Accordo di adesione della Repubblica portoghese alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen - Trattato, Bonn, 25 giugno 1991

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Governo italiano

1991 diritto diritto Accordo di adesione della Repubblica portoghese alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativa all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale ha aderito la Repubblica italiana con l'Accordo firmato a Parigi il 27 novembre 1990 Intestazione 24 agosto 2009 75% Da definire

Depositario: Governo del Granducato del Lussemburgo
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TESTO DELL'ACCORDO

Il REGNO DEL BELGIO, la REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, la REPUBBLICA FRANCESE, il GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO e il REGNO DEI PAESI BASSI, Parti della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, qui di seguito indicata "la Convenzione del 1990", nonché la Repubblica italiana che ha ad essa aderito con l'Accordo firmato a Parigi il 27 novembre 1990, da un lato,

e la REPUBBLICA PORTOGHESE, d'altro lato,

considerata la firma avvenuta a Bonn, il venticinque giugno millenovecentonovantuno del Protocollo di adesione del governo della Repubblica portoghese all'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni quale emendato dal Protocollo di adesione del governo della Repubblica italiana firmato a Parigi il 27 novembre 1990,

fondandosi sull'articolo 140 della Convenzione del 1990,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1
Con il presente Accordo, la Repubblica portoghese aderisce alla Convenzione del 1990.
Articolo 2
1. Gli agenti di cui all'articolo 40 paragrafo 4 della Convenzione del 1990 sono, per quanto riguarda la Repubblica portoghese: i membri della "Polícia Judiciária", nonché, alle condizioni stabilite dagli accordi bilaterali appropriati di cui all'articolo 40 paragrafo 6 della Convenzione del 1990, per quanto riguarda le attribuzioni concernenti il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico di armi e di esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi, gli agenti delle dogane, nella loro qualità di agenti ausiliari del Pubblico Ministero.
2. L'autorità di cui all'articolo 40 paragrafo 5 della Convenzione del 1990 è, per la Repubblica portoghese: "A Direcção-Geral da Polícia Judiciária"
Articolo 3
1. Gli agenti di cui all'articolo 41 paragrafo 7 della Convenzione del 1990 sono, per quanto riguarda la Repubblica portoghese: i membri della "Polícia Judiciária" nonché, alle condizioni stabilite dagli accordi bilaterali appropriati di cui all'articolo 41 paragrafo 10 della Convenzione del 1990, per quanto riguarda le attribuzioni concernenti il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico di armi e di esplosivi e il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi, gli agenti delle dogane nella loro qualità di agenti ausiliari del Pubblico Ministero.
2. All'atto della firma del presente Accordo, il governo della Repubblica portoghese formula una dichiarazione nei riguardi del governo del Regno di Spagna nella quale indica le modalità di esercizio del diritto di inseguimento nel proprio territorio, sulla base delle disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 dell'articolo 41 della Convenzione del 1990.
Articolo 4
Il Ministero competente di cui all'articolo 65 paragrafo 2 della Convenzione del 1990 è, per la Repubblica portoghese, il Ministero della Giustizia.
Articolo 5
Ai fini dell'estradizione tra gli Stati parte della Convenzione di applicazione del 1990, la lettera c) della dichiarazione formulata dalla Repubblica portoghese all'articolo 1 della Convenzione di estradizione del 13 dicembre 1957 va letta nel seguente modo:
La Repubblica portoghese non concederà l'estradizione delle persone la cui estradizione è richiesta per un'infrazione passibile di una pena o di una misura di sicurezza a carattere perpetuo. Tuttavia l'estradizione sarà concessa se lo Stato richiedente assicura di promuovere, conformemente alla propria legislazione ed alla propria prassi in materia di esecuzione delle pene, quegli alleggerimenti nell'esecuzione della pena di cui potrebbe beneficiare l'estradando.
Articolo 6
Ai fini della mutua assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati parte della Convenzione del 1990, la Repubblica portoghese non opporrà rifiuti fondati sul fatto che le infrazioni, oggetto della richiesta, sono passibili, conformemente alla legislazione dello Stato richiedente, di una pena o di una misura di sicurezza a carattere perpetuo.
Articolo 7
1. Il presente Accordo è soggetto a ratifica, approvazione o accettazione. Gli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione saranno depositati presso il governo del Granducato di Lussemburgo; quest'ultimo notificherà il deposito a tutte le Parti contraenti.
2. Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito degli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione da parte dei cinque Stati firmatari della Convenzione del 1990 e della Repubblica portoghese e non prima del giorno dell'entrata in vigore della Convenzione del 1990. Nei confronti della Repubblica italiana il presente accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito del proprio strumento di ratifica, approvazione o accettazione e non prima del giorno dell'entrata in vigore del presente Accordo tra le altre Parti contraenti.
3. Il governo del Granducato di Lussemburgo notifica la data dell'entrata in vigore a ciascuna delle Parti contraenti.
Articolo 8
1. Il governo del Granducato di Lussemburgo rimette al governo della Repubblica portoghese copia conforme della Convenzione del 1990 nelle lingue francese, italiana, olandese e tedesca.
2. Il testo della Convenzione del 1990, nella versione in lingua portoghese, viene allegato al presente Accordo e fa fede alle stesse condizioni dei testi originali della Convenzione nelle versioni in lingua francese, italiana, olandese e tedesca.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno apposto la loro firma in calce al presente Accordo.

Fatto a Bonn, il venticinque giugno millenovecentonovantuno, nelle lingue francese, italiana, olandese, portoghese e tedesca, i cinque testi facenti ugualmente fede, in un esemplare originale, che verrà depositato presso gli archivi del governo del Granducato di Lussemburgo, il quale ne rimetterà copia conforme a ciascuna delle Parti contraenti.

(Seguono le firme)

ATTO FINALE

I. In occasione della firma dell'Accordo di adesione della Repubblica portoghese alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale ha aderito la Repubblica italiana con l'Accordo firmato a Parigi il 27 novembre 1990, la Repubblica portoghese accetta l'atto finale, il processo verbale e la dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato, firmati al momento della firma della Convenzione del 1990.

La Repubblica portoghese accetta le dichiarazioni comuni e prende nota delle dichiarazioni unilaterali in essi contenute.

Il governo del Granducato di Lussemburgo rimette al governo della Repubblica portoghese copia conforme dell'atto finale, del processo verbale e della dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della Convenzione del 1990, nelle lingue francese, italiana, olandese e tedesca.

I testi dell'atto finale, del processo verbale e della dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della Convenzione del 1990, nella versione in lingua portoghese, sono annessi al presente atto finale e fanno fede alle stesse condizioni degli altri testi nelle lingue francese, italiana, olandese e tedesca.

II. In occasione della firma dell'Accordo di adesione della Repubblica portoghese alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale la Repubblica italiana ha aderito con l'Accordo firmato a Parigi il 27 novembre 1990, le Parti contraenti hanno adottato le seguenti dichiarazioni:

1) Dichiarazione comune relativa all'articolo 7 dell'Accordo di adesione.
Gli Stati firmatari si informano reciprocamente, prima dell'entrata in vigore dell'Accordo di adesione, di tutte le circostanze che rivestono importanza per le materie oggetto della Convenzione del 1990 e per l'entrata in vigore dell'Accordo di adesione.
Il presente Accordo di adesione entrerà in vigore tra i cinque Stati firmatari della Convenzione del 1990 e la Repubblica portoghese, solo quando le condizioni dalle quali dipende l'applicazione della Convenzione del 1990 saranno realizzate in questi sei Stati e quando i controlli alle frontiere esterne saranno effettivi. Nei confronti della Repubblica italiana il presente Accordo di adesione entrerà in vigore solo quando le condizioni di applicazione della Convenzione del 1990 saranno realizzate in tutti gli Stati firmatari dell'Accordo stesso e quando i controlli alle frontiere esterne saranno in essi effettivi.
2) Dichiarazione comune relativa all'Articolo 9 paragrafo 2 della Convenzione del 1990.
Le Parti contraenti precisano che, all'atto della firma dell'Accordo di adesione della Repubblica portoghese alla Convenzione del 1990, il regime comune dei visti, di cui all'Articolo 9, paragrafo 2 della Convenzione del 1990, si riferisce al regime comune agli Stati firmatari della suddetta Convenzione, applicato dal 19 giugno 1990.
3) Dichiarazione comune relativa alla protezione dei dati
Le Parti contraenti prendono atto che una legge relativa alla protezione dei dati personali oggetto di un trattamento automatizzato è stata pubblicata il 29 aprile 1991 dalla Repubblica portoghese.
Le Parti contraenti prendono atto che il governo della Repubblica portoghese s'impegna ad adottare, prima della ratifica dell'Accordo di adesione della Repubblica portoghese alla Convenzione del 1990, tutte le iniziative affinché la legislazione portoghese venga completata al fine di dare completa applicazione all'insieme delle disposizioni della Convenzione del 1990 relative alla protezione dei dati di natura personale.

III. Le Parti contraenti prendono atto delle seguenti dichiarazioni formulate dalla Repubblica portoghese:

1) Dichiarazione relativa ai cittadini brasiliani che entrano in Portogallo in base all'Accordo di soppressione del visto tra il Portogallo ed il Brasile del 9 agosto 1960
Il governo della Repubblica portoghese si impegna a riammettere i cittadini brasiliani che, entrati nel territorio delle Parti contraenti attraverso il Portogallo in base all'Accordo di soppressione del visto tra il Portogallo ed il Brasile, vengano trovati in detto territorio oltre la durata di cui all'articolo 20, paragrafo 1 della Convenzione del 1990.
Il governo portoghese si impegna ad ammettere i cittadini brasiliani solo se soddisfano le condizioni di cui all'articolo 5 della Convenzione del 1990 e ad adottare tutte le disposizioni affinché i loro documenti di viaggio siano vidimati al momento del passaggio delle frontiere esterne.
2) Dichiarazione relativa alla Convenzione europea di mutua assistenza giudiziaria in materia penale
Il governo della Repubblica portoghese s'impegna a ratificare la Convenzione europea di mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, nonché il relativo protocollo aggiuntivo prima dell'entrata in vigore della Convenzione del 1990 per il Portogallo.
3) Dichiarazione relativa all'adesione della Repubblica portoghese alla Convenzione concernente il regime di controllo all'esportazione della tecnologia e dei componenti dei missili
Fondandosi sull'articolo 123 della Convenzione del 1990, la Repubblica portoghese s'impegna ad aderire alla Convenzione concernente il regime di controllo all'esportazione della tecnologia e dei componenti dei missili come formulata il 16 aprile 1991, il più presto possibile e non più tardi del momento dell'entrata in vigore della Convenzione del 1990 per il Portogallo.
4) Dichiarazione relativa all'articolo 121 della Convenzione del 1990
Il governo della Repubblica portoghese dichiara che, fatta eccezione per i frutti freschi di citrus, esso applicherà dal momento della firma dell'Accordo di adesione alla Convenzione del 1990, le agevolazioni fitosanitarie di cui all'articolo 121 di detta Convenzione.
Il governo della Repubblica portoghese dichiara che esso effettuerà un "pest risk assessment" entro il 1o gennaio 1992 relativo ai frutti freschi di citrus, il quale, qualora dimostri che sussiste un pericolo di introduzione o di propagazione di organismi nocivi, potrà, se del caso, dopo l'entrata in vigore dell'Accordo di adesione della Repubblica portoghese alla Convenzione del 1990, motivare la deroga di cui all'articolo 121, paragrafo 2 di detta Convenzione.
5) Dichiarazione relativa all'Accordo di adesione del Regno di Spagna alla Convenzione del 1990
All'atto della firma del presente Accordo, il Governo della Repubblica portoghese prende nota del contenuto dell'Accordo di adesione del Regno di Spagna alla Convenzione del 1990 nonché dell'atto finale e delle dichiarazioni allegati.

Fatto a Bonn, il venticinque giugno millenovecentonovantuno, nelle lingue francese, italiana, olandese, portoghese e tedesca, i cinque testi facenti ugualmente fede, in un esemplare originale, che verrà depositato presso gli archivi del governo del Granducato di Lussemburgo, il quale ne rimetterà copia conforme a ciascuna delle Parti contraenti.

(Seguono le firme)

DICHIARAZIONE DEI MINISTRI E SEGRETARI DI STATO

Il venticinque giugno millenovecentonovantuno, rappresentanti dei governi del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi e della Repubblica portoghese hanno firmato a Bonn l'Accordo di adesione della Repubblica portoghese alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale ha aderito la Repubblica italiana con l'Accordo firmato a Parigi il 27 novembre 1990.

Essi hanno preso atto che il rappresentante del governo della Repubblica portoghese ha dichiarato associarsi alla dichiarazione fatta a Schengen il 19 giugno 1990 dai Ministri e Segretari di Stato rappresentanti i governi del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, del Granducato di Lussemburgo e del Regno dei Paesi Bassi ed alla decisione confermata alla stessa data in occasione della firma della Convenzione d'applicazione dell'Accordo di Schengen, alle quali ha aderito il governo della Repubblica italiana. Grassetto