Codice Penale militare di pace/Libro secondo/Titolo I

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Libro secondo - Titolo I: Dei reati contro la fedeltà e la difesa militare

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Libro secondo - Titolo I: Dei reati contro la fedeltà e la difesa militare
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Capo I - Del tradimento

Art. 77. Alto tradimento.

Il militare, che commette alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato preveduti dagli articoli 241, 276, 277, 283, 285, 288, 289 e 290-bis del codice penale, modificati dal decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288, e dalla legge 11 novembre 1947, numero 1317, è punito a norma delle corrispondenti disposizioni dello stesso codice, aumentata di un terzo la pena della reclusione.

E' punito con l'ergastolo il militare che commette alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 242 e 284 del codice penale per il solo fatto di essere insorto in armi, o di aver portato le armi contro lo Stato, ovvero di aver partecipato ad una insurrezione armata.


Art. 78. Istigazione all'alto tradimento; cospirazione; banda armata.

E' punito a norma delle corrispondenti disposizioni del codice penale, aumentata la pena della reclusione da un terzo alla metà:

  1. il militare colpevole di istigazione o cospirazione, dirette a commettere alcuno dei reati indicati nell'articolo precedente;
  2. il militare, che, per commettere alcuno dei reati indicati nell'articolo precedente, promuove, costituisce od organizza una banda armata, ovvero vi partecipa.


Art. 79. Offesa all'onore ed al prestigio del Presidente della Repubblica.

Il militare che offende l'onore o il prestigio del Presidente della Repubblica, o di chi ne fa le veci, è punito con la reclusione militare da cinque a quindici anni.


[Art. 80. Offesa al Capo del Governo.]

(Abrogato)


Art. 81. Vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle Forze armate dello Stato.

Il militare, che pubblicamente vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo o la Corte costituzionale o l'ordine giudiziario, è punito con la reclusione militare da due a sette anni. La stessa pena si applica al militare che pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato o una parte di esse, o quelle della liberazione.


Art. 82. Vilipendio alla nazione italiana.

Il militare, che pubblicamente vilipende la nazione italiana, è punito con la reclusione militare da due a cinque anni. Se il fatto è commesso in territorio estero, si applica la reclusione militare da due a sette anni.


Art. 83. Vilipendio alla bandiera nazionale o ad altro emblema dello Stato.

Il militare, che vilipende la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato, è punito con la reclusione militare da tre a sette anni. Se il fatto è commesso in territorio estero, la pena è della reclusione militare da tre a dodici anni. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche al militare, che vilipende i colori nazionali raffigurati su cosa diversa da una bandiera.


Art. 84. Intelligenze con lo straniero e offerta di servizi.

Il militare, che tiene intelligenze con lo straniero, dirette a favorire, per il caso di guerra con lo Stato italiano, le operazioni militari di uno Stato estero, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni. Se trattasi di offerte di servizi non ancora accettate, la pena è della reclusione non inferiore a dieci anni.


Art. 85. Soppressione, distruzione, falsificazione o sottrazione di atti, documenti o cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato.

Il militare, che, in tutto o in parte, sopprime, distrugge, falsifica, ovvero carpisce, sottrae o distrae, anche temporaneamente, atti, documenti o altre cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato e che devono rimanere segreti, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato, si applica l'ergastolo. Agli effetti delle disposizioni di questo articolo, non possono comunque essere considerati come segreti gli atti, i documenti o altre cose che non abbiano destinazione esclusiva per le Forze armate.


Capo II - Dello spionaggio militare e della rivelazione dei segreti militari

Art. 86. Rivelazione di segreti militari, a scopo di spionaggio.

Il militare, che rivela, nell'interesse di uno Stato estero, notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato e che devono rimanere segrete, è punito con l'ergastolo.


Art. 87. Accordo di militari per commettere rivelazione di segreti militari, a scopo di spionaggio.

Quando due o più militari si accordano al fine di commettere il reato preveduto dall'articolo precedente, ciascuno di essi è punito, se il reato non è commesso, con la reclusione da cinque a quindici anni. Per i capi, i promotori e gli organizzatori, la pena è della reclusione non inferiore a quindici anni.


Art. 88. Procacciamento di notizie segrete, a scopo di spionaggio.

Il militare, che, allo scopo di darne comunicazione a uno Stato estero, si procura notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato e che devono rimanere segrete, è punito con la reclusione non inferiore a venti anni. Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato, si applica l'ergastolo.


Art. 89. Procacciamento di notizie segrete, non a scopo di spionaggio.

Il militare che, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, si procura, senza l'autorizzazione dell'autorità militare competente, le notizie in esso indicate, ovvero compie atti diretti a procurarsele, è punito con la reclusione militare da tre a dieci anni. Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato, si applica la reclusione militare non inferiore a dieci anni.


Art. 89-bis. Esecuzione di disegni, introduzione in luoghi di interesse militare a scopo di spionaggio.

E' punito con la reclusione da sei a dodici anni il militare che a scopo di spionaggio:

  1. senza la necessaria autorizzazione, esegue disegni, modelli, schizzi o fotografie di cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato, ovvero fa ricognizione sulle cose medesime;
  2. per commettere alcuno dei fatti indicati nel n. 1, o per procurarsi notizie rispetto ai fatti medesimi, si introduce clandestinamente o con inganno nei luoghi o zone di terra, di acqua o di aria, nei quali è vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato;
  3. si intrattiene in tali luoghi o zone, o in loro prossimità, in possesso ingiustificato di mezzi idonei a commettere spionaggio;
  4. acquista, riceve, o comunque detiene carte, schizzi, fotografie o qualsiasi altra cosa atta a fornire notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato.


Art. 90. Esecuzione indebita di disegni; introduzione clandestina in luoghi d'interesse militare; possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio.

E' punito con la reclusione da uno a cinque anni il militare:

  1. che, senza la necessaria autorizzazione, esegue disegni, modelli, schizzi o fotografie di cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato, ovvero fa ricognizione sulle cose medesime;
  2. che, per commettere alcuno dei fatti indicati nel n. 1, o per procurarsi notizie rispetto ai fatti medesimi, si introduce clandestinamente o con inganno nei luoghi o zone di terra, di acqua o di aria, nei quali è vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato;
  3. che è colto in tali luoghi o zone, o in loro prossimità, in possesso ingiustificato di mezzi idonei a commettere alcuno dei fatti indicati nel n. 1;
  4. che è colto in possesso ingiustificato di carte, scritti, disegni, modelli, schizzi, fotografie o di qualsiasi altra cosa atta a fornire notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato.

Per il solo fatto di introdursi clandestinamente o con inganno nei suddetti luoghi o zone, il militare è punito con la reclusione militare da due a cinque anni. Fuori dei casi suindicati, al militare si applica la pena della reclusione militare fino a un anno, per il solo fatto di introdursi, senza la necessaria autorizzazione, in luoghi in cui è vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato.


Art. 91. Rivelazione di notizie segrete non a scopo di spionaggio.

Fuori del caso indicato nell'articolo 86, il militare, che rivela notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato e che devono rimanere segrete, è punito con la reclusione militare non inferiore a cinque anni. Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato, si applica la reclusione militare non inferiore a venti anni. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione militare da sei mesi a due anni, nel caso preveduto dal primo comma, e da tre a quindici anni, nel caso preveduto dal secondo comma.


Art. 92. Circostanze aggravanti.

Se il colpevole del reato preveduto dall'articolo precedente era, per ragione di ufficio o di servizio, a cognizione delle notizie ivi indicate, o se il fatto è stato commesso con qualsiasi mezzo di pubblicità, la pena è aumentata.


Art. 93. Procacciamento o rivelazione di notizie di carattere riservato.

Per i fatti preveduti dagli articoli precedenti, quando le notizie indicate negli articoli stessi non sono fra quelle che devono rimanere segrete, ma hanno carattere riservato, per esserne stata vietata la divulgazione dall'autorità competente, all'ergastolo è sostituita la reclusione non inferiore a venti anni, e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.


Art. 94. Comunicazione all'estero di notizie non segrete né riservate.

Il militare, che comunica a uno Stato estero notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato, diverse da quelle che devono rimanere segrete o che hanno carattere riservato, è punito, se dal fatto può derivare nocumento alla forza, alla preparazione o alla difesa militare dello Stato, con la reclusione militare fino a cinque anni.


Art. 95. Militare che ottiene le notizie indicate negli articoli precedenti.

Le pene stabilite dagli articoli precedenti si applicano anche al militare, che ottiene le notizie ivi indicate.


Art. 96. Fine di favorire lo Stato italiano.

Per i reati preveduti dagli articoli precedenti, la punibilità non è esclusa, se il colpevole ha agito con il fine di favorire lo Stato italiano. Tuttavia, la pena può essere diminuita.


Capo III - Disposizioni comuni ai capi precedenti

Art. 97. Agevolazione colposa.

Il militare, che, avendo, per ragione di ufficio o di servizio, la custodia o il possesso delle cose, ovvero per lo stesso motivo, essendo a cognizione delle notizie o esercitando la vigilanza dei luoghi d'interesse militare ha reso possibile o soltanto agevolato per colpa, l'esecuzione di alcuno dei reati preveduti dagli articoli 85, 86, 88, 89, 90, comma primo, 91 e 93, è punito con la reclusione militare fino a cinque anni. Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato, si applica la reclusione militare da tre a quindici anni.


Art. 98. Istigazione od offerta.

Il militare, che istiga altri a commettere alcuno dei reati preveduti dagli articoli 84 a 91, ovvero si offre per commetterlo, è punito, se l'istigazione o l'offerta non è accolta, ovvero se l'istigazione o l'offerta è accolta, ma il reato non è commesso:

  1. con la reclusione da cinque a dodici anni, se la pena stabilita per il reato è la morte con degradazione1;
  2. negli altri casi, con la pena stabilita per il reato, diminuita dalla metà a due terzi.


Art. 99. Corrispondenza con lo Stato estero diretta a commettere fatti di tradimento o di spionaggio militare.

Il militare, che tiene con uno Stato estero corrispondenza diretta a commettere alcuno dei fatti indicati negli articoli 85, 86, 87 e 88, o che comunque compie atti diretti a commettere alcuno dei fatti stessi, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.


Art. 100. Omesso rapporto.

Il militare, che, avendo notizia di alcuno dei reati preveduti da questo capo e dai capi precedenti, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione o della reclusione militare, non inferiore nel massimo a cinque anni, o una pena più grave, non ne fa immediatamente rapporto ai superiori, è punito con la reclusione militare da tre mesi a due anni. Se il colpevole è un ufficiale, si applica la reclusione militare da uno a tre anni.


Art. 101. Parificazione degli Stati alleati.

Le pene stabilite dagli articoli 84 e seguenti si applicano anche quando il reato è commesso a danno di uno Stato alleato o associato, a fine di guerra, con lo Stato italiano.


Art. 102. Circostanza attenuante.

Le pene stabilite per i reati preveduti da questo capo e dai capi precedenti sono diminuite, quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno e del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.


Note

  1. Pena soppressa per i delitti previsti dalle leggi speciali, diverse da quelle militari di guerra (art. 1, primo comma, D.L. 22.01.1948, n. 21). L'art. 1 della legge 13.10.1994, n. 589 dispone che, anche per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte è abolita ed è sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale.