Codice cavalleresco italiano/Libro VI/Capitolo I

Da Wikisource.
Generalità

../../Libro VI ../Capitolo II IncludiIntestazione 13 giugno 2022 100% Da definire

Libro VI Libro VI - Capitolo II

[p. 271 modifica]

I.

Generalità.

ART. 498.

Il verbale è quell’atto, o documento, nel quale sono descritte le cause della vertenza, le trattative per conciliarla e la soluzione ottenuta. Deve essere conciso, compilato con chiarezza e precisione, sottoscritto dai rappresentanti o testimoni, portare la data, il luogo e l’ora, nella quale è stato disteso; scritto, infine, in duplice copia.

ART. 499.

Il verbale, firmato dai rappresentanti le parti avversarie e da quelli di una sola parte, a seconda dei casi, costituisce una garanzia contro la maldicenza e tutela l’onore e la riputazione del gentiluomo.

ART. 500.

Se contiene cose contrarie al vero, le parti, che ne [p. 272 modifica]ricevono danno, sono in pieno diritto di protestare pubblicamente e di rivolgersi ad un giurì o alla Corte d’onore, se n’è il caso.

ART. 501.

Un giurì d’onore su istanza di una delle parti (qualora si rifiuti l’altra parte di deporre sulla falsità della narrazione dei fatti), può dichiarare non veritiero un verbale, sempre quando la parte appellante produca documenti e testimonianze attendibili in sostegno del proprio appello.

ART. 502.

Mancando documenti o testimonianze attendibili, un giurì d’onore richiesto non può emettere alcun verdetto sulla verità o meno di un verbale, senza l’intervento di tutti coloro che lo sottoscrissero.

ART. 502 bis.

Se, però, il verbale fu sottoscritto dai rappresentanti o dai testimoni ed accettato dalle parti interessate, non si può ammettere la falsità.

Nota. — Di fatti accogliendo tale protesta, un giurì d’onore ammetterebbe tacitamente che tanto i quattro padrini quanto i due primi sono una manica di birbanti; e che il primo, se ha accettato un verbale per lui disonorante, lo ha subìto, o perchè contiene il vero, o per far piacere all’avversario, che lo avrà largamente ricompensato del sacrificio.

ART. 503.

Se il verbale impugnato porta, oltre la firma dei rappresentanti o dei testimoni, quella dei due primi, [p. 273 modifica]non può essere accolto alcun reclamo, che ne metta in dubbio l’autenticità.

ART. 504.

Un verbale può essere reso di pubblica ragione a mezzo della stampa per impedire, a chi potesse averne interesse, che si nasconda la verità, o che si tragga in errore l’opinione pubblica.

Nota. — Da ciò emerge la grande importanza dei verbali.

ART. 505.

I verbali che si rilasciano sono di varie specie, e cioè:

verbale in seguito a rifiuto di sfida (in semplice copia);

verbale in seguito ad accettazione di sfida (in duplice copia);

verbale di accomodamento pacifico della vertenza (in duplice copia);

verbale di scontro, cioè quello che designa l’offeso e stabilisce la scelta dell’arma, le condizioni del duello, con i particolari relativi ai guanti, ai riposi, alle sospensioni, alle ferite, ecc., ecc. (in duplice copia);

Nota. — Qui non è superfluo notare che il verbale di scontro, essendo la norma assoluta regolatrice del duello, deve essere redatto con chiarezza e con cura scrupolosa in tutte le sue parti.

verbale in seguito allo scontro (in triplice copia).