Codice cavalleresco italiano/Libro III/Capitolo VII

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Chi è in obbligo di respingere il cartello di sfida

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Chi è in obbligo di respingere il cartello di sfida
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VII.

Chi è in obbligo di respingere il cartello di sfida.

Sono esonerati dal duello ed hanno l’obbligo di respingere una sfida tutte le volte che hanno la [p. 140 modifica]qualità di offesi, o non sono stati provocatori, o quando per taluni casi, le offese non sono patenti, o non hanno carattere privato:

ART. 240.

a) il gentiluomo che ha compiuto i cinquantacinque anni;

b) i Senatori e i Deputati per discorsi fatti in Senato o al Parlamento, se i loro discorsi non contengono offese rigorosamente personali1;

c) il testimone che depone sotto il vincolo del giuramento e l’avvocato e i magistrati, ai quali si voglia chieder conto di frasi vivaci, pronunciate nell’esercizio delle loro funzioni, purchè esse non intacchino, senza ragionevole motivo, l’onorabilità altrui e non implichino offesa verso persona estranea alla causa discussa. Ciò ben inteso, vale anche per le Conclusionali scritte o stampate, ecc.2; [p. 141 modifica]

d) il rappresentante o il testimone di una vertenza d’onore, che per la tutela del proprio cliente, usa frasi vivaci, le quali non intaccano l’onorabilità altrui, nè direttamente, nè con allusioni;

e) il marito tradito, anche se non si divide dalla moglie, e non vi siano figli, se provocato dal ganzo;

f) il marito che avesse insultato, anche con vie di fatto, il seduttore, sorpreso anche fuori delle pareti domestiche, in flagranza di turbata pace coniugale;

g) chi venisse aggredito per sorpresa;

h) il provocato ed offeso senza plausibile motivo, che è in obbligo di rivolgersi al Tribunale penale;

i) chi venisse sfidato senza plausibile motivo;

k) chi venisse sfidato da persona la quale si rifiutasse di domandare spiegazioni, soddisfazione o riparazione con un cartello di sfida non corrispondente alle consuetudini (articoli 96, 119, 153, 240 k) ecc.; o che pretendesse di non attenersi alle prescrizioni delle regole cavalleresche (veggasi nota all’articolo 241); o rifiutasse l’intervento della Corte d’onore, o negasse di significare i motivi della sfida;

l) chi venisse sfidato, perchè offensore, dopo trascorse 48 ore dall’ingiuria, o dal momento, in cui l’offeso venne a conoscenza dell’insulto;

m) chi venisse sfidato da persone alle quali è interdetto l’onore delle armi, o che non godono buona reputazione (De Rosis, III, 24°);

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n) chi venisse provocato da colui al quale negò un imprestito;

o) il padre di famiglia, o il tutore, provocati dal pretendente della figlia o pupilla; il fratello, capo di famiglia, provocato dal pretendente della sorella;

p) il funzionario pubblico sfidato da un subalterno, che fu da lui redarguito o punito nell’esercizio legale delle sue funzioni;

q) gli arbitri, i giudici di un giurì o di una Corte d’onore, sfidati per cose inerenti alla loro missione;

r) il pubblicista e il direttore di un periodico non devono rispondere con le armi di un articolo pubblicato (sia di apprezzamenti, sia di semplice cronaca), nel quale non si contenga vera e propria offesa, o allusione offensiva personale (v. Responsabilità dei giornalisti, art. 252 e 253);

s) l’offeso, a cui una malattia qualunque impedisse il libero uso delle armi;

t) non è esonerato l’offensore, che può servirsi delle due gambe, di un braccio e dell’occhio corrispondente al braccio. Se privo di una gamba, non potendosi battere con altre armi, può battersi con la pistola.

Nota. — Nel fine di evitare dibattiti inutili e ingiuste imputazioni per essersi avvalsi di un sacro diritto, sarà opportuno che il rifiuto della domanda di soddisfazione venga fatto sempre per mezzo di due rappresentanti, i quali solleveranno l’eccezione nella prima riunione con quelli dell’avversario.

Note

  1. Il giurì d’onore Pisa, 4 novembre 1922, presidente generale Felloni, in vertenza Forfori-Morghen confermò il principio cavalleresco nei riguardi della disciplina militare: che un superiore comandante di Corpo, non possa nè debba fornire spiegazioni, dare giustificazioni o rendere comunque ragione degli atti che egli compie nell’esercizio del suo ufficio se non ai Superiori diretti; però, chiunque nell'esercizio legittimo delle proprie funzioni arreca a terzi offese rigorosamente personali, di quelle deve risponderne in campo cavalleresco.
  2. La semplice richiesta al magistrato di ordinare la cancellazione delle scritture offensive dalle comparse conclusionali, dalle note, ecc., in conformità dell’art. 398 del Codice penale, non impedisce l’azione cavalleresca. Lo impedirebbe qualora alla richiesta della cancellazione si unisse la domanda di applicare le pene disciplinari e la riparazione pecuniaria contemplate dal citato art. 398.
         Inoltre, negli scritti dei patroni deve sempre presumersi inesistente la intenzione di offendere il patrono avversario, tanto più che quasi sempre le parole vivaci, pungenti, irritanti sono inserite nelle conclusionali e nelle note aggiunte, alle quali non è possibile rispondere, con intenzione prevalente di giustificare il proprio contegno giudiziario.