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G.U. di pubblicazione: Gazzetta Ufficiale 22 luglio 1890, n. 171

Legge 17 luglio 1890 n. 6972

Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza


I Delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza


Art.1

Sono istituzioni di assistenza e beneficenza soggette alla presente legge le opere pie ed ogni altro ente morale che abbia in tutto od in parte per fine:

a) di prestare assistenza ai poveri, tanto in istato di sanità quanto di malattia;

b) di procurarne l'educazione, l'istruzione, l'avviamento a qualche professione, arte o mestiere, od in qualsiasi altro modo il miglioramento morale ed economico.

La presente legge non innova le disposizioni delle leggi che regolano gli istituti scolastici, di risparmio, di previdenza, di cooperazione e di credito. Con decreto reale, promosso dal Ministro dell'interno, di concerto con quello dell'istruzione possono essere dichiarati istituti scolastici e posti alla dipendenza del Ministero dell'istruzione quegli istituti a favore dei ciechi, nei quali gli scopi dell'educazione o dell'istruzione, in base alle tavole di fondazione e agli statuti, siano esclusivi o abbiano una prevalenza notevole sui fini di assistenza, i quali saranno tuttavia conservati.


Art.2

Non sono compresi nelle istituzioni di beneficenza e assistenza soggette alla presente legge:

a) i comitati di soccorso ed altre istituzioni temporanee, mantenuti col contributo di soci, o con oblazioni di terzi;

b) le fondazioni private destinate a pro di una o più famiglie determinate, non soggette a devoluzione a favore della beneficenza pubblica;

c) le società ed associazioni regolate dal codice civile e dal codice di commercio.

I comitati e le istituzioni di cui alla lettera a) non possono promuovere pubbliche sottoscrizioni senza la preventiva autorizzazione del sottoprefetto e sono sottoposti alla vigilanza dell'autorità medesima allo scopo di impedire abusi della pubblica fiducia. Il sottoprefetto, ha facoltà di decretare la chiusura degli istituti privati di assistenza e beneficenza, aventi per fine il ricovero anche momentaneo, nei casi di abuso della pubblica fiducia, o di cattivo funzionamento in rapporto ai buoni costumi o all'esercizio dell'assistenza o della beneficenza.

Sono salve le attribuzioni spettanti al Prefetto in materia di pubblica igiene, a norma delle leggi sanitarie.


Art.3

In ogni Comune è istituita una Congregazione di carità con le attribuzioni, che le sono assegnate dalla presente legge. Alla Congregazione di carità saranno devoluti i beni destinati ai poveri, giusta l'art. 832 del codice civile.


II Degli amministratori e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza


Art.4

Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono amministrate dalla Congregazione di carità o dai corpi morali, consigli, direzioni od altre amministrazioni speciali istituite dalle tavole di fondazione o dagli statuti regolarmente approvati. Delle amministrazioni degli istituti che abbiano per fine l'assistenza, l'educazione e l'istruzione dei ciechi e dei sordomuti deve far parte possibilmente un rappresentante dei ciechi e dei sordomuti stessi, nominato dal Ministro dell'interno, di concerto con quello dell'istruzione.


Artt.5-6


Art.7

Spetta alla Congregazione di carità di curare gl'interessi dei poveri del Comune e di assumerne la rappresentanza legale, così innanzi all'autorità amministrativa, come dinanzi all'autorità giudiziaria.


Art.8

La Congregazione di carità promuove i provvedimenti amministrativi e giudiziari di assistenza e di tutela degli orfani e minorenni abbandonati, dei ciechi e dei sordomuti poveri, assumendone provvisoriamente la cura nei casi di urgenza.


Art.9

La nomina e la rinnovazione degli amministratori di una istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, che non sia posta sotto l'amministrazione della Congregazione di carità, si fanno a termini delle tavole di fondazione o dei rispettivi statuti.


Art.10

I membri della Congregazione di carità e gli amministratori di ogni altra istituzione pubblica, che debbono essere eletti all'ufficio per un tempo determinato, non possono essere rieletti senza interruzione più d'una volta; salva, per le amministrazioni diverse dalla Congregazione di carità, la esplicita disposizione in contrario degli statuti.


Art.11

Nonostante qualsiasi disposizione in contrario delle tavole di fondazione o degli statuti, non possono far parte della Congregazione di carità o dell'amministrazione d'ogni altra istituzione pubblica di beneficenza:

a) coloro che non possono essere elettori ai termini della legge provinciale e comunale, e coloro che non sono eleggibili, in ordine all'art. 30 lettere a), c), d), e), f), g), h), della legge stessa;

b) coloro che fanno parte dell'ufficio di Prefettura, sottoprefettura o d'altra autorità politica, ovvero della Giunta provinciale amministrativa nella Provincia; gl'impiegati nei detti uffici, il Sindaco del Comune e gl'impiegati addetti all'amministrazione comunale;

c) coloro che sieno stati dalla Giunta provinciale amministrativa dichiarati inadempienti all'obbligo della presentazione dei conti della Congregazione di carità o d'altra istituzione di assistenza e beneficenza, o responsabili delle irregolarità che cagionarono il diniego di approvazione dei conti resi, e non abbiano riportato quietanza finale del risultato della loro gestione;

d) chi abbia lite vertente con l'istituzione o congregazione o abbia debiti liquidi verso esse e sia in mora al pagamento.

Nei casi d'esercizio d'azione popolare, si ha lite vertente quando la legale rappresentanza dell'ente abbia spiegate domande o eccezioni, principali o adesive, che, nell'istruttoria della causa o nel merito, sieno in tutto o in parte contrarie all'amministratore;

e) i parenti e gli affini sino al secondo grado col tesoriere dell'istituzione di assistenza e beneficenza.

Gli ecclesiastici e ministri di culti di cui all'art. 29 della legge provinciale e comunale, possono far parte di ogni istituzione di assistenza e beneficenza diversa dalla Congregazione di carità.

Essi possono inoltre far parte dei comitati di erogazione e di assistenza che le Congregazioni di carità abbiano istituiti, ed anche delle congregazioni stesse nei casi contemplati dagli ultimi tre capoversi dell'art. 5.


Art.12


Art.13

Incorre in una penalità pecuniaria dalle 4.000 alle 10.000 lire, salvo l'applicazione del codice penale, quando siavi reato:

1) colui che, preesistendo un motivo d'incompatibilità stabilito nell'art. 11 e da esso conosciuto, assuma l'ufficio;

2) colui che continui ad esercitare l'ufficio, quando il motivo d'incompatibilità sia sopraggiunto e gli sia noto, compiendo atti che non siano di mera conservazione o di stretta necessità: ovvero ritardando volontariamente le consegne.

Ma se consta che la persona colpita dall'incompatibilità la denunziò o ne propose il dubbio, ovvero se la esistenza dell'incompatibilità fu oggetto di discussione o anche di mero esame per parte della Congregazione, del collegio o consiglio di amministrazione che doveva deliberare intorno ad essa, non ha luogo l'applicazione della penalità, sebbene al seguito dei ricorsi, o per provvedimenti d'ufficio, la incompatibilità sia stata dalle autorità superiori dichiarata esistente.


Art.14

Non possono appartenere contemporaneamente alla stessa amministrazione gli ascendenti e i discendenti, i fratelli, le sorelle, i coniugi, i suoceri e il genero o la nuora.

Tuttavia, per le amministrazioni diverse dalle Congregazioni di carità, sono mantenuti i particolari statuti che dispongono diversamente.


Art.15

Chi fa parte della Congregazione di carità o della amministrazione di ogni altra istituzione pubblica di assistenza e beneficienza, non può intervenire a discussioni o deliberazioni, né può prender parte ad atti o provvedimenti concernenti interessi suoi o dei parenti od affini sino al quarto grado, o interessi di stabilimenti da lui amministrati, o di corpi morali di cui avesse una rappresentanza, o di persone con le quali fosse legato con vincolo di società in nome collettivo o in accomandita semplice o di associazione in partecipazione.

Non può inoltre concorrere, direttamente né indirettamente o per interposta persona, a contratti di compra e vendita, di locazione, di esazione e di appalto con la congregazione o con l'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza alla quale sia addetto: salvo che si tratti di locazioni, ovvero di compre e vendite ai pubblici incanti, e con deliberazione motivata della Giunta provinciale amministrativa sia stato ammesso a concorrervi.


Art.16

La disposizione del capoverso dell'articolo precedente si applica anche a coloro che fanno parte dell'ufficio di Prefettura, di sottoprefettura o di altra autorità politica, ovvero della Giunta provinciale amministrativa, ed al Sindaco del Comune.


Art.17

I contravventori agli artt. 15 e 16 incorrono in una penalità pecuniaria dalle 4.000 alle 10.000 lire, nella decadenza dell'ufficio di componente la Congregazione di carità o di amministratore di altra istituzione di assistenza e beneficenza e nell'obbligo del risarcimento dei danni; salve le maggiori pene quando siavi reato.

L'amministrazione ha diritto alla risoluzione del contratto. Ov'essa non faccia valere o non deduca la nullità può farla valere o dedurla la autorità politica.


III Dell'amministrazione e contabilità


Art.18

Le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza devono tenere in corrente un esatto inventario di tutti i beni mobili ed immobili, ed uno stato dei diritti, crediti, pesi ed obbligazioni coi titoli relativi.


Art.19

Dell'inventario e delle successive aggiunte e variazioni è data comunicazione al Sindaco ed alla Giunta provinciale amministrativa, nel termine e nelle forme stabilite dal regolamento.


Art.20

Le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di prima classe debbono formare ogni anno, nei limiti e nei modi fissati dal regolamento, il bilancio preventivo.

Le amministrazioni delle istituzioni di seconda classe debbono formare il bilancio preventivo ogni tre anni. Qualunque variazione da apportare, per circostanze sopravvenute, al bilancio di tali istituzioni, durante il triennio, deve essere sottoposta all'approvazione tutoria.

In ogni Provincia le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di seconda classe debbono essere distribuite in tre gruppi, a cura del Prefetto, il quale stabilisce, per ciascuno dei gruppi, l'anno iniziale del bilancio triennale, a decorrenza dal 1925.


Art.21

Le amministrazioni di tutte le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza devono formare ogni anno, nei termini e nei modi stabiliti nel regolamento, il conto consuntivo corredato dal conto del tesoriere e da una relazione sul risultato morale della gestione.

I tesorieri devono rendere annualmente il conto nel termine di un mese dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

Qualora il conto non sia presentato dentro tale termine il Prefetto lo fa compilare di ufficio a spese dei tesorieri i quali incorrono, inoltre, in una multa da lire 1000 a lire 10.000 da stabilirsi dal Prefetto e che viene devoluta a favore delle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati ed ai salariati degli enti locali, nella misura, per ciascun istituto, da fissarsi dal Prefetto stesso.

Le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza devono discutere il conto nel termine di due mesi dal giorno in cui sia stato presentato. Ove la discussione non avvenga entro tale termine, l'esame del conto è deferito al Prefetto che lo esegue per mezzo di apposito commissario in sostituzione della amministrazione. Il commissario accerta anche le ragioni della mancata discussione del conto e ne riferisce al Prefetto per i provvedimenti disciplinari da adottarsi a carico del segretario o del ragioniere, qualora la mancata discussione del conto sia ad essi da imputarsi.

Della deliberazione dell'amministrazione o del commissario sul conto è data notizia al contabile in quanto porti variazioni a carico o discarico ed agli amministratori che fossero dichiarati responsabili con notifica per mezzo del messo comunale, contenente l'invito a prendere cognizione entro 30 giorni nella segreteria dell'istituzione, insieme al conto, alla relativa deliberazione e a tutti gli atti e documenti che vi si riferiscono.

Contemporaneamente il presidente dell'istituzione, per mezzo di avviso affisso per otto giorni all'albo pretorio del Comune, informa il pubblico dell'avvenuta deliberazione del conto e del deposito di esso nell'ufficio di segreteria. Entro otto giorni dall'ultimo del deposito di cui al comma precedente il contabile e gli amministratori, nonché qualunque cittadino, possono presentare in iscritto, senza spesa, rispettivamente le loro deduzioni e i loro ricorsi.

Trascorso il termine suindicato, il conto è trasmesso all'ufficio di Prefettura con i documenti giustificativi dell'entrata e della spesa ed è sottoposto al giudizio del Consiglio di prefettura, il quale deve decidere nel termine di sei mesi, udite, ove lo richiedano, le parti interessate.

La decisione del Consiglio di Prefettura viene pubblicata nei modi di cui al comma sesto e contro di essa è ammesso ricorso alla Corte dei conti, anche da parte di qualunque cittadino ancorché non abbia previamente reclamato al Consiglio di Prefettura.

Nel caso che il ricorso sia prodotto da un cittadino qualsiasi, il termine relativo decorre dall'ultimo giorno della pubblicazione della decisione del Consiglio di Prefettura, ai sensi del comma precedente.


Art.22

La riscossione delle entrate ed il servizio di tesoreria sono di regola affidati all'esattore comunale.

Solo in vista di circostanze eccezionali il sottoprefetto può autorizzare l'appalto di tale servizio a un tesoriere speciale; ed in questo caso al tesoriere si dovrà corrispondere di regola un compenso non superiore a quello che avrebbe percepito l'esattore comunale.

I tesorieri devono prestare cauzione nei modi stabiliti dal regolamento.

Le deliberazioni relative al servizio di riscossione e tesoreria ed alle cauzioni dei tesorieri sono soggette all'approvazione del sottoprefetto.


Art.23

Le somme eccedenti i bisogni ordinari debbono essere depositate ad interesse presso le casse di risparmio postali, ovvero presso altro istituto di credito o risparmio, designato dalla rappresentanza dell'istituto di assistenza e beneficenza con l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

Ai depositi nelle casse postali di risparmio non è applicabile il disposto degli artt. 4 e 6 della L. 27 maggio 1875, n. 2779.


Art.24

Le entrate degli istituti pubblici di assistenza e beneficenza si riscuotono secondo le norme vigenti per la riscossione delle entrate comunali.

Questa disposizione non si applica alla riscossione, durante la vita del benefattore, delle oblazioni e sottoscrizioni volontarie a scopo di beneficenza, la quale è regolata dalle leggi concernenti l'esecuzione delle obbligazioni civili.


Art.25

Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono ammesse di diritto al patrocinio gratuito quando concorra a loro favore la condizione preveduta dal n. 2 dell'art. 9 del R.D. 6 dicembre 1865, n. 2627.

È derogato all'art. 1 dell'allegato D alla L. 19 luglio 1880, n. 5536.

Con l'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa può essere aggiunto al difensore ufficioso un altro difensore.

Il Prefetto può intervenire in tutti i giudizi nei quali sia interessata la pubblica beneficienza, in qualunque stato e grado si trovino, ed agire anche con qualsiasi mezzo di impugnativa contro le sentenze già pronunciate in tale materia.


Art.26

Le alienazioni, locazioni ed altri simili contratti, e gli appalti delle cose ed opere per un valore complessivo di oltre lire 2.500.000, per le istituzioni di prima classe, e di oltre lire 400.000, per le istituzioni di seconda classe, debbono essere fatti, sotto pena di nullità, all'asta pubblica, con le forme stabilite per i contratti e per le opere dello Stato. Il sottoprefetto può consentire, con provvedimento motivato, la trattativa a licitazione privata o altre forme di contrattazione.


Art.27

I beni immobili delle istituzioni pubbliche di beneficenza devono di regola essere dati in affitto con le forme fissate dal regolamento. Pei beni rustici devesi aver riguardo, secondo la natura della coltivazione, alle consuetudini locali.


Art.28

Le somme da investirsi debbono essere impiegate in titoli del debito pubblico dello Stato, o in altri titoli emessi o garantiti dallo Stato.

Ove i titoli non siano nominativi debbono essere depositati, se e come verrà determinato caso per caso dalla Giunta provinciale amministrativa.

Le somme suddette possono tuttavia, con l'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa, essere impiegate nel miglioramento del patrimonio esistente, nei casi nei quali sia evidente la maggiore utilità di tale impiego.


Art.29

Quando gli amministratori e gli impiegati di una istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, con dolo o colpa grave, ancorché non vi siano gli estremi di reato, abbiano arrecato un danno economico all'istituzione, la Giunta provinciale amministrativa, d'ufficio o su richiesta dell'autorità di vigilanza, procede in via amministrativa all'accertamento del danno, indicando quali persone ne appariscano responsabili e per quale ammontare.

Le deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa non pregiudicano le ragioni dell'istituzione, né quelle degli amministratori o degli impiegati, ma servono per ottenere dall'autorità giudiziaria provvedimenti conservatori e valgono anche, con l'omologazione del Tribunale in camera di consiglio, come titolo per prendere iscrizioni ipotecarie di garanzia sui beni delle persone indicate come responsabili.

La domanda per i provvedimenti conservativi e per la omologazione, agli effetti dell'iscrizione ipotecaria, nonché l'azione giudiziaria di responsabilità, quando è preceduta dalla declaratoria della Giunta provinciale amministrativa, può essere promossa dall'autorità di vigilanza, qualora l'ente che si presume danneggiato, malgrado l'invito dell'autorità medesima, non vi adempia.


Art.30

Le cause di responsabilità dipendenti dalla gestione amministrativa delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sono di competenza dei Tribunali ordinari.

Gli amministratori che abbiano ordinato spese o contratto impegni senza legale autorizzazione ovvero abbiano dato esecuzione a provvedimenti comunque non adottati e approvati nei modi di legge ne rispondono in proprio e in solido.

Gli amministratori incorrono ugualmente nella responsabilità di cui al comma precedente:

a) quando abbiano proceduto a locazioni, alienazioni, acquisti, appalti di cose e d'opere senza l'osservanza delle relative disposizioni di legge;

b) quando abbiano trascurata la riscossione delle entrate patrimoniali dell'ente e ne sia derivato un danno a quest'ultimo;

c) quando abbiano proposto lo stanziamento di entrate puramente figurative dirette a pareggiare fittiziamente il bilancio, ancorché le relative proposte siano state deliberate ed approvate nei modi di legge.

Alla stessa responsabilità soggiace chiunque, dall'esattore-tesoriere in fuori, s'ingerisce, senza legale autorizzazione, nel maneggio di denari o di valori di una istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, e ciò senza pregiudizio delle pene portate dal codice penale contro coloro che, senza titolo, s'ingeriscono in pubbliche funzioni.

Le cause di responsabilità, di cui ai precedenti commi, potranno essere iniziate d'ufficio o su richiesta dell'autorità di vigilanza o su istanza di qualsiasi cittadino e decise anche separatamente dall'esame e dal giudizio sul conto.


Art.31

Le Congregazioni di carità e le istituzioni pubbliche di beneficenza che, avuto riguardo alla specie ed alla rilevanza delle loro rendite ed alla specie della beneficenza nella quale vengono erogate, richiedano l'opera di un personale stipendiato, debbono stabilirne la pianta organica e fissarne con speciale regolamento i diritti e le attribuzioni.

Fuori dei casi preveduti nella prima parte di questo articolo, le Congregazioni di carità e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza hanno facoltà di usare, per l'amministrazione loro affidata, dei locali e valersi dell'opera degli impiegati del Comune, ovvero degli impiegati dipendenti da altre istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Per la nomina dei primari specialisti degli ospedali, qualunque sia l'importanza dell'istituto, e per quella degli altri medici primari ospedalieri, quando si tratti di ospedale che abbia almeno 500 letti, è obbligatorio il pubblico concorso.

A parità di merito sono preferiti, tra i vincitori del concorso, quei concorrenti che già prestino servizio presso l'ospedale come assistenti o aiuti o che abbiano conseguito la nomina a tali posti in seguito a concorso anche se abbiano superato i limiti di età prescritti dal bando.

In caso di dissenso, il sottoprefetto determina se e con quali condizioni tali facoltà possono essere esercitate.


Art.32

Il Governo del Re curerà che alle istituzioni di assistenza e beneficenza siano applicate le disposizioni seguenti, ogni qual volta la composizione dei loro consigli amministrativi e il loro ordinamento amministrativo ne comportino l'applicazione: salve le equivalenti o maggiori guarentigie che i particolari statuti abbiano stabilito:

1) le deliberazioni delle Congregazioni di carità delle rappresentanze delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza debbono essere prese con l'intervento della metà più uno di coloro che le compongono ed a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti;

2) i processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal segretario e, per le istituzioni che non hanno impiegati, da uno fra gli amministratori designati al principio di ogni anno. I verbali sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti. Quando alcuno degli intervenuti si allontani o ricusi di firmare, ne sarà fatta menzione;

3) gli amministratori, che senza giustificato motivo non intervengano per tre mesi consecutivi alle sedute, decadono dalla carica. La decadenza è pronunziata dai rispettivi consigli ed il Prefetto la può promuovere;

4) i mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico pel tesoriere se non sono muniti delle firme del presidente e di quello fra i membri dell'amministrazione che sopraintende al servizio cui si riferisce il mandato, od in difetto, del membro anziano;

5) quando a capo delle istituzioni di assistenza e beneficenza non si trovino uno o più amministratori stipendiati e permanenti, ma le stesse istituzioni richiedano l'opera di più impiegati di segreteria, ogni dichiarazione, provvedimento, contratto, e in generale ogni atto che emani dalla istituzione dovrà, oltre la firma di chi abbia la rappresentanza dell'ente, avere la firma dell'impiegato capo di ufficio che sarà designato negli statuti. Questi parteciperà cogli amministratori alla responsabilità degli atti medesimi nei modi e limiti che saranno stabiliti negli statuti stessi.


Art.33

All'applicazione delle disposizioni contenute nel precedente articolo il Governo del Re provvederà:

a) per le istituzioni nuove, nell'atto di approvazione dei loro statuti;

b) per le istituzioni i cui statuti sono ai termini della presente legge sottoposti a revisione obbligatoria, nei provvedimenti da prendersi al seguito di detta revisione;

c) per tutte le altre istituzioni, nei modi e nei termini che saranno stabiliti nelle disposizioni transitorie per l'attuazione della presente legge.


Art.34

Le deliberazioni delle amministrazioni pubbliche di beneficenza, per le quali è richiesta l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, e quelle concernenti la nomina, elezione e rielezione degli amministratori sono pubblicate per copia entro otto giorni dalla loro data, nelle forme delle deliberazioni dei consigli comunali.

Nello stesso termine deve essere rimessa all'autorità politica del circondario una copia dei verbali contenenti le deliberazioni menzionate nella prima parte di questo articolo.


IV Della tutela


Art.35

Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono poste sotto la tutela della Giunta provinciale amministrativa.


Art.36

Sono soggetti all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa:

a) i bilanci preventivi, la destinazione delle nuove maggiori entrate e lo storno di fondi da capitolo a capitolo, quando per se stesso, oppure cumulato con altri storni precedentemente effettuati, diminuisca o aumenti, rispettivamente, i capitoli, cui si riferisce, in ragione di più di un quarto dello stanziamento originario di spesa annua;

b) le deliberazioni relative a locazioni e conduzione di immobili per un periodo eccedente i nove anni;

c) le deliberazioni relative a trasformazioni o diminuzioni di patrimonio delle istituzioni di prima classe per un valore superiore a lire 3000 e quelle delle altre istituzioni per un valore superiore a lire 1000;

d) le deliberazioni delle istituzioni di prima classe per stare in giudizio nelle liti che in prima istanza siano di competenza dei tribunali e tutte le deliberazioni per stare in giudizio delle istituzioni di seconda classe, fatta in ogni caso eccezione per i provvedimenti conservativi nei casi di urgenza e salvo, in questi casi, l'obbligo di chiedere immediatamente la approvazione;

e) le deliberazioni che stabiliscano o modifichino le piante organiche degli impiegati e salariati;

f) i regolamenti interni di amministrazione.

Alle sedute della giunta assiste, con voto consultivo il ragioniere capo della Prefettura, quando siano trattati affari attinenti alla finanza delle istituzioni.


Art.37

Quando la Giunta amministrativa non abbia, prima che incominci il nuovo esercizio, approvato in tutto o in parte il bilancio preventivo, sarà per la parte non approvata applicato l'ultimo preventivo che ottenne l'approvazione.


Art.38


Art.39

La Giunta provinciale amministrativa, in occasione dell'esame dei bilanci preventivi:

1) cura che le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riducano al minimo necessario le spese di amministrazione, ed in caso di inadempienza vi provvede direttamente: quando occorra a tal uopo una modifica degli statuti, o dei regolamenti, invita le amministrazioni a farne proposta entro un congruo termine, salvi i provvedimenti di ufficio a norma dell'art. 45 della legge;

2) stanzia nei bilanci delle istituzioni, le cui rendite siano destinate a sussidi di carattere indeterminato, quando gli amministratori non vi abbiano provveduto, non meno di un terzo delle rendite stesse per l'assistenza dei fanciulli poveri che non possano essere assistiti come esposti, e più specialmente per sussidiare i figli legittimi o riconosciuti dai genitori, quando si trovino in istato di abbandono materiale o morale;

3) inscrive in bilancio le spese obbligatorie in base alle leggi, agli statuti ed ai regolamenti, quando gli amministratori non vi abbiano provveduto.


Art.40

La Giunta provinciale amministrativa, prima di deliberare intorno agli atti che sono soggetti ad approvazione, può ordinare a spese della istituzione di assistenza e beneficenza, quelle verifiche o perizie che crede necessarie al suo controllo.


Art.41

Un sommario delle deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa in materia di tutela deve essere pubblicato nel bollettino della Prefettura.


Art.42

Contro i provvedimenti della Giunta provinciale amministrativa le rappresentanze delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, i Prefetti, e chiunque altro vi abbia interesse possono ricorrere, nel termine di quindici giorni, al Ministro dell'interno, il quale provvede definitivamente.


Art.43


V Della vigilanza e ingerenza governativa


Art.44

Al Ministro dell'interno spetta l'alta sorveglianza sulla pubblica beneficenza. Esso invigila sul regolare andamento delle istituzioni, ne esamina le condizioni così nei rapporti amministrativi come in relazione ai loro fini, e cura l'osservanza della presente legge, delle tavole di fondazione, degli statuti e dei regolamenti.

In ogni Provincia il Prefetto incarica un consigliere di Prefettura di vigilare sull'osservanza delle leggi in materia di pubblica assistenza e beneficenza.


Art.45

Qualora la Giunta provinciale amministrativa o le amministrazioni non ottemperino alla disposizione dell'art. 39, spetta al Prefetto di fare al Ministero dell'interno le proposte che crederà necessarie.


Art.46

Salva la facoltà di dare, a norma delle leggi, i provvedimenti richiesti da urgente necessità per tutelare gli interessi dell'istituto di assistenza e beneficenza, quando un'amministrazione, dopo di esservi stata invitata non si conformi alle norme di legge o agli statuti e regolamenti della istituzione, ovvero pregiudichi gli interessi della medesima, può essere sciolta con decreto del Prefetto, previo il parere del Consiglio di Prefettura.


Art.47

Se l'amministrazione disciolta è la Congregazione di carità, la gestione temporanea spetta di diritto alla Giunta municipale: questa può farne delegazione ad uno o più dei suoi membri.

Entro due mesi dalla data del decreto di scioglimento, il Consiglio comunale deve nominare la nuova congregazione.

Ove si venga allo scioglimento della nuova congregazione per gli stessi motivi per i quali fu sciolta la precedente, col decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, coll'incarico della gestione per non più di tre mesi. L'indennità del commissario è a carico del Comune, salvo rivalsa contro chi di ragione.


Art.48

Quando un'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza interessi più Province o più Comuni, può, nei casi contemplati dall'art. 46, essere sciolta l'amministrazione e nominato un commissario, che ne assume la gestione temporanea; per non più di sei mesi, se l'istituzione interessi una sola Provincia o Comuni di una sola Provincia; per non più di un anno se interessi più Province o Comuni di diverse Province.

Il provvedimento è adottato con decreto del Prefetto, previo parere del Consiglio di Prefettura nel primo caso; con decreto del Ministro dell'interno nel secondo.

L'indennità per il commissario è a carico dell'istituzione, salvo rivalsa contro chi di ragione.


Art.49

Trattandosi dello scioglimento di altra istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, la gestione temporanea spetta di diritto alla Congregazione di carità, sino a che non sia ricostituita l'amministrazione ordinaria.

Alla detta ricostituzione dovrà provvedersi entro sei mesi.


Art.50

Il sottoprefetto, di propria iniziativa, o sulla domanda dell'autorità comunale, può ordinare in ogni tempo inchieste sugli uffici e gli atti amministrativi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e la verifica dello stato di cassa dei tesorieri.

Quando l'amministrazione di una istituzione, malgrado le ingiunzioni dell'autorità superiore, non compia un atto reso obbligatorio da leggi o da regolamenti o non spedisca i mandati, il sottoprefetto provvede di ufficio anche per mezzo di un delegato speciale.

Quando gravi motivi d'interesse dell'istituto, o di ordine pubblico lo richiedono, il sottoprefetto può anche sospendere le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, riferendone al prefetto, per gli ulteriori provvedimenti a norma dell'art. 46.

Pel rimborso delle spese di missione e di ogni altra indennità che possa essere dovuta dagli amministratori e dagli impiegati, si provvede ai termini degli articoli 29 e 30.