenze dell'anno sono classificate nel preventivo, tanto per l'entrata che per la spesa, in tre titoli, cioè:

I entrate e spese effettive;

II movimento di capitali;

III partite di giro.


Art.20

Le entrate e le spese effettive si ripartiscono in ordinarie e straordinarie.

Sono ordinarie le entrare e le spese che hanno carattere permanente e sogliono riprodursi ogni anno; sono straordinarie tutte le altre.

Fra le entrate ordinarie non possono essere annoverati i sussidi e le oblazioni di mera liberalità, se non quando sono garantiti da una azione creditoria, ovvero, tenuto conto della carità pubblica, hanno altrimenti carattere di stabilità.

Sì nelle spese ordinarie che nelle straordinarie si distinguono quelle dipendenti da oneri o gestione patrimoniale, quelle di amministrazione e quelle di beneficenza.


Art.21

Il movimento di capitali comprende le operazioni che importano aumento, diminuzione o trasformazione dei vari beni costituenti la dotazione permanente dell'istituto, comprese le oblazioni, i lasciti o doni destinati ad essere capitalizzati e gli avanzi delle rendite quando ne sia stato deliberato l'impiego ad aumento di patrimonio. Tale movimento deve, in via normale, pareggiarsi fra le entrate e le uscite.


Art.22

Le partite di giro sono costituite da anticipazioni e relativi rimborsi, da depositi e relativa restituzione, che non alterano i proventi effettivi e le spese della istituzione.


Art.23

I suddetti titoli sono suddivisi in capitoli come nel modello di bilancio allegato A ed A1; e i capitoli si ripartiscono in articoli.

L'enumerazione di detti capitoli non esclude che altri se ne possano aggiungere, specialmente per quanto riguarda l'esercizio della beneficenza, secondo la diversa indole delle istituzioni.

La divisione dei capitoli deve essere fatta in modo da comprendere entrate e spese della stessa indole. La Giunta provinciale amministrativa, nell'esercizio delle facoltà concessele dall'art. 38 della legge può regolarla con istruzioni in via di massima, o con disposizioni particolari di ufficio o sull'istanza dell'amministrazione interessata.


Art.24

Il bilancio delle istituzioni che hanno il governo di più enti morali, aventi, ciascuno, esistenza autonoma e patrimonio e reddito distinto, è compilato secondo le norme stabilite nel titolo terzo, capitolo primo, del regolamento amministrativo.


Art.25

I lasciti e fondi con applicazione determinata fanno parte in appositi capitoli, del bilancio dell'ente che li amministra, salvo, ove occorra, di farne dimostrazione particolareggiata in un allegato al bilancio stesso.

Il metodo medesimo deve essere seguito pei diversi fondi elemosinieri concentrati nella Congregazione di carità, quando abbiano destinazioni speciali.


Art.26

Le entrate debbono essere iscritte in bilancio nel loro importo integrale, senza diffalco di spesa di riscossione od altra riduzione qualsiasi; le spese, senza riguardo all'entrata che ne possa derivare.

L'amministrazione dovrà curare che la scadenza delle entrate ordinarie, come fitti, interessi, rette di ricoverati e simili coincidano coi periodi dell'anno solare; ma quanto ai fitti dei fondi urbani e rustici potrà attenersi alle consuetudini locali.


Art.27

Per le spese si devono tener presenti gli stanziamenti dei bilanci e le risultanze dei conti precedenti, le decisioni tutorie e le disposizioni ministeriali, specialmente per quanto riguarda le spese d'amministrazione, a sensi degli artt. 31, 39, 45 della legge.


Art.28

Le spese di amministrazione da sostenersi in comune devono dividersi in due parti: per la parte che deve rimanere a carico dell'ente cui il bilancio si riferisce, debbono esser comprese fra le spese ordinarie o straordinarie: per la parte a carico degli altri enti consorziali debbono essere comprese nelle partite di giro.

La quota da porsi a carico di ciascuna istituzione è determinata dalla Giunta provinciale amministrativa e per le istituzioni che interessano più d'una provincia dal Ministero dell'interno, secondo la misura del rispettivo interesse.


Art.29

Le spese di nuove costruzioni o di grandi riparazioni agli stabili devono, di regola essere stanziate in bilancio nel titolo I «spese effettive straordinarie». Quando però venga dimostrato che siano per produrre un reale aumento immediato o prossimo di patrimonio e sempreché siasene precedentemente ottenuta speciale autorizzazione dalla Giunta amministrativa, ai termini dell'art. 8 della legge (n. 3), la parte della spesa corrispondente a tale aumento verrà inscritta nel titolo II, «movimento di capitali».


Art.30

Per ogni spesa non ordinaria da eseguire in rate annuali dev'essere iscritta la sola parte che scade nell'anno finanziario, salvo stanziare le altre rate nei successivi bilanci fino al totale esaurimento della somma così ripartita.


Art.31

Per sopperire alle deficienze possibili nelle assegnazioni passive del bilancio, si iscrive in apposito capitolo della parte straordinaria un adeguato fondo di riserva. Le prelevazioni di somme da questo fondo e la loro iscrizione al capitolo deficiente è fatta per dodicesimi in ciascun mese o frazione di mese, previa regolare deliberazione dell'amministrazione. Copia di tale deliberazione deve esser comunicata al Prefetto per notizia della Giunta provinciale amministrativa.

In caso di constatata necessità, le prelevazioni possono farsi in misura superiore al limite sopra accennato; ma la relativa deliberazione motivata deve essere preventivamente sottoposta all'approvazione della commissione provinciale di beneficenza ed assistenza pubblica.


Art.32

Nel bilancio si devono esprimere in nota i motivi delle differenze di qualche importanza comparativamente alle previsioni dell'esercizio precedente. Si allegano al bilancio le dimostrazioni ed i particolari necessari a giustificare le maggiori o le nuove previsioni di entrate o di spese del bilancio stesso.


Art.33

Il bilancio di previsione è deliberato da ciascuna amministrazione entro il mese di settembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.


Art.34

Appena deliberato dall'amministrazione, il bilancio è spedito al Prefetto per la Giunta provinciale amministrativa per l'esame e l'approvazione tutoria, giusta l'art. 36, lett. a, della legge.

Se prima che incominci l'esercizio finanziario il bilancio non sia stato dalla Giunta provinciale amministrativa approvato in tutto od in parte, per la parte non approvata l'amministrazione può regolare le spese sull'ultimo preventivo approvato, nella misura di un dodicesimo della somma stanziata, per ciascun mese o frazione di mese.

Pei bilanci delle istituzioni sussidiate a carico dello Stato si seguono le speciali disposizioni sancite negli artt. 29, 30 e 31 del regolamento amministrativo per la esecuzione della legge.


Art.35

Le nuove o maggiori entrate non previste in bilancio che si accertano durante l'anno devono essere tosto denunciate al Prefetto per la Giunta provinciale e di esse gli amministratori non possono valersi per accrescere le assegnazioni passive del bilancio, senza autorizzazione della Giunta medesima.


Art.36

Qualunque nuova o maggiore spesa alla quale non si possa far fronte col fondo di riserva di cui all'art. 31, non può esser ammessa che per deliberazione debitamente approvata dalla Giunta amministrativa, alla quale si devono indicare i mezzi per sopperire al nuovo o maggiore impegno.


Art.37

Nessuno storno di fondi da capitolo a capitolo può farsi nei bilanci senza la preventiva autorizzazione della Giunta predetta, ai sensi dell'art. 38 della legge.


TITOLO IV

Del servizio di riscossione, di cassa e dei depositi


CAPO I

Delle cauzioni dei tesorieri


Art.38

La cauzione che i tesorieri e riscuotitori speciali retribuiti devono prestare sarà proporzionata alle riscossioni dell'istituzione al momento in cui essi vengono assunti in servizio. Però deve nel contratto stipularsi l'obbligo di aumentare la cauzione in proporzione al possibile aumento delle entrate, delle riscossioni e dei versamenti.


Art.39

Le cauzioni possono essere prestate mediante:

a) vincolo sui certificati nominativi di rendita dello Stato, ragguagliata al prezzo medio di borsa del semestre precedente;

b) deposito in numerario, cartelle dello Stato od altri fondi pubblici garantiti, valutati colle norme indicate nella lett. a, da farsi presso la Cassa dei depositi e prestiti od altro istituto di credito o risparmio designato come all'art. 23 della legge;

c) obbligazioni formali rilasciate, a favore dell'istituzione, da istituti di credito di notoria solvenza;

d) ipoteca sopra determinati beni stabili, il cui valore libero superi almeno d'un terzo la somma fissata per cauzione;

e) ovvero, in parte coll'uno ed in parte coll'altro degli indicati mezzi cumulativamente.

Quando si tratti di riscossioni di piccola entità, la cauzione dei riscuotitori retribuiti potrà, coll'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa, essere versata in contante presso il cassiere dell'istituzione, od essere gradatamente formata colle ritenute sull'aggio.


Art.40

Le amministrazioni, nel deliberare il conferimento del servizio di cassa, o la nomina del tesoriere o dei riscuotitori speciali retribuiti, e nel proporla all'approvazione della Giunta amministrativa, devono indicare:

a) la natura e l'ammontare della cauzione da prestare;

b) l'aggio o compenso che sia da attribuire al tesoriere o riscuotitore;

c) l'ammontare annuo e la speciale natura delle entrate ordinarie dell'istituzione e sue dipendenze;

d) la somma che normalmente può trovarsi in cassa, tenuta presente la disposizione all'articolo 23 della legge;

e) infine la natura e l'entità delle riscossioni ad essi affidate ed il tempo entro il quale sono obbligati a versare in cassa le somme riscosse.

Le disposizioni contenute nelle lettere d) ed e) di questo articolo si applicano anche alla nomina dei riscuotitori e collettori gratuiti; quella contenuta nella lettera e) non è applicabile ai tesorieri retribuiti.


Art.41

Qualora la cauzione sia da prestare in tutto o in parte mediante ipoteca sui beni stabili, insieme alla proposta, come sopra motivata, devono essere comunicati alla Giunta amministrativa:

a) i titoli comprovanti la proprietà dei beni in chi presta la cauzione o ne consente il vincolo in favore di esse;

b) una stima giurata del valore attuale dei beni;

c) i documenti che comprovino la libertà dei beni stessi, o dai quali risulti che hanno ancora una parte libera di valore superiore all'ammontare della cauzione in relazione all'art. 39, lettera d).


Art.42

In base ai predetti elementi, ed agli altri che può chiedere, la Giunta provinciale amministrativa emette le sue determinazioni, curando, nell'interesse dell'istituzione, di rendere agevole e meno dispendiosa l'opera di detti agenti.

Questi non possono essere assunti in servizio prima che la Giunta siasi pronunziata favorevolmente, e finché la cauzione non sia effettivamente prestata.


Art.43

Qualora il servizio di esazione e di cassa sia da affidare all'esattore comunale, questi, ove sia necessario, deve prestare un congruo supplemento di cauzione ai termini di legge.


Art.44

I tesorieri, ed i riscuotitori che cessano dalle rispettive funzioni, per ottenere lo svincolo della cauzione, devono giustificare che l'ultimo conto finanziario è stato approvato e che hanno eseguito il versamento a saldo d'ogni loro debito.

La relativa deliberazione di svincolo deve essere approvata dalla Giunta provinciale amministrativa.


Art.45

Le spese per prestare e per liberare la cauzione sono a carico di chi la presta, e possono essere sostenute dalla istituzione qualora soltanto il tesoriere o riscuotitore presti gratuitamente l'opera sua, con l'obbligo di continuarla per non meno di due anni.


Art.46

Nel caso che gli esattori comunali del quinquennio attualmente in corso si rifiutassero di prestare o di aumentare la cauzione pel servizio di tesoreria o di riscossione delle istituzioni di beneficenza, si provvederà al servizio medesimo con tesorieri o riscuotitori interinali.


CAPO II

Delle riscossioni e dei pagamenti


Art.47

Il carico della esazione è determinato da ruoli o prontuari od ordini di riscossione annuali o parziali nei quali, colla stessa classificazione seguita nel bilancio, sono registrati i nomi dei debitori, l'oggetto del debito, le rate da esigere e le rispettive scadenze, con un margine per notarvi a suo tempo la somma esatta, la data ed il numero della relativa quietanza.


Art.48

Per eccezione però i tesorieri o riscuotitori debbono accettare, anche senza previa autorizzazione dell'amministrazione, le somme che i terzi intendano versare a qualsiasi titolo in pro dell'istituzione, rilasciandone ricevuta colla clausola «salvo i diritti dell'istituto», quando non si tratti di dono od elargizione incondizionata; nel qual caso il tesoriere o riscuotitore indicherà il titolo per il quale si asserisce di voler fare il versamento e comunicherà per iscritto, nel termine di ventiquattro ore, all'amministrazione, il fatto dell'avvenuta esazione.

Tali doni ed elargizioni devono essere pubblicati in modo visibile, nel luogo e tempo determinati dall'amministrazione.


Art.49

Ogni partita d'introito deve risultare da un bollettario, possibilmente unico, a madre e figlia e con numero continuativo, da consegnare a ciascun tesoriere di volta in volta che il bollettario precedente è esaurito.

Ove esistano speciali riscuotitori, anche essi ricevono il loro bollettario che devono ripresentare all'amministrazione in un periodo di tempo che non può eccedere i cinque giorni, insieme alla prova del versamento effettuato presso il tesoriere.


Art.50

I tesorieri e riscuotitori devono, a brevi periodi che saranno determinati nel regolamento interno, rendere conto alla amministrazione delle somme non riscosse alle rispettive scadenze, sia in tutto che in parte.


Art.51

Tutti i pagamenti sono ordinati ed eseguiti per mezzo di mandati tratti con numero d'ordine progressivo ed indicanti: l'istituto in conto del quale si emettono, l'esercizio, il capitolo od articolo del bilancio cui la spesa è imputata, l'oggetto della spesa, la somma da pagare, in tutte le lettere ed in cifre, il creditore o creditori, la data della emissione.


Art.52

Prima di rilasciare un mandato di pagamento deve essere verificata e giustificata la causa legale della spesa; deve essere liquidato il conto, accertato che la somma da pagare sia nei limiti del fondo stanziato e ne sia fatta l'imputazione al capitolo relativo, alla competenza dell'esercizio, o, separatamente, ai residui.


Art.53

Il conto del residui è sempre tenuto separato da quello della competenza: nessuna spesa relativa a quelli può essere imputata a questa o viceversa; con un mandato stesso non si possono ordinare pagamenti imputabili cumulativamente ai residui ed alla competenza dell'esercizio.


Art.54

Il pagamento degli stipendi agli impiegati, delle pensioni, dei fitti o simili spese d'importo e scadenze fisse ed accertate può farsi in base a ruoli e prospetti di variazioni rilasciati con le cautele di cui ai precedenti articoli.

I mandati coi quali si ordina il pagamento dei suddetti ruoli o prospetti sono emessi soltanto alla scadenza del debito, essendo vietati i mandati annuali complessivi.


Art.55

L'emissione ed il pagamento di mandati provvisori sono vietati.


Art.56

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico pel tesoriere:

a) se non sono muniti delle firme del presidente e di quello fra i membri della amministrazione che sopraintende al servizio cui si riferisce il mandato o, in difetto, del membro anziano, e del ragioniere dove esiste;

b) se non sono entro il limite del fondo stanziato nel relativo capitolo del bilancio;

c) se non sono muniti di regolare quietanza del titolare del mandato o di suo legale procuratore.

La disposizione della lett. a non è applicabile alle amministrazioni rappresentate da un solo amministratore, nel quale caso basta la sua firma e quella del ragioniere dove esiste.

Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, su richiesta scritta dei creditori, possono anche disporre che i mandati di pagamento siano estinti dal tesoriere a mezzo di versamento in conto corrente postale a nome del creditore.

In questo caso la ricevuta di versamento nel conto corrente costituisce titolo di scarico per il tesoriere e prova liberatrice a favore dell'ente.


Art.57

Chiuso l'esercizio del bilancio, i mandati non pagati s'intendono annullati, e il loro ammontare passa nei residui: salvo il diritto al creditore di chiederne la rinnovazione se ed in quanto il suo credito non sia prescritto.


Art.58

Le partite di entrata che si compensano con eguali partite di uscita, come ad esempio il fitto figurativo dei fabbricati ad uso dell'istituto, possono registrarsi, invece che con giro di cassa fittizio, mediante scritturazione all'attivo ed al passivo dei conti rispettivi: ed in tal caso a cura dell'amministrazione ne viene data comunicazione al tesoriere per le corrispondenti annotazioni nei ruoli e prontuari delle entrate e delle spese, senza che su tali somme gli spetti alcun aggio di riscossione.


Art.59

Le somme che, eccedendo i bisogni ordinari devono essere depositate ad interesse, a' sensi dell'art. 23 della legge, sono quelle per le quali si attende l'occasione onde impiegarle stabilmente o che, se destinate alla spesa, superino il bisogno di due o più mesi, secondo l'indole e l'importanza dell'istituto, e la possibilità di ritirarle prontamente dalla cassa dell'istituto di credito che le tiene in deposito.

Apposite istruzioni saranno date per regolare il deposito delle somme medesime nelle casse postali di risparmio.


Art.60

Gli assuntori del servizio di tesoreria, i tesorieri, ed i riscuotitori speciali hanno obbligo di tenere un giornale di cassa nel quale, con istretto ordine cronologico, senza lacune od abrasioni, registrano ogni riscossione ed ogni pagamento sia definitivo o momentaneamente pendente, sia di uno o di altro esercizio aperto, sia di qualunque istituzione alla stessa amministrazione soggetta.

Il detto giornale dev'essere comunicato per estratto a brevi periodi o giornalmente, per le aziende importanti, alle rispettive amministrazioni: per le altre basterà prescrivere che il giornale di cassa sia presentato giornalmente o a brevi periodi al presidente o ad altro membro dell'amministrazione da esso delegato, per il visto di chiusura.


Art.61

Lo stato di cassa dei tesorieri e riscuotitori speciali è sottoposto a verifica bimensile, oltre quelle straordinarie per iniziative dell'amministrazione o dell'autorità politica.

La verifica deve consistere nella effettiva materiale ricognizione delle somme, dei titoli e valori esistenti in cassa, seguita da accertamento di quello che dovrebbe trovarsi al dato istante mercé esatto riscontro del giornale generale di cui all'articolo precedente e dei registri o documenti relativi alla entrata ed alla uscita.

Il risultato di ciascuna verifica ordinaria o straordinaria deve formare oggetto di processo verbale in conformità del modello allegato a questo regolamento (lettera B) ed un esemplare di esso verbale deve esser tosto spedito al Prefetto della Provincia.


Art.62

Quando il servizio di cassa è fatto dagli esattori comunali essi devono tenere separati da quelli dei Comuni i conti ed i fondi relativi alle istituzioni di beneficenza.


Art.63

Quando il servizio di tesoreria venga affidato ad un istituto di credito o di risparmio non saranno applicabili le disposizioni degli articoli 61 e 62, ma dovranno essere determinate nel contratto le norme per esercitare il controllo sui versamenti, per riconoscere a non lunghi intervalli la situazione del conto corrente e per assicurare il pagamento dei mandati.


TITOLO V

Del rendimento dei conti


Art.64

Entro il mese di marzo i tesorieri presentano alla rispettiva amministrazione il conto finanziario della propria gestione riferibile all'esercizio scaduto separatamente per ciascuna istituzione e secondo i modelli lettera C e C1.

Ove tale conto non sia presentato nell'indicato termine, ovvero sia riconosciuto inesatto o irregolare ed il tesoriere rifiuti di correggerlo, la Giunta provinciale amministrativa, in seguito a denunzia dell'amministrazione interessata od anche d'ufficio, lo fa compilare a spese di esso o di chi di ragione.


Art.65

Il conto finanziario deve compilarsi seguendo la stessa classificazione e lo stesso ordine del bilancio di previsione e deve dimostrare articolo per articolo:

a) il fondo di cassa risultante alla chiusura dell'esercizio precedente, giusta il relativo conto approvato;

b) le riscossioni avvenute sui residui attivi ed i pagamenti effettuati sui residui passivi antecedenti;

c) le somme rispettivamente incassate e pagate sulle previsioni di competenza dell'anno: per le entrate e le spese effettive, per il movimento dei capitali, per le partite di giro;

d) i residui attivi e passivi della gestione per la quale si rende il conto, e che si trasportano all'esercizio successivo;

e) le differenze in più o in meno fra le somme previste o successivamente modificate per effetto di regolari deliberazioni e le risultanze della gestione.


Art.66

L'entrata ed uscita per movimento di capitali di cui alla lettera c) dell'articolo precedente deve, di regola, pareggiarsi iscrivendo, ove occorra, un corrispondente residuo attivo o passivo nell'atto della redazione del conto, o, in difetto, nell'atto dell'approvazione da parte della Giunta provinciale.

Si può derogare a questa disposizione soltanto in seguito a speciale deliberazione dell'amministrazione, indicante la cifra dello sbilancio che si propone di lasciare fra siffatta entrata ed uscita. La quale deliberazione deve essere approvata dall'autorità tutoria quando produce una diminuzione di capitali, ai termini dell'art. 36, lettera e), della legge.


Art.67

A giustificazione e corredo del conto finanziario presentato, il tesoriere unisce il preventivo ed i mandati coi relativi documenti dell'esercizio, nonché tutte le altre giustificazioni che gli fossero richieste.


Art.68

Chiuso l'esercizio finanziario, le differenze verificatesi fra le somme previste e quelle legalmente vincolate allo scopo per il quale erano destinate si intendono annullate.


Art.69

Le entrate accertate ma non riscosse, le spese liquidate e legalmente vincolate ma non pagate alla chiusura dell'esercizio, costituiscono rispettivamente i residui attivi e passivi. In nessun caso si può iscrivere fra i residui degli anni decorsi alcuna somma in entrata od in uscita che non sia stata compresa nella competenza d'un precedente esercizio.


Art.70

I residui passivi non pagati entro un quinquennio, pei quali durante lo stesso periodo non sia intervenuta domanda in via giudiziale od amministrativa, s'intendono perenti agli effetti amministrativi.

Possono però essere riproposti in uno speciale articolo del rispettivo capitolo dei successivi bilanci.


Art.71

Alla eliminazione totale o parziale di crediti che vengano riconosciuti insussistenti per la già avvenuta legale estinzione, o perché indebitamente od erroneamente liquidati, o perché riconosciuti assolutamente inesigibili, si provvede con deliberazione speciale dell'amministrazione, da emettere nell'atto che si approva il conto consuntivo.


Art.72

Le amministrazioni interessate deliberano entro il mese di maggio sul detto conto finanziario e lo spediscono al Prefetto per l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, insieme al conto consuntivo ed alla relazione sul risultato morale della gestione, ai sensi dell'art. 20 della legge e art. 43 del regolamento amministrativo.


Art.73

Tale conto consuntivo, da redigere secondo il modello lettera d, deve dimostrare:

a) il risultato economico dell'esercizio, in confronto a quello del precedente conto finanziario;

b) lo stato generale del patrimonio colle sopravvenute variazioni, tanto derivate dallo esercizio del bilancio, quanto da qualunque altra causa eventuale.

Detto stato finale del patrimonio deve essere compilato in correlazione al disposto dell'art. 2 del presente regolamento.


Art.74

La comunicazione del conto al tesoriere e la conservazione di esso nell'archivio dell'istituzione è regolato dall'art. 44 del regolamento amministrativo.


Art.75

I moduli annessi a questo regolamento alle lettere A ed A1, B, C, C1, D, relativi al bilancio preventivo, alla verifica di cassa, al conto finanziario del tesoriere ed al conto consuntivo dell'amministrazione sono obbligatori.