Codice cavalleresco italiano/Libro VI/Capitolo III

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Verbale in seguito ad accettazione di sfida.

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Verbale in seguito ad accettazione di sfida.
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III.

Verbale in séguito ad accettazione di sfida.


ART. 508.

Il verbale in seguito ad accettazione di soddisfazione invece, deve essere compilato in duplice copia dai quattro rappresentanti e da essi sottoscritto. In questo verbale si riassumeranno le cause, che diedero luogo alla sfida accettata dalla parte avversaria, e se n’è il caso si terrà parola delle indagini fatte sull’onorabilità, ecc. delle parti contendenti e del risultato ottenuto.

Quindi, si descriveranno tutte le pratiche fatte per conciliare amichevolmente gli avversari e se si fece appello ad un arbitraggio, o ad una giuria, o alla Corte d’onore.

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Nota. — Come si vede, il verbale in séguito ad accettazione di sfida è di una importanza capitale, perchè non solo è il documento, per il quale si prova al legislatore, che nulla venne trascurato dai rappresentanti per definire la vertenza senza far uso delle armi; ma è, altresì una specie di salvaguardia per l’operato dei rappresentanti stessi, tanto di fronte alla legge, quanto dinanzi all’opinione pubblica.

Verbale in séguito ad accettazione di sfida.

Dataoreluogo della riunione.

Il Signor M., ritenutosi offeso dal Signor N. pèrchè... (esporre le cause della vertenza), incaricò i Signori A. e B. di chiedere al Signor N. quelle riparazioni che reputassero necessarie alla difesa del suo onore.

Il Signor N. al quale i Signori A. e B. fecero personalmente (o per iscritto) conoscere il mandato avuto dal Signor M., dichiarava:

«di porsi immediatamente a disposizione del Signor M.», delegando a rappresentarlo, per le necessarie pratiche i Signori C. e D.

Convenuti i quattro rappresentanti ed esaminata la questione:

a) riconobbero l’opportunità di effettuare talune indagini e decisero di sospendere la seduta, per riunirsi poi nuovamente          (luogo ed ora della nuova convocazione nella quale si redigerà un nuovo verbale).

Oppure:

b) ritenendo che per ritrovarsi il Signor          (indicare le ragioni per le quali non si potè concedere la riparazione cavalleresca).

Ovvero:

c) essendo stato il risultato delle indagini fatte sfavorevoli al Signor          ritennero, che la quistione non [p. 277 modifica]poteva risolversi per le vie cavalleresche e deliberarono di rimettersi al giudizio di un Giurì o della Corte d’onore e, però (indicare le pratiche fatte per la convocazione di detto Giurì o per l’appello alla Corte d’onore), di dichiarare esaurita la vertenza per le vie cavalleresche.

d) ritenendo che, sebbene gli atti (o i detti) del Signor N. potessero apparentemente prestarsi ad una interpretazione offensiva per il Signor M., tuttavia tale interpretazione doveva escludersi in base alle dichiarazioni dei Signori C. e D., i quali, muniti degli opportuni poteri, francamente affermano che il loro rappresentato non ebbe mai l’intenzione di offendere il Signor M.: dichiarano pienamente risolta la presente vertenza.

e) ritenendo che la vertenza (offesa) non aveva tal carattere di gravità da richiedere una riparazione con le armi; decisero che il Signor N. dovesse chiedere scusa al Signor M. dell’atto (o detto) vivace che aveva ferito la suscettibilità di lui, e che il Signor M. avrebbe accettato questa soluzione e stesa la mano al Signor N., dichiarandosi soddisfatto.

f) nell’intendimento di addivenire ad una soluzione amichevole e che tutelasse in pari tempo l’onore dei rispettivi mandati, decisero di appellarsi al giudizio del Signor X., scelto di comune accordo in qualità di arbitro (in tal caso avrà luogo un’altra riunione, e se ne redigerà apposito verbale).

g) riconobbero che il Signor M. era veramente in diritto di ritenersi offeso e che l’offesa, dopo maturo esame della vertenza, venne giudicata          (con insulto, con oltraggio, con vie di fatto) e quindi essere inevitabile una riparazione delle armi.

Tuttavia, in omaggio alle leggi cavalleresche, deferirono la vertenza ad un Giurì o alla Corte d’onore..... (accennare le pratiche fatte) e decisero di riunirsi nuovamente, allorquando il verdetto del Giurì o della Corte d’onore [p. 278 modifica]avesse reso loro la necessaria libertà d’azione, allo scopo di fissare, ove occorra, le modalità della conciliazione degli avversari.

Firma A. C.
B. D.