Codice Penale militare di pace/Libro secondo/Titolo III

Da Wikisource.
Libro secondo - Titolo III: Dei reati contro la disciplina militare

../Titolo II ../Titolo IV IncludiIntestazione 27 marzo 2010 75% diritto

Libro secondo - Titolo III: Dei reati contro la disciplina militare
Libro secondo - Titolo II Libro secondo - Titolo IV

Capo I - Della disobbedienza

Art. 173. Nozione del reato e circostanza aggravante.

Il militare, che rifiuta, omette o ritarda di obbedire a un ordine attinente al servizio o alla disciplina, intimatogli da un superiore, è punito con la reclusione militare fino a un anno. Se il fatto è commesso in servizio, ovvero a bordo di una nave o di un aeromobile, la reclusione militare è da sei mesi a un anno; e può estendersi fino a cinque anni, se il fatto è commesso in occasione d'incendio o epidemia o in altra circostanza di grave pericolo.



Capo II - Della rivolta, dell'ammutinamento e della sedizione militare

Art. 174. Rivolta.

Sono puniti con la reclusione militare da tre a quindici anni i militari, che, riuniti in numero di quattro o più:

  1. mentre sono in servizio armato, rifiutano, omettono o ritardano di obbedire a un ordine di un loro superiore;
  2. prendono arbitrariamente le armi e rifiutano, omettono o ritardano di obbedire all'ordine di deporle, intimato da un loro superiore;
  3. abbandonandosi a eccessi o ad atti violenti, rifiutano, omettono o ritardano di obbedire alla intimazione di disperdersi o di rientrare nell'ordine, fatta da un loro superiore.

La pena per chi ha promosso, organizzato o diretto la rivolta è della reclusione militare non inferiore a quindici anni. La condanna importa la rimozione.

Art. 175. Ammutinamento.

Fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, sono puniti con la reclusione militare da sei mesi a tre anni i militari, che, riuniti in numero di quattro o più:

  1. rifiutano, omettono o ritardano di obbedire a un ordine di un loro superiore;
  2. persistono nel presentare, a voce o per iscritto, una domanda, un esposto o un reclamo.

La pena per chi ha promosso, organizzato o diretto l'ammutinamento è della reclusione militare da uno a cinque anni. Se il fatto ha carattere di particolare gravità per il numero dei colpevoli o per i motivi che lo hanno determinato, ovvero se è commesso in circostanze di pericolo a bordo di una nave o di un aeromobile, le pene suddette sono aumentate dalla metà a due terzi. La condanna importa la rimozione. Se il colpevole cede alla prima intimazione, si applica la reclusione militare fino a sei mesi, tranne che abbia promosso, organizzato o diretto l'ammutinamento, nel qual caso la pena è della reclusione militare fino a un anno.


Art. 176. Provocazione del superiore.

Quando alcuno dei reati preveduti dai due articoli precedenti è commesso nello stato d'ira determinato dal fatto ingiusto del superiore, consistente in una violenza o altra grave offesa verso l'inferiore, e subito dopo di essa, le pene ivi stabilite sono diminuite da un terzo alla metà.


Art. 177. Omesso rapporto.

Il militare, che, sebbene non presente ad alcuno dei fatti enunciati negli articoli 174 e 175, omette di farne rapporto ai superiori appena ne abbia avuto notizia, è punito con la reclusione militare fino a un anno. Se il colpevole è un ufficiale, la reclusione militare è da uno a due anni.


Art. 178. Accordo a fine di commettere rivolta o ammutinamento.

Quando quattro o più militari si accordano a fine di commettere alcuno dei reati di rivolta o ammutinamento preveduti dagli articoli precedenti, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il reato non è commesso, con la pena stabilita per il reato stesso, diminuita da un terzo alla metà.


Art. 179. Cospirazione per compromettere la sicurezza del posto o l'autorità del comandante.

Quando più militari si accordano per commettere un reato a fine di compromettere la sicurezza della nave o dell'aeromobile, del forte o del posto, o di impedire l'esercizio dei poteri del comandante, ciascuno di essi, perciò solo, è punito con la reclusione militare non inferiore a due anni.


Art. 180. Domanda, esposto o reclamo collettivo, previo accordo1.

Se la domanda, l'esposto o il reclamo è presentato da quattro o più militari mediante pubblica manifestazione, la pena è della reclusione militare da sei mesi a tre anni.


Art. 181. Nei Casi di non punibilità.

Casi indicati nei tre articoli precedenti, non sono punibili:

  1. coloro che recedono dall'accordo prima che sia commesso il reato per cui l'accordo è intervenuto, e anteriormente all'arresto ovvero al procedimento;
  2. coloro che impediscono comunque che sia compiuta l'esecuzione del reato per cui l'accordo è intervenuto.


Art. 182. Attività sediziosa.

Il militare, che svolge un'attività diretta a suscitare in altri militari il malcontento per la prestazione del servizio alle armi o per l'adempimento di servizi speciali, è punito con la reclusione militare fino a due anni.


Art. 183. Manifestazioni e grida sediziose.

Il militare, che pubblicamente compie manifestazioni sediziose o emette grida sediziose, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare fino a un anno.


Art. 184. Raccolta di sottoscrizioni per rimostranza o protesta. Adunanza di militari.

Il militare, che raccoglie sottoscrizioni per una collettiva rimostranza o protesta in cose di servizio militare o attinenti alla disciplina, o che la sottoscrive, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi. La stessa pena si applica al militare, che, per trattare di cose attinenti al servizio militare o alla disciplina, arbitrariamente promuove un'adunanza di militari, o vi partecipa.


Art. 185. Rilascio arbitrario di attestazioni o dichiarazioni.

Se più militari rilasciano arbitrariamente attestazioni o dichiarazioni concernenti cose o persone militari, ciascuno di essi è punito con la reclusione militare fino a sei mesi.



Capo III - Della insubordinazione

Art. 186. Insubordinazione con violenza.

Il militare che usa violenza contro un superiore è punito con la reclusione militare da uno a tre anni. Se la violenza consiste nell'omicidio volontario, consumato o tentato, nell'omicidio preterintenzionale ovvero in una lesione personale grave, o gravissima, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. La pena detentiva temporanea può essere aumentata.


Art. 187. Circostanze aggravanti.

Nella ipotesi di cui all'articolo precedente la pena può essere aumentata se il superiore offeso è il comandante del reparto o il militare preposto al servizio o il capo di posto.


[Art. 188. Circostanza attenuante: cause estranee al servizio e alla disciplina militare.]

(Abrogato dall'art. 7 legge 26.11.1985, n. 689)


Art. 189. Insubordinazione con minaccia o ingiuria.

Il militare, che minaccia un ingiusto danno ad un superiore in sua presenza, è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni. Il militare, che offende il prestigio, l'onore, o la dignità di un superiore in sua presenza, è punito con la reclusione militare fino a due anni. Le stesse pene si applicano al militare, che commette i fatti indicati nei commi precedenti mediante comunicazione telegrafica, telefonica, radiofonica o televisiva, o con scritti o disegni o con qualsivoglia altro mezzo di comunicazione, diretti al superiore.


Art. 190. Circostanze aggravanti.

Le pene stabilite dall'articolo precedente sono aumentate:

  1. se la minaccia è usata per costringere il superiore a compiere un atto contrario ai propri doveri, ovvero a compiere o ad omettere un atto del proprio ufficio o servizio, ovvero per influire comunque sul superiore;
  2. se il superiore offeso è il comandante del reparto o il militare preposto al servizio o il capo di posto;
  3. se la minaccia è grave o ricorre alcuna delle circostanze indicate nel primo comma dell'articolo 339 del codice penale.

Se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel secondo comma dello stesso articolo 339, si applica la reclusione militare da tre anni a quindici anni.


Art. 191. Minaccia o ingiuria in assenza del superiore.

(Abrogato dall'art. 7 legge 26.11.1985, n. 689)


Art. 192. Circostanza attenuante: cause estranee al servizio e alla disciplina militare.

(Abrogato dall'art. 7 legge 26.11.1985, n. 689)


Art. 193. Funzioni esercitate dal superiore.

(Abrogato dall'art. 7 legge 26.11.1985, n. 689)


Art. 194. Provocazione del superiore.

(Abrogato dall'art. 7 legge 26.11.1985, n. 689)



Capo IV - Dell'abuso di autorità

Art. 195. Violenza contro un inferiore.

Il militare, che usa violenza contro un inferiore, è punito con la reclusione militare da uno a tre anni. Se la violenza consiste nell'omicidio volontario, consumato o tentato, nell'omicidio preterintenzionale, ovvero in una lesione personale grave o gravissima, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. La pena detentiva temporanea può essere aumentata.


Art. 196. Minaccia o ingiuria a un inferiore.

Il militare, che minaccia un ingiusto danno ad un inferiore in sua presenza, è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni. Il militare, che offende il prestigio, l'onore o la dignità di un inferiore in sua presenza, è punito con la reclusione militare fino a due anni. Le stesse pene si applicano al militare che commette i fatti indicati nei commi precedenti mediante comunicazione telegrafica, telefonica, radiofonica o televisiva, o con scritti o disegni o con qualsivoglia altro mezzo di comunicazione, diretti all'inferiore. La pena è aumentata se la minaccia è grave o se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel primo comma dell'articolo 339 del codice penale. Se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel secondo comma dello stesso articolo 339, si applica la reclusione militare da tre a quindici anni.


[Art. 197. Circostanza attenuante: cause estranee al servizio e alla disciplina militare.]

(Abrogato dall'art. 7 legge 26.11.1985, n. 689)


Art. 198. Provocazione.

Se alcuno dei reati preveduti dai capi terzo e quarto è commesso nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto del superiore o dell'inferiore, e subito dopo di esso o subito dopo che il colpevole ne ha avuta notizia, alla pena dell'ergastolo è sostituita la reclusione non inferiore a quindici anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.



Capo V - Disposizione comune ai capi terzo e quarto

Art. 199. Cause estranee al servizio o alla disciplina militare.

Le disposizioni dei capi terzo e quarto non si applicano quando alcuno dei fatti da esse preveduto è commesso per cause estranee al servizio e alla disciplina militare, fuori dalla presenza di militari riuniti per servizio e da militare che non si trovi in servizio o a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare.



Capo VI - Del reato militare di duello

Sezione I - Disposizione generale

[Art. 200. Disposizioni penali applicabili.]

(Disposizioni da ritenere anacronistiche e, pertanto, non più applicabili)



[Sezione II - Del duello fra superiore e inferiore]

[Art. 201. Inferiore che sfida il superiore; accettazione; duello.]

(Disposizioni da ritenere anacronistiche e, pertanto, non più applicabili)


[Art. 202. Superiore che sfida l'inferiore; accettazione; duello.]

(Disposizioni da ritenere anacronistiche e, pertanto, non più applicabili)


[Art. 203. Promozione dell'inferiore.]

(Disposizioni da ritenere anacronistiche e, pertanto, non più applicabili)



Sezione III - Del duello fra eguali

[Art. 204. Sfida; accettazione; duello.]

(Disposizioni da ritenere anacronistiche e, pertanto, non più applicabili)



Sezione IV - Disposizioni comuni alla sezione seconda e terza

[Art. 205. Casi di non punibilità.]

(Disposizioni da ritenere anacronistiche e, pertanto, non più applicabili)


[Art. 206. Circostanze aggravanti e circostanza attenuante.]

(Disposizioni da ritenere anacronistiche e, pertanto, non più applicabili)


[Art. 207. Esclusione della rimozione.]

(Disposizioni da ritenere anacronistiche e, pertanto, non più applicabili)


[Art. 208. Omesso deferimento della vertenza al giurì d'onore.]

(Disposizioni da ritenere anacronistiche e, pertanto, non più applicabili)


[Art. 209. Casi di applicazione delle pene stabilite per la insubordinazione, l'abuso di autorità, l'omicidio e la lesione personale.]

(Disposizioni da ritenere anacronistiche e, pertanto, non più applicabili)


[Art. 210. Facoltà di non rinviare a giudizio o di non pronunciare condanna.]

(Disposizioni da ritenere anacronistiche e, pertanto, non più applicabili)


[Art. 211. Duello fra militari in servizio e militari in congedo, e fra militari in servizio e persone estranee alle Forze armate dello Stato.]

(Abrogato dall'art. 5, legge 23.03.1956, n. 167)



Capo VII - Della istigazione a delinquere

Art. 212. Istigazione a commettere reati militari.

Salvo che la legge disponga altrimenti, il militare, che istiga uno o più militari in servizio alle armi a commettere un reato militare, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il reato non è commesso, con la reclusione militare fino a cinque anni. Tuttavia, la pena è sempre applicata in misura inferiore alla metà della pena stabilita per il reato al quale si riferisce l'istigazione. La stessa pena si applica se l'istigato è un militare in congedo illimitato, e l'istigazione si riferisce ad uno dei reati per i quali, secondo l'art. 7 di questo codice, ai militari in congedo illimitato è applicabile la legge penale militare. Se il colpevole è superiore dell'istigato, la condanna importa la rimozione.


Art. 213. Istigazione di militari a disobbedire alle leggi.

Il militare, che commette alcuno dei fatti d'istigazione o di apologia indicati nell'articolo 266 del codice penale, verso militari in servizio alle armi o in congedo, soggiace alle pene ivi stabilite, aumentate da un sesto a un terzo.


Art. 214. Militari in congedo.

Le disposizioni dell'articolo 212 si applicano anche se il fatto è commesso da un militare in congedo illimitato, sempreché l'istigazione si riferisca a reati esclusivamente militari ovvero a reati per i quali è prevista, a norma dell'articolo 7 del codice penale militare di pace, l'applicabilità della legge penale militare ai militari in congedo.


Note

  1. Vedasi sent. C. Cost. 2 maggio 1985, n. 126.